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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 1932/18
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1932 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2018, e vertente
TRA
(CF: ) rapp.ta e difesa dall'avv. ST De Parte_1 C.F._1
Nicola, giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
(C.F. - P.I. ) in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Trani alla S.P. Trani-Andria Km 1,050, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Cristiani giusta procura in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La redazione della sentenza seguirà i criteri di cui all'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla Legge n. 69/2009.
FATTO
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la in pers. del Parte_2 CP_1
l.r.p.t per sentirne accertare e dichiarare, la responsabilità della convenuta in relazione al sinistro occorsogli pagina 2 di 7 in data 27.02.2017 alle ore 12,00 circa, allorchè mentre era all'interno del Supermercato “Famila” di
Roccapimonte cadeva a causa di alcuni cartoni lasciti a terra dietro di lei, riportando gravi lesioni personali, chiedeva quindi che la convenuta venisse condannata al risarcimento di tutti i pregiudizi patiti dall'attrice quantificati in € 22.992,70, oltre € 278,95 per spese mediche documentate, ovvero di quella maggiore o minore somme da determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La convenuta società non si costituiva in giudizio ed il precedente Giudice Istruttore, ammetteva dapprima la prova orale così come richiesta dall'attrice e poi CTU medico legale.
Il nominato CTU provvedeva a depositare l'elaborato peritale in data 04.11.2021.
Nel frattempo la causa è pervenuta alla scrivente subentrata nel ruolo del precedente GI a far data dal
27.09.2021.
All'udienza del 20 aprile 2023 parte attrice dichiarava che l'originario atto di citazione non era stato regolarmente notificato, chiedeva pertanto, di essere autorizzata alla rinotifica e la causa veniva rinviata per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio all'udienza del 25 gennaio 2025.
In data 05.12.2023 si costituiva la convenuta in pers. del l.r.p.t. eccependo, Controparte_2 testualmente: “la prescrizione del diritto fatto valere nel presente giudizio in quanto tratasi palesemente di responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c.) il cui termine è di cinque anni. Dalla lettura dell'atto di citazione si evince chiaramente che l'evento risale al 27/02/2017; che risulterebbe una nota A/R inviata alla convenuta in data 03/10/2017 (ma risulta ancora da verificare se inviata al corretto indirizzo e ricevuta); che la notifica valida nell'atto di citazione risulta avvenuta in data 04/05/2023. In ogni caso abbondantemente oltre il termine quinquennale prescritto dal codice civile”; in via subordinata, e nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva, dunque, rinviata per la decisione all'udienza non partecipata dell'11 giugno 2025, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
Ritiene questo giudice che la fattispecie prospettata da parte attrice rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., e che la verifica di fondatezza della pretesa risarcitoria debba essere effettuata alla stregua della relativa disciplina, vertendosi in un'ipotesi di responsabilità derivante dalla custodia del bene, con ciò che ne consegue in termini di ripartizione dell'onere della prova.
Con ordinanza n. 16224 del 19 maggio 2022, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l'interesse del cliente di un supermercato a conservare la propria integrità fisica dinanzi al fatto dannoso che può verificarsi all'interno dei locali dello stesso, è un interesse che riceve tutela nella vita di relazione a pagina 3 di 7 prescindere dall'acquisto delle merci ivi poste in vendita, e la cui lesione costituisce danno ingiusto risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale. Precisamente, allorché il danno sia cagionato dalle cose che si trovano all'interno dei locali del supermercato, si integra, nel concorso di tutti gli altri elementi costitutivi, l'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio in capo al custode delle cose medesime (Cass. 16 gennaio 2009, n. 993; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476; Cass. 16 maggio 2017, n. 12027).
Ebbene per l'azione esercitata ex art. 2051 c.c. il termine prescrizionale applicabile è quello quinquennale ai sensi dell'art. 2947 comma 1 c.c., previsto in generale per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale e decorre dalla data in cui si è verificato il sinistro.
Ebbene, in tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l'onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative.» (Cass., 19/09/2017, n. 21699).”
Per gli IN la notifica è nulla qualora ” non risulta essere eseguita presso la sede legale, né risulta essere stata eseguita presso la sede effettiva, da intendere come il «il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente.» (Cass., 12/03/2009, n. 6021).
In presenza di enti di rilevanti dimensioni non ogni succursale può ritenersi abilitata alla ricezione delle notificazioni: l'articolazione organizzativa e operativa del notificatario non determina, infatti, la libera scelta del notificante in ordine al luogo in cui effettuare la notificazione, tanto più a fronte di un regime pubblicitario come quello incentrato sul registro delle imprese accessibile erga omnes e tale da rendere facilmente individuabile il luogo in cui eseguire la notificazione
Nel caso di specie dalla visura della società convenuta, depositata in uno alle III memorie ex art 183 comma VI c.p.c emerge che la sede legale della è TRANI (BA) STRADA PROV.LE CP_1
TRANI-ANDRIA KM.1,050 CAP 76125.
Pertanto alla data di notifica dell'atto di citazione presso la sede legale era ormai decorso il termine di prescrizione.
In ogni caso, anche volendo prescindere da tale assorbente rilievo, la domanda è infondata nel merito.
pagina 4 di 7 È noto che nelle ipotesi di responsabilità ex art 2051 c.c. grava, sull'attore l'onere di fornire adeguata prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Venendo al merito della vicenda che ci occupa, al fine di appurare l'assolvimento dell'onere probatorio in capo a parte attrice, si riportano la dichiarazione rese dai testi escussi.
In particolare, , dichiarava: “Nel 2017 verso la fine di febbraio nella mattina tra le 11,00 e le 12,00 mi Testimone_1 trovavo al supermercato Family a Roccapiemonte insieme a mio figlio, e percorrevamo uno dei corridoi in Testimone_2 prossimità della zona dove si trovano i frigoriferi e ho visto che la signora nell'indietreggiare inciampava in alcuni Parte_1 scatoli di magazzino vuoti lasciati vicino agli scaffali”. ADR: “La signora ha indietreggiato ed è andata contro i cartoni, ma non so dire gli scatoli da quanto tempo stessero lì. La signora era insieme al marito e io e mio figlio ci siamo avvicinati per aiutarla ad alzarsi. La signora lamentava dolori al lato destro e alla spalla in particolare. Prima di allora non la conoscevo”.
(…)
Mentre dichiarava: “Ricordo che verso la fine di febbraio del 2017 verso le ore 12,00 ero andato al Testimone_2 supermercato Famila a Roccapiemonte con mio padre per fare spesa e mentre stavamo nella corsia dove ci sono i frigoriferi abbiamo visto la signora che cadeva in un cartone presente vicino al frigo. Non conoscevo la signora. La signora Parte_1 era vicino al frigo ed è caduta all'indietro. Il cartone era vicino al frigorifero e dietro la signora che stava prendendo delle cose dal frigo. La signora inciampando è caduta a terra. La signora era insieme al marito. Io e mio padre ci siamo subito avvicinati anche perché la signora era una persona anziana e l'abbiamo aiutata ad alzarsi. Dopo un po' è arrivato un dipendente del supermercato che l'ha fatta sedere. In particolare le faceva male la spalla. Qualcuno del supermercato ha chiamato il 118 e l'ambulanza è sopraggiunta dopo un po'. Non so dire da quanto tempo lo scatolo in cui è inciampata la signora era presente vicino al frigo (…)”.
Tali essendo gli esiti della prova, ritiene il Tribunale che l'attrice non abbia tenuto una condotta improntata a diligenza e cautela e che, quindi, il suo comportamento sia valso ad interrompere il nesso causale tra cosa ed evento di danno ed escludere, pertanto, la responsabilità della società convenuta.
I testi e la stessa attrice hanno dichiarato che la stessa cadeva “nell'indietreggiare”. È noto che in un luogo, come un supermercato, occorre tenere un atteggiamento vigile, ben potrebbero esserci numerose insidie
(come ad esempio un carrello condotto da un altro utente) e dunque la signora, non prestando la dovuta attenzione nell'incedere proprio perché camminava all'indietro ha tenuto di per se sola una condotta idonea ad interrompere il nesso causale.
Inoltre l'attrice non ha dato prova della non visibilità e della non evitabilità della presunta insidia
E' evidente, quindi, che i danni lamentati dell'attrice sono frutto della condotta non diligente dalla stessa tenuta e comunque non adeguata alle condizioni dei luoghi.
La condotta della parte attrice, pertanto, di per sé costituisce una condotta non diligente e tale da comportare la esclusione del nesso causale fra il danno lamentato e la cosa in custodia, avendo, in sostanza, pagina 5 di 7 la fatto della cosa un uso improprio e non avendo la medesima adottato le idonee cautele Parte_1 occorrenti per scongiurare il rischio di eventi dannosi del tipo di quello dedotto.
L'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità, peraltro, grava sul danneggiato anche nella ipotesi, affermata nella presente sentenza, che si applichi al caso in esame la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. Tale onere, peraltro, grava sul danneggiato anche nel caso in cui, per ipotesi, si dovesse ritenere applicabile la disciplina di cui all'art. 2043 c.c. [cfr., in argomento, la già citata Cass. civ. sez. III, sentenza n. 999 del
20/1/2014]. La cassazione ha, in particolare, affermato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
Da tutto quanto sinora osservato consegue che l'evento in questione non è ascrivibile alla cosa in custodia della convenuta, non risultando, fra l'altro, che la presunta insidia avesse caratteristiche tali da non CP_2 poter essere evitata o tali da poter generare (in condizioni normali) un evento del tipo di quello verificatosi, dovendosi, in ogni caso, ascrivere l'evento dannoso alla imprudenza della parte attrice, evento da qualificarsi come del tutto fortuito e imprevedibile da parte della società convenuta, con conseguente esclusione della responsabilità della stessa.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano nella complessiva somma di €
1.700,00 (cause di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa compreso nello scaglione tra Euro
5.201,00 ed Euro 26.000,00; fasi di studio, introduttiva e decisionale;
parametri minimi per ciascuna fase).
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sulla causa n.
1932/2018 RG, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone: pagina 6 di 7 - Rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento, a favore della convenuta società in pers. del l.r.p.t., delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile
- pone, definitivamente, a carico di parte attrice le spese di CTU
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 16.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Gisella Ciniglio)
pagina 7 di 7
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 1932/18
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1932 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2018, e vertente
TRA
(CF: ) rapp.ta e difesa dall'avv. ST De Parte_1 C.F._1
Nicola, giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
(C.F. - P.I. ) in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Trani alla S.P. Trani-Andria Km 1,050, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Cristiani giusta procura in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La redazione della sentenza seguirà i criteri di cui all'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla Legge n. 69/2009.
FATTO
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la in pers. del Parte_2 CP_1
l.r.p.t per sentirne accertare e dichiarare, la responsabilità della convenuta in relazione al sinistro occorsogli pagina 2 di 7 in data 27.02.2017 alle ore 12,00 circa, allorchè mentre era all'interno del Supermercato “Famila” di
Roccapimonte cadeva a causa di alcuni cartoni lasciti a terra dietro di lei, riportando gravi lesioni personali, chiedeva quindi che la convenuta venisse condannata al risarcimento di tutti i pregiudizi patiti dall'attrice quantificati in € 22.992,70, oltre € 278,95 per spese mediche documentate, ovvero di quella maggiore o minore somme da determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La convenuta società non si costituiva in giudizio ed il precedente Giudice Istruttore, ammetteva dapprima la prova orale così come richiesta dall'attrice e poi CTU medico legale.
Il nominato CTU provvedeva a depositare l'elaborato peritale in data 04.11.2021.
Nel frattempo la causa è pervenuta alla scrivente subentrata nel ruolo del precedente GI a far data dal
27.09.2021.
All'udienza del 20 aprile 2023 parte attrice dichiarava che l'originario atto di citazione non era stato regolarmente notificato, chiedeva pertanto, di essere autorizzata alla rinotifica e la causa veniva rinviata per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio all'udienza del 25 gennaio 2025.
In data 05.12.2023 si costituiva la convenuta in pers. del l.r.p.t. eccependo, Controparte_2 testualmente: “la prescrizione del diritto fatto valere nel presente giudizio in quanto tratasi palesemente di responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c.) il cui termine è di cinque anni. Dalla lettura dell'atto di citazione si evince chiaramente che l'evento risale al 27/02/2017; che risulterebbe una nota A/R inviata alla convenuta in data 03/10/2017 (ma risulta ancora da verificare se inviata al corretto indirizzo e ricevuta); che la notifica valida nell'atto di citazione risulta avvenuta in data 04/05/2023. In ogni caso abbondantemente oltre il termine quinquennale prescritto dal codice civile”; in via subordinata, e nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva, dunque, rinviata per la decisione all'udienza non partecipata dell'11 giugno 2025, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
Ritiene questo giudice che la fattispecie prospettata da parte attrice rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., e che la verifica di fondatezza della pretesa risarcitoria debba essere effettuata alla stregua della relativa disciplina, vertendosi in un'ipotesi di responsabilità derivante dalla custodia del bene, con ciò che ne consegue in termini di ripartizione dell'onere della prova.
Con ordinanza n. 16224 del 19 maggio 2022, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l'interesse del cliente di un supermercato a conservare la propria integrità fisica dinanzi al fatto dannoso che può verificarsi all'interno dei locali dello stesso, è un interesse che riceve tutela nella vita di relazione a pagina 3 di 7 prescindere dall'acquisto delle merci ivi poste in vendita, e la cui lesione costituisce danno ingiusto risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale. Precisamente, allorché il danno sia cagionato dalle cose che si trovano all'interno dei locali del supermercato, si integra, nel concorso di tutti gli altri elementi costitutivi, l'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio in capo al custode delle cose medesime (Cass. 16 gennaio 2009, n. 993; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476; Cass. 16 maggio 2017, n. 12027).
Ebbene per l'azione esercitata ex art. 2051 c.c. il termine prescrizionale applicabile è quello quinquennale ai sensi dell'art. 2947 comma 1 c.c., previsto in generale per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale e decorre dalla data in cui si è verificato il sinistro.
Ebbene, in tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l'onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative.» (Cass., 19/09/2017, n. 21699).”
Per gli IN la notifica è nulla qualora ” non risulta essere eseguita presso la sede legale, né risulta essere stata eseguita presso la sede effettiva, da intendere come il «il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente.» (Cass., 12/03/2009, n. 6021).
In presenza di enti di rilevanti dimensioni non ogni succursale può ritenersi abilitata alla ricezione delle notificazioni: l'articolazione organizzativa e operativa del notificatario non determina, infatti, la libera scelta del notificante in ordine al luogo in cui effettuare la notificazione, tanto più a fronte di un regime pubblicitario come quello incentrato sul registro delle imprese accessibile erga omnes e tale da rendere facilmente individuabile il luogo in cui eseguire la notificazione
Nel caso di specie dalla visura della società convenuta, depositata in uno alle III memorie ex art 183 comma VI c.p.c emerge che la sede legale della è TRANI (BA) STRADA PROV.LE CP_1
TRANI-ANDRIA KM.1,050 CAP 76125.
Pertanto alla data di notifica dell'atto di citazione presso la sede legale era ormai decorso il termine di prescrizione.
In ogni caso, anche volendo prescindere da tale assorbente rilievo, la domanda è infondata nel merito.
pagina 4 di 7 È noto che nelle ipotesi di responsabilità ex art 2051 c.c. grava, sull'attore l'onere di fornire adeguata prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Venendo al merito della vicenda che ci occupa, al fine di appurare l'assolvimento dell'onere probatorio in capo a parte attrice, si riportano la dichiarazione rese dai testi escussi.
In particolare, , dichiarava: “Nel 2017 verso la fine di febbraio nella mattina tra le 11,00 e le 12,00 mi Testimone_1 trovavo al supermercato Family a Roccapiemonte insieme a mio figlio, e percorrevamo uno dei corridoi in Testimone_2 prossimità della zona dove si trovano i frigoriferi e ho visto che la signora nell'indietreggiare inciampava in alcuni Parte_1 scatoli di magazzino vuoti lasciati vicino agli scaffali”. ADR: “La signora ha indietreggiato ed è andata contro i cartoni, ma non so dire gli scatoli da quanto tempo stessero lì. La signora era insieme al marito e io e mio figlio ci siamo avvicinati per aiutarla ad alzarsi. La signora lamentava dolori al lato destro e alla spalla in particolare. Prima di allora non la conoscevo”.
(…)
Mentre dichiarava: “Ricordo che verso la fine di febbraio del 2017 verso le ore 12,00 ero andato al Testimone_2 supermercato Famila a Roccapiemonte con mio padre per fare spesa e mentre stavamo nella corsia dove ci sono i frigoriferi abbiamo visto la signora che cadeva in un cartone presente vicino al frigo. Non conoscevo la signora. La signora Parte_1 era vicino al frigo ed è caduta all'indietro. Il cartone era vicino al frigorifero e dietro la signora che stava prendendo delle cose dal frigo. La signora inciampando è caduta a terra. La signora era insieme al marito. Io e mio padre ci siamo subito avvicinati anche perché la signora era una persona anziana e l'abbiamo aiutata ad alzarsi. Dopo un po' è arrivato un dipendente del supermercato che l'ha fatta sedere. In particolare le faceva male la spalla. Qualcuno del supermercato ha chiamato il 118 e l'ambulanza è sopraggiunta dopo un po'. Non so dire da quanto tempo lo scatolo in cui è inciampata la signora era presente vicino al frigo (…)”.
Tali essendo gli esiti della prova, ritiene il Tribunale che l'attrice non abbia tenuto una condotta improntata a diligenza e cautela e che, quindi, il suo comportamento sia valso ad interrompere il nesso causale tra cosa ed evento di danno ed escludere, pertanto, la responsabilità della società convenuta.
I testi e la stessa attrice hanno dichiarato che la stessa cadeva “nell'indietreggiare”. È noto che in un luogo, come un supermercato, occorre tenere un atteggiamento vigile, ben potrebbero esserci numerose insidie
(come ad esempio un carrello condotto da un altro utente) e dunque la signora, non prestando la dovuta attenzione nell'incedere proprio perché camminava all'indietro ha tenuto di per se sola una condotta idonea ad interrompere il nesso causale.
Inoltre l'attrice non ha dato prova della non visibilità e della non evitabilità della presunta insidia
E' evidente, quindi, che i danni lamentati dell'attrice sono frutto della condotta non diligente dalla stessa tenuta e comunque non adeguata alle condizioni dei luoghi.
La condotta della parte attrice, pertanto, di per sé costituisce una condotta non diligente e tale da comportare la esclusione del nesso causale fra il danno lamentato e la cosa in custodia, avendo, in sostanza, pagina 5 di 7 la fatto della cosa un uso improprio e non avendo la medesima adottato le idonee cautele Parte_1 occorrenti per scongiurare il rischio di eventi dannosi del tipo di quello dedotto.
L'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità, peraltro, grava sul danneggiato anche nella ipotesi, affermata nella presente sentenza, che si applichi al caso in esame la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. Tale onere, peraltro, grava sul danneggiato anche nel caso in cui, per ipotesi, si dovesse ritenere applicabile la disciplina di cui all'art. 2043 c.c. [cfr., in argomento, la già citata Cass. civ. sez. III, sentenza n. 999 del
20/1/2014]. La cassazione ha, in particolare, affermato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
Da tutto quanto sinora osservato consegue che l'evento in questione non è ascrivibile alla cosa in custodia della convenuta, non risultando, fra l'altro, che la presunta insidia avesse caratteristiche tali da non CP_2 poter essere evitata o tali da poter generare (in condizioni normali) un evento del tipo di quello verificatosi, dovendosi, in ogni caso, ascrivere l'evento dannoso alla imprudenza della parte attrice, evento da qualificarsi come del tutto fortuito e imprevedibile da parte della società convenuta, con conseguente esclusione della responsabilità della stessa.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano nella complessiva somma di €
1.700,00 (cause di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa compreso nello scaglione tra Euro
5.201,00 ed Euro 26.000,00; fasi di studio, introduttiva e decisionale;
parametri minimi per ciascuna fase).
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sulla causa n.
1932/2018 RG, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone: pagina 6 di 7 - Rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento, a favore della convenuta società in pers. del l.r.p.t., delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile
- pone, definitivamente, a carico di parte attrice le spese di CTU
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 16.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Gisella Ciniglio)
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