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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/09/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1271/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1271/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data primo luglio 2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il 26 febbraio Parte_1 C.F._1
1967, residente in [...]31/a, rappresentata e difesa dagli avvocati Deborah Bianchi e Alessio Castelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Pistoia, via XX Settembre n. 26, giust a procura in atti e
C.F. , nato a [...] il primo Parte_2 C.F._2 novembre 1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Chiossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via S. Pietro n. 20, giusta procur a in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data primo luglio 2025 i signori
[...]
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 8 Pt_1 Parte_2 maggio 2005 in Carmignano (PO) e precisando che dall'unione è nato il figlio
(il 26 dicembre 2008), essendo trascorsi oltre sei mesi dalla data Per_1 fissata per l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione (r.g . n. 3511/2012), conclusosi con decreto di omologazione n. 2280/2013, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“PUNTO N.1 CONFERMA DEL Decreto Trib. Pistoia n.2280/2013 sub 6, 8, 9.
Le parti confermano in toto gli accordi sub 6, 8, 9, del ricorso di separazione consensuale depositato il 7.12.2012 già sottoscritti ed omologati con Decreto
Trib. Pistoia n.2280/2013 del 28.03.2013 le cui statuizioni vengono indicate, a far parte integrante ed inscindibile del presente atto, qui di seguito.
Decreto Trib. Pistoia n.2280/2013 sub 6: Assegnazione casa coniugale alla madre;
Decreto Trib. Pistoia n.2280/2013 sub 8: Affidamento condiviso del Minore;
Decreto Trib. Pistoia n.2280/2013 sub 9: Residenza del Minore in Quarrata, Via
Vaslui n. 9/31A.
PUNTO N.2 AFFIDAMENTO CONDIVISO
Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori in forma Per_1 condivisa come già stabilito nel Decreto Trib. Pistoia n.2280/2013 sub 8 e continua a risiedere presso la casa coniugale sita in Quarrata, Via Vaslui n.
9/31A con la madre quale genitore collocatario ed ogni decisione relativa all'educazione ed all'istruzione, nonché alla salute di questo (scuola, sport, cure, ecc.) sarà presa di comune accordo tra i due genitori;
PUNTO N.3 ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE ALLA MADRE
La casa coniugale sita in Quarrata, Via Vaslui n. 9/31A resta assegnata alla
SInora come già stabilito nel Decreto Trib. Pistoia n.2280/2013 Parte_1 sub 6 unitamente ai beni mobili ivi contenuti affinché abiti lì insieme al figlio che ivi ha posto la propria residenza come da Decreto Trib. Persona_2
Pistoia n.2280/2013 sub 9.
2 PUNTO N.4 REGOLE dell'AFFIDAMENTO CONDIVISO
Il padre accompagnerà il figlio minore a scuola tutte le mattine Per_1 prelevandolo dalla casa coniugale, alle ore 7.15 – 7,30 circa;
inoltre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne il venerdì all'uscita della scuola intorno alle
14,30 e lo terrà con sé nel weekend che gli spetta sino alla domenica sera prima di cena intorno alle 19,00.
Nei periodi in cui il figlio non va a scuola, le parti si accorderanno di volta in volta con maggiore libertà di frequenza degli incontri padre – figlio.
Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà una settimana continuativa con il padre nel mese di agosto durante le ferie dal lavoro di quest'ultimo.
Ancora, durante le vacanze di Natale e di Pasqua le parti si accorderanno di volta in volta, come sempre fatto sinora, sulle tempistiche degli incontri padre – figlio, considerato che nei giorni feriali il SI. è comunque al lavoro. Pt_2
PUNTO N.5 ACCORDO PATRIMONIALE GLOBALE
I coniugi, che dal punto di vista reddituale si dichiarano autosufficienti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, ed a fini conciliativi – compensativi con il presente atto stipulano l'“Accordo
Patrimoniale Globale” quale statuizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi di legge dei vari atti costituenti il ridetto accordo. L' “Accordo Patrimoniale
Globale” si compone delle seguenti pattuizioni:
a) Obbligo vicendevole dei SInori e (coniugi e Parte_2 Parte_1 genitori) di stipulare l'atto di Trasferimento dell'immobile casa coniugale in favore del figlio con riserva del diritto di abitazione in favore Persona_2 della SInora entro e non oltre 60 giorni dalla data di passaggio Parte_1 in giudicato e/o acquiescenza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) Obbligo dell'Accollo totale a carico del SI. del Mutuo Parte_2 gravante sull'immobile casa coniugale con trasferimento totale del debito al ridetto SI. e liberazione della SInora debitore accollato, Pt_2 Parte_1 fermo quanto riferito in seguito in ordine ai rapporti con l'Istituto Bancario erogante ovvero che non possa essere imputata allo stesso SInor Pt_2 responsabilità alcuna in caso di mancato accoglimento della richiesta all'Istituto
Bancario.
3 c) Obbligo vicendevole dei SInori e di pagare al Parte_2 Parte_1
50% l'IMU se dovuta sull'immobile trasferito al figlio sino a quando non diventerà economicamente autosufficiente;
d) Obbligo vicendevole dei SInori e di pagare al Parte_2 Parte_1
50% le spese condominiali straordinarie fino al momento in cui il figlio non diventerà economicamente autosufficiente Persona_2
e) Obbligo del SI. di pagare a titolo di Mantenimento per il Parte_2 figlio la somma di € 700,00 (settecento/00) mensili rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT fino al completo rimborso del mutuo alla banca, mutuo che andrà presumibilmente a terminare a maggio 2027 residuando al 31 maggio 2025
n. 24 rate da pagare per un capitale residuo di euro 25.287,41. Dopodiché verserà la somma di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, fino alla c ompleta indipendenza economica del figlio;
f) Obbligo vicendevole dei SInori e di pagare al Parte_2 Parte_1
50% le Spese Straordinarie di Mantenimento per il figlio fino al completo rimborso del mutuo alla banca da parte del SI. Dopodiché quest'ultimo Pt_2 si obbliga a pagare il 65% mentre il restante 35% resterà a carico della SI.ra fino alla completa indipendenza economica del detto figlio. Parte_1
Le pattuizioni di cui sub. a), b), c), d), e), f) vengono più precisamente specificate di seguito.
5.a) Trasferimento dell'immobile casa coniugale in favore del figlio Persona_2 con trasferimento del pieno diritto di abitazione in favore della SInora
[...]
. Parte_1
La presente pattuizione costituisce previsione essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi di legge.
I SInori e – previa autorizzazione del Giudice Parte_2 Parte_1
Tutelare ed eventuale nomina di Curatore Speciale - entro e non oltre sessanta giorni dalla data di passaggio in giudicato e/o acquiescenza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si obbligano vicendevolmente a trasferire al figlio la proprietà dell'immobile -casa coniugale, Persona_2 attualmente in comproprietà per la quota di ½ per ciascuna delle parti, secondo le seguenti determinazioni:
4 il SInor si obbliga a trasferire la propria quota di ½ di Parte_2 comproprietà al figlio e la propria quota di ½ del diritto di Persona_2 abitazione alla SInora che accetta;
Parte_1 la SInora si obbliga a trasferire la propria quota di ½ di Parte_1 comproprietà al figlio riservandosi il diritto di abitazione che Persona_2 unito a quello trasferitogli dal vanno a costituire in proprio favore il pieno Pt_2
(100%) diritto di abitazione sull'immobile trasferito al figlio.
L'immobile-casa coniugale da trasferirsi al figlio risulta così Persona_2 composto e identificato: appartamento di civile abitazione posto al secondo e terzo piano del Fabbricato A del più ampio complesso immobiliare Il Poggiolino, posto in Quarrata, avente numero civico Via Vaslui n. 9/31A composto da ingresso-soggiorno, tinello, cucinotto, camera, bagno, ripostiglio e tre terrazzi di cui uno coperto a piano secondo;
mansarda con bagno e due terrazzi a piano terzo;
autorimessa costituita da due vani posta al piano seminterrato accessibile alla pedona tramite scale e ascensore comuni e con accesso carrabile da rampa condominiale;
posto auto scoperto ubicato nell'area esterna antistante il fabbricato ed esattamente il primo a destra per chi arriva dall a viabilità di lottizzazione e guardando il fabbricato condominiale;
il tutto acquistato al 50% ciascuno dal SInor e dalla SInora e pervenuto Parte_2 Parte_1 per l'intero ai ridetti coniugi nella misura del 50% ciascuno con atto Notaio Dott.
, Rep. 48083 Racc. 12.574 (doc.7). Detti beni risultano Controparte_1 identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Quarrata, al foglio 32 particella
1247 sub 77, cat. A/3, classe 6, consistenza 7 vani, rendita catastale euro 650,74 quanto all'appartamento; foglio 32 particella 1247 sub 85, cat. C/6 classe 1, 13 mq rendita € 35,58 quanto al posto auto;
foglio 32 particella 1247 sub 134, cat.
C/6 classe 2, 36 mq rendita € 115,27 quanto all'autorimessa.
I coniugi dichiarano che i beni di cui sopra fanno parte di un unico compendio immobiliare, utilizzato come bene primario dalla famiglia e pertanto, avanzano formale richiesta, da ribadirsi innanzi al Notaio che verrà nominato per l'atto di trasferimento, dell'applicazione dell'esenzione fiscale dalla totalità dei tributi prevista dalla Legge 06/03/1987, n. 74, articolo 19. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, scelto liberamente dalle parti, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pass aggio in giudicato e/o acquiescenza della sentenza di
5 cessazione degli effetti civili del matrimonio con oneri e spese notarili nonché eventuali imposte e tasse a carico di Parte_2
5.b) Accollo totale del Mutuo a carico del SI. Parte_2
La presente pattuizione costituisce previsione essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi di legge: il sig. entro e non oltre sessanta giorni dalla data di passaggio in Parte_2 giudicato e/o acquiescenza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si obbliga nei confronti della SI.ra - che accetta - a Parte_1 stipulare – contestualmente all'atto di trasferimento dell'immobile di cui sub 5.a)
– atto di accollo totale del mutuo gravante sull'immobile di cui sub 5.a) e dunque si obbliga sin da ora ad accollarsi integralmente le residue quote del contratto di mutuo (acceso presso Intesa San Paolo S.p.a. Filiale di Quarrata Piazza
Risorgimento, stipulato con atto del 18.05.2006 ai rogiti Notaio CP_1
Rep. 48.084 Racc. 12.575 – doc.8; al 31 maggio 2025 n. 24 rate da
[...] pagare per un capitale residuo di euro 25.287,41) sino alla sua completa estinzione, liberando e manlevando la SI.ra da ogni o bbligo e da Parte_1 qualsiasi responsabilità verso la banca mutuante comunque discendente da detto contratto di mutuo e rinunciando, altresì, a pretendere alcunché dalla SI.ra anche con riferimento a quanto ha in forza di tale atto già corrisposto, Pt_1 non essendo mai intercorso tra le parti alcun obbligo di restituzione in ordine a quanto versato dal SI. Nel medesimo termine suindicato il si Pt_2 Pt_2 impegna a richiedere all'istituto bancario la formale liberazione della SI.ra dal contratt o di mutuo, senza che possa essere imputato allo stesso Parte_1 responsabilità alcuna in caso di mancato accoglimento della richiesta all'Istituto
Bancario.
I coniugi dichiarano che la presente pattuizione di cui sopra fa parte dell'unico
“Accordo Patrimoniale Globale” essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, avanzano formale richiesta, da ribadirsi innanzi al Notaio che verrà nominato per l'atto di accollo del mutuo, dell'applicazione dell'esenzione fiscale dalla totalità dei tributi prevista dalla Legge 06/03/1987,
n. 74, articolo 19.
5.c) Pagamento al 50% dell'IMU
6 Le parti pattuiscono che l'IMU eventualmente dovuta per l'immobile trasferito al figlio resterà in carico al 50% ai genitori sino a quando il figlio non diventerà economicamente autosufficiente;
5.d) Spese Condominiali ordinarie e straordinarie
Le parti pattuiscono che le spese condominiali ordinarie resteranno in capo alla
SI.ra in quanto la stessa continuerà ad abitare nella casa coniu - Parte_1 gale mentre invece si stabilisce che le spese condominiali straordinarie (a titolo esplicativo ma non esaustivo: il monitoraggio e il lavaggio del tetto da effet - tuarsi ogni anno) saranno in carico al 50% ai genitori fino al momento in cui il figlio non diventerà economicamente autosufficiente Persona_2
5.e) Mantenimento del figlio
Le parti pattuiscono che il SI. continui a provvedere al Parte_2 mantenimento del figlio e quindi il padre continuerà a versare entro Per_1 il giorno 10 di ogni mese alla SI.ra la somma di € 700,00 Parte_1
(settecento/00) mensili, rival utabile annualmente in base all'indice ISTAT, fino all'estinzione del mutuo accollatosi dopodiché il SI. verserà la Parte_2 somma di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) mensili, parimenti rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, fino alla co mpleta indipendenza economica del detto figlio.
L'assegno unico se spettante resterà appannaggio della SI.ra . Parte_1
5.f) Mantenimento per il figlio. Spese Straordinarie.
Le parti pattuiscono che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno in base al protocollo di intesa in materia di famiglia fra il Tribunale di Pistoia e il COA di Pistoia del 2018 fino al completo rimborso del mutuo alla banca da parte del SI. mutuo che andrà a Pt_2 terminare presumibilmente a maggio 2027, residuando dopo il pagamento della rata 216/240 del 31 maggio 2025 numero 24 rate per un capitale residuo di euro
25.287,41.
Una volta eseguito il rimborso totale del mutuo, il SI. si obbliga Parte_2
a pagare il 65% delle Spese Straordinarie di Mantenimento per il figlio mentre il restante 35% resterà a carico della SI.ra fino alla completa Parte_1 indipendenza economica del detto figlio.
PUNTO N.6 PARTI ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI
7 Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica poiché entrambi economicamente autosufficienti;
PUNTO N.7 COMUNICAZIONE SPOSTAMENTI
Le parti, al sol fine di consentire la frequentazione del figlio e fino alla maggiore età di questo, si obbligano a comunicare eventuali spostamenti in altre località insieme al figlio medesimo;
PUNTO N.8 PASSAPORTO
Le parti si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto;
PUNTO N.9 RISPETTO DEGLI ACCORDI
I ricorrenti si impegnano a rispettare e eseguire gli accordi sopra esposti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori
[...]
e in data 8 maggio 2005 in Carmignano (PO), trascritto Pt_1 Parte_2 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Carmignano al n. 20, P.II serie
A, anno 2005, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Carmignano di procedere all'annotazione della presente sentenza.
8 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del l'11 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1271/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data primo luglio 2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il 26 febbraio Parte_1 C.F._1
1967, residente in [...]31/a, rappresentata e difesa dagli avvocati Deborah Bianchi e Alessio Castelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Pistoia, via XX Settembre n. 26, giust a procura in atti e
C.F. , nato a [...] il primo Parte_2 C.F._2 novembre 1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Chiossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via S. Pietro n. 20, giusta procur a in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data primo luglio 2025 i signori
[...]
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 8 Pt_1 Parte_2 maggio 2005 in Carmignano (PO) e precisando che dall'unione è nato il figlio
(il 26 dicembre 2008), essendo trascorsi oltre sei mesi dalla data Per_1 fissata per l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione (r.g . n. 3511/2012), conclusosi con decreto di omologazione n. 2280/2013, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“PUNTO N.1 CONFERMA DEL Decreto Trib. Pistoia n.2280/2013 sub 6, 8, 9.
Le parti confermano in toto gli accordi sub 6, 8, 9, del ricorso di separazione consensuale depositato il 7.12.2012 già sottoscritti ed omologati con Decreto
Trib. Pistoia n.2280/2013 del 28.03.2013 le cui statuizioni vengono indicate, a far parte integrante ed inscindibile del presente atto, qui di seguito.
Decreto Trib. Pistoia n.2280/2013 sub 6: Assegnazione casa coniugale alla madre;
Decreto Trib. Pistoia n.2280/2013 sub 8: Affidamento condiviso del Minore;
Decreto Trib. Pistoia n.2280/2013 sub 9: Residenza del Minore in Quarrata, Via
Vaslui n. 9/31A.
PUNTO N.2 AFFIDAMENTO CONDIVISO
Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori in forma Per_1 condivisa come già stabilito nel Decreto Trib. Pistoia n.2280/2013 sub 8 e continua a risiedere presso la casa coniugale sita in Quarrata, Via Vaslui n.
9/31A con la madre quale genitore collocatario ed ogni decisione relativa all'educazione ed all'istruzione, nonché alla salute di questo (scuola, sport, cure, ecc.) sarà presa di comune accordo tra i due genitori;
PUNTO N.3 ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE ALLA MADRE
La casa coniugale sita in Quarrata, Via Vaslui n. 9/31A resta assegnata alla
SInora come già stabilito nel Decreto Trib. Pistoia n.2280/2013 Parte_1 sub 6 unitamente ai beni mobili ivi contenuti affinché abiti lì insieme al figlio che ivi ha posto la propria residenza come da Decreto Trib. Persona_2
Pistoia n.2280/2013 sub 9.
2 PUNTO N.4 REGOLE dell'AFFIDAMENTO CONDIVISO
Il padre accompagnerà il figlio minore a scuola tutte le mattine Per_1 prelevandolo dalla casa coniugale, alle ore 7.15 – 7,30 circa;
inoltre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne il venerdì all'uscita della scuola intorno alle
14,30 e lo terrà con sé nel weekend che gli spetta sino alla domenica sera prima di cena intorno alle 19,00.
Nei periodi in cui il figlio non va a scuola, le parti si accorderanno di volta in volta con maggiore libertà di frequenza degli incontri padre – figlio.
Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà una settimana continuativa con il padre nel mese di agosto durante le ferie dal lavoro di quest'ultimo.
Ancora, durante le vacanze di Natale e di Pasqua le parti si accorderanno di volta in volta, come sempre fatto sinora, sulle tempistiche degli incontri padre – figlio, considerato che nei giorni feriali il SI. è comunque al lavoro. Pt_2
PUNTO N.5 ACCORDO PATRIMONIALE GLOBALE
I coniugi, che dal punto di vista reddituale si dichiarano autosufficienti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, ed a fini conciliativi – compensativi con il presente atto stipulano l'“Accordo
Patrimoniale Globale” quale statuizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi di legge dei vari atti costituenti il ridetto accordo. L' “Accordo Patrimoniale
Globale” si compone delle seguenti pattuizioni:
a) Obbligo vicendevole dei SInori e (coniugi e Parte_2 Parte_1 genitori) di stipulare l'atto di Trasferimento dell'immobile casa coniugale in favore del figlio con riserva del diritto di abitazione in favore Persona_2 della SInora entro e non oltre 60 giorni dalla data di passaggio Parte_1 in giudicato e/o acquiescenza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) Obbligo dell'Accollo totale a carico del SI. del Mutuo Parte_2 gravante sull'immobile casa coniugale con trasferimento totale del debito al ridetto SI. e liberazione della SInora debitore accollato, Pt_2 Parte_1 fermo quanto riferito in seguito in ordine ai rapporti con l'Istituto Bancario erogante ovvero che non possa essere imputata allo stesso SInor Pt_2 responsabilità alcuna in caso di mancato accoglimento della richiesta all'Istituto
Bancario.
3 c) Obbligo vicendevole dei SInori e di pagare al Parte_2 Parte_1
50% l'IMU se dovuta sull'immobile trasferito al figlio sino a quando non diventerà economicamente autosufficiente;
d) Obbligo vicendevole dei SInori e di pagare al Parte_2 Parte_1
50% le spese condominiali straordinarie fino al momento in cui il figlio non diventerà economicamente autosufficiente Persona_2
e) Obbligo del SI. di pagare a titolo di Mantenimento per il Parte_2 figlio la somma di € 700,00 (settecento/00) mensili rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT fino al completo rimborso del mutuo alla banca, mutuo che andrà presumibilmente a terminare a maggio 2027 residuando al 31 maggio 2025
n. 24 rate da pagare per un capitale residuo di euro 25.287,41. Dopodiché verserà la somma di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, fino alla c ompleta indipendenza economica del figlio;
f) Obbligo vicendevole dei SInori e di pagare al Parte_2 Parte_1
50% le Spese Straordinarie di Mantenimento per il figlio fino al completo rimborso del mutuo alla banca da parte del SI. Dopodiché quest'ultimo Pt_2 si obbliga a pagare il 65% mentre il restante 35% resterà a carico della SI.ra fino alla completa indipendenza economica del detto figlio. Parte_1
Le pattuizioni di cui sub. a), b), c), d), e), f) vengono più precisamente specificate di seguito.
5.a) Trasferimento dell'immobile casa coniugale in favore del figlio Persona_2 con trasferimento del pieno diritto di abitazione in favore della SInora
[...]
. Parte_1
La presente pattuizione costituisce previsione essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi di legge.
I SInori e – previa autorizzazione del Giudice Parte_2 Parte_1
Tutelare ed eventuale nomina di Curatore Speciale - entro e non oltre sessanta giorni dalla data di passaggio in giudicato e/o acquiescenza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si obbligano vicendevolmente a trasferire al figlio la proprietà dell'immobile -casa coniugale, Persona_2 attualmente in comproprietà per la quota di ½ per ciascuna delle parti, secondo le seguenti determinazioni:
4 il SInor si obbliga a trasferire la propria quota di ½ di Parte_2 comproprietà al figlio e la propria quota di ½ del diritto di Persona_2 abitazione alla SInora che accetta;
Parte_1 la SInora si obbliga a trasferire la propria quota di ½ di Parte_1 comproprietà al figlio riservandosi il diritto di abitazione che Persona_2 unito a quello trasferitogli dal vanno a costituire in proprio favore il pieno Pt_2
(100%) diritto di abitazione sull'immobile trasferito al figlio.
L'immobile-casa coniugale da trasferirsi al figlio risulta così Persona_2 composto e identificato: appartamento di civile abitazione posto al secondo e terzo piano del Fabbricato A del più ampio complesso immobiliare Il Poggiolino, posto in Quarrata, avente numero civico Via Vaslui n. 9/31A composto da ingresso-soggiorno, tinello, cucinotto, camera, bagno, ripostiglio e tre terrazzi di cui uno coperto a piano secondo;
mansarda con bagno e due terrazzi a piano terzo;
autorimessa costituita da due vani posta al piano seminterrato accessibile alla pedona tramite scale e ascensore comuni e con accesso carrabile da rampa condominiale;
posto auto scoperto ubicato nell'area esterna antistante il fabbricato ed esattamente il primo a destra per chi arriva dall a viabilità di lottizzazione e guardando il fabbricato condominiale;
il tutto acquistato al 50% ciascuno dal SInor e dalla SInora e pervenuto Parte_2 Parte_1 per l'intero ai ridetti coniugi nella misura del 50% ciascuno con atto Notaio Dott.
, Rep. 48083 Racc. 12.574 (doc.7). Detti beni risultano Controparte_1 identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Quarrata, al foglio 32 particella
1247 sub 77, cat. A/3, classe 6, consistenza 7 vani, rendita catastale euro 650,74 quanto all'appartamento; foglio 32 particella 1247 sub 85, cat. C/6 classe 1, 13 mq rendita € 35,58 quanto al posto auto;
foglio 32 particella 1247 sub 134, cat.
C/6 classe 2, 36 mq rendita € 115,27 quanto all'autorimessa.
I coniugi dichiarano che i beni di cui sopra fanno parte di un unico compendio immobiliare, utilizzato come bene primario dalla famiglia e pertanto, avanzano formale richiesta, da ribadirsi innanzi al Notaio che verrà nominato per l'atto di trasferimento, dell'applicazione dell'esenzione fiscale dalla totalità dei tributi prevista dalla Legge 06/03/1987, n. 74, articolo 19. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, scelto liberamente dalle parti, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pass aggio in giudicato e/o acquiescenza della sentenza di
5 cessazione degli effetti civili del matrimonio con oneri e spese notarili nonché eventuali imposte e tasse a carico di Parte_2
5.b) Accollo totale del Mutuo a carico del SI. Parte_2
La presente pattuizione costituisce previsione essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi di legge: il sig. entro e non oltre sessanta giorni dalla data di passaggio in Parte_2 giudicato e/o acquiescenza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si obbliga nei confronti della SI.ra - che accetta - a Parte_1 stipulare – contestualmente all'atto di trasferimento dell'immobile di cui sub 5.a)
– atto di accollo totale del mutuo gravante sull'immobile di cui sub 5.a) e dunque si obbliga sin da ora ad accollarsi integralmente le residue quote del contratto di mutuo (acceso presso Intesa San Paolo S.p.a. Filiale di Quarrata Piazza
Risorgimento, stipulato con atto del 18.05.2006 ai rogiti Notaio CP_1
Rep. 48.084 Racc. 12.575 – doc.8; al 31 maggio 2025 n. 24 rate da
[...] pagare per un capitale residuo di euro 25.287,41) sino alla sua completa estinzione, liberando e manlevando la SI.ra da ogni o bbligo e da Parte_1 qualsiasi responsabilità verso la banca mutuante comunque discendente da detto contratto di mutuo e rinunciando, altresì, a pretendere alcunché dalla SI.ra anche con riferimento a quanto ha in forza di tale atto già corrisposto, Pt_1 non essendo mai intercorso tra le parti alcun obbligo di restituzione in ordine a quanto versato dal SI. Nel medesimo termine suindicato il si Pt_2 Pt_2 impegna a richiedere all'istituto bancario la formale liberazione della SI.ra dal contratt o di mutuo, senza che possa essere imputato allo stesso Parte_1 responsabilità alcuna in caso di mancato accoglimento della richiesta all'Istituto
Bancario.
I coniugi dichiarano che la presente pattuizione di cui sopra fa parte dell'unico
“Accordo Patrimoniale Globale” essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, avanzano formale richiesta, da ribadirsi innanzi al Notaio che verrà nominato per l'atto di accollo del mutuo, dell'applicazione dell'esenzione fiscale dalla totalità dei tributi prevista dalla Legge 06/03/1987,
n. 74, articolo 19.
5.c) Pagamento al 50% dell'IMU
6 Le parti pattuiscono che l'IMU eventualmente dovuta per l'immobile trasferito al figlio resterà in carico al 50% ai genitori sino a quando il figlio non diventerà economicamente autosufficiente;
5.d) Spese Condominiali ordinarie e straordinarie
Le parti pattuiscono che le spese condominiali ordinarie resteranno in capo alla
SI.ra in quanto la stessa continuerà ad abitare nella casa coniu - Parte_1 gale mentre invece si stabilisce che le spese condominiali straordinarie (a titolo esplicativo ma non esaustivo: il monitoraggio e il lavaggio del tetto da effet - tuarsi ogni anno) saranno in carico al 50% ai genitori fino al momento in cui il figlio non diventerà economicamente autosufficiente Persona_2
5.e) Mantenimento del figlio
Le parti pattuiscono che il SI. continui a provvedere al Parte_2 mantenimento del figlio e quindi il padre continuerà a versare entro Per_1 il giorno 10 di ogni mese alla SI.ra la somma di € 700,00 Parte_1
(settecento/00) mensili, rival utabile annualmente in base all'indice ISTAT, fino all'estinzione del mutuo accollatosi dopodiché il SI. verserà la Parte_2 somma di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) mensili, parimenti rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, fino alla co mpleta indipendenza economica del detto figlio.
L'assegno unico se spettante resterà appannaggio della SI.ra . Parte_1
5.f) Mantenimento per il figlio. Spese Straordinarie.
Le parti pattuiscono che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno in base al protocollo di intesa in materia di famiglia fra il Tribunale di Pistoia e il COA di Pistoia del 2018 fino al completo rimborso del mutuo alla banca da parte del SI. mutuo che andrà a Pt_2 terminare presumibilmente a maggio 2027, residuando dopo il pagamento della rata 216/240 del 31 maggio 2025 numero 24 rate per un capitale residuo di euro
25.287,41.
Una volta eseguito il rimborso totale del mutuo, il SI. si obbliga Parte_2
a pagare il 65% delle Spese Straordinarie di Mantenimento per il figlio mentre il restante 35% resterà a carico della SI.ra fino alla completa Parte_1 indipendenza economica del detto figlio.
PUNTO N.6 PARTI ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI
7 Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica poiché entrambi economicamente autosufficienti;
PUNTO N.7 COMUNICAZIONE SPOSTAMENTI
Le parti, al sol fine di consentire la frequentazione del figlio e fino alla maggiore età di questo, si obbligano a comunicare eventuali spostamenti in altre località insieme al figlio medesimo;
PUNTO N.8 PASSAPORTO
Le parti si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto;
PUNTO N.9 RISPETTO DEGLI ACCORDI
I ricorrenti si impegnano a rispettare e eseguire gli accordi sopra esposti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori
[...]
e in data 8 maggio 2005 in Carmignano (PO), trascritto Pt_1 Parte_2 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Carmignano al n. 20, P.II serie
A, anno 2005, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Carmignano di procedere all'annotazione della presente sentenza.
8 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del l'11 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
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