Art. 7.
Sono esentati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 1:
gli aeromobili nazionali e stranieri di Stato o in servizio di Stato;
gli aeromobili che effettuano voli predisposti dallo Stato per il controllo delle installazioni per l'assistenza alla navigazione aerea;
gli aeromobili che effettuano voli di addestramento;
gli aeromobili che ritornano all'aeroporto di partenza senza aver effettuato atterraggi intermedi;
gli aeromobili fino al peso massimo al decollo di chilogrammi 2.000.
Sono esentati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 1:
gli aeromobili nazionali e stranieri di Stato o in servizio di Stato;
gli aeromobili che effettuano voli predisposti dallo Stato per il controllo delle installazioni per l'assistenza alla navigazione aerea;
gli aeromobili che effettuano voli di addestramento;
gli aeromobili che ritornano all'aeroporto di partenza senza aver effettuato atterraggi intermedi;
gli aeromobili fino al peso massimo al decollo di chilogrammi 2.000.