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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 211/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]in c.da Spinazza snc, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Cicero, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in c.da Spinazza snc, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosy Assenza, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
07.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Scicli il 24.09.2009, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 21, parte I, dell'anno 2009, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, 04.09.2009) e (Modica, Per_1 Persona_2
20.03.2017); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 04.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di scegliere il domicilio, o la dimora, che loro più aggrada avendo il solo obbligo di comunicarselo a vicenda ai fini dell'esecuzione degli obblighi nascenti dalla presente;
2. i figli minori, e restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori che Per_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori, i quali avranno il diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
3. i figli minori restano collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la IG.ra Parte_2
nell'attuale abitazione, sita in Scicli (RG), Viale I Maggio n. 129;
[...]
4. in ordine al diritto di visita, il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo il Parte_1 seguente calendario:
-lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 20,30 compatibilmente alle eIGenze scolastiche e ludico- ricreative dei minori e con possibilità nel periodo estivo di modificare tale orario dalle 18:00 alle
22:00;
- nei week-end i minori potranno pernottare, a settimane alterne, presso l'abitazione del padre e vi rimarranno dal sabato pomeriggio, dall'uscita della scuola e sino alle ore 20:00 della domenica nel periodo invernale e le ore 21,00 in quello estivo;
- i minori trascorreranno la sera del 24 Dicembre con un genitore e il giorno del 25 Dicembre con l'altro, nonché la sera del 31 Dicembre con l'uno e il giorno del 1° Gennaio con l'altro; i genitori ottempereranno a tale disposizione facendo sì che per ciascun anno i minori possano trascorrere, a titolo esemplificativo, la vigilia di Natale con la madre e il giorno di capodanno con il padre e, viceversa, il giorno di Natale con il padre e la vigilia di capodanno con la madre;
la stessa regola deve applicarsi per il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e poi il 25 aprile o il 1 Maggio;
- durante il periodo di estivo, il padre potrà avere con sé i minori anche per quindici giorni consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore;
- la IG.ra si impegna alla firma del presente di modificare la propria residenza e di Pt_2 dismettere, dopo aver individuato altro luogo idoneo, la colonia felina e l'affidamento di n. 2 cani dalla proprietà della IG.ra , nelle more continuerà ad occuparsi del Controparte_1 mantenimento di questi animali, provvedendo alle spese necessarie per la loro cura;
- rimane in ogni caso inteso che le superiori condizioni potranno essere soggette a variazioni in funzione dell'età dei minori nonché degli impegni di lavoro di entrambi i genitori i quali, al fine di adempiere il più possibile a quanto pattuito, non si sottrarranno a qualsivoglia comunicazione, sia telefonica che messaggistica, come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in caso di ritardi nel prelevamento e/o nella consegna dei minori e o in quello di impedimento non prevedibile né evitabile, et similia. A tal fine i coniugi si assumono l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e ad informarsi circa eventuali spostamenti in altre località, soprattutto quando hanno con sé i figli. Si impegnano, altresì, a far mantenere buoni i rapporti tra i figli e le rispettive famiglie di origine.
5. il IG. provvederà al mantenimento dei figli minori mediante un assegno mensile Parte_1 di € 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) da erogarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
il predetto importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, in ogni caso non in senso negativo, con prima rivalutazione annuale al netto dell'assegno unico percepito al 100% dalla madre;
l'assegno unico familiare per ciascun figlio spetterà interamente al genitore collocatario e, a tal fine, il IG. presta il proprio consenso per la relativa erogazione della Parte_1 superiore provvidenza nella misura del 100% in favore della IG.ra . Le spese straordinarie Pt_2
– come da Linee Guida del CNF - che si renderanno necessarie per le eIGenze dei figli rimangono a carico di ciascun genitore e dovranno essere anticipate nella misura del 50% da entrambi;
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e si danno reciprocamente atto di avere già regolato tra di loro tutte le altre questioni aventi natura patrimoniale, per cui dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti dichiarano che, ad oggi, non sussistono procedimenti pendenti che abbiano ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande oggetto del presente giudizio. che l'udienza di comparizione del dì 07.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio civile a Scicli in data 24.09.2009, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 21, parte I, dell'anno 2009;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 30.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti