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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/10/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 427/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 15.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_2 dall'Avv. Antonio Sposato. attori-opponenti
contro
CF: ) in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1 convenuta-opposta contumace
nonché
(CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Elena Frascino. terza intervenuta
FATTO E DIRITTO
1. I sig.ri e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 705/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 1.12.2022 con il quale, su istanza della veniva loro ingiunto il Controparte_1 pagamento (in solido) della complessiva somma di € 68.474,35, oltre interessi e spese, in virtù del mancato ripianamento dell'esposizione debitoria relativa al
contratto di finanziamento n. 6836421, dai medesimi originariamente stipulato in data 3.2.2012 con la allora Controparte_3
Hanno eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva della cessionaria società opposta per assenza di prova della cessione, della titolarità del credito e della regolarità delle intervenute cessioni non comunicate al ceduto;
- la carenza di legittimazione ad agire in giudizio della stante la Controparte_1 nullità per indeterminatezza della procura speciale conferita in tal senso alla
Controparte_4
- la nullità del contratto di finanziamento per non aver Parte_2 sottoscritto alcun contratto, né prestato alcuna ipotetica garanzia,
[...] con la con conseguente disconoscimento Controparte_3 della firma ivi apposta;
- l'indeterminatezza del finanziamento che non stabilirebbe la modalità di restituzione, né l'ammontare di eventuali ratei;
- l'intervenuta prescrizione del credito preteso per essere trascorsi dieci anni dalla sua stipula;
- la non debenza della somma azionata con il monitorio perché eccessiva e spropositata, ove si tenga conto, anche, dell'importo richiesto a titolo di interessi di mora;
- l'inidoneità della documentazione posta alla base del monitorio a fungere da prova idonea all'emissione del d.i.;
- l'applicazione di interessi usurari. Hanno concluso chiedendo: ““Voglia l'On.le Tribunale adito: 1) Preliminarmente, accogliere le eccezioni preliminari sollevate di carenza di legittimazione attiva dell'opposta e di irregolarità delle cessioni dei crediti per le ragioni di cui in narrativa;
2) Ancora in via preliminare, accogliere l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento perché non sottoscritto dalla Sig.ra
[...]
; 3) Sempre in via preliminare, accogliere l'eccezione di prescrizione del credito Parte_2 per le ragioni di cui in narrativa;
4) Nel merito dichiarare, comunque, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa, previa revoca dello stesso;
5) Conseguentemente, condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa;
Salvezze e riserve”.
2. Si è costituita in giudizio la divenuta medio tempore cessionaria del Controparte_2 credito per cui è causa in virtù del contratto stipulato con l'opposta in data 30.6.2023, la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
3. L'opposta pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_1
Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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4. Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo
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diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale Cremona, 09/06/2020, n. 245; Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n. 764). Tanto premesso, la parte opposta ha fornito la prova del credito azionato in sede monitoria producendo in giudizio il contratto di prestito personale n. 6836421 sottoscritto con la dal sig. in Controparte_3 Parte_1 qualità di richiedente e dalla sig.ra in qualità di Parte_2 coobbligata, nonché la lista movimenti al 2.8.2013, munita di certificazione ex art. 50 TUB rilasciata dalla originaria mutuataria, da cui si evince la posizione debitoria residua.
Ad onta di quanto affermato dagli opponenti, nella documentazione contrattuale sono chiaramente indicati l'importo finanziato (€ 54.324,00), il numero e la periodicità dei ratei (84 rate mensili) e il relativo importo di ciascuno (€ 954,00). Si rileva poi che gli opponenti non hanno contestato l'effettiva erogazione della somma mutuata. Inoltre il sig. non ha negato di aver sottoscritto il sopra richiamato contratto, Pt_1 mentre il disconoscimento delle sottoscrizioni formulato nell'atto di citazione dalla sig.ra appare oltremodo generico. Pt_2
Invero, il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi peraltro la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, n. 22577; Cassazione civile sez. II, 22/01/2018, n.1537). Ebbene, a fronte della richiamata produzione documentale di controparte, le generiche formule utilizzate dall'opponente nella prima difesa utile (“nega formalmente
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di aver sottoscritto il contratto di finanziamento e disconosce ufficialmente la firma come propria”) non rispondono ai requisiti di specificità posti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. A ciò si aggiunga che gli opponenti non hanno né allegato né dimostrato l'esistenza di pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati nella lista movimenti prodotta dall'opposta, né hanno provato l'adempimento integrale dell'obbligazione relativa al rimborso della somma mutuata o di non aver potuto adempiere per cause a loro non imputabili.
4.1. Risulta poi dimostrata la titolarità del credito in capo all'opposta. Il credito per cui è causa è stato ceduto pro soluto dalla Controparte_3 alla Banca con contratto di cessione in blocco del 24.7.2015
[...] CP_5 prodotto in sede monitoria. A riprova che l'oggetto di tale prima cessione comprenda il rapporto per cui è causa sovviene la comunicazione del 23.7.2015 trasmessa alla sig.ra dalla Pt_2 nella quale quest'ultima dichiara di aver ceduto il Controparte_3 credito di cui al rapporto n. 6836421 alla Banca Ifis S.p.A. Quanto al valore probatorio di tale dichiarazione, la Suprema Corte di Cassazione ha, in modo condivisibile, evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. Civ., sez. III, Ord., 16.04.2021, n. 10200). Con successivo contratto di cessione in blocco del 13.12.2016 la ha Controparte_1 acquistato dalla Banca Ifis S.p.A. i crediti aventi le caratteristiche indicate nel relativo estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 150 del 22.12.2016 e, in particolare, i “crediti acquistati da Banca Ifis S.p.A. mediante i seguenti contratti di cessione:... :…24/07/2015”. Controparte_3
Anche in riferimento a tale seconda cessione, sussiste quindi la prova dell'inclusione del credito per cui è giudizio. In ultimo, in data 30.6.2023 è intervenuta la cessione del credito in oggetto in favore di la quale ha dimostrato la piena titolarità del credito azionato Controparte_2 producendo il contratto di cessione in blocco avente efficacia economica dall'1.5.2023 ed efficacia giuridica dal 6.7.2023, con notizia datane mediante pubblicazione di avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 83 del 15.7.2023. A riprova che l'oggetto di tale cessione comprenda il credito azionato si evidenzia quanto indicato letteralmente nel testo del richiamato estratto della G.U. ove è riportato che: “….. in virtù del quale l'Acquirente ha acquistato pro soluto da tutti i CP_6 crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni, CP_ con ogni pattuizione relativa, con ogni garanzia di qualunque tipo (i “Crediti 1”), vantati da CP_
nei confronti dei relativi obbligati, purché detti Crediti 1, alla data del 1 maggio CP_6 CP_ 2023, soddisfacessero i seguenti criteri: (1) crediti la cui cessione a favore di 1 da parte di Banca Ifis S.p.A. è stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica CP_ italiana, Parte Seconda, n. 150 del 22 dicembre 2016; ….. (4) crediti acquistati da 1 ai
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sensi di un contratto di cessione di crediti stipulato con Banca Ifis S.p.A. in data 13 dicembre 2016; …. (5) crediti indicati nella lista depositata presso lo studio del notaio Persona_1 con atto di deposito del 27 giugno 2023 (Rep. 2427; Racc. 2122), consultabile”. La lista sopra menzionata è stata prodotta da e in essa risulta Controparte_2 menzionato il rapporto oggetto del presente giudizio avente NDG 0322016051. Tali caratteristiche elencate dei crediti oggetto di cessione sono da ritenersi chiaramente riconducibili al credito in questione, se non altro per il richiamo alle precedenti operazioni di cessione, oltre che per l'esatta indicazione delle date dei contratti e, nel caso della cessione intervenuta tra Banca Ifis S.p.A. e Controparte_1 della sua pubblicazione in G.U.; è chiara l'indicazione del cedente, del cessionario, della data della precedente cessione, oltre che delle informazioni orientative sulla tipologia dei rapporti ceduti. Si rammenta che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, n.4334; Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n.17110; Cass. 31188/2017). Quanto alle contestazioni mosse in ordine alla comunicazione delle cessioni, va anzitutto evidenziato che la notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. non ha efficacia costitutiva del contratto di cessione, il quale è un negozio consensuale, ma ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e di regolare il conflitto tra cessionari (cfr. Cass., 19/02/2019, n. 4713); la stessa non essendo subordinata a particolari requisiti di forma;
può aver luogo finanche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, o per mezzo di comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-01-2014, n. 1770). In ogni caso è presente in atti la prova della comunicazione di cessione eseguita, ai sensi dell'art. 1264 c.c., nei confronti degli opponenti a mezzo invio di n. 2 lettere raccomandate A/R, rispettivamente datate 24.7.2015 e 1.10.2015 (regolarmente ricevute), con cui venivano informati dell'intervenuta cessione del credito in favore della Banca Ifis S.p.A. Vi è inoltre prova dell'avvenuta comunicazione della cessione intervenuta in favore di eseguita mediante n. 2 raccomandate A/R ricevute dagli Controparte_1 opponenti il 10.2.2017.
4.2. Merita poi di essere disattesa l'eccezione riguardante la nullità della procura speciale conferita da a Controparte_1 Controparte_4
Giova evidenziare che l'oggetto della procura in questione, per quanto ampio (“gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti di cui la Società è o diverrà titolare”), non lascia alcun margine di incertezza circa le attività demandate e la tipologia dei rapporti oggetto del mandato, trattandosi di una formulazione omnicompresiva che deve
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ritenersi includente tutti i crediti, di qualsiasi tipologia, entrati nel patrimonio della mandante. Sicché non vi sono ragioni né logiche né lessicali idonee a far sorgere il dubbio che il rapporto per cui è causa possa considerarsi escluso dall'ambito di operatività della procura del 15.12.2016. Il richiamo operato dalla parte a Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 07/11/2019, n. 28803 non è pertinente atteso che in quel caso la definizione utilizzata –“crediti anomali”- si palesava evidentemente aleatoria e incerta e non consentiva di tratteggiare con nettezza la tipologia dei crediti inclusi nell'operazione.
5. Passando ad esaminare le ulteriori doglianze formulate dagli opponenti, va anzitutto rigettata l'eccezione di prescrizione del credito azionato. Come noto, ai contratti di finanziamento deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per quanto concerne il diritto al rimborso della somma mutuata, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 08/08/2013, n.18951; Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1994 n. 1110). Occorre inoltre precisare che, secondo l'orientamento tradizionale la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, n.17798).
L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone dunque la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dato che prima di detta scadenza, il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento. Ciò nondimeno occorre considerare che nel caso di decadenza dal beneficio del termine, poiché il mutuante può pretendere il pagamento immediato dell'intera prestazione, venendo meno la precedente contrattazione relativa alla rateizzazione del debito, il termine di prescrizione debba essere fatto decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. dal momento in cui il creditore comunica la decadenza dal beneficio del termine (v. in tal senso Tribunale di Cremona, Sent. n. 348/2023 del 30/06/2023; conf. Tribunale Nola sez. I, 07/01/2025, n.13). L'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, stando all'estratto conto prodotto dall'opposta, è avvenuta il 2.8.2013. Per quanto sopra esposto è dunque da tale data che deve essere fatto decorrere il termine decennale di prescrizione.
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Ebbene, considerato che la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo è avvenuta il 31.12.2022, il termine di prescrizione decennale non può dirsi maturato.
6. La doglianza concernente la sproporzione del quantum ingiunto anche con riferimento agli interessi di mora va disattesa in quanto si presenta genericamente formulata, oltre che non suffragata da alcun riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto in parola, non avendo la parte nemmeno specificato i motivi che determinerebbero l'erroneità della somma richiesta. Si evidenzia poi che, a differenza di quanto affermato dagli opponenti, il tasso degli interessi di mora risulta essere stato espressamente pattuito al tasso del 15% annuo.
7. Quanto all'asserita applicazione di interessi usurari, va rilevato, anzitutto, che la doglianza risulta del tutto generica e carente in punto di allegazione non avendo l'opponente indicato né il tasso soglia ratione temporis applicabile, né la percentuale di sconfinamento degli interessi concretamente applicabili. In ogni caso si precisa che il “ per il contratto di cui si discute, Parte_3 determinato sulla base del TEGM rilevato per la categoria “crediti personali” (periodo di riferimento: 1 gennaio – 31 marzo 2012), così come indicato nel relativo D.M., era pari al 18,1500%. Pertanto, per come risulta dal contratto di finanziamento, ove risultano riportate in maniera dettagliata ed esauriente tutte le condizioni economiche e contrattuali pattuite tra le parti, senza alcun margine di indeterminatezza o discrezionalità, non risultano essere stati applicati interessi usurari posto che il TAN indicato in contratto è pari al 11,82 % e il TAEG è pari al 12,89 %. Quanto al tasso di mora, la Suprema Corte ha sancito che laddove i DM ratione temporis applicabili prevedano la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, il tasso-soglia per valutare la loro usurarietà si ottiene utilizzando la seguente formula:
“T.E.G.M., + la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. Dunque, la relativa doglianza si rivela infondata in quanto il contratto per cui è causa risulta essere stato stipulato il giorno 3.2.2012, dunque successivamente all'1.7.2011, data dell'entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011. Ne consegue che il “tasso soglia di mora” va determinato sommando al TEGM di riferimento (pari all'11,32%) il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 come modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. Il tasso soglia di mora di riferimento, così calcolato, risulta pari al 20,775%. Tanto esclude che siano stati pattuiti interessi di mora usurari a fronte del tasso pattuito del 15%.
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8. In definitiva, l'opposizione deve ritenersi infondata e va quindi rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, avendo la controparte fornito una prova adeguata del credito sia sul fronte dell'an che del quantum.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, tenendo conto dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta da e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto, visto l'art. 653 c.p.c.
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 705/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 1.12.2022;
CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2
in persona del l.r.p.t., che si liquidano in complessivi € 11.500,00, oltre spese
[...] generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 15/10/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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