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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1729/2009 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Picardi Presidente
Dott. Massimiliano De Giovanni Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo Giudice relatore definitivamente pronunciando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1729/2009 R.G. promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Meneghini attrice
contro
(C.F. ), TE C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Pascale De Falco convenuto con l'intervento volontario di
(c.f. ) P_ C.F._3
(c.f. ) OP C.F._4
(c.f. ) _4 C.F._5 rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico A. M. Dalla Valle e Maria Cristina De Toni intervenuti
e con la costituzione a seguito di interruzione del giudizio di
(C.F. ) quale erede di , Parte_2 C.F._6 P_
(C.F. quale erede di , Controparte_5 C.F._7 OP
(C.F. ) quale erede di , Controparte_6 C.F._8 OP tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico A. M. Dalla Valle e Maria Cristina De Toni (C.F. ) quale erede di , Controparte_7 CodiceFiscale_9 _4 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mantia
(C.F. ) quale erede di , Parte_3 C.F._10 _4 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Giuseppe Bergamini e dall'avv. Rachele Anesi
(c.f. ) quale erede di , TE C.F._2 _4 rappresentato e difeso dall'avv.to Pascale De Falco
, quale erede di , CP_8 _4
contumace intervenuti con la chiamata in causa di
(C.F. ), Controparte_9 C.F._11 rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Albenzio terza chiamata
che reca riunita la causa iscritta al n. 6728/2009 R.G. promossa da:
(C.F. ), TE C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Pascale De Falco e Silvia La Barbera
attore contro
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Meneghini convenuta
In punto: divisione ereditaria.
CONCLUSIONI
Conclusioni rassegnate da all'udienza del 12.9.2024: TE
“nel merito:
• accertare e dichiarare l'inesistenza o comunque la nullità dell'apparente testamento olografo datato 18.01.1996 e pubblicato dal Notaio Avv. Giorgio Gallo (con studio a Vicenza, C.so
Palladio Andrea n°114), con atto n. Rep. 120.868 e Racc.
7.965 e DE disposizioni testamentarie tutte in esso contenute per carenza del requisito della forma dell'autografia, accertando che non si tratta di testamento olografo vergato dalla mano del de cuius, confermare la dichiarazione di indegnità della IG.ra ; Parte_1
• dichiarare nulli gli atti eventualmente posti in essere da parte attrice in virtù del documento dichiarato nullo;
nel caso in cui fosse accertato e dichiarato che autore del falso testamento olografo datato 18.01.1996 e pubblicato in data 24.09.2008 a ministero Notaio Avv. Giorgio Gallo
è la IG. come in premessa individuata, già moglie del de cuius, per l'effetto: Parte_1 dichiarare ai sensi dell'art. 463 n. 6 e segg. C.c. l'indegnità a succedere della IG.ra Parte_1 disponendo la sua esclusione dall'eredità del de cuius , anche avuto riguardo ai suoi NA diritti di legittimaria, con ogni conseguenza anche in ordine alle restituzioni;
• accertare e dichiarare che il IG. è erede testamentario dell'intero TE patrimonio del defunto, in forza del testamento olografo datato 05.05.2007, pubblicato dal Notaio
Dr. (con studio a Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n°117), con atto n. Persona_2
Rep. 183.690 e Racc. 10.211, con conseguente assegnazione dei beni costituenti l'asse ereditario del IG. ; NA
• condannare la IG.ra a restituire alla massa ereditaria i beni trattenuti sine Parte_1 titulo – compresi utili e/o somme prelevate dalla società C.O.O.P. Ortofrutticola - Centro Operativo
Ortofrutticolo e precottura S.R.L., in qualità di erede apparente e socio di maggioranza - con
l'obbligo alle restituzioni di cui all'art. 464 c.c., oltre al maggior danno da rivalutazione ed al computo degli interessi dal dovuto al saldo;
condannare la IG.ra al risarcimento dei Parte_1 danni tutti cagionati per la somma di € 1.230.000,00= dalla vendita sottocosto dell'appezzamento di terreno edificabile in Gambellara, oltre al maggior danno da rivalutazione ed al computo degli interessi dal dovuto al saldo;
• condannare la IG.ra al risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, anche in ordine ad una possibile mala gestio della società C.O.O.P. Ortofrutticola -
Centro Operativo Ortofrutticolo e precottura S.R.L. per una somma pari ad euro € 1.000.000,00=
(euro unmilione//00), o nella diversa, maggiore o minore somma che l'Intestato Giudice riterrà di
Giustizia, anche all'esito di espletanda CTU contabile;
• condannare la IG.ra alla restituzione dei frutti, naturali e civili, e DE Parte_1 indennità di occupazione maturati dall'apertura della successione ad oggi e percepiti e detenuti dalla IG.ra e/o terzi aventi causa dalla stessa derivanti dal godimento dei beni Parte_1 dell'asse ereditario oltre al maggior danno da rivalutazione ed al computo degli interessi dal dovuto al saldo;
condannare l'attrice al pagamento di tutte le spese sostenute dal convenuto in ordine alla ricerca dei beni mobili ed immobili facenti parte dell'asse ereditario, spese cagionate dall'assenza di collaborazione della IG.ra nella ricostruzione dell'asse stesso e che Parte_1 si quantificheranno in corso di causa;
ordinare all'Ufficio del Registro DE Imprese della
C.C.I.A.A. di Vicenza di iscrivere le quote del 95% della società C.O.O.P. Ortofrutticola - Centro
Operativo Ortofrutticolo e precottura S.R.L. a favore del IG. ; con vittoria di TE spese, diritti ed onorari di causa;
• ancora: adottare tutti i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di rimuovere il sequestro giudiziario autorizzato ed eseguito sulle quote della C.O.O.P. Ortofrutticola - Centro
Operativo Ortofrutticolo e precottura S.R.L. ed annotato presso il registro DE imprese, nonché disporre la cancellazione DE trascrizione DE eseguite presso la competenti conservatorie immobiliari eseguite sugli immobili costituenti l'asse ereditario del IG. , ivi NA compresa ogni altra trascrizione incompatibile con l'attribuzione dei beni ereditari agli aventi diritto;
• in via subordinata, accertare e dichiarare che il IG. è legittimo titolare del TE
50% dell'intero patrimonio del defunto, per i motivi tutti esposti in atti, con conseguente assegnazione di tale quota dei beni costituente l'asse ereditario del IG. ; NA
• in via ulteriormente subordata: nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la falsità del testamento olografo datato 05.05.2007, pubblicato dal Notaio Dr. (con studio Persona_2
a Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n°117), con atto n. Rep. 183.690 e Racc. 10.211, provvedere, previa ricostruzione dell'asse ereditario del IG. , mediante riunione del NA relictum con il donatum, provvederne alla divisione e scioglimento della comunione secondo la successione legittima, rigettando le domande formulate dalle altre parti, relativamente alla riunione alla massa ereditaria dei beni mobili de immobili ritenuti distrazioni compiute dal IG.
su beni della massa ereditaria del IG. , in quanto domanda TE NA infondata in fatto ed in diritto e per la quale ci si associa alle conclusioni della IG.ra CP
, predisponendo il relativo piano di riparto;
[...]
• in ogni caso: respingere tutte le domande formulate da parte attrice e dai terzi intervenuti volontari, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, ivi compresa quelle di condanna alla restituzione alla massa ereditaria dei beni in proprietà del IG. e TE della IG.ra , ritenuti provenienti dall'asse ereditario del IG. ; Controparte_9 NA
• in estremo subordine: provvedere alla divisione ereditaria del IG. secondo NA la successione legittima, provvedendo a predisporre un piano divisionale in cui vengano assegnati alla stirpe del IG. ( , e ) beni _4 Controparte_7 Parte_3 TE immobili ricomprendenti l'abitazione di AV (CH) e le vetture Mercedes;
in via istruttoria: si insiste per le istanze istruttorie formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e seconda memoria ex art. 183, comma II, c.p.c..
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ivi comprese le spese per C.T.U. del presente giudizio, le spese del giudizio di sequestro cautelare in corso di causa n°1729/2009 – 2 R.G. e reclamo n°1062/2012 R.G. di questo
Tribunale, le spese di custodia ed amministrazione giudiziale dei beni da porre a carico della IG.ra
dati gli atti dispositivi compiuti dalla stessa sui beni ereditari, che hanno reso Parte_1 necessario l'adozione della misura cautelare”.
Conclusioni rassegnate da e all'udienza del Parte_2 Controparte_5 Controparte_6
12.9.2024:
“1) Disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria formando la massa, inclusi il relictum distratto e/o acquistato per sé o per terzi aventi causa dal con proventi dell'asse TE
e, successivamente, procedersi alla conseguente divisione in tre parti uguali, NA corrispondenti alle tre stirpi , e , fratelli del de P_ _4 OP cuius, della massa così formata e ricostituita, imputando a in quota e alla stirpe TE
, le distrazioni dallo stesso operate e non più conferite all'asse, nonché il valore _4 CP_1 dei beni acquistati per sé o per terzi aventi causa con risorse sottratte all'asse , il NA tutto come emerso in corso di causa.
2) Atteso che il CTU ha redatto due ipotesi di progetti divisionali, disporsi che, nell'ambito del progetto divisionale n. 2, siano attribuiti alla stirpe e per esso alla GNa P_ Pt_2
e alla stirpe e per essa alle GNe e
[...] OP Controparte_5 CP_6
indifferentemente, l'assegno divisionale n. 1 e l'assegno divisionale n. 2, attribuendosi
[...] conseguentemente alla stirpe , e per esso ai GNi , _4 TE [...]
, e , l'assegno divisionale n. 3 ricomprendente l'abitazione di CP_7 Parte_3 CP_8
Gravesano (CH) nonché le due vetture Mercedes, stante che detti beni sono nell'attuale disponibilità di fatto dello stesso GN e della di lui avente causa moglie TE
. Controparte_9
3) Condannarsi il sig. a restituire alla massa ereditaria gli importi dallo stesso TE sottratti nella misura così come indicata in atti, con conseguente detrimento della di lui quota in favore dell'asse ereditario. 4) Condannarsi il GN , ovvero suoi eventuali aventi causa e, tra questi, la TE GNa , a restituire, e rilasciare, agli aventi diritto i beni ereditari, con Controparte_9 corresponsione di tutti i frutti, naturali e civili, maturati dall'apertura della successione fino all'effettiva riconsegna e/o rilascio, ivi compresa l'indennità di occupazione per i beni detenuti personalmente e/o a mezzo terzi.
5) Condannarsi altresì la GNa alla restituzione degli utili e/o somme prelevate Parte_1 dalla società Coop Ortofrutticola - Centro Operativo Ortofrutticolo e Precottura srl – in qualità di erede apparente dal 29.04.2008 (data di apertura della successione) alla data di nomina di cessazione dalla carica di amministratore unico.
6) E con tutti i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli volti a rimuovere il sequestro giudiziario autorizzato ed eseguito sulle quote societarie della Coop Ortofrutticola e annotato presso il registro DE Imprese, nonché quelli diretti a ordinare la cancellazione di tutte le trascrizioni DE domande giudiziali eseguite presso la Conservatoria di Vicenza ed aventi per oggetto i beni ereditari, così come ogni altra trascrizione incompatibile con l'attribuzione dei beni ereditari agli aventi titolo.
6) Spese e competenze della presente causa interamente rifuse, ivi comprese quelle tecniche DE
CTU estimative svolte sia in Italia che all'estero (Svizera), oltre ancora a quelle dei due gradi di giudizio – primo e di reclamo – del procedimento cautelare di sequestro giudiziario in corso di causa (R.G. n. 1729/2009 sub. 2 e R.G. n 1062/2012), spese, queste ultime, non liquidate in quanto riservate al merito della presente causa, nonché infine quelle di custodia e amministrazione dei beni sequestrati, spese tutte da porre a carico dei GNi e , in Parte_1 TE solido tra loro, attesa la loro già accertata soccombenza nella sentenza non definitiva n. 741/2020, soccombenza confermata anche in sede d'appello con sentenza n. 702/2022, decisione, quest'ultima, depositata in atti da questa difesa in data 05.04.2022”.
Conclusioni rassegnate da all'udienza del 12.9.2024: Controparte_7
“Dichiararsi aperta la successione legittima di , chiamando all'eredità del de cuius, NA in concorso tra loro e secondo le quote dalla legge previste, i tre fratelli, , OP
e , e i rispettivi eredi con diritto di accrescimento ai sensi dell'art. P_ _4
522 c.c. a favore di questi ultimi nelle quote degli altri fratelli e premorti celibi e Parte_4 Per_3 senza figli, ovvero per successione del IG. , i suoi eredi. _4
- Disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria e procedersi alla conseguente divisione tra gli eredi legittimi, per successione del IG. , dando atto della non completa adesione _4 da parte degli eredi di della proposta di divisione avanzata dal CTU. _4
- Condannarsi la GNa o i suoi eventuali aventi causa a restituire alla massa Parte_1 ereditaria i beni trattenuti sine titulo, corrispondendo il valore di tutti i frutti, naturali e civili, maturati dall'apertura della successione e indebitamente goduti fino all'effettiva riconsegna e/o rilascio, ivi compreso il valore dell'indennità di occupazione per beni detenuti personalmente e/o a mezzo terzi
- Condannarsi altresì la GNa alla restituzione alla massa ereditaria di eventuali Parte_1 utili e/o somme prelevate dalla società C.o.o.p. Ortofrutticola – Centro operativo Ortofrutticolo e
Precottura srl in qualità di erede apparente-socio di maggioranza, dal 29/04/2008 (data dell'apertura della successione legittima).
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Conclusioni rassegnate da all'udienza del 12.9.2024: Controparte_9
“In via preliminare: per i motivi sopra esposti, si eccepisce la prescrizione ovvero la decadenza di ogni azione volta a revocare l'efficacia degli atti di liberalità e/o donazioni, come meglio sopra precisati, e di ogni altro atto di liberalità disposti dal IG. in favore della IG.ra TE
, aventi ad oggetto beni riconducibili all'asse ereditario del IG. ; Controparte_9 NA in principalità nel merito: per succitati motivi, rigettare ogni domanda avversaria svolta nei confronti della IG.ra , ivi compresa la condanna alla restituzione dei beni Controparte_9 ereditari e dei frutti maturati e maturandi all'asse ereditario del IG. , in quanto NA infondata in fatto e diritto, accertando altresì l'acquisto anche per usucapione dei beni rivendicati nei confronti della IG.ra nonché per la decadenza ovvero prescrizione Controparte_9 dell'azione revocatoria degli atti liberalità effettuati dal IG. in favore della IG.ra TE
, aventi ad oggetto beni riconducibili all'asse ereditario del IG. ; Controparte_9 NA in subordine nel merito: per i succitati motivi, rigettare ogni domanda avversaria svolta nei confronti della IG.ra ovvero ridurre le stesse ai minimi di legge;
Controparte_9 in via istruttoria: ammettere prova per testimoni sui fatti indicati in premessa, debitamente capitolati ed anteponendo la locuzione “vero che”, con i testi che si indicheranno in concedendo termine;
in ogni caso: piena vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni rassegnate da all'udienza del 12.9.2024: Parte_3
“1) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria formando la massa e procedere alla divisione conseguente in tre parti uguali secondo quanto stabilito dal CTU;
2) condannare a restituire alla massa ereditaria gli importi dallo stesso sottratti;
TE
3) condannarsi e a restituire e/o rilasciare agli aventi diritto i TE Controparte_9 beni ereditari, compresi i frutti naturali e civili, maturati dall'apertura della successione e fino all'effettiva riconsegna e rilascio;
4) condannarsi la sig.ra alla restituzione degli utili e DE somme eventualmente Parte_1 prelevate dalla Società Coop. Ortofrutticola – Centro Operativo Ortofrutticolo e Precottura Srl;
5) spese, diritti e onorari rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 26.2.2009, esponeva che in data 29.4.2008 era Parte_1 deceduto, senza lasciare figli, il proprio marito , sposato nel 1980. L'attrice assumeva NA di aver compiuto - spinta dalle insistenze del nipote , figlio di , TE _4 fratello del de cuius- ricerche presso lo studio del marito e di aver ivi rinvenuto un testamento olografo, datato 18.1.1996, nel quale veniva nominata erede universale. Fatto pubblicare il testamento, l'attrice dava atto di aver provveduto all'accettazione dell'eredità.
Rappresentava quindi che, in data 1.12.2008, , denunziata la falsità del testamento TE del 18.1.1996, aveva fatto pubblicare altro testamento olografo datato 5.5.2007 e riconducibile a
, nel quale il convenuto veniva nominato unico erede universale, contestualmente NA accettandone l'eredità.
Ritenendo la falsità del secondo testamento e la sua riconducibilità al convenuto, l'attrice chiedeva accertarne la falsità, dichiarando di voler proporre in alternativa querela di falso;
in subordine, essendo ella legittimaria pretermessa nel secondo testamento, proponeva azione di riduzione per lesione di legittima.
Ancor prima della costituzione del convenuto, con comparsa del 16.7.2009 intervenivano volontariamente in giudizio i fratelli del de cuius , e OP _4 P_
, i quali deducevano la falsità di entrambi i testamenti olografi apparentemente a firma
[...]
e chiedevano, per l'effetto, di dichiararsi la nullità dei testamenti e l'indegnità sia NA dell'attrice, sia del convenuto, quali autori dei falsi;
per l'effetto, chiedevano dichiararsi aperta la successione legittima di in favore dei fratelli, procedersi allo scioglimento della NA comunione ereditaria e con condannare dell'attrice e del convenuto alla restituzione dei beni ereditari e di eventuali utili e/o somme prelevate.
Con comparsa del 19.10.2009 si costituiva il convenuto , contestando i rilievi TE avversari e deducendo la falsità del primo testamento olografo del 18.1.1996 e la propria estraneità alla pubblicazione del secondo testamento del 5.5.2007.
Il convenuto chiedeva, in via preliminare, dichiarare inammissibile il disconoscimento del testamento del 5.5.2007 e la querela di falso proposta da Chiedeva altresì, in via Parte_1 preliminare subordinata, in caso di riconoscimento della ritualità del disconoscimento effettuato dall'attrice, disporsi la verificazione ex art. 216 c.p.c. Proponeva inoltre, nel merito: azione di nullità del primo testamento;
domanda di indegnità a succedere di con conseguente Parte_1 rigetto della domanda riconvenzionale;
domanda di restituzione alla massa dei beni trattenuti dall'attrice sine titulo; azione di risarcimento dei danni subiti per mala gestio e vendita sottocosto di un terreno;
azione di restituzione dei frutti;
azione di rimborso DE spese sostenute per la ricerca dei beni facenti parte dell'asse ereditario.
Nel corso del giudizio veniva autorizzato il sequestro conservativo dei beni facenti parte dell'asse ereditario relitto in morte di . NA
Con separato atto di citazione notificato il 12.8.2009, - premessa l'avvenuta TE pubblicazione del testamento del 5.5.2007, con il quale doveva intendersi revocato il primo testamento del 18.1.1996 -, proponeva azione di petizione ereditaria nei confronti di Parte_1 instaurando il giudizio rubricato al n. 6728/2009 R.G., in cui la convenuta si Parte_1 costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea per le medesime ragioni evidenziate nell'atto di citazione del giudizio principale. In ragione della connessione soggettiva ed oggettiva esistente, i due procedimenti venivano riuniti.
A seguito del decesso di - avvenuto in data 29.10.2012 -, all'udienza del OP
19.4.2013 si costituivano in prosecuzione le sue eredi e , Controparte_5 Controparte_6 aderendo alle difese e conclusioni svolte dalla madre.
In data 3.2.2013 decedeva , lasciando quali eredi , _4 CP_8 TE
e . Controparte_7 Parte_3
All'udienza del 19.4.2013 si costituivano in prosecuzione soltanto gli eredi testamentari CP_7
e - il quale assumeva pertanto, oltre alla qualità di convenuto, anche quella
[...] TE di interventore quale erede del padre . _4 Il giudizio, comunque interrotto per la presenza di altri due eredi testamentari non costituitisi, veniva riassunto con ricorso depositato in data 16.7.2013 proposto da , P_ [...]
e e il Giudice fissava per la prosecuzione l'udienza del 20.5.2014. CP_5 Controparte_6
In data 19.05.2014 si costituiva , quale erede testamentaria di , mentre Parte_3 _4
l'ultima erede pur regolarmente citata, restava contumace. CP_8
riprendeva le medesime conclusioni del dante causa , mentre Parte_3 _4 CP_7
dichiarava di voler intervenire ad adiuvandum rispetto al fratello e
[...] TE riprendeva perciò unicamente le domande proposte nei confronti di rinunziando Parte_1 espressamente all'azione di nullità del secondo testamento, alla richiesta di apertura della successione legittima in favore degli interventori, alla conseguente domanda di scioglimento della comunione ed alle azioni di condanna nei confronti del convenuto.
, costituendosi anche quale erede del padre , ne riprendeva le domande TE _4 soltanto in via subordinata rispetto a quelle proposte in qualità di convenuto, e nella misura in cui non risultassero con esse incompatibili.
All'udienza del 17.5.2016 veniva dichiarata la contumacia di . CP_8
La causa veniva quindi istruita mediante CTU grafologica: in data 3.6.2016 il G.I. disponeva un supplemento della CTU depositata dal Dott. in data 12.10.2010, all'uopo incaricando un Per_4 collegio peritale costituito dalle dott.sse e . Persona_5 Persona_6 Persona_7
Svolte le operazioni, il collegio depositava la relazione in data 27.4.2017.
Con ordinanza dell'1.2.2018, in accoglimento dell'istanza formulata da , veniva Parte_3 disposto un supplemento di CTU al fine di accertare la paternità del testamento del 5.5.2007: seguiva il deposito della perizia in data 15.11.2018.
All'udienza del 18.12.2018 il G.I., ritenendo la causa matura per la decisione, la rimetteva al
Collegio assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 8.5.2019 depositava istanza di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. TE
300 c.p.c. per morte del convenuto - verificatasi in data 22.04.2019. Con P_ provvedimento del 10.5.2019 l'istanza veniva rigettata ai sensi del quinto comma del citato articolo, stante l'intervenuta rimessione della causa al Collegio.
Indi l'intestato Tribunale collegiale pronunciava sentenza non definitiva in data 12.3.2020, pubblicata in data 10.4.2020, con cui veniva dichiarata la nullità del testamento olografo del
5.5.2007, nonché del testamento olografo del 18.1.1996. Veniva inoltre dichiarata l'esclusione per indegnità di e di dalla successione di . Parte_1 TE NA
Contestualmente veniva dichiarata aperta la successione legittima di in favore di NA
, e per la quota di 1/3 ciascuno, con condanna P_ _4 OP dell'attrice alla rifusione DE spese di giudizio in favore degli interventori e al Parte_1 pagamento, in solido con il convenuto , DE spese di CTU. Veniva infine disposta CP_1 la prosecuzione del giudizio ai fini della divisione ereditaria.
Il procedimento veniva quindi rimesso sul ruolo con ordinanza del 12.3.2020, disponendosi CTU al fine di stimare il compendio ereditario di e predisporre un progetto divisionale in tre NA quote di pari valore, all'uopo nominando l'arch. . Persona_8 La predetta sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello di Venezia con procedimento iscritto al n. 763/2020 R.G. e, in data 11.5.2020, il patrocinio dell'attrice depositava Parte_1 istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio n. 1729/2020 R.G., rigettata dal G.I. per carenza di interesse dell'attrice rispetto alla definizione della controversia tra le parti.
Con ricorso del 21.5.2020 veniva quindi aperto il sub procedimento per decidere in merito all'istanza di ricusazione del G.I., dott. proposta da Con Persona_9 Parte_1 provvedimento 26.6.2020 l'istanza di ricusazione veniva rigettata con condanna della ricorrente al pagamento della pena pecuniaria di € 150,00.
Con comparsa depositata in data 20.4.2020, si costituiva in giudizio , quale unica Parte_2 erede legittima di , deceduto in data 22.4.2019, aderendo alle domande, eccezioni, P_ deduzioni ed istanze dallo stesso proposte.
In data 5.3.2021 il Custode Giudiziario incaricato, dott. depositava - nel sub Per_10 procedimento cautelare n. 1729-2/2009 R.G. - istanza affinché venisse concesso il dissequestro dei terreni siti in Comune di RE (VI) e catastalmente censiti al CT del medesimo Comune al Foglio
30 coi mappali nn. 470 e 479, al fine di poter procedere alla cessione gratuita degli stessi a favore del . All'udienza del 27.5.2021 il Giudice dichiarava il non luogo a provvedere TE0 sull'istanza del Custode, non trattandosi di beni deteriorabili ai sensi dell'art. 685 c.p.c.
All'udienza del 7.2.2022 il G.I. allargava l'indagine peritale disponendo CTU estimativa anche in relazione ai beni siti in Svizzera e, con atto di citazione per chiamata in causa ex art. 111 c.p.c. notificato il 31.5.2021, le terze intervenute e Parte_2 Controparte_5 Controparte_6 citavano in giudizio , quale intestataria dei predetti beni ereditari. Controparte_9
si costituiva con comparsa del 5.1.2022 rappresentando che, DE ingenti Controparte_9 somme di denaro presenti in Svizzera, una parte derivava dalle donazioni effettuate a suo favore dal marito , mentre l'altra costituiva denaro proprio, frutto dei risparmi personali. TE
Riteneva che le somme donate dal marito, poi, provenivano solo in parte dall'asse ereditario di
. NA
Evidenziava inoltre come non fosse mai stato accertato in modo incontrovertibile che i beni oggetto di sequestro in Svizzera appartenessero al de cuius e rientrassero, pertanto, nell'asse ereditario dividendo.
In merito ai singoli beni oggetto di petizione ereditaria presenti in Svizzera e facenti parte, secondo la ricostruzione di e dell'asse ereditario di Parte_2 Controparte_5 Controparte_6
e oggetto di cessione in suo favore, contestava che si trattasse NA Controparte_9 effettivamente di beni ereditari, assumendo in ogni caso di averne ormai acquistato la proprietà per usucapione.
Eccepiva, pertanto, l'intervenuta prescrizione ovvero la decadenza di ogni azione volta a revocare l'efficacia degli atti di liberalità e DE donazioni aventi ad oggetto beni riconducibili all'asse ereditario di e da questi effettuati in suo favore. Chiedeva, poi, che venissero NA rigettate le domande proposte nei suoi confronti, tra le quali la domanda di condanna alla restituzione dei beni ereditari e dei frutti già maturati e maturandi. Chiedeva, inoltre, che venisse accertato l'intervenuto acquisto per usucapione dei beni rivendicati, nonché la decadenza ovvero prescrizione dell'azione revocatoria relativa agli atti di liberalità compiuti da in TE suo favore e aventi ad oggetto beni riconducibili all'asse ereditario.
Con sentenza n. 702/2022, pubblicata in data 28.3.2022, la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'appello principale proposto da avverso la sentenza non definitiva n. 741/2020 del Parte_1
Tribunale di Vicenza e dichiarava inammissibile l'appello incidentale promosso da
[...]
. CP_1
Concluse le operazioni peritali di stima e divisionali, in data 28.3.2024 il CTU incaricato depositava la perizia, nella quale venivano formulati due distinti progetti divisionali.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento del 18.4.2024 il G.I. rinviava per la precisazione DE conclusioni all'udienza del 31.10.2024, poi anticipata al 12.9.2024. In tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note depositate telematicamente e il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, tenuto conto di quanto accertato e dichiarato con sentenza non definitiva n.
741/2020 pubblicata in data 10.4.2020, va dato corso alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria in favore di , e , per la quota di 1/3 _4 OP P_ ciascuno, o meglio dell'eredità dei predetti stante l'intervenuto decesso in corso di causa e la costituzione dei rispettivi eredi a seguito della morte DE dette parti originarie e della rituale successiva riassunzione del giudizio.
Si impone preliminarmente una doverosa puntualizzazione in ordine alla massa dividenda, in particolare in relazione ai beni e valori ubicati in Svizzera.
Il procedimento per cui è causa origina da impugnazione, promossa da , del testamento Parte_1 favorevole a (proc. R.G. 1729/2009) con cui la prima chiedeva accertarsi la TE propria qualifica di erede testamentaria del defunto in forza di altro testamento, NA questo lei favorevole, in suo possesso;
nell'ambito di detto giudizio intervenivano volontariamente
, e , fratelli del de cuius, chiamati a succedere _4 OP P_ secondo le norme della successione legittima, per il caso di dichiarata invalidità dei testamenti: questi chiedevano dichiarare la nullità di entrambi gli atti di ultima volontà apparentemente riconducibili a , articolando contestualmente e consequenzialmente istanza di NA restituzione alla massa ereditaria, ai fini della divisione, dei beni posseduti o comunque nella disponibilità degli eredi testamentari e detenuti sine titolo.
Tale domanda va ricondotta alla azione di petizione di eredità ex art. 533 c.c. concessa all'erede
“contro chiunque possiede in tutto o in parte i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi”.
Al contempo, al procedimento in epigrafe indicato veniva riunito il proc. successivamente introdotto R.G. n. 6728/2009 promosso da contro laddove il primo TE Parte_1 svolgeva domanda di petizione ereditaria nei confronti della seconda, facendo valere il testamento che lo istituiva (a sua volte) erede universale.
Il presente procedimento è, quindi, caratterizzato dal fatto che, a fronte della presenza di ben due testamenti olografi ricondotti al de cuius, l'uno favorevole a e l'altro favorevole a Parte_1 , entrambi si ritenevano eredi universali comportandosi, nei fatti, come tali TE provvedendo alla pubblicazione del testamento ed alla accettazione dell'eredità relitta in loro favore.
A fronte di tale quadro, e per quel che qui rileva, quel che contestano gli intervenuti, fratelli del de cuius, è che abbia prelevato ingenti somme di denaro da conti correnti in Svizzera TE riferibili al de cuius, per poi versarle in conti correnti intestati ad egli e/o alla moglie CP
, somme poi utilizzate per acquisto di immobile in Svizzera, auto di lusso, apertura di
[...] rapporti bancari, investimenti, e in parte confluiti in cassetta di sicurezza in Svizzera, intestati tutti alla CP
Questi accadimenti sarebbero stati appresi solo nel corso del giudizio, precisamente nel giugno del
2016 da articolo di stampa locale che dava conto di procedimenti giudiziari avviati dalle autorità elvetiche nei confronti dei detti coniugi ( ), cosicchè – per quel che rileva NA1
a fini processuali – la veniva evocata in giudizio (dai fratelli interventori) ex art. 111 CP
c.p.c. con atto notificatole il 31.5.2021 quale successore a titolo particolare nel rapporto, sul presupposto dell'impiego di fondi di provenienza ereditaria per i descritti acquisti ed atti dispositivi compiuti in suo favore.
Ella nel costituirsi in giudizio (con comparsa depositata in data 5.1.2022) non negava la presenza in
Svizzera di somme di denaro depositate a suo nome, e precisava (ammettendolo) che una parte DE somme derivavano da donazioni effettuate in suo favore dal marito seppur TE allegando che una parte era denaro proprio frutto dei suoi risparmi: in definitiva, ella riteneva che
“DE somme donate alla sig.ra dal marito solo una parte provengono dall'asse Controparte_9 ereditario del sig. ”. Sottolineava, in ogni caso, che non era mai stato accertato in NA modo incontrovertibile che i beni oggetto di sequestro in Svizzera (disposto nell'ambito del procedimento penale medio tempore avviato dalle autorità elvetiche) fossero di provenienza ereditaria e che i provvedimenti cautelari di sequestro ivi disposti non erano in ogni caso definitivi.
Al contempo, nel resistere all'azione di petizione ereditaria estesa nei suoi confronti, allegava che:
i) quanto alla relazione bancaria n. 716210 aperta presso ad ella riconducibile, il denaro CP_11 ivi depositato è di sua proprietà e proveniente dai risparmi di famiglia;
ii) al momento del conferimento DE succitate somme al proprio patrimonio personale ella era in assoluta buona fede confidando sulla validità del testamento olografo che istituiva erede universale il marito , anche sulla scorta di perizia tecniche grafologiche in loro possesso;
TE
iii) gli automezzi erano stati acquistati nell'anno 2012 con denaro proprio, eccependo in ogni caso l'intervenuto acquisto per usucapione;
iv) il contenuto della cassetta di sicurezza della EFG Bank AG di Zurigo n. 1018 a lei intestata, relativo a monili d'oro con corredo e somme di denaro, erano, fino a prova contraria, di sua spettanza, negando in ogni caso vi fosse prova alcuna di acquisto con denaro proveniente dall'asse ereditario relitto in morte di . NA
v) da ultimo, paralizzava l'azione di petizione ereditaria eccependo l'intervenuto acquisto per usucapione in ragione del possesso continuato per anni cinque ovvero dieci, in buona fede, nella convinzione che il testamento in possesso del marito fosse genuino.
Tanto sintetizzato, osserva il Collegio che tali rilievi sono privi di riscontro probatorio alcuno in ordine alla provenienza del denaro da risparmi o comunque da risorse personali dalla CP anzi risultando in atti elementi seri ed oggettivi da cui desumerne la provenienza ereditaria. Gli eredi di dimettevano in atti, con deposito del 12.5.2020, sub doc. 17, _3 _3 rapporto equipe finanziaria svizzera reso nell'ambito del procedimento “ ” incarto TE
n. 2012.9344, su incarico del P.M. avente ad oggetto ricostruzione flussi TE2 monetari generati dalla chiusura DE relazioni (ossia conti correnti) intestato a ed NA avvenuti a seguito della presentazione di un testamento in cui veniva dichiarato TE erede dello zio defunto. Tale indagine ha messo in luce che i denari depositati nei conti correnti accesi in Svizzera ed intestati al de cuius sono stati effettivamente prelevati da , in TE forza del testamento olografo dichiarato nullo in seno al presente giudizio, e poi in parte trattenuti e in parte versati in conti correnti intestati alla moglie . Controparte_9
Nello specifico “la relazione accesa presso BSCT intestata a è stata trasferita a NA
il 24.9.2009. Al momento della chiusura sono stati prelevati euro 267.129,32 a CP_1 contanti. Parte del denaro è stato immediatamente riversato sulla relazione nominativa di
[...]
e presso la stessa banca per un importo totale di euro 250.004,32”, CP_1 Controparte_9 senza che fosse possibile individuare la destinazione del residuo importo di euro 17.125,00.
In relazione alle somme presso LGT Vaduz sono stati quantificati flussi in uscita di euro
13.007.509,84, e “di questi euro 9.603.871,30 sono stati riversati a contanti sulla relazione A130331 intestata alla moglie ”, rimanendo la differenza in contanti Pt_5 Controparte_9 nelle mani di , cui seguiva versamento di euro 1.000.000,00 nella relazione TE personale presso BSI di . Infine risulta che “a febbraio 2013 il capitale depositato TE presso la relazione FF è stato trasferito presso la filiale di Ginevra di BSI sulla relazione intestata a .” CP
Risulta poi che in sede di audizione del 28.8.2019 innanzi alle autorità elvetiche, Pretura di Lugano sez. 4, , interrogato anche sulle movimentazioni di cui sopra, confermava i prelievi TE dai conti correnti dello zio , e la destinazione finale in conto corrente a sé intestato NA presso LGT in Liechtenstein, e dichiarava “ho donato gli averi ricevuti sul conto in Liechtenstein a mia moglie (a quell'epoca però non eravamo ancora sposati) poiché è la madre dei miei due figli più piccoli. Gli averi li ho donati tramite un ordine bancario, non ci sono altri documenti”.
Il che dimostra che i denari del de cuius che sono stati prelevati dal NA TE in forza del testamento olografo che lo istituiva erede universale dello zio, per un totale di
13.000.000,00 di euro circa, sono stati alla fine versati in conti correnti intestati alla . CP
Tali elementi, unitamente al fatto che quest'ultima non sia stata in grado di documentare l'acquisto con risorse proprie, diverse da quelle donatele dal marito e prelevate dall'eredità relitta in morte di
, conducono a ritenere che tali somme siano state utilizzate per l'acquisto NA dell'abitazione in Gravesano, part. 296 e dei veicoli targati TI254922 eTI259951, intestati alla come pure con riferimento ai valori patrimoniali di cui alla relazione bancaria n. 716210 CP aperta presso EFG Bank AG, il contenuto della cassetta di sicurezza EFG Bank AG Zurigo n. 1018, nonché DE cartelle ipotecarie al portatore di cui ai seguenti identificativi:
n°5-12350.13, costituita il 15.05.2007 – Dg. 11194 del valore di CHF 650.000, rilasciata in data
16.04.2013, e gravante in 1° rango la part. N. 296 RFD di Gravesano;
n°5-12351.13, costituita il 15.09.2009 – Dg. 11194 del valore di CHF 650.000, rilasciata in data
16.04.2013, e gravante in 2° rango la part. N. 296 RFD di Gravesano;
n. °5-12352.13, del valore di CHF 120.000, rilasciata in data 16.04.2013, e gravante in 3° rango la part. N. 296 RFD di Gravesano. Del resto, particolarmente indicativo il fatto che tali acquisti, operazioni ed investimenti siano successivi ai descritti prelievi ed alla ricostruzione fattane dalle autorità svizzere, come pure il fatto che la stima complessiva di detti beni e valori (cfr. relazione peritale pag. 98) abbia restituito un valore di complessivi euro 12.914.430,13, valore sostanzialmente in linea con gli importi prelevati da nel 2009, dopo il decesso dello zio . TE NA
A fronte di tale quadro, si osserva in diritto che l'azione di petizione di eredità è esperibile sia verso colui che detiene senza titolo i beni ereditari – ossia, nell'originaria prospettazione dei chiamati in via di successione legittima, , che era accusato di impossessamento dei denari del TE de cuius custoditi nei conti correnti svizzeri -, ma anche “contro gli aventi causa di chi possiede a titolo di erede o senza titolo” (art. 634 c.c.). Non ricorre nel caso di specie l'ipotesi di cui al comma secondo della citata disposizione normativa, ossia convenzioni a titolo oneroso conclusa con l'erede apparente, posto che nel caso di specie i denari del de cuius venivano donati alla dal marito , e la prima in parte li CP TE tratteneva versandoli in conto corrente e cassetta di sicurezza, e in parte li utilizzava per acquisto di immobili e mobili registrati.
Dal che conseguendone l'estensione dell'indagine peritale anche ai c.d. beni in Svizzera, sia tenuto conto che dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di poteri e limiti del CTU, sia tenuto conto che la domanda di petizione ereditaria era stata introdotta sin dal 2009 dai fratelli del de cuius che, per forza di cose, l'avevano promossa nei confronti degli eredi testamentari, e , essendo i primi ignari al tempo – trattandosi di Parte_1 TE vicende verificatesi successivamente ed apprese in seguito– dell'ulteriore impiego di dette somme in modo tale da coinvolgere altri soggetti, tra cui la appunto. CP
A fronte della pacifica imprescrittibilità dell'azione di petizione di eredità (introdotta sin dal 2009), le eccezioni difensive di usucapione articolate dalla non meritano accoglimento. CP
Non è configurabile possesso dei beni, mobili, immobili e crediti, compresi i beni contenuti nella cassetta di sicurezza in Svizzera, utile ad usucapire posto che, a fronte di operazioni di trasferimento di denaro dai conti svizzeri del de cuius nelle mani di e poi della le TE CP autorità svizzere disponevano sequestro dei detti beni in Svizzera sin dai mesi di settembre e ottobre
2013 (cfr. doc. 18 dep. 12.5.2020 eredi di ) - di talchè deve escludersi sia la relazione _4 di fatto con il bene necessaria ad usucapire in ragione dell'effetto di spossessamento della detta misura, sia in ogni caso connotandosi, al limite, come possesso di mala fede in ragione DE contestazioni mosse dalle autorità elvetiche, sin da quel momento, anche nei confronti della in relazione alla eredità relitta di (e alle condotte imputate sia al marito CP NA che alla stessa ). CP
In definitiva, le eccezioni riconvenzionali di usucapione svolte dalla vanno rigettate. CP
Va quindi dato corso alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria secondo le norme della successione legittima in favore dell'eredità di , e _4 OP P_
, in parti uguali, comprendendovi sia i beni relitti in morte di siti in Italia, sia
[...] NA quelli nel territorio elvetico, oggi a disposizione della in parte in quanto a lei donati da CP
(quanto alle somme di denaro confluite in conto corrente e cassetta di sicurezza) e CP_1 in parte utilizzati per acquisti di immobili e mobili registrati. 3. Ciò posto, si richiamano gli esiti della CTU a firma dell'arch. depositata in data Persona_8
28.3.2024, coerente, corretta ed eseguita con adeguato approfondimento istruttorio, esente da critiche o censure.
Il CTU ha ricostruito la massa ereditaria relitta in morte di , che nel dettaglio è così NA costituita (quanto alla indicazione degli estremi catastali si rimanda al contenuto della relazione peritale, da ritenersi qui integralmente richiamato):
a) beni in proprietà di , costituiti da immobili in LT TI, per la quota di ½ NA della proprietà di abitazione con garage, gravata da diritto di usufrutto a favore di Parte_1 proprietaria della restante quota di ½ (CORPO 1); quota di 18/360 di terreni in RU DE
BA (CORPO 2); piena proprietà di due fabbricati al grezzo con accessori e n. 4 terreni in
RE (CORPO 3); beni in Svizzera (CORPO 4), ossia casa unifamiliare con terreno complementare in Gravesano, autovettura Mercedes Benz ML350 Blue TeC 4Matic, Mercedes
Benz SLS63 AMG Coupe, gioielli e denaro, EFG Bank AG conto n. 716210, portafoglio n. 716210-
1, liquidità, azioni, investimenti alternativi, obbligazioni.
b) beni della TE3
(quota societaria facente capo al de cuius pari al 94,99%) consistenti in capannone
[...] industriale in MO RE (CORPO 5), n. 2 negozi, n. 3 magazzini e n. 1 garage in
MO RE (CORPO 6); ulteriori n. 2 negozi, n. 4 magazzini, n. 4 garage e n 1 vano accessorio in MO RE (CORPO 7); n. 3 negozi, n. 1 ufficio, n. 1 magazzino, n. 5 garage, n. 1 ripostiglio, n. 4 aree urbane in MO RE (CORPO 8); n. 5 terreni in
MO RE (CORPO 9); ulteriori n. 10 terreni in RE (CORPO 10); un terreno in
EV (CORPO 11); ed infine n. 5 terreni in EN TI (CORPO 12) (per gli estremi catastali vedasi perizia pag. 11 ss).
L'ausiliario stimava, quindi, il più probabile valore di mercato della massa dividenda, beni ubicati in
Italia, in euro 364.000,00, e quanto ai beni ubicati in Svizzera, in euro 12.914.430,13, per complessivi euro 13.278.430,13.
Il più probabile valore di mercato attuale degli immobili della cooperativa ortofrutticola veniva invece stimato in euro 3.196.083,00. All'esito di approfondimento con il nominato custode giudiziario emergeva, poi, che l'andamento della società negli ultimi anni quattro era in perdita, oltrechè la presenza di rimanenze di magazzino, crediti e debiti verso soci, restituendo valore corrispondente alla quota sociale del de cuius (94.99%) pari a 3.411.646,29.
Conseguendone, in definitiva, valore complessivo della massa dividenda pari a euro 16.690.076,41, da suddividersi in tre parti uguali per ciascuna stirpe (ossia eredità di , di _4 [...]
e di ), e quindi valore di ciascuna quota pari a 5.563.358,80. _3 P_
Non sussiste alcun ostacolo alla divisione dal punto di vista della commerciabilità dei beni immobili.
Risulta difatti, quanto al CORPO 1 costituito da quota di ½ di abitazione in LT TI (C.F. fg. 6, mapp. 536, sub 18 e sub 55) gravata da diritto di abitazione a favore del coniuge Pt_1
la presenza di lievi difformità relative alla rappresentazione catastale dell'immobile, ritenute
[...] dall'ausiliario integrare “piccole differenze non sostanziali”, come tali non incidenti sulla commerciabilità del bene (rel. pag. 18). Il CORPO 3 è costituito da beni in RE (censiti al fg. 30, mapp. 490, sub 1, sub 3 e sub 4), consistenti in n. 2 vecchie abitazioni oggetto di ristrutturazione al grezzo iniziale con accessori e terreni di pertinenza, ossia vecchia abitazione con accessori e stalla con portico interessati da una ristrutturazione, nei fatti mai terminata. I permessi di costruire relativi all'immobile originario sono ante 1967, mentre il titolo edilizio per la ristrutturazione risale all'anno 1995. Il CTU ha verificato, in sede di sopralluogo, come gli immobili siano al grezzo iniziale con struttura in cemento armato e muratura in laterizio, massetti in cemento, parte dei solai in laterocemento, copertura in cemento armato e laterizio e manto in coppi – dando altresì atto della mancanza di scala interna, solaio interpiano, oltrechè di tutti gli impianti e le finiture. Trattasi, in sostanza, di un immobile abbandonato a ristrutturazione iniziata, ma non ultimata, cosìcchè non può nemmeno esigersi un vaglio di conformità ai titolo autorizzativi edilizi, relativi alla ristrutturazione, per il logico motivo per cui le opere non sono state ultimate, non potendosene dunque vagliare la conformità ai titolo autorizzativi.
Il CORPO 2 è costituito da soli terreni, il CORPO 4 dai beni in Svizzera per i quali non sono emerse difformità.
Quanto al CORPO 5, costituito dagli immobili della società ortofrutticola di cui il de cuius deteneva quota maggioritaria, rileva il Collegio che le difformità ed incongruenze edilizie e catastali messe in luce nella relazione peritale non sono in ogni caso ostative alla divisione: ciò che è oggetto di domanda di scioglimento della comunione ereditaria non sono, difatti, i beni immobili facenti capo alla società, e che ne costituiscono il patrimonio, quanto piuttosto la quota sociale del de cuius, il cui valore detti beni contribuiscono a determinare, ma senza che vi sia materiale assegnazione dell'uno o dell'altro cespite, che pur rimangono beni societari. Nulla osta quindi alla suddivisione in parti uguali della quota sociale di nella ortofrutticola, con successione degli eredi NA nella partecipazione sociale medesima in parti uguali.
Quanto alle concrete modalità dello scioglimento della comunione, ritiene il Collegio che la divisione vada disposta secondo il progetto divisionale n. 2 (pag. 107 ss) che prevede assegnazione dei beni immobili e mobili registrati ubicati in Svizzera ai discendenti di , tenuto _4 conto della materiale relazione con il bene da parte di uno di essi, , che risulta TE residente nell'abitazione di Gravesano. I restanti valori, gioielli, azioni ed obbligazioni in denaro vengono opportunamente suddivisi in proporzione e in modo da azzerare i conguagli dare/avere.
Tale progetto appare rispettoso della normativa codicistica volta ad evitare frazionamenti, creazione di servitù o oneri reali, in modo da preservare e non pregiudicare il valore economico dei beni.
Appare anche opportuna disponendo la suddivisione in tre parti uguali della quota del cuius nella cooperativa ortofrutticola.
L'assegno n. 3 del progetto divisionale n. 2 va quindi attribuito all'eredità di . _4
Tenuto conto, poi, che gli eredi di e di hanno entrambi OP P_ concluso chiedendo disporsi la divisione secondo il progetto divisionale n. 2, indifferente l'attribuzione di uno dei restanti assegni, del resto sovrapponibili quanto a valore e concreta composizione (essendo in detti assegni ricompresi sia fabbricati che terreni, oltre a denaro e preziosi), ritiene il Collegio di attribuire l'assegno n. 1 all'eredità di e OP
l'assegno n. 2 all'eredità di . P_ 4. Non ha luogo riconoscimento di alcuna indennità di occupazione dell'abitazione di Gravesano in applicazione del principio secondo cui in tema di comproprietà, la natura di un bene immobile sovente non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, cosicchè il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'uso esclusivo. Difettando prova della opposizione alla occupazione dell'immobile, non è dovuta indennità alcuna.
5. La liquidazione DE spese di lite relative alla domanda di impugnazione dei testamenti è già stata disposta con la sentenza non definitiva n. 741/2020 del 10.4.2020, sulla base della soccombenza di e . In quella sede il Collegio ha anche statuito circa le Parte_1 CP_1 spese della CTU grafologica espletata.
Quanto alla successiva fase del giudizio, concernente in sostanza lo scioglimento della comunione ereditaria, che ha visto contraddittori i fratelli del de cuius, , e _4 OP
, le spese di lite nei rapporti tra le dette parti possono essere integralmente P_ compensate avendo tutti aderito alla domanda di divisione.
Le spese per CTU di stima e divisionale, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico dei condividenti - eredi di , eredi di , eredi di - in _4 OP P_ solido, in applicazione del principio di causalità della spesa essendo approfondimento istruttorio connesso e necessario per addivenire allo scioglimento della comunione.
La domanda di petizione di eredità svolta dai fratelli intervenuti nei confronti di e di CP_1
ha visto la soccombenza di questi ultimi, che quindi vanno condannati alla Controparte_9 rifusione DE spese di lite nei confronti dei primi. La liquidazione avviene secondo i parametri tabellari medi dei giudizi ordinari, valore indeterminabile a complessità alta, per ciascuna di dette tre parti – con la precisazione che segue.
Tenuto conto che la condanna al ristoro DE spese di lite è ancorata all'attività effettivamente espletata dai difensori, e hanno diritto al riconoscimento dei OP P_ compensi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
al contrario , che _4 inizialmente proponeva la domanda di restituzione nei confronti dei suddetti, salvo poi non articolare attività difensiva nella fase del giudizio successiva alla interruzione per suo decesso, allorquando si costituivano gli eredi in prosecuzione, ha diritto al ristoro DE spese per la sola fase di studio ed introduttiva.
6. Da ultimo, risulta che – in accoglimento del ricorso promosso da OP _4
e , con decreto emesso inaudita altera parte in data 7.12.2011, poi
[...] P_ confermato con provvedimento emesso in corso di causa in data 31.1.2012 (R.G. 1729-2/2009),
l'intestato Tribunale disponeva sequestro giudiziario ex art. 670, co. 1, c.p.c. sui beni mobili, immobili e crediti facenti parte del compendio ereditario relitto in morte di , NA comprensivo della quota del 94,99% della società Coop. Ortofrutticola Centro Operativo
Ortofrutticolo e Precottura s.r.l., con nomina di custode giudiziario e conferimento dei poteri di custodia e gestione dello stesso. Detto provvedimento era poi oggetto di reclamo interposto da e veniva rigettato con Parte_1 ordinanza collegiale del 31.5.2012, che demandava la regolazione DE spese di lite al giudizio di merito.
Si impone in questa sede la liquidazione DE spese di lite della descritta fase cautelare, che si liquidano secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore indeterminabile a complessità alta vigente per i procedimenti cautelari, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva, e quindi euro 3.453,00 per compenso professionale, per ciascuna fase (cautelare e reclamo). va quindi condannata a rifondere in favore dell'eredità di , Parte_1 _4 [...]
e le spese di lite del ricorso cautelare, liquidate nella detta misura;
_3 P_ oltrechè dell'interposta fase di reclamo, nella medesima misura.
Quanto al disposto sequestro giudiziario, come pure alla richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda di accertamento della nullità del testamento olografo, eseguita sia da Parte_1 che da , e dell'accettazione espressa di eredità da parte di (di cui ai TE Parte_1 seguenti riferimenti:
i) trascrizione accettazione espressa di eredità a favore di presentazione n. 35 del Parte_1
5.3.2009, reg. gen. n. 4687, reg. part. n. 3080;
ii) trascrizione domanda giudiziale di accertamento nullità testamento olografo eseguita da Pt_1
presentazione n. 72 del 5.3.2009, reg. gen. . 4722, reg. part. n. 3106;
[...]
iii) trascrizione domanda giudiziale di mancato fondamento acquisto mortis causa eseguita da
, presentazione n. 23 del 3.9.2009, reg. gen. n. 18884, reg. part. n. 11718; TE iv) denuncia di successione trascritta da presentazione n. 89 del 12.3.2010, reg. gen. Parte_1
n. 5644, reg. part. n. 3753;
v) trascrizione domanda giudiziale di impugnazione testamenti olografi eseguita da _3
, e , presentazione n. 108 del 18.11.2011, reg. gen. n. 22462,
[...] _4 P_ reg. part. n. 14840; vi) annotazione esecuzione sequestro giudiziario presso Ufficio Registro Imprese di Vicenza avente ad oggetto la quota sociale ereditaria nella c.o.o.p. ortofutticola – centro operativo ortofrutticolo e precottura S.r.l., come da ricevuta prot. 27.12.2011, n. prot. RI/PRA/2011/92682);
, osserva il Collegio che il venir meno della cautela, e il maturare dei presupposti per la cancellazione DE dette trascrizioni, è subordinato al passaggio in giudicato DE sentenze rese nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, in persona dei magistrati in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi tra , _4 _3
e in relazione alla successione di;
[...] P_ NA
2) assegna all'eredità di i beni di cui all'assegno n. 1 del progetto divisionale OP
n. 2, pag. 107-108 della relazione a firma arch. depositata in data 28.3.2024, così Persona_8 individuati: 3) assegna all'eredità di i beni di cui all'assegno n. 2 del progetto divisionale n. 2, P_ pag. 107-108 della relazione a firma arch. depositata in data 28.3.2024, così Persona_8 individuati: 4) assegna all'eredità di i beni di cui all'assegno n. 3 del progetto divisionale n. 2, _4 pag. 107-108 della relazione a firma arch. depositata in data 28.3.2024, così Persona_8 individuati: 5) condanna e , in solido, a rifondere le spese di lite in favore TE Controparte_9 dell'eredità di e di , che liquida per ciascuna di dette due parti OP P_ processuali in euro 14.103,00 per compenso professionale;
6) condanna e , in solido, a rifondere le spese di lite in favore TE Controparte_9 dell'eredità di , che liquida in euro 4.180,00 per compenso professionale;
_4
7) condanna a rifondere in favore dell'eredità di , dell'eredità di Parte_1 _4 [...]
e dell'eredità di , con vincolo di solidarietà attiva, le spese di lite del _3 P_ ricorso cautelare per sequestro giudiziario che si liquidano in euro 3.453,00 per compenso professionale;
8) condanna a rifondere in favore dell'eredità di , dell'eredità di Parte_1 _4 [...]
e dell'eredità di , con vincolo di solidarietà attiva, le spese di lite del _3 P_ reclamo avverso ordinanza di sequestro giudiziario che si liquidano in euro 3.453,00 per compenso professionale;
9) pone definitivamente le spese della CTU estimativo-divisionale a firma arch. , Persona_8 come già liquidate, a carico dell'eredità di , dell'eredità di e _4 OP dell'ereditò di , in solido;
P_
10) dichiara compensate le spese di lite nei rapporti tra le restanti parti per le ragioni di cui in parte motiva;
11) dispone la cancellazione della trascrizione DE domande giudiziali, accettazione ereditarie e del disposto sequestro giudiziario, come indicate in parte motiva, a cura del competente
Conservatore dei Registri Immobiliari e del R. Imprese, come per legge, subordinatamente al passaggio in giudicato.
Vicenza, all'esito della Camera di Consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Vittoria Cuogo
Il Presidente
Dott. Antonio Picardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1729/2009 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Picardi Presidente
Dott. Massimiliano De Giovanni Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo Giudice relatore definitivamente pronunciando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1729/2009 R.G. promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Meneghini attrice
contro
(C.F. ), TE C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Pascale De Falco convenuto con l'intervento volontario di
(c.f. ) P_ C.F._3
(c.f. ) OP C.F._4
(c.f. ) _4 C.F._5 rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico A. M. Dalla Valle e Maria Cristina De Toni intervenuti
e con la costituzione a seguito di interruzione del giudizio di
(C.F. ) quale erede di , Parte_2 C.F._6 P_
(C.F. quale erede di , Controparte_5 C.F._7 OP
(C.F. ) quale erede di , Controparte_6 C.F._8 OP tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico A. M. Dalla Valle e Maria Cristina De Toni (C.F. ) quale erede di , Controparte_7 CodiceFiscale_9 _4 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mantia
(C.F. ) quale erede di , Parte_3 C.F._10 _4 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Giuseppe Bergamini e dall'avv. Rachele Anesi
(c.f. ) quale erede di , TE C.F._2 _4 rappresentato e difeso dall'avv.to Pascale De Falco
, quale erede di , CP_8 _4
contumace intervenuti con la chiamata in causa di
(C.F. ), Controparte_9 C.F._11 rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Albenzio terza chiamata
che reca riunita la causa iscritta al n. 6728/2009 R.G. promossa da:
(C.F. ), TE C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Pascale De Falco e Silvia La Barbera
attore contro
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Meneghini convenuta
In punto: divisione ereditaria.
CONCLUSIONI
Conclusioni rassegnate da all'udienza del 12.9.2024: TE
“nel merito:
• accertare e dichiarare l'inesistenza o comunque la nullità dell'apparente testamento olografo datato 18.01.1996 e pubblicato dal Notaio Avv. Giorgio Gallo (con studio a Vicenza, C.so
Palladio Andrea n°114), con atto n. Rep. 120.868 e Racc.
7.965 e DE disposizioni testamentarie tutte in esso contenute per carenza del requisito della forma dell'autografia, accertando che non si tratta di testamento olografo vergato dalla mano del de cuius, confermare la dichiarazione di indegnità della IG.ra ; Parte_1
• dichiarare nulli gli atti eventualmente posti in essere da parte attrice in virtù del documento dichiarato nullo;
nel caso in cui fosse accertato e dichiarato che autore del falso testamento olografo datato 18.01.1996 e pubblicato in data 24.09.2008 a ministero Notaio Avv. Giorgio Gallo
è la IG. come in premessa individuata, già moglie del de cuius, per l'effetto: Parte_1 dichiarare ai sensi dell'art. 463 n. 6 e segg. C.c. l'indegnità a succedere della IG.ra Parte_1 disponendo la sua esclusione dall'eredità del de cuius , anche avuto riguardo ai suoi NA diritti di legittimaria, con ogni conseguenza anche in ordine alle restituzioni;
• accertare e dichiarare che il IG. è erede testamentario dell'intero TE patrimonio del defunto, in forza del testamento olografo datato 05.05.2007, pubblicato dal Notaio
Dr. (con studio a Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n°117), con atto n. Persona_2
Rep. 183.690 e Racc. 10.211, con conseguente assegnazione dei beni costituenti l'asse ereditario del IG. ; NA
• condannare la IG.ra a restituire alla massa ereditaria i beni trattenuti sine Parte_1 titulo – compresi utili e/o somme prelevate dalla società C.O.O.P. Ortofrutticola - Centro Operativo
Ortofrutticolo e precottura S.R.L., in qualità di erede apparente e socio di maggioranza - con
l'obbligo alle restituzioni di cui all'art. 464 c.c., oltre al maggior danno da rivalutazione ed al computo degli interessi dal dovuto al saldo;
condannare la IG.ra al risarcimento dei Parte_1 danni tutti cagionati per la somma di € 1.230.000,00= dalla vendita sottocosto dell'appezzamento di terreno edificabile in Gambellara, oltre al maggior danno da rivalutazione ed al computo degli interessi dal dovuto al saldo;
• condannare la IG.ra al risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, anche in ordine ad una possibile mala gestio della società C.O.O.P. Ortofrutticola -
Centro Operativo Ortofrutticolo e precottura S.R.L. per una somma pari ad euro € 1.000.000,00=
(euro unmilione//00), o nella diversa, maggiore o minore somma che l'Intestato Giudice riterrà di
Giustizia, anche all'esito di espletanda CTU contabile;
• condannare la IG.ra alla restituzione dei frutti, naturali e civili, e DE Parte_1 indennità di occupazione maturati dall'apertura della successione ad oggi e percepiti e detenuti dalla IG.ra e/o terzi aventi causa dalla stessa derivanti dal godimento dei beni Parte_1 dell'asse ereditario oltre al maggior danno da rivalutazione ed al computo degli interessi dal dovuto al saldo;
condannare l'attrice al pagamento di tutte le spese sostenute dal convenuto in ordine alla ricerca dei beni mobili ed immobili facenti parte dell'asse ereditario, spese cagionate dall'assenza di collaborazione della IG.ra nella ricostruzione dell'asse stesso e che Parte_1 si quantificheranno in corso di causa;
ordinare all'Ufficio del Registro DE Imprese della
C.C.I.A.A. di Vicenza di iscrivere le quote del 95% della società C.O.O.P. Ortofrutticola - Centro
Operativo Ortofrutticolo e precottura S.R.L. a favore del IG. ; con vittoria di TE spese, diritti ed onorari di causa;
• ancora: adottare tutti i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di rimuovere il sequestro giudiziario autorizzato ed eseguito sulle quote della C.O.O.P. Ortofrutticola - Centro
Operativo Ortofrutticolo e precottura S.R.L. ed annotato presso il registro DE imprese, nonché disporre la cancellazione DE trascrizione DE eseguite presso la competenti conservatorie immobiliari eseguite sugli immobili costituenti l'asse ereditario del IG. , ivi NA compresa ogni altra trascrizione incompatibile con l'attribuzione dei beni ereditari agli aventi diritto;
• in via subordinata, accertare e dichiarare che il IG. è legittimo titolare del TE
50% dell'intero patrimonio del defunto, per i motivi tutti esposti in atti, con conseguente assegnazione di tale quota dei beni costituente l'asse ereditario del IG. ; NA
• in via ulteriormente subordata: nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la falsità del testamento olografo datato 05.05.2007, pubblicato dal Notaio Dr. (con studio Persona_2
a Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n°117), con atto n. Rep. 183.690 e Racc. 10.211, provvedere, previa ricostruzione dell'asse ereditario del IG. , mediante riunione del NA relictum con il donatum, provvederne alla divisione e scioglimento della comunione secondo la successione legittima, rigettando le domande formulate dalle altre parti, relativamente alla riunione alla massa ereditaria dei beni mobili de immobili ritenuti distrazioni compiute dal IG.
su beni della massa ereditaria del IG. , in quanto domanda TE NA infondata in fatto ed in diritto e per la quale ci si associa alle conclusioni della IG.ra CP
, predisponendo il relativo piano di riparto;
[...]
• in ogni caso: respingere tutte le domande formulate da parte attrice e dai terzi intervenuti volontari, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, ivi compresa quelle di condanna alla restituzione alla massa ereditaria dei beni in proprietà del IG. e TE della IG.ra , ritenuti provenienti dall'asse ereditario del IG. ; Controparte_9 NA
• in estremo subordine: provvedere alla divisione ereditaria del IG. secondo NA la successione legittima, provvedendo a predisporre un piano divisionale in cui vengano assegnati alla stirpe del IG. ( , e ) beni _4 Controparte_7 Parte_3 TE immobili ricomprendenti l'abitazione di AV (CH) e le vetture Mercedes;
in via istruttoria: si insiste per le istanze istruttorie formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e seconda memoria ex art. 183, comma II, c.p.c..
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ivi comprese le spese per C.T.U. del presente giudizio, le spese del giudizio di sequestro cautelare in corso di causa n°1729/2009 – 2 R.G. e reclamo n°1062/2012 R.G. di questo
Tribunale, le spese di custodia ed amministrazione giudiziale dei beni da porre a carico della IG.ra
dati gli atti dispositivi compiuti dalla stessa sui beni ereditari, che hanno reso Parte_1 necessario l'adozione della misura cautelare”.
Conclusioni rassegnate da e all'udienza del Parte_2 Controparte_5 Controparte_6
12.9.2024:
“1) Disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria formando la massa, inclusi il relictum distratto e/o acquistato per sé o per terzi aventi causa dal con proventi dell'asse TE
e, successivamente, procedersi alla conseguente divisione in tre parti uguali, NA corrispondenti alle tre stirpi , e , fratelli del de P_ _4 OP cuius, della massa così formata e ricostituita, imputando a in quota e alla stirpe TE
, le distrazioni dallo stesso operate e non più conferite all'asse, nonché il valore _4 CP_1 dei beni acquistati per sé o per terzi aventi causa con risorse sottratte all'asse , il NA tutto come emerso in corso di causa.
2) Atteso che il CTU ha redatto due ipotesi di progetti divisionali, disporsi che, nell'ambito del progetto divisionale n. 2, siano attribuiti alla stirpe e per esso alla GNa P_ Pt_2
e alla stirpe e per essa alle GNe e
[...] OP Controparte_5 CP_6
indifferentemente, l'assegno divisionale n. 1 e l'assegno divisionale n. 2, attribuendosi
[...] conseguentemente alla stirpe , e per esso ai GNi , _4 TE [...]
, e , l'assegno divisionale n. 3 ricomprendente l'abitazione di CP_7 Parte_3 CP_8
Gravesano (CH) nonché le due vetture Mercedes, stante che detti beni sono nell'attuale disponibilità di fatto dello stesso GN e della di lui avente causa moglie TE
. Controparte_9
3) Condannarsi il sig. a restituire alla massa ereditaria gli importi dallo stesso TE sottratti nella misura così come indicata in atti, con conseguente detrimento della di lui quota in favore dell'asse ereditario. 4) Condannarsi il GN , ovvero suoi eventuali aventi causa e, tra questi, la TE GNa , a restituire, e rilasciare, agli aventi diritto i beni ereditari, con Controparte_9 corresponsione di tutti i frutti, naturali e civili, maturati dall'apertura della successione fino all'effettiva riconsegna e/o rilascio, ivi compresa l'indennità di occupazione per i beni detenuti personalmente e/o a mezzo terzi.
5) Condannarsi altresì la GNa alla restituzione degli utili e/o somme prelevate Parte_1 dalla società Coop Ortofrutticola - Centro Operativo Ortofrutticolo e Precottura srl – in qualità di erede apparente dal 29.04.2008 (data di apertura della successione) alla data di nomina di cessazione dalla carica di amministratore unico.
6) E con tutti i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli volti a rimuovere il sequestro giudiziario autorizzato ed eseguito sulle quote societarie della Coop Ortofrutticola e annotato presso il registro DE Imprese, nonché quelli diretti a ordinare la cancellazione di tutte le trascrizioni DE domande giudiziali eseguite presso la Conservatoria di Vicenza ed aventi per oggetto i beni ereditari, così come ogni altra trascrizione incompatibile con l'attribuzione dei beni ereditari agli aventi titolo.
6) Spese e competenze della presente causa interamente rifuse, ivi comprese quelle tecniche DE
CTU estimative svolte sia in Italia che all'estero (Svizera), oltre ancora a quelle dei due gradi di giudizio – primo e di reclamo – del procedimento cautelare di sequestro giudiziario in corso di causa (R.G. n. 1729/2009 sub. 2 e R.G. n 1062/2012), spese, queste ultime, non liquidate in quanto riservate al merito della presente causa, nonché infine quelle di custodia e amministrazione dei beni sequestrati, spese tutte da porre a carico dei GNi e , in Parte_1 TE solido tra loro, attesa la loro già accertata soccombenza nella sentenza non definitiva n. 741/2020, soccombenza confermata anche in sede d'appello con sentenza n. 702/2022, decisione, quest'ultima, depositata in atti da questa difesa in data 05.04.2022”.
Conclusioni rassegnate da all'udienza del 12.9.2024: Controparte_7
“Dichiararsi aperta la successione legittima di , chiamando all'eredità del de cuius, NA in concorso tra loro e secondo le quote dalla legge previste, i tre fratelli, , OP
e , e i rispettivi eredi con diritto di accrescimento ai sensi dell'art. P_ _4
522 c.c. a favore di questi ultimi nelle quote degli altri fratelli e premorti celibi e Parte_4 Per_3 senza figli, ovvero per successione del IG. , i suoi eredi. _4
- Disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria e procedersi alla conseguente divisione tra gli eredi legittimi, per successione del IG. , dando atto della non completa adesione _4 da parte degli eredi di della proposta di divisione avanzata dal CTU. _4
- Condannarsi la GNa o i suoi eventuali aventi causa a restituire alla massa Parte_1 ereditaria i beni trattenuti sine titulo, corrispondendo il valore di tutti i frutti, naturali e civili, maturati dall'apertura della successione e indebitamente goduti fino all'effettiva riconsegna e/o rilascio, ivi compreso il valore dell'indennità di occupazione per beni detenuti personalmente e/o a mezzo terzi
- Condannarsi altresì la GNa alla restituzione alla massa ereditaria di eventuali Parte_1 utili e/o somme prelevate dalla società C.o.o.p. Ortofrutticola – Centro operativo Ortofrutticolo e
Precottura srl in qualità di erede apparente-socio di maggioranza, dal 29/04/2008 (data dell'apertura della successione legittima).
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Conclusioni rassegnate da all'udienza del 12.9.2024: Controparte_9
“In via preliminare: per i motivi sopra esposti, si eccepisce la prescrizione ovvero la decadenza di ogni azione volta a revocare l'efficacia degli atti di liberalità e/o donazioni, come meglio sopra precisati, e di ogni altro atto di liberalità disposti dal IG. in favore della IG.ra TE
, aventi ad oggetto beni riconducibili all'asse ereditario del IG. ; Controparte_9 NA in principalità nel merito: per succitati motivi, rigettare ogni domanda avversaria svolta nei confronti della IG.ra , ivi compresa la condanna alla restituzione dei beni Controparte_9 ereditari e dei frutti maturati e maturandi all'asse ereditario del IG. , in quanto NA infondata in fatto e diritto, accertando altresì l'acquisto anche per usucapione dei beni rivendicati nei confronti della IG.ra nonché per la decadenza ovvero prescrizione Controparte_9 dell'azione revocatoria degli atti liberalità effettuati dal IG. in favore della IG.ra TE
, aventi ad oggetto beni riconducibili all'asse ereditario del IG. ; Controparte_9 NA in subordine nel merito: per i succitati motivi, rigettare ogni domanda avversaria svolta nei confronti della IG.ra ovvero ridurre le stesse ai minimi di legge;
Controparte_9 in via istruttoria: ammettere prova per testimoni sui fatti indicati in premessa, debitamente capitolati ed anteponendo la locuzione “vero che”, con i testi che si indicheranno in concedendo termine;
in ogni caso: piena vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni rassegnate da all'udienza del 12.9.2024: Parte_3
“1) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria formando la massa e procedere alla divisione conseguente in tre parti uguali secondo quanto stabilito dal CTU;
2) condannare a restituire alla massa ereditaria gli importi dallo stesso sottratti;
TE
3) condannarsi e a restituire e/o rilasciare agli aventi diritto i TE Controparte_9 beni ereditari, compresi i frutti naturali e civili, maturati dall'apertura della successione e fino all'effettiva riconsegna e rilascio;
4) condannarsi la sig.ra alla restituzione degli utili e DE somme eventualmente Parte_1 prelevate dalla Società Coop. Ortofrutticola – Centro Operativo Ortofrutticolo e Precottura Srl;
5) spese, diritti e onorari rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 26.2.2009, esponeva che in data 29.4.2008 era Parte_1 deceduto, senza lasciare figli, il proprio marito , sposato nel 1980. L'attrice assumeva NA di aver compiuto - spinta dalle insistenze del nipote , figlio di , TE _4 fratello del de cuius- ricerche presso lo studio del marito e di aver ivi rinvenuto un testamento olografo, datato 18.1.1996, nel quale veniva nominata erede universale. Fatto pubblicare il testamento, l'attrice dava atto di aver provveduto all'accettazione dell'eredità.
Rappresentava quindi che, in data 1.12.2008, , denunziata la falsità del testamento TE del 18.1.1996, aveva fatto pubblicare altro testamento olografo datato 5.5.2007 e riconducibile a
, nel quale il convenuto veniva nominato unico erede universale, contestualmente NA accettandone l'eredità.
Ritenendo la falsità del secondo testamento e la sua riconducibilità al convenuto, l'attrice chiedeva accertarne la falsità, dichiarando di voler proporre in alternativa querela di falso;
in subordine, essendo ella legittimaria pretermessa nel secondo testamento, proponeva azione di riduzione per lesione di legittima.
Ancor prima della costituzione del convenuto, con comparsa del 16.7.2009 intervenivano volontariamente in giudizio i fratelli del de cuius , e OP _4 P_
, i quali deducevano la falsità di entrambi i testamenti olografi apparentemente a firma
[...]
e chiedevano, per l'effetto, di dichiararsi la nullità dei testamenti e l'indegnità sia NA dell'attrice, sia del convenuto, quali autori dei falsi;
per l'effetto, chiedevano dichiararsi aperta la successione legittima di in favore dei fratelli, procedersi allo scioglimento della NA comunione ereditaria e con condannare dell'attrice e del convenuto alla restituzione dei beni ereditari e di eventuali utili e/o somme prelevate.
Con comparsa del 19.10.2009 si costituiva il convenuto , contestando i rilievi TE avversari e deducendo la falsità del primo testamento olografo del 18.1.1996 e la propria estraneità alla pubblicazione del secondo testamento del 5.5.2007.
Il convenuto chiedeva, in via preliminare, dichiarare inammissibile il disconoscimento del testamento del 5.5.2007 e la querela di falso proposta da Chiedeva altresì, in via Parte_1 preliminare subordinata, in caso di riconoscimento della ritualità del disconoscimento effettuato dall'attrice, disporsi la verificazione ex art. 216 c.p.c. Proponeva inoltre, nel merito: azione di nullità del primo testamento;
domanda di indegnità a succedere di con conseguente Parte_1 rigetto della domanda riconvenzionale;
domanda di restituzione alla massa dei beni trattenuti dall'attrice sine titulo; azione di risarcimento dei danni subiti per mala gestio e vendita sottocosto di un terreno;
azione di restituzione dei frutti;
azione di rimborso DE spese sostenute per la ricerca dei beni facenti parte dell'asse ereditario.
Nel corso del giudizio veniva autorizzato il sequestro conservativo dei beni facenti parte dell'asse ereditario relitto in morte di . NA
Con separato atto di citazione notificato il 12.8.2009, - premessa l'avvenuta TE pubblicazione del testamento del 5.5.2007, con il quale doveva intendersi revocato il primo testamento del 18.1.1996 -, proponeva azione di petizione ereditaria nei confronti di Parte_1 instaurando il giudizio rubricato al n. 6728/2009 R.G., in cui la convenuta si Parte_1 costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea per le medesime ragioni evidenziate nell'atto di citazione del giudizio principale. In ragione della connessione soggettiva ed oggettiva esistente, i due procedimenti venivano riuniti.
A seguito del decesso di - avvenuto in data 29.10.2012 -, all'udienza del OP
19.4.2013 si costituivano in prosecuzione le sue eredi e , Controparte_5 Controparte_6 aderendo alle difese e conclusioni svolte dalla madre.
In data 3.2.2013 decedeva , lasciando quali eredi , _4 CP_8 TE
e . Controparte_7 Parte_3
All'udienza del 19.4.2013 si costituivano in prosecuzione soltanto gli eredi testamentari CP_7
e - il quale assumeva pertanto, oltre alla qualità di convenuto, anche quella
[...] TE di interventore quale erede del padre . _4 Il giudizio, comunque interrotto per la presenza di altri due eredi testamentari non costituitisi, veniva riassunto con ricorso depositato in data 16.7.2013 proposto da , P_ [...]
e e il Giudice fissava per la prosecuzione l'udienza del 20.5.2014. CP_5 Controparte_6
In data 19.05.2014 si costituiva , quale erede testamentaria di , mentre Parte_3 _4
l'ultima erede pur regolarmente citata, restava contumace. CP_8
riprendeva le medesime conclusioni del dante causa , mentre Parte_3 _4 CP_7
dichiarava di voler intervenire ad adiuvandum rispetto al fratello e
[...] TE riprendeva perciò unicamente le domande proposte nei confronti di rinunziando Parte_1 espressamente all'azione di nullità del secondo testamento, alla richiesta di apertura della successione legittima in favore degli interventori, alla conseguente domanda di scioglimento della comunione ed alle azioni di condanna nei confronti del convenuto.
, costituendosi anche quale erede del padre , ne riprendeva le domande TE _4 soltanto in via subordinata rispetto a quelle proposte in qualità di convenuto, e nella misura in cui non risultassero con esse incompatibili.
All'udienza del 17.5.2016 veniva dichiarata la contumacia di . CP_8
La causa veniva quindi istruita mediante CTU grafologica: in data 3.6.2016 il G.I. disponeva un supplemento della CTU depositata dal Dott. in data 12.10.2010, all'uopo incaricando un Per_4 collegio peritale costituito dalle dott.sse e . Persona_5 Persona_6 Persona_7
Svolte le operazioni, il collegio depositava la relazione in data 27.4.2017.
Con ordinanza dell'1.2.2018, in accoglimento dell'istanza formulata da , veniva Parte_3 disposto un supplemento di CTU al fine di accertare la paternità del testamento del 5.5.2007: seguiva il deposito della perizia in data 15.11.2018.
All'udienza del 18.12.2018 il G.I., ritenendo la causa matura per la decisione, la rimetteva al
Collegio assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 8.5.2019 depositava istanza di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. TE
300 c.p.c. per morte del convenuto - verificatasi in data 22.04.2019. Con P_ provvedimento del 10.5.2019 l'istanza veniva rigettata ai sensi del quinto comma del citato articolo, stante l'intervenuta rimessione della causa al Collegio.
Indi l'intestato Tribunale collegiale pronunciava sentenza non definitiva in data 12.3.2020, pubblicata in data 10.4.2020, con cui veniva dichiarata la nullità del testamento olografo del
5.5.2007, nonché del testamento olografo del 18.1.1996. Veniva inoltre dichiarata l'esclusione per indegnità di e di dalla successione di . Parte_1 TE NA
Contestualmente veniva dichiarata aperta la successione legittima di in favore di NA
, e per la quota di 1/3 ciascuno, con condanna P_ _4 OP dell'attrice alla rifusione DE spese di giudizio in favore degli interventori e al Parte_1 pagamento, in solido con il convenuto , DE spese di CTU. Veniva infine disposta CP_1 la prosecuzione del giudizio ai fini della divisione ereditaria.
Il procedimento veniva quindi rimesso sul ruolo con ordinanza del 12.3.2020, disponendosi CTU al fine di stimare il compendio ereditario di e predisporre un progetto divisionale in tre NA quote di pari valore, all'uopo nominando l'arch. . Persona_8 La predetta sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello di Venezia con procedimento iscritto al n. 763/2020 R.G. e, in data 11.5.2020, il patrocinio dell'attrice depositava Parte_1 istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio n. 1729/2020 R.G., rigettata dal G.I. per carenza di interesse dell'attrice rispetto alla definizione della controversia tra le parti.
Con ricorso del 21.5.2020 veniva quindi aperto il sub procedimento per decidere in merito all'istanza di ricusazione del G.I., dott. proposta da Con Persona_9 Parte_1 provvedimento 26.6.2020 l'istanza di ricusazione veniva rigettata con condanna della ricorrente al pagamento della pena pecuniaria di € 150,00.
Con comparsa depositata in data 20.4.2020, si costituiva in giudizio , quale unica Parte_2 erede legittima di , deceduto in data 22.4.2019, aderendo alle domande, eccezioni, P_ deduzioni ed istanze dallo stesso proposte.
In data 5.3.2021 il Custode Giudiziario incaricato, dott. depositava - nel sub Per_10 procedimento cautelare n. 1729-2/2009 R.G. - istanza affinché venisse concesso il dissequestro dei terreni siti in Comune di RE (VI) e catastalmente censiti al CT del medesimo Comune al Foglio
30 coi mappali nn. 470 e 479, al fine di poter procedere alla cessione gratuita degli stessi a favore del . All'udienza del 27.5.2021 il Giudice dichiarava il non luogo a provvedere TE0 sull'istanza del Custode, non trattandosi di beni deteriorabili ai sensi dell'art. 685 c.p.c.
All'udienza del 7.2.2022 il G.I. allargava l'indagine peritale disponendo CTU estimativa anche in relazione ai beni siti in Svizzera e, con atto di citazione per chiamata in causa ex art. 111 c.p.c. notificato il 31.5.2021, le terze intervenute e Parte_2 Controparte_5 Controparte_6 citavano in giudizio , quale intestataria dei predetti beni ereditari. Controparte_9
si costituiva con comparsa del 5.1.2022 rappresentando che, DE ingenti Controparte_9 somme di denaro presenti in Svizzera, una parte derivava dalle donazioni effettuate a suo favore dal marito , mentre l'altra costituiva denaro proprio, frutto dei risparmi personali. TE
Riteneva che le somme donate dal marito, poi, provenivano solo in parte dall'asse ereditario di
. NA
Evidenziava inoltre come non fosse mai stato accertato in modo incontrovertibile che i beni oggetto di sequestro in Svizzera appartenessero al de cuius e rientrassero, pertanto, nell'asse ereditario dividendo.
In merito ai singoli beni oggetto di petizione ereditaria presenti in Svizzera e facenti parte, secondo la ricostruzione di e dell'asse ereditario di Parte_2 Controparte_5 Controparte_6
e oggetto di cessione in suo favore, contestava che si trattasse NA Controparte_9 effettivamente di beni ereditari, assumendo in ogni caso di averne ormai acquistato la proprietà per usucapione.
Eccepiva, pertanto, l'intervenuta prescrizione ovvero la decadenza di ogni azione volta a revocare l'efficacia degli atti di liberalità e DE donazioni aventi ad oggetto beni riconducibili all'asse ereditario di e da questi effettuati in suo favore. Chiedeva, poi, che venissero NA rigettate le domande proposte nei suoi confronti, tra le quali la domanda di condanna alla restituzione dei beni ereditari e dei frutti già maturati e maturandi. Chiedeva, inoltre, che venisse accertato l'intervenuto acquisto per usucapione dei beni rivendicati, nonché la decadenza ovvero prescrizione dell'azione revocatoria relativa agli atti di liberalità compiuti da in TE suo favore e aventi ad oggetto beni riconducibili all'asse ereditario.
Con sentenza n. 702/2022, pubblicata in data 28.3.2022, la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'appello principale proposto da avverso la sentenza non definitiva n. 741/2020 del Parte_1
Tribunale di Vicenza e dichiarava inammissibile l'appello incidentale promosso da
[...]
. CP_1
Concluse le operazioni peritali di stima e divisionali, in data 28.3.2024 il CTU incaricato depositava la perizia, nella quale venivano formulati due distinti progetti divisionali.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento del 18.4.2024 il G.I. rinviava per la precisazione DE conclusioni all'udienza del 31.10.2024, poi anticipata al 12.9.2024. In tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note depositate telematicamente e il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, tenuto conto di quanto accertato e dichiarato con sentenza non definitiva n.
741/2020 pubblicata in data 10.4.2020, va dato corso alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria in favore di , e , per la quota di 1/3 _4 OP P_ ciascuno, o meglio dell'eredità dei predetti stante l'intervenuto decesso in corso di causa e la costituzione dei rispettivi eredi a seguito della morte DE dette parti originarie e della rituale successiva riassunzione del giudizio.
Si impone preliminarmente una doverosa puntualizzazione in ordine alla massa dividenda, in particolare in relazione ai beni e valori ubicati in Svizzera.
Il procedimento per cui è causa origina da impugnazione, promossa da , del testamento Parte_1 favorevole a (proc. R.G. 1729/2009) con cui la prima chiedeva accertarsi la TE propria qualifica di erede testamentaria del defunto in forza di altro testamento, NA questo lei favorevole, in suo possesso;
nell'ambito di detto giudizio intervenivano volontariamente
, e , fratelli del de cuius, chiamati a succedere _4 OP P_ secondo le norme della successione legittima, per il caso di dichiarata invalidità dei testamenti: questi chiedevano dichiarare la nullità di entrambi gli atti di ultima volontà apparentemente riconducibili a , articolando contestualmente e consequenzialmente istanza di NA restituzione alla massa ereditaria, ai fini della divisione, dei beni posseduti o comunque nella disponibilità degli eredi testamentari e detenuti sine titolo.
Tale domanda va ricondotta alla azione di petizione di eredità ex art. 533 c.c. concessa all'erede
“contro chiunque possiede in tutto o in parte i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi”.
Al contempo, al procedimento in epigrafe indicato veniva riunito il proc. successivamente introdotto R.G. n. 6728/2009 promosso da contro laddove il primo TE Parte_1 svolgeva domanda di petizione ereditaria nei confronti della seconda, facendo valere il testamento che lo istituiva (a sua volte) erede universale.
Il presente procedimento è, quindi, caratterizzato dal fatto che, a fronte della presenza di ben due testamenti olografi ricondotti al de cuius, l'uno favorevole a e l'altro favorevole a Parte_1 , entrambi si ritenevano eredi universali comportandosi, nei fatti, come tali TE provvedendo alla pubblicazione del testamento ed alla accettazione dell'eredità relitta in loro favore.
A fronte di tale quadro, e per quel che qui rileva, quel che contestano gli intervenuti, fratelli del de cuius, è che abbia prelevato ingenti somme di denaro da conti correnti in Svizzera TE riferibili al de cuius, per poi versarle in conti correnti intestati ad egli e/o alla moglie CP
, somme poi utilizzate per acquisto di immobile in Svizzera, auto di lusso, apertura di
[...] rapporti bancari, investimenti, e in parte confluiti in cassetta di sicurezza in Svizzera, intestati tutti alla CP
Questi accadimenti sarebbero stati appresi solo nel corso del giudizio, precisamente nel giugno del
2016 da articolo di stampa locale che dava conto di procedimenti giudiziari avviati dalle autorità elvetiche nei confronti dei detti coniugi ( ), cosicchè – per quel che rileva NA1
a fini processuali – la veniva evocata in giudizio (dai fratelli interventori) ex art. 111 CP
c.p.c. con atto notificatole il 31.5.2021 quale successore a titolo particolare nel rapporto, sul presupposto dell'impiego di fondi di provenienza ereditaria per i descritti acquisti ed atti dispositivi compiuti in suo favore.
Ella nel costituirsi in giudizio (con comparsa depositata in data 5.1.2022) non negava la presenza in
Svizzera di somme di denaro depositate a suo nome, e precisava (ammettendolo) che una parte DE somme derivavano da donazioni effettuate in suo favore dal marito seppur TE allegando che una parte era denaro proprio frutto dei suoi risparmi: in definitiva, ella riteneva che
“DE somme donate alla sig.ra dal marito solo una parte provengono dall'asse Controparte_9 ereditario del sig. ”. Sottolineava, in ogni caso, che non era mai stato accertato in NA modo incontrovertibile che i beni oggetto di sequestro in Svizzera (disposto nell'ambito del procedimento penale medio tempore avviato dalle autorità elvetiche) fossero di provenienza ereditaria e che i provvedimenti cautelari di sequestro ivi disposti non erano in ogni caso definitivi.
Al contempo, nel resistere all'azione di petizione ereditaria estesa nei suoi confronti, allegava che:
i) quanto alla relazione bancaria n. 716210 aperta presso ad ella riconducibile, il denaro CP_11 ivi depositato è di sua proprietà e proveniente dai risparmi di famiglia;
ii) al momento del conferimento DE succitate somme al proprio patrimonio personale ella era in assoluta buona fede confidando sulla validità del testamento olografo che istituiva erede universale il marito , anche sulla scorta di perizia tecniche grafologiche in loro possesso;
TE
iii) gli automezzi erano stati acquistati nell'anno 2012 con denaro proprio, eccependo in ogni caso l'intervenuto acquisto per usucapione;
iv) il contenuto della cassetta di sicurezza della EFG Bank AG di Zurigo n. 1018 a lei intestata, relativo a monili d'oro con corredo e somme di denaro, erano, fino a prova contraria, di sua spettanza, negando in ogni caso vi fosse prova alcuna di acquisto con denaro proveniente dall'asse ereditario relitto in morte di . NA
v) da ultimo, paralizzava l'azione di petizione ereditaria eccependo l'intervenuto acquisto per usucapione in ragione del possesso continuato per anni cinque ovvero dieci, in buona fede, nella convinzione che il testamento in possesso del marito fosse genuino.
Tanto sintetizzato, osserva il Collegio che tali rilievi sono privi di riscontro probatorio alcuno in ordine alla provenienza del denaro da risparmi o comunque da risorse personali dalla CP anzi risultando in atti elementi seri ed oggettivi da cui desumerne la provenienza ereditaria. Gli eredi di dimettevano in atti, con deposito del 12.5.2020, sub doc. 17, _3 _3 rapporto equipe finanziaria svizzera reso nell'ambito del procedimento “ ” incarto TE
n. 2012.9344, su incarico del P.M. avente ad oggetto ricostruzione flussi TE2 monetari generati dalla chiusura DE relazioni (ossia conti correnti) intestato a ed NA avvenuti a seguito della presentazione di un testamento in cui veniva dichiarato TE erede dello zio defunto. Tale indagine ha messo in luce che i denari depositati nei conti correnti accesi in Svizzera ed intestati al de cuius sono stati effettivamente prelevati da , in TE forza del testamento olografo dichiarato nullo in seno al presente giudizio, e poi in parte trattenuti e in parte versati in conti correnti intestati alla moglie . Controparte_9
Nello specifico “la relazione accesa presso BSCT intestata a è stata trasferita a NA
il 24.9.2009. Al momento della chiusura sono stati prelevati euro 267.129,32 a CP_1 contanti. Parte del denaro è stato immediatamente riversato sulla relazione nominativa di
[...]
e presso la stessa banca per un importo totale di euro 250.004,32”, CP_1 Controparte_9 senza che fosse possibile individuare la destinazione del residuo importo di euro 17.125,00.
In relazione alle somme presso LGT Vaduz sono stati quantificati flussi in uscita di euro
13.007.509,84, e “di questi euro 9.603.871,30 sono stati riversati a contanti sulla relazione A130331 intestata alla moglie ”, rimanendo la differenza in contanti Pt_5 Controparte_9 nelle mani di , cui seguiva versamento di euro 1.000.000,00 nella relazione TE personale presso BSI di . Infine risulta che “a febbraio 2013 il capitale depositato TE presso la relazione FF è stato trasferito presso la filiale di Ginevra di BSI sulla relazione intestata a .” CP
Risulta poi che in sede di audizione del 28.8.2019 innanzi alle autorità elvetiche, Pretura di Lugano sez. 4, , interrogato anche sulle movimentazioni di cui sopra, confermava i prelievi TE dai conti correnti dello zio , e la destinazione finale in conto corrente a sé intestato NA presso LGT in Liechtenstein, e dichiarava “ho donato gli averi ricevuti sul conto in Liechtenstein a mia moglie (a quell'epoca però non eravamo ancora sposati) poiché è la madre dei miei due figli più piccoli. Gli averi li ho donati tramite un ordine bancario, non ci sono altri documenti”.
Il che dimostra che i denari del de cuius che sono stati prelevati dal NA TE in forza del testamento olografo che lo istituiva erede universale dello zio, per un totale di
13.000.000,00 di euro circa, sono stati alla fine versati in conti correnti intestati alla . CP
Tali elementi, unitamente al fatto che quest'ultima non sia stata in grado di documentare l'acquisto con risorse proprie, diverse da quelle donatele dal marito e prelevate dall'eredità relitta in morte di
, conducono a ritenere che tali somme siano state utilizzate per l'acquisto NA dell'abitazione in Gravesano, part. 296 e dei veicoli targati TI254922 eTI259951, intestati alla come pure con riferimento ai valori patrimoniali di cui alla relazione bancaria n. 716210 CP aperta presso EFG Bank AG, il contenuto della cassetta di sicurezza EFG Bank AG Zurigo n. 1018, nonché DE cartelle ipotecarie al portatore di cui ai seguenti identificativi:
n°5-12350.13, costituita il 15.05.2007 – Dg. 11194 del valore di CHF 650.000, rilasciata in data
16.04.2013, e gravante in 1° rango la part. N. 296 RFD di Gravesano;
n°5-12351.13, costituita il 15.09.2009 – Dg. 11194 del valore di CHF 650.000, rilasciata in data
16.04.2013, e gravante in 2° rango la part. N. 296 RFD di Gravesano;
n. °5-12352.13, del valore di CHF 120.000, rilasciata in data 16.04.2013, e gravante in 3° rango la part. N. 296 RFD di Gravesano. Del resto, particolarmente indicativo il fatto che tali acquisti, operazioni ed investimenti siano successivi ai descritti prelievi ed alla ricostruzione fattane dalle autorità svizzere, come pure il fatto che la stima complessiva di detti beni e valori (cfr. relazione peritale pag. 98) abbia restituito un valore di complessivi euro 12.914.430,13, valore sostanzialmente in linea con gli importi prelevati da nel 2009, dopo il decesso dello zio . TE NA
A fronte di tale quadro, si osserva in diritto che l'azione di petizione di eredità è esperibile sia verso colui che detiene senza titolo i beni ereditari – ossia, nell'originaria prospettazione dei chiamati in via di successione legittima, , che era accusato di impossessamento dei denari del TE de cuius custoditi nei conti correnti svizzeri -, ma anche “contro gli aventi causa di chi possiede a titolo di erede o senza titolo” (art. 634 c.c.). Non ricorre nel caso di specie l'ipotesi di cui al comma secondo della citata disposizione normativa, ossia convenzioni a titolo oneroso conclusa con l'erede apparente, posto che nel caso di specie i denari del de cuius venivano donati alla dal marito , e la prima in parte li CP TE tratteneva versandoli in conto corrente e cassetta di sicurezza, e in parte li utilizzava per acquisto di immobili e mobili registrati.
Dal che conseguendone l'estensione dell'indagine peritale anche ai c.d. beni in Svizzera, sia tenuto conto che dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di poteri e limiti del CTU, sia tenuto conto che la domanda di petizione ereditaria era stata introdotta sin dal 2009 dai fratelli del de cuius che, per forza di cose, l'avevano promossa nei confronti degli eredi testamentari, e , essendo i primi ignari al tempo – trattandosi di Parte_1 TE vicende verificatesi successivamente ed apprese in seguito– dell'ulteriore impiego di dette somme in modo tale da coinvolgere altri soggetti, tra cui la appunto. CP
A fronte della pacifica imprescrittibilità dell'azione di petizione di eredità (introdotta sin dal 2009), le eccezioni difensive di usucapione articolate dalla non meritano accoglimento. CP
Non è configurabile possesso dei beni, mobili, immobili e crediti, compresi i beni contenuti nella cassetta di sicurezza in Svizzera, utile ad usucapire posto che, a fronte di operazioni di trasferimento di denaro dai conti svizzeri del de cuius nelle mani di e poi della le TE CP autorità svizzere disponevano sequestro dei detti beni in Svizzera sin dai mesi di settembre e ottobre
2013 (cfr. doc. 18 dep. 12.5.2020 eredi di ) - di talchè deve escludersi sia la relazione _4 di fatto con il bene necessaria ad usucapire in ragione dell'effetto di spossessamento della detta misura, sia in ogni caso connotandosi, al limite, come possesso di mala fede in ragione DE contestazioni mosse dalle autorità elvetiche, sin da quel momento, anche nei confronti della in relazione alla eredità relitta di (e alle condotte imputate sia al marito CP NA che alla stessa ). CP
In definitiva, le eccezioni riconvenzionali di usucapione svolte dalla vanno rigettate. CP
Va quindi dato corso alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria secondo le norme della successione legittima in favore dell'eredità di , e _4 OP P_
, in parti uguali, comprendendovi sia i beni relitti in morte di siti in Italia, sia
[...] NA quelli nel territorio elvetico, oggi a disposizione della in parte in quanto a lei donati da CP
(quanto alle somme di denaro confluite in conto corrente e cassetta di sicurezza) e CP_1 in parte utilizzati per acquisti di immobili e mobili registrati. 3. Ciò posto, si richiamano gli esiti della CTU a firma dell'arch. depositata in data Persona_8
28.3.2024, coerente, corretta ed eseguita con adeguato approfondimento istruttorio, esente da critiche o censure.
Il CTU ha ricostruito la massa ereditaria relitta in morte di , che nel dettaglio è così NA costituita (quanto alla indicazione degli estremi catastali si rimanda al contenuto della relazione peritale, da ritenersi qui integralmente richiamato):
a) beni in proprietà di , costituiti da immobili in LT TI, per la quota di ½ NA della proprietà di abitazione con garage, gravata da diritto di usufrutto a favore di Parte_1 proprietaria della restante quota di ½ (CORPO 1); quota di 18/360 di terreni in RU DE
BA (CORPO 2); piena proprietà di due fabbricati al grezzo con accessori e n. 4 terreni in
RE (CORPO 3); beni in Svizzera (CORPO 4), ossia casa unifamiliare con terreno complementare in Gravesano, autovettura Mercedes Benz ML350 Blue TeC 4Matic, Mercedes
Benz SLS63 AMG Coupe, gioielli e denaro, EFG Bank AG conto n. 716210, portafoglio n. 716210-
1, liquidità, azioni, investimenti alternativi, obbligazioni.
b) beni della TE3
(quota societaria facente capo al de cuius pari al 94,99%) consistenti in capannone
[...] industriale in MO RE (CORPO 5), n. 2 negozi, n. 3 magazzini e n. 1 garage in
MO RE (CORPO 6); ulteriori n. 2 negozi, n. 4 magazzini, n. 4 garage e n 1 vano accessorio in MO RE (CORPO 7); n. 3 negozi, n. 1 ufficio, n. 1 magazzino, n. 5 garage, n. 1 ripostiglio, n. 4 aree urbane in MO RE (CORPO 8); n. 5 terreni in
MO RE (CORPO 9); ulteriori n. 10 terreni in RE (CORPO 10); un terreno in
EV (CORPO 11); ed infine n. 5 terreni in EN TI (CORPO 12) (per gli estremi catastali vedasi perizia pag. 11 ss).
L'ausiliario stimava, quindi, il più probabile valore di mercato della massa dividenda, beni ubicati in
Italia, in euro 364.000,00, e quanto ai beni ubicati in Svizzera, in euro 12.914.430,13, per complessivi euro 13.278.430,13.
Il più probabile valore di mercato attuale degli immobili della cooperativa ortofrutticola veniva invece stimato in euro 3.196.083,00. All'esito di approfondimento con il nominato custode giudiziario emergeva, poi, che l'andamento della società negli ultimi anni quattro era in perdita, oltrechè la presenza di rimanenze di magazzino, crediti e debiti verso soci, restituendo valore corrispondente alla quota sociale del de cuius (94.99%) pari a 3.411.646,29.
Conseguendone, in definitiva, valore complessivo della massa dividenda pari a euro 16.690.076,41, da suddividersi in tre parti uguali per ciascuna stirpe (ossia eredità di , di _4 [...]
e di ), e quindi valore di ciascuna quota pari a 5.563.358,80. _3 P_
Non sussiste alcun ostacolo alla divisione dal punto di vista della commerciabilità dei beni immobili.
Risulta difatti, quanto al CORPO 1 costituito da quota di ½ di abitazione in LT TI (C.F. fg. 6, mapp. 536, sub 18 e sub 55) gravata da diritto di abitazione a favore del coniuge Pt_1
la presenza di lievi difformità relative alla rappresentazione catastale dell'immobile, ritenute
[...] dall'ausiliario integrare “piccole differenze non sostanziali”, come tali non incidenti sulla commerciabilità del bene (rel. pag. 18). Il CORPO 3 è costituito da beni in RE (censiti al fg. 30, mapp. 490, sub 1, sub 3 e sub 4), consistenti in n. 2 vecchie abitazioni oggetto di ristrutturazione al grezzo iniziale con accessori e terreni di pertinenza, ossia vecchia abitazione con accessori e stalla con portico interessati da una ristrutturazione, nei fatti mai terminata. I permessi di costruire relativi all'immobile originario sono ante 1967, mentre il titolo edilizio per la ristrutturazione risale all'anno 1995. Il CTU ha verificato, in sede di sopralluogo, come gli immobili siano al grezzo iniziale con struttura in cemento armato e muratura in laterizio, massetti in cemento, parte dei solai in laterocemento, copertura in cemento armato e laterizio e manto in coppi – dando altresì atto della mancanza di scala interna, solaio interpiano, oltrechè di tutti gli impianti e le finiture. Trattasi, in sostanza, di un immobile abbandonato a ristrutturazione iniziata, ma non ultimata, cosìcchè non può nemmeno esigersi un vaglio di conformità ai titolo autorizzativi edilizi, relativi alla ristrutturazione, per il logico motivo per cui le opere non sono state ultimate, non potendosene dunque vagliare la conformità ai titolo autorizzativi.
Il CORPO 2 è costituito da soli terreni, il CORPO 4 dai beni in Svizzera per i quali non sono emerse difformità.
Quanto al CORPO 5, costituito dagli immobili della società ortofrutticola di cui il de cuius deteneva quota maggioritaria, rileva il Collegio che le difformità ed incongruenze edilizie e catastali messe in luce nella relazione peritale non sono in ogni caso ostative alla divisione: ciò che è oggetto di domanda di scioglimento della comunione ereditaria non sono, difatti, i beni immobili facenti capo alla società, e che ne costituiscono il patrimonio, quanto piuttosto la quota sociale del de cuius, il cui valore detti beni contribuiscono a determinare, ma senza che vi sia materiale assegnazione dell'uno o dell'altro cespite, che pur rimangono beni societari. Nulla osta quindi alla suddivisione in parti uguali della quota sociale di nella ortofrutticola, con successione degli eredi NA nella partecipazione sociale medesima in parti uguali.
Quanto alle concrete modalità dello scioglimento della comunione, ritiene il Collegio che la divisione vada disposta secondo il progetto divisionale n. 2 (pag. 107 ss) che prevede assegnazione dei beni immobili e mobili registrati ubicati in Svizzera ai discendenti di , tenuto _4 conto della materiale relazione con il bene da parte di uno di essi, , che risulta TE residente nell'abitazione di Gravesano. I restanti valori, gioielli, azioni ed obbligazioni in denaro vengono opportunamente suddivisi in proporzione e in modo da azzerare i conguagli dare/avere.
Tale progetto appare rispettoso della normativa codicistica volta ad evitare frazionamenti, creazione di servitù o oneri reali, in modo da preservare e non pregiudicare il valore economico dei beni.
Appare anche opportuna disponendo la suddivisione in tre parti uguali della quota del cuius nella cooperativa ortofrutticola.
L'assegno n. 3 del progetto divisionale n. 2 va quindi attribuito all'eredità di . _4
Tenuto conto, poi, che gli eredi di e di hanno entrambi OP P_ concluso chiedendo disporsi la divisione secondo il progetto divisionale n. 2, indifferente l'attribuzione di uno dei restanti assegni, del resto sovrapponibili quanto a valore e concreta composizione (essendo in detti assegni ricompresi sia fabbricati che terreni, oltre a denaro e preziosi), ritiene il Collegio di attribuire l'assegno n. 1 all'eredità di e OP
l'assegno n. 2 all'eredità di . P_ 4. Non ha luogo riconoscimento di alcuna indennità di occupazione dell'abitazione di Gravesano in applicazione del principio secondo cui in tema di comproprietà, la natura di un bene immobile sovente non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, cosicchè il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'uso esclusivo. Difettando prova della opposizione alla occupazione dell'immobile, non è dovuta indennità alcuna.
5. La liquidazione DE spese di lite relative alla domanda di impugnazione dei testamenti è già stata disposta con la sentenza non definitiva n. 741/2020 del 10.4.2020, sulla base della soccombenza di e . In quella sede il Collegio ha anche statuito circa le Parte_1 CP_1 spese della CTU grafologica espletata.
Quanto alla successiva fase del giudizio, concernente in sostanza lo scioglimento della comunione ereditaria, che ha visto contraddittori i fratelli del de cuius, , e _4 OP
, le spese di lite nei rapporti tra le dette parti possono essere integralmente P_ compensate avendo tutti aderito alla domanda di divisione.
Le spese per CTU di stima e divisionale, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico dei condividenti - eredi di , eredi di , eredi di - in _4 OP P_ solido, in applicazione del principio di causalità della spesa essendo approfondimento istruttorio connesso e necessario per addivenire allo scioglimento della comunione.
La domanda di petizione di eredità svolta dai fratelli intervenuti nei confronti di e di CP_1
ha visto la soccombenza di questi ultimi, che quindi vanno condannati alla Controparte_9 rifusione DE spese di lite nei confronti dei primi. La liquidazione avviene secondo i parametri tabellari medi dei giudizi ordinari, valore indeterminabile a complessità alta, per ciascuna di dette tre parti – con la precisazione che segue.
Tenuto conto che la condanna al ristoro DE spese di lite è ancorata all'attività effettivamente espletata dai difensori, e hanno diritto al riconoscimento dei OP P_ compensi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
al contrario , che _4 inizialmente proponeva la domanda di restituzione nei confronti dei suddetti, salvo poi non articolare attività difensiva nella fase del giudizio successiva alla interruzione per suo decesso, allorquando si costituivano gli eredi in prosecuzione, ha diritto al ristoro DE spese per la sola fase di studio ed introduttiva.
6. Da ultimo, risulta che – in accoglimento del ricorso promosso da OP _4
e , con decreto emesso inaudita altera parte in data 7.12.2011, poi
[...] P_ confermato con provvedimento emesso in corso di causa in data 31.1.2012 (R.G. 1729-2/2009),
l'intestato Tribunale disponeva sequestro giudiziario ex art. 670, co. 1, c.p.c. sui beni mobili, immobili e crediti facenti parte del compendio ereditario relitto in morte di , NA comprensivo della quota del 94,99% della società Coop. Ortofrutticola Centro Operativo
Ortofrutticolo e Precottura s.r.l., con nomina di custode giudiziario e conferimento dei poteri di custodia e gestione dello stesso. Detto provvedimento era poi oggetto di reclamo interposto da e veniva rigettato con Parte_1 ordinanza collegiale del 31.5.2012, che demandava la regolazione DE spese di lite al giudizio di merito.
Si impone in questa sede la liquidazione DE spese di lite della descritta fase cautelare, che si liquidano secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore indeterminabile a complessità alta vigente per i procedimenti cautelari, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva, e quindi euro 3.453,00 per compenso professionale, per ciascuna fase (cautelare e reclamo). va quindi condannata a rifondere in favore dell'eredità di , Parte_1 _4 [...]
e le spese di lite del ricorso cautelare, liquidate nella detta misura;
_3 P_ oltrechè dell'interposta fase di reclamo, nella medesima misura.
Quanto al disposto sequestro giudiziario, come pure alla richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda di accertamento della nullità del testamento olografo, eseguita sia da Parte_1 che da , e dell'accettazione espressa di eredità da parte di (di cui ai TE Parte_1 seguenti riferimenti:
i) trascrizione accettazione espressa di eredità a favore di presentazione n. 35 del Parte_1
5.3.2009, reg. gen. n. 4687, reg. part. n. 3080;
ii) trascrizione domanda giudiziale di accertamento nullità testamento olografo eseguita da Pt_1
presentazione n. 72 del 5.3.2009, reg. gen. . 4722, reg. part. n. 3106;
[...]
iii) trascrizione domanda giudiziale di mancato fondamento acquisto mortis causa eseguita da
, presentazione n. 23 del 3.9.2009, reg. gen. n. 18884, reg. part. n. 11718; TE iv) denuncia di successione trascritta da presentazione n. 89 del 12.3.2010, reg. gen. Parte_1
n. 5644, reg. part. n. 3753;
v) trascrizione domanda giudiziale di impugnazione testamenti olografi eseguita da _3
, e , presentazione n. 108 del 18.11.2011, reg. gen. n. 22462,
[...] _4 P_ reg. part. n. 14840; vi) annotazione esecuzione sequestro giudiziario presso Ufficio Registro Imprese di Vicenza avente ad oggetto la quota sociale ereditaria nella c.o.o.p. ortofutticola – centro operativo ortofrutticolo e precottura S.r.l., come da ricevuta prot. 27.12.2011, n. prot. RI/PRA/2011/92682);
, osserva il Collegio che il venir meno della cautela, e il maturare dei presupposti per la cancellazione DE dette trascrizioni, è subordinato al passaggio in giudicato DE sentenze rese nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, in persona dei magistrati in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi tra , _4 _3
e in relazione alla successione di;
[...] P_ NA
2) assegna all'eredità di i beni di cui all'assegno n. 1 del progetto divisionale OP
n. 2, pag. 107-108 della relazione a firma arch. depositata in data 28.3.2024, così Persona_8 individuati: 3) assegna all'eredità di i beni di cui all'assegno n. 2 del progetto divisionale n. 2, P_ pag. 107-108 della relazione a firma arch. depositata in data 28.3.2024, così Persona_8 individuati: 4) assegna all'eredità di i beni di cui all'assegno n. 3 del progetto divisionale n. 2, _4 pag. 107-108 della relazione a firma arch. depositata in data 28.3.2024, così Persona_8 individuati: 5) condanna e , in solido, a rifondere le spese di lite in favore TE Controparte_9 dell'eredità di e di , che liquida per ciascuna di dette due parti OP P_ processuali in euro 14.103,00 per compenso professionale;
6) condanna e , in solido, a rifondere le spese di lite in favore TE Controparte_9 dell'eredità di , che liquida in euro 4.180,00 per compenso professionale;
_4
7) condanna a rifondere in favore dell'eredità di , dell'eredità di Parte_1 _4 [...]
e dell'eredità di , con vincolo di solidarietà attiva, le spese di lite del _3 P_ ricorso cautelare per sequestro giudiziario che si liquidano in euro 3.453,00 per compenso professionale;
8) condanna a rifondere in favore dell'eredità di , dell'eredità di Parte_1 _4 [...]
e dell'eredità di , con vincolo di solidarietà attiva, le spese di lite del _3 P_ reclamo avverso ordinanza di sequestro giudiziario che si liquidano in euro 3.453,00 per compenso professionale;
9) pone definitivamente le spese della CTU estimativo-divisionale a firma arch. , Persona_8 come già liquidate, a carico dell'eredità di , dell'eredità di e _4 OP dell'ereditò di , in solido;
P_
10) dichiara compensate le spese di lite nei rapporti tra le restanti parti per le ragioni di cui in parte motiva;
11) dispone la cancellazione della trascrizione DE domande giudiziali, accettazione ereditarie e del disposto sequestro giudiziario, come indicate in parte motiva, a cura del competente
Conservatore dei Registri Immobiliari e del R. Imprese, come per legge, subordinatamente al passaggio in giudicato.
Vicenza, all'esito della Camera di Consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Vittoria Cuogo
Il Presidente
Dott. Antonio Picardi