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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n° 10616/2024 - (n. 20/01/1941 - Parte_1 C.F._1 CP_1
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO DECRETO DI OMOLOGA IN ESITO AD ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO
- ART. 445-BIS C.P.C. -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. specificato in epigrafe;
considerato – quanto alla ammissibilità dell'istanza – che:
• «… … nel procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l' , anche là dove l'interessato, CP_2 come nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso, l'ASL al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario)» (sic CASS. LAV. 7 SETTEMBRE 2022 N°
26317);
• «L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario» (sic CASS. SEZ. VI-LAV. 26 MAGGIO
2021 N° 14629);
• «La valutazione dell'interesse ad agire deve essere effettuata con riguardo all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, non rilevando la valutazione delle diverse, ed eventualmente maggiori, utilità di cui l'attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive alternative a quella fatta valere» (sic CASS. LAV. 15 MAGGIO 2015 N° 10036;
1 cfr. anche CASS. SS.UU. 22 NOVEMBRE 2022 N° 34388 - in cui si precisa altresì che occorre prescindere da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito - e CASS. SEZ. II, 31 MARZO 2006 N° 7635);
---------------------
• nella specie – anche se la parte ricorrente fosse titolare di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per motivi reddituali - comunque non potrebbe escludersi unaconcreta utilità e, quindi, l'interesse attuale ad ottenere un titolo di esenzione (per la sola invalidità) connesso ad una condizione di natura strettamente personale, piuttosto che un diverso titolo (per reddito) ricollegato a circostanze (variabili) connesse alla composizione del nucleo familiare ed alla titolarità o meno di redditi (ed alla natura di questi) da parte dei componenti del nucleo, dovendosi rimarcare che – come condivisibilmente affermato dalla S.C. negli arresti ermeneutici sopra richiamati - risulta estranea alla nozione dell'interesse all'azione la valutazione delle diverse
(pur se eventualmente maggiori utilità) di cui l'attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive alternative a quella fatta valere;
-------------------
• ritenuto, in particolare, che:
− giusta quanto precisato sul sito del Controparte_3
(https://www.salute.gov.it/new/it/tema/esenzioni-dal-ticket/esenzioni-invalidita/), in linea di principio sono esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei LEA, sia gli Invalidi civili al 100% senza indennità di accompagnamento (ex art. 6
DM 1.2.1991: CODICE C01), sia gli Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art. 6
DM 1.2.1991: CODICE C03);
− in aggiunta, per quanto riguarda, specificamente, gli INVALIDI CIVILI al
100% senza indennità di accompagnamento, sussiste (anche)
l'esenzione dalla spesa farmaceutica regionale (ticket di 2 euro a confezione, che normalmente è posto a carico dei soggetti con “nessuna 2 esenzione”), come risulta dalla TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CASI DI ESENZIONE
DALLA SPESA FARMACEUTICA reperibile sul sito della REGIONE LI (cod. esenzione “TOT01”: cfr.: https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/126541/tabella+esenzione+ticket+farmaci+%28ta
), mentre per Email_1 CodiceFiscale_2
i soggetti ultrasessantacinquenni sono richieste anche condizioni di natura socio-economica legate al reddito del nucleo familiare e, comunque, è previsto il pagamento di un ticket regionale di 1 euro a confezione (cod. esenz. “E95”, come anche per il cod. esenz. “E96”, basato solo su limiti reddituali familiari);
− giusta quanto attualmente risulta dal sito della REGIONE PUGLIA
(https://www.sanita.puglia.it/ricerca_det/-/journal_content/56/206716316/esenzione- ticket#:~:text=PugliaSalute&text=Al%20riconoscimento%20dell'invalidit%C3%A0%20ci vile,tumore%2C%20ma%20per%20qualsiasi%20patologia.) - «Al riconoscimento dell'invalidità civile del 100% si ha l'esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci e visite, non solo se collegate al tumore, ma per qualsiasi patologia» (cfr. anche il sito della “FEDERFARMA”: https://www.federfarma.it/Ticket-Regionali/Puglia.aspx);
− nella DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2004, N. 1718
(e succ. modif.), pubblicata nel B.U.R.P. n° 150 del 16 dicembre 2004, si prevede che:
potendosi quindi chiaramente evincere che si tratta di categorie alternative tra
3 loro;
---------------------
• considerato che sono altresì prefigurabili, sempre per gli INVALIDI CIVILI al
100% senza indennità di accompagnamento, ulteriori benefici, di natura fiscale e lato sensu assistenziale, relativi ad esempio a:
✓ calcolo dell'ISEE (cfr. CIRCOLARE n. 137 del 26 luglio 2016 e succ. CP_2 modif., in materia di «MODIFICA DEL CALCOLO DELL'ISEE PER I NUCLEI
FAMILIARI CON COMPONENTI CON DISABILITÀ», giusta altresì il D.P.C.M. 14
GENNAIO 2025, N. 13);
✓ deducibilità totale dal reddito delle spese mediche, sia generiche sia di assistenza specifica (per grave e permanente invalidità, ex art. 10, comma 1, lett. b, del DPR 917/86 e succ. modd.: cfr. CIRCOLARE
AGENZIA n. 15/E del 19 giugno 2023 e RISOLUZIONE 23 CP_4
SETTEMBRE 2016, N. 79/E);
• ritenuto che l'interesse è configurabile ancor prima del verificarsi di ulteriori eventi condizionanti i benefici spettanti, poiché il riconoscimento del predetto stato di invalidità rappresenta comunque il presupposto necessario affinché
l'istante ne possa usufruire, sicché l'accertamento risulta immediatamente produttivo di effetti giuridici nei cui riguardi parte ricorrente ha un interesse attuale (cfr. 16 DICEMBRE 2022 N° 36948 e CASS. LAV. 24 Parte_2
GENNAIO 2023 N° 2135, con riguardo a fattispecie assimilabili in parte qua);
• considerato, in definitiva, che sia asseverabile l'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente;
°°°°°°°°°°°°°°° preso atto che non vi è stata contestazione delle parti (mediante atto scritto da depositarsi in cancelleria entro il termine perentorio all'uopo fissato) circa le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc. e rilevato – ai fini della regolazione delle spese imposta ex lege - che la decorrenza dello stato
4 invalidante sì come accertata dal CTU corrisponde sostanzialmente a quella prospettata dalla parte istante;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio: PRESTAZIONE: INVALIDITÀ AL 100% PER ESENZIONE TICKET SANITARIO E ALTRI BENEFICI;
DECORRENZA: DOM. AMM/VA (29 MAGGIO 2024).
Condanna l' alla rifusione in favore dell'istante delle spese della procedura CP_2 che liquida in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M.
n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione. Pone definitivamente a carico dell' le già liquidate spese di CP_2
CTU.
Taranto, 09/06/2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)
R.G. n° 10616/2024 - (n. 20/01/1941 - Parte_1 C.F._1
CP_1
5
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO DECRETO DI OMOLOGA IN ESITO AD ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO
- ART. 445-BIS C.P.C. -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. specificato in epigrafe;
considerato – quanto alla ammissibilità dell'istanza – che:
• «… … nel procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l' , anche là dove l'interessato, CP_2 come nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso, l'ASL al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario)» (sic CASS. LAV. 7 SETTEMBRE 2022 N°
26317);
• «L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario» (sic CASS. SEZ. VI-LAV. 26 MAGGIO
2021 N° 14629);
• «La valutazione dell'interesse ad agire deve essere effettuata con riguardo all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, non rilevando la valutazione delle diverse, ed eventualmente maggiori, utilità di cui l'attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive alternative a quella fatta valere» (sic CASS. LAV. 15 MAGGIO 2015 N° 10036;
1 cfr. anche CASS. SS.UU. 22 NOVEMBRE 2022 N° 34388 - in cui si precisa altresì che occorre prescindere da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito - e CASS. SEZ. II, 31 MARZO 2006 N° 7635);
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• nella specie – anche se la parte ricorrente fosse titolare di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per motivi reddituali - comunque non potrebbe escludersi unaconcreta utilità e, quindi, l'interesse attuale ad ottenere un titolo di esenzione (per la sola invalidità) connesso ad una condizione di natura strettamente personale, piuttosto che un diverso titolo (per reddito) ricollegato a circostanze (variabili) connesse alla composizione del nucleo familiare ed alla titolarità o meno di redditi (ed alla natura di questi) da parte dei componenti del nucleo, dovendosi rimarcare che – come condivisibilmente affermato dalla S.C. negli arresti ermeneutici sopra richiamati - risulta estranea alla nozione dell'interesse all'azione la valutazione delle diverse
(pur se eventualmente maggiori utilità) di cui l'attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive alternative a quella fatta valere;
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• ritenuto, in particolare, che:
− giusta quanto precisato sul sito del Controparte_3
(https://www.salute.gov.it/new/it/tema/esenzioni-dal-ticket/esenzioni-invalidita/), in linea di principio sono esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei LEA, sia gli Invalidi civili al 100% senza indennità di accompagnamento (ex art. 6
DM 1.2.1991: CODICE C01), sia gli Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art. 6
DM 1.2.1991: CODICE C03);
− in aggiunta, per quanto riguarda, specificamente, gli INVALIDI CIVILI al
100% senza indennità di accompagnamento, sussiste (anche)
l'esenzione dalla spesa farmaceutica regionale (ticket di 2 euro a confezione, che normalmente è posto a carico dei soggetti con “nessuna 2 esenzione”), come risulta dalla TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CASI DI ESENZIONE
DALLA SPESA FARMACEUTICA reperibile sul sito della REGIONE LI (cod. esenzione “TOT01”: cfr.: https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/126541/tabella+esenzione+ticket+farmaci+%28ta
), mentre per Email_1 CodiceFiscale_2
i soggetti ultrasessantacinquenni sono richieste anche condizioni di natura socio-economica legate al reddito del nucleo familiare e, comunque, è previsto il pagamento di un ticket regionale di 1 euro a confezione (cod. esenz. “E95”, come anche per il cod. esenz. “E96”, basato solo su limiti reddituali familiari);
− giusta quanto attualmente risulta dal sito della REGIONE PUGLIA
(https://www.sanita.puglia.it/ricerca_det/-/journal_content/56/206716316/esenzione- ticket#:~:text=PugliaSalute&text=Al%20riconoscimento%20dell'invalidit%C3%A0%20ci vile,tumore%2C%20ma%20per%20qualsiasi%20patologia.) - «Al riconoscimento dell'invalidità civile del 100% si ha l'esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci e visite, non solo se collegate al tumore, ma per qualsiasi patologia» (cfr. anche il sito della “FEDERFARMA”: https://www.federfarma.it/Ticket-Regionali/Puglia.aspx);
− nella DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2004, N. 1718
(e succ. modif.), pubblicata nel B.U.R.P. n° 150 del 16 dicembre 2004, si prevede che:
potendosi quindi chiaramente evincere che si tratta di categorie alternative tra
3 loro;
---------------------
• considerato che sono altresì prefigurabili, sempre per gli INVALIDI CIVILI al
100% senza indennità di accompagnamento, ulteriori benefici, di natura fiscale e lato sensu assistenziale, relativi ad esempio a:
✓ calcolo dell'ISEE (cfr. CIRCOLARE n. 137 del 26 luglio 2016 e succ. CP_2 modif., in materia di «MODIFICA DEL CALCOLO DELL'ISEE PER I NUCLEI
FAMILIARI CON COMPONENTI CON DISABILITÀ», giusta altresì il D.P.C.M. 14
GENNAIO 2025, N. 13);
✓ deducibilità totale dal reddito delle spese mediche, sia generiche sia di assistenza specifica (per grave e permanente invalidità, ex art. 10, comma 1, lett. b, del DPR 917/86 e succ. modd.: cfr. CIRCOLARE
AGENZIA n. 15/E del 19 giugno 2023 e RISOLUZIONE 23 CP_4
SETTEMBRE 2016, N. 79/E);
• ritenuto che l'interesse è configurabile ancor prima del verificarsi di ulteriori eventi condizionanti i benefici spettanti, poiché il riconoscimento del predetto stato di invalidità rappresenta comunque il presupposto necessario affinché
l'istante ne possa usufruire, sicché l'accertamento risulta immediatamente produttivo di effetti giuridici nei cui riguardi parte ricorrente ha un interesse attuale (cfr. 16 DICEMBRE 2022 N° 36948 e CASS. LAV. 24 Parte_2
GENNAIO 2023 N° 2135, con riguardo a fattispecie assimilabili in parte qua);
• considerato, in definitiva, che sia asseverabile l'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente;
°°°°°°°°°°°°°°° preso atto che non vi è stata contestazione delle parti (mediante atto scritto da depositarsi in cancelleria entro il termine perentorio all'uopo fissato) circa le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc. e rilevato – ai fini della regolazione delle spese imposta ex lege - che la decorrenza dello stato
4 invalidante sì come accertata dal CTU corrisponde sostanzialmente a quella prospettata dalla parte istante;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio: PRESTAZIONE: INVALIDITÀ AL 100% PER ESENZIONE TICKET SANITARIO E ALTRI BENEFICI;
DECORRENZA: DOM. AMM/VA (29 MAGGIO 2024).
Condanna l' alla rifusione in favore dell'istante delle spese della procedura CP_2 che liquida in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M.
n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione. Pone definitivamente a carico dell' le già liquidate spese di CP_2
CTU.
Taranto, 09/06/2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)
R.G. n° 10616/2024 - (n. 20/01/1941 - Parte_1 C.F._1
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