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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 95/2023
Udienza del 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 95/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosa Lacava e Bernardo Marasco
- RICORRENTE -
CONTRO
(già Controparte_1
“ (C.F. ), in persona del CP_2 CP_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefania Tramonti ed Elga Rizzo (Avvocati interni)
NONCHÉ CONTRO
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 95/2023
(C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pitaro
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: conferimento di incarico di funzioni (ex P.O.) – perdita di chance.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 16/01/2023, la Dott.ssa Parte_1
, dipendente dell'
[...] Controparte_5
(oggi di , assunta dal 16
[...] Controparte_6 CP_3 maggio 1999 con il profilo di Tecnico di Radiologia Medica ed assegnazione all'U.O. di Neuroradiologia, ha esposto:
- che con delibera n. 794 del 18 dicembre 2020 era stato approvato il “Regolamento Conferimento, Valutazione e revoca incarichi di funzione comparto CCNL 2016-2018” dell'area delle Posizioni Organizzative;
- che, successivamente, con deliberazione n. 801 del 21 dicembre
2020, l' aveva avviato la procedura di selezione degli incarichi di CP_1 funzione, come elencati negli allegati 1) e 2) della medesima deliberazione;
- che aveva partecipato alla predetta selezione con domanda presentata in data 8 gennaio 2021, relativamente all'Area di supporto e diagnostica per immagini;
- che con successiva delibera n. 484 del 3 agosto 2022, il Direttore
Generale f.f. dell'Azienda aveva approvato le risultanze della selezione e assegnato l'incarico di funzione (ex posizione organizzativa) “Area di supporto e diagnostica per immagini” al Dott. , con la Controparte_4 seguente motivazione:
VISTA la nota prot. n. 105/SITRA del 08/02/2021 con la quale il
Dirigente ha trasmesso la rosa dei candidati da sottoporre alla CP_7
Direzione Strategica per la scelta relativamente all'incarico di funzione
“AREA DI SUPPORTO E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI”; EFFETTUATA la
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 95/2023
valutazione comparata dei CV dalla struttura proponente, tenendo conto, tra l'altro, dell'esperienza professionale e dei titoli formativi culturali e professionali acquisiti con particolare riferimento a quella già maturata in attività inerenti la posizione da conferire;
CONSIDERATA, comunque, la natura fiduciaria della scelta;
RITENUTO, pur nella ragguardevole esperienza professionale, formativa, di insegnamento e di tutoraggio dei candidati, di individuare il dott. per l'incarico de quo, in Controparte_4 possesso anche di un ulteriore Master di II livello in “Management delle
Aziende Sanitarie”;
- che l'importo dell'incarico era pari ad € 9.000,00.
1.1. Ritendendo illegittimi la scelta e l'operato dall'A.O.U. resistente per le ragioni che saranno subito esaminate, la ricorrente ha concluso chiedendo:
i) che venga dichiarata l'illegittimità in parte qua del procedimento per il conferimento dell'incarico di funzioni (ex P.O.) per cui è causa e dei relativi atti e, per l'effetto, che il Tribunale voglia annullare e/o disapplicare il decreto n. 484/2022 del 3 agosto 2022;
ii) che venga pertanto ordinato alla convenuta di provvedere alla rinnovazione del procedimento nel rispetto della disciplina contrattuale e di legge;
iii) in via subordinata, che l' resistente venga condannato al CP_8 risarcimento del danno da perdita di chance rappresentato dal conseguente mancato riconoscimento della corrispondente retribuzione di posizione in misura pari, quantomeno, alla media dei compensi riconosciuti agli altri dipendenti incaricati.
2. Si è costituita l' Controparte_1
(già “ ) di che ha concluso per il rigetto
[...] CP_2 CP_3 del ricorso.
3. Si è altresì costituito il Dott. che ha concluso per Controparte_4
l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse e carenza di giurisdizione e, comunque, per il suo rigetto nel merito.
4. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 95/2023
5. Destituito di fondamento è l'assunto della ricorrente secondo cui mancherebbe una scheda di dettaglio inerente alle singole Posizioni
Organizzative, ovvero l'indicazione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare.
5.1. La ricorrente sostiene che, per tutti gli incarichi di funzione, compresa l'Area di supporto e diagnostica per immagini cui aveva partecipato, nella “descrizione attività” è riportata la dicitura: “Il titolare avrà funzione di gestione di servizi di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa
e che possono richiedere anche l'attività di coordinamento di altro personale”.
Sarebbe, quindi, evidente il carattere generico e dissonante rispetto alle disposizioni contrattuali, nonché alla valorizzazione delle alte professionalità e alle esigenze di flessibilità nella gestione delle risorse umane che sono all'origine dell'istituzione delle posizioni organizzative.
5.2. Invero, contrariamente all'assunto della ricorrente, l'allegato 3 alla delibera n. 801/2020 (ovvero l'avviso di selezione: pag. 12 del file pdf denominato “avviso interno selezione” prodotto dalla ricorrente;
pag. 13 del file pdf denominato “MIRANTI AVVISO 801” prodotto dal resistente
, elenca, in modo specifico e dettagliato, le funzioni connesse agli CP_4 incarichi di organizzazione (compreso quello per l'Area di supporto e diagnostica per immagini), tra le quali si leggono a titolo esemplificativo:
“- l'incaricato riceve gli indirizzi e gli obiettivi generali dalla Direzione
Sanitaria Aziendale per il tramite del SITRA;
- costituisce il riferimento e il supporto per il dirigente SITRA…; - sono responsabili dell'organizzazione del capitale umano…; - collabora per l'analisi del fabbisogno del personale….; - assicura la completezza e la tempestività nell'alimentazione dei flussi informativi…; - effettua l'analisi sistematica ed il monitoraggio dell'organizzazione del lavoro rispetto agli obiettivi di efficacia, efficienza, professionalità”.
Non si verte, pertanto, nell'ipotesi di conferimento di un incarico generico.
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 95/2023
6. Infondata è anche la doglianza secondo cui non sarebbero stati determinati, in via preventiva, i criteri selettivi per conferire tali incarichi.
Invero, nell'avviso interno emanato in esecuzione della delibera n.
801/2020 si indicano specificamente sia i “requisiti di ammissione” sia le
“modalità di valutazione” che si fondavano sulla coerenza tra i contenuti professionali richiesti (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, requisiti culturali posseduti, attitudini, capacità professionali, esperienza acquisita…) ed il curriculum professionale dei canditati.
Lo stesso avviso precisava, in ogni caso, che “l'attribuzione del presente incarico non darà luogo ad alcuna graduatoria”, così evidenziando la natura sostanzialmente fiduciaria dell'incarico stesso (da individuarsi nell'ambito di “una rosa di candidati”), non essendo l'incarico conferito sulla base di una griglia di punteggi rigidi e predeterminati.
7. Alla luce della natura fiduciaria dell'incarico e della motivazione adottata dall'Amministrazione resistente, non si può quindi ritenere che la scelta operata sia stata effettuata in violazione dei canoni di correttezza e di buona fede.
Nel provvedimento di conferimento dell'incarico al Dott. si CP_4 evidenzia, infatti, da un lato, la natura fiduciaria dell'incarico, ma al contempo si valorizza anche che il predetto candidato poteva vantare
(oltre ad un Master di I livello) un ulteriore Master di II livello in
“Management delle Aziende Sanitarie” (per il quale è necessario il possesso di una laurea specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento), mentre la ricorrente vanta solo un master di I livello, non risultando, dalla lettura del curriculum vitae, che abbia conseguito una laurea specialistica, ma solo un “Diploma di Laurea di Tecnico di
Radiologia Medica”.
Ne consegue che l'operato dell'Amministrazione resistente è coerente con il Regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di funzione (approvato con la citata delibera n. 794/2020) che all'art. 2, comma 2, secondo periodo, recita testualmente: «La laurea magistrale/specialistica rappresenta un elemento di
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 95/2023
valorizzazione ai fini dell'affidamento degli incarichi di maggiore complessità».
Ne consegue che l'incarico è stato legittimamente conferito al Dott.
, in quanto in possesso sia di una laurea specialistica (in Controparte_4
Scienze delle Professioni Sanitarie - Area Tecnico-Diagnostica) sia di un
Master di II livello, titoli di studio di cui, invece, la ricorrente non è in possesso.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della resistente
[...]
(già “ ) di Controparte_9 CP_2
, che si liquidano nella somma di € 1.200,00 per soli CP_3 compensi di avvocato;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore del resistente , che si Controparte_4 liquidano nella somma di € 1.200,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 6 di 6
Udienza del 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 95/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosa Lacava e Bernardo Marasco
- RICORRENTE -
CONTRO
(già Controparte_1
“ (C.F. ), in persona del CP_2 CP_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefania Tramonti ed Elga Rizzo (Avvocati interni)
NONCHÉ CONTRO
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 95/2023
(C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pitaro
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: conferimento di incarico di funzioni (ex P.O.) – perdita di chance.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 16/01/2023, la Dott.ssa Parte_1
, dipendente dell'
[...] Controparte_5
(oggi di , assunta dal 16
[...] Controparte_6 CP_3 maggio 1999 con il profilo di Tecnico di Radiologia Medica ed assegnazione all'U.O. di Neuroradiologia, ha esposto:
- che con delibera n. 794 del 18 dicembre 2020 era stato approvato il “Regolamento Conferimento, Valutazione e revoca incarichi di funzione comparto CCNL 2016-2018” dell'area delle Posizioni Organizzative;
- che, successivamente, con deliberazione n. 801 del 21 dicembre
2020, l' aveva avviato la procedura di selezione degli incarichi di CP_1 funzione, come elencati negli allegati 1) e 2) della medesima deliberazione;
- che aveva partecipato alla predetta selezione con domanda presentata in data 8 gennaio 2021, relativamente all'Area di supporto e diagnostica per immagini;
- che con successiva delibera n. 484 del 3 agosto 2022, il Direttore
Generale f.f. dell'Azienda aveva approvato le risultanze della selezione e assegnato l'incarico di funzione (ex posizione organizzativa) “Area di supporto e diagnostica per immagini” al Dott. , con la Controparte_4 seguente motivazione:
VISTA la nota prot. n. 105/SITRA del 08/02/2021 con la quale il
Dirigente ha trasmesso la rosa dei candidati da sottoporre alla CP_7
Direzione Strategica per la scelta relativamente all'incarico di funzione
“AREA DI SUPPORTO E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI”; EFFETTUATA la
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 95/2023
valutazione comparata dei CV dalla struttura proponente, tenendo conto, tra l'altro, dell'esperienza professionale e dei titoli formativi culturali e professionali acquisiti con particolare riferimento a quella già maturata in attività inerenti la posizione da conferire;
CONSIDERATA, comunque, la natura fiduciaria della scelta;
RITENUTO, pur nella ragguardevole esperienza professionale, formativa, di insegnamento e di tutoraggio dei candidati, di individuare il dott. per l'incarico de quo, in Controparte_4 possesso anche di un ulteriore Master di II livello in “Management delle
Aziende Sanitarie”;
- che l'importo dell'incarico era pari ad € 9.000,00.
1.1. Ritendendo illegittimi la scelta e l'operato dall'A.O.U. resistente per le ragioni che saranno subito esaminate, la ricorrente ha concluso chiedendo:
i) che venga dichiarata l'illegittimità in parte qua del procedimento per il conferimento dell'incarico di funzioni (ex P.O.) per cui è causa e dei relativi atti e, per l'effetto, che il Tribunale voglia annullare e/o disapplicare il decreto n. 484/2022 del 3 agosto 2022;
ii) che venga pertanto ordinato alla convenuta di provvedere alla rinnovazione del procedimento nel rispetto della disciplina contrattuale e di legge;
iii) in via subordinata, che l' resistente venga condannato al CP_8 risarcimento del danno da perdita di chance rappresentato dal conseguente mancato riconoscimento della corrispondente retribuzione di posizione in misura pari, quantomeno, alla media dei compensi riconosciuti agli altri dipendenti incaricati.
2. Si è costituita l' Controparte_1
(già “ ) di che ha concluso per il rigetto
[...] CP_2 CP_3 del ricorso.
3. Si è altresì costituito il Dott. che ha concluso per Controparte_4
l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse e carenza di giurisdizione e, comunque, per il suo rigetto nel merito.
4. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 95/2023
5. Destituito di fondamento è l'assunto della ricorrente secondo cui mancherebbe una scheda di dettaglio inerente alle singole Posizioni
Organizzative, ovvero l'indicazione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare.
5.1. La ricorrente sostiene che, per tutti gli incarichi di funzione, compresa l'Area di supporto e diagnostica per immagini cui aveva partecipato, nella “descrizione attività” è riportata la dicitura: “Il titolare avrà funzione di gestione di servizi di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa
e che possono richiedere anche l'attività di coordinamento di altro personale”.
Sarebbe, quindi, evidente il carattere generico e dissonante rispetto alle disposizioni contrattuali, nonché alla valorizzazione delle alte professionalità e alle esigenze di flessibilità nella gestione delle risorse umane che sono all'origine dell'istituzione delle posizioni organizzative.
5.2. Invero, contrariamente all'assunto della ricorrente, l'allegato 3 alla delibera n. 801/2020 (ovvero l'avviso di selezione: pag. 12 del file pdf denominato “avviso interno selezione” prodotto dalla ricorrente;
pag. 13 del file pdf denominato “MIRANTI AVVISO 801” prodotto dal resistente
, elenca, in modo specifico e dettagliato, le funzioni connesse agli CP_4 incarichi di organizzazione (compreso quello per l'Area di supporto e diagnostica per immagini), tra le quali si leggono a titolo esemplificativo:
“- l'incaricato riceve gli indirizzi e gli obiettivi generali dalla Direzione
Sanitaria Aziendale per il tramite del SITRA;
- costituisce il riferimento e il supporto per il dirigente SITRA…; - sono responsabili dell'organizzazione del capitale umano…; - collabora per l'analisi del fabbisogno del personale….; - assicura la completezza e la tempestività nell'alimentazione dei flussi informativi…; - effettua l'analisi sistematica ed il monitoraggio dell'organizzazione del lavoro rispetto agli obiettivi di efficacia, efficienza, professionalità”.
Non si verte, pertanto, nell'ipotesi di conferimento di un incarico generico.
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 95/2023
6. Infondata è anche la doglianza secondo cui non sarebbero stati determinati, in via preventiva, i criteri selettivi per conferire tali incarichi.
Invero, nell'avviso interno emanato in esecuzione della delibera n.
801/2020 si indicano specificamente sia i “requisiti di ammissione” sia le
“modalità di valutazione” che si fondavano sulla coerenza tra i contenuti professionali richiesti (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, requisiti culturali posseduti, attitudini, capacità professionali, esperienza acquisita…) ed il curriculum professionale dei canditati.
Lo stesso avviso precisava, in ogni caso, che “l'attribuzione del presente incarico non darà luogo ad alcuna graduatoria”, così evidenziando la natura sostanzialmente fiduciaria dell'incarico stesso (da individuarsi nell'ambito di “una rosa di candidati”), non essendo l'incarico conferito sulla base di una griglia di punteggi rigidi e predeterminati.
7. Alla luce della natura fiduciaria dell'incarico e della motivazione adottata dall'Amministrazione resistente, non si può quindi ritenere che la scelta operata sia stata effettuata in violazione dei canoni di correttezza e di buona fede.
Nel provvedimento di conferimento dell'incarico al Dott. si CP_4 evidenzia, infatti, da un lato, la natura fiduciaria dell'incarico, ma al contempo si valorizza anche che il predetto candidato poteva vantare
(oltre ad un Master di I livello) un ulteriore Master di II livello in
“Management delle Aziende Sanitarie” (per il quale è necessario il possesso di una laurea specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento), mentre la ricorrente vanta solo un master di I livello, non risultando, dalla lettura del curriculum vitae, che abbia conseguito una laurea specialistica, ma solo un “Diploma di Laurea di Tecnico di
Radiologia Medica”.
Ne consegue che l'operato dell'Amministrazione resistente è coerente con il Regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di funzione (approvato con la citata delibera n. 794/2020) che all'art. 2, comma 2, secondo periodo, recita testualmente: «La laurea magistrale/specialistica rappresenta un elemento di
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 95/2023
valorizzazione ai fini dell'affidamento degli incarichi di maggiore complessità».
Ne consegue che l'incarico è stato legittimamente conferito al Dott.
, in quanto in possesso sia di una laurea specialistica (in Controparte_4
Scienze delle Professioni Sanitarie - Area Tecnico-Diagnostica) sia di un
Master di II livello, titoli di studio di cui, invece, la ricorrente non è in possesso.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della resistente
[...]
(già “ ) di Controparte_9 CP_2
, che si liquidano nella somma di € 1.200,00 per soli CP_3 compensi di avvocato;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore del resistente , che si Controparte_4 liquidano nella somma di € 1.200,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
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