Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1388
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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 60 del codice del processo amministrativo (sentenza immediata in sede cautelare)

    Il motivo è infondato in quanto non risulta che il ricorrente in primo grado abbia espresso opposizione alla definizione con sentenza in forma semplificata, né che abbia manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza per aver dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado (violazione artt. 41 e 120 c.p.a., e art. 9-bis, comma 1-ter, DL 109/18)

    Il motivo è fondato. L'art. 41, secondo comma c.p.a. prevede che il ricorso debba essere notificato alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, ossia alla GI UR come correttamente effettuato dalla società ricorrente. Il fatto che la GI sia il soggetto incaricato dello svolgimento della procedura di gara non comporta che il ricorso debba essere notificato anche all’amministrazione nell’interesse della quale la procedura è stata svolta. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2018 ha chiarito che, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell'interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente "alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato". La sentenza appellata si basa sul criterio degli interessi presenti nella vicenda amministrativa, individuando le parti necessarie in tutti i titolari di tali interessi, mentre l'art. 41, secondo comma, c.p.a. si basa sul criterio dell'atto impugnato.

  • Accolto
    In subordine: violazione dell’art. 37 c.p.a. per la mancata concessione di termini per integrare il contraddittorio mediante la notificazione del ricorso anche nei confronti del Commissario straordinario

    La sentenza va annullata con rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 del codice del processo amministrativo, integrandosi nel caso di specie sia un’ipotesi di lesione del diritto di difesa del ricorrente in primo grado, da intendere in senso sostanzialistico ossia come privazione del diritto della parte a una decisione di merito in entrambi i gradi di giudizio, sia l’ipotesi di nullità della sentenza come delineata con le sentenze dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2024 e n. 10 del 2025 con riguardo alla erronea dichiarazione di inammissibilità (o improcedibilità) del ricorso di primo grado pronunciata con motivazione apparente o tautologica o per palese errore di diritto o di fatto. L’errore del primo giudice nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso appare manifesto e palese e giustifica l’annullamento con rinvio.

  • Altro
    Motivi aggiunti

    Non esaminati nel dettaglio in quanto la sentenza è stata annullata con rinvio.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1TAR Liguria, sezione I, sentenza 11 febbraio 2026, n. 174
    https://www.eius.it/articoli/ · 25 febbraio 2026

    FATTO 1. Con ricorso notificato e depositato in data 24 novembre 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue. 2. La ricorrente ha partecipato ad una procedura di gara indetta dalla Regione Liguria per l'affidamento servizio di supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al R.U.P., nonché dell'Ufficio di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai fini della realizzazione della fase B della nuova diga foranea del porto di Genova. Dopo aver ottenuto il massimo punteggio, è risultata aggiudicataria. In data 2 ottobre 2025 la Regione Liguria, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha comunicato a tutti gli operatori …

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1388
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1388
Data del deposito : 20 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo