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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/06/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 701/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 24.6.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 701/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, viale Monza n. 1, presso lo studio dell'Avv. ROSSI ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: pensione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE OTTAVIO Pt_1
1) DISAPPLICATE le circolari in materia, con particolare riguardo alle circolari 41/97, 94/97, 190/97 200/98, RILIQUIDARE la pensione all'origine del ricorrente Pt_1
secondo i criteri visti in narrativa e per l'effetto
[...]
a) riliquidare la pensione virtuale inserendo nella base pensionabile post 1997 tutte le voci e non soltanto quelle presenti nella più ristretta base pensionabile elettrici b) riliquidare il tetto ago da utilizzare per il raffronto con la pensione virtuale tutte le voci per tutto il periodo di riferimento e non soltanto quelle presenti nella più ristretta base pensionabile elettrici 2) così riliquidata la pensione all'origine, condannare per l'effetto a corrispondere CP_2 al ricorrente i ratei di pensione futuri conformemente a tale riliquidazione
1 3) condannare per l'effetto a corrispondere al ricorrente la differenza tra ratei CP_2 dovuti e ratei effettivamente percepiti oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei e sino al saldo nei limiti della decadenza triennale a ritroso.
Con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
PER IL CONVENUTO : CP_2
A) IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso per intervenuta decadenza. B) NEL MERITO rigettare il ricorso proposto da e mandare Parte_1
l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
C) NEL MERITO, IN SUBORDINE, dichiarare la prescrizione dei ratei pretesi da
. Parte_1
D) Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.6.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere titolare di pensione di anzianità di tipo “EL” e CP_2 lamentava l'inadeguatezza del calcolo effettuato dall' per la liquidazione, ai sensi CP_2 dell'art. 3, d.l. n. 562/1996. In particolare, deduceva che nel calcolo della pensione virtuale, l avesse CP_1 adoperato una base di calcolo che non aveva tenuto conto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 314/1997, che aveva ampliato la base di calcolo, fino a farla coincidere con l'intera base imponibile AGO. Per contro, sulla base di proprie circolari interne, l' aveva tenuto conto delle sole voci contenute nella più ristretta base imponibile CP_1 elettrici, che comprendeva le sole voci soggette a contribuzione. Richiamava vari precedenti di legittimità e di merito, in materia di interesse ad agire, onere della prova dell' e diritto alla riliquidazione della prestazione CP_2 pensionistica.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 10.4.2025. CP_2
Eccepiva preliminarmente la decadenza ex art. 47, d.p.r. n. 639/1970, come modificato dall'art. 4, d.l. n. 384/1992, evidenziando altresì la natura pubblicistica della stessa e la sua applicabilità anche alle prestazioni decorrenti prima di luglio 2011. Eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale ex art. 38, comma 1, n. 2, lett d, d.l. n. 98/2011. Ripercorreva, quindi, l'evoluzione normativa dall'istituzione del Fondo elettrici, a opera dell'art. 1, l. n. 293/1956 alle successive modifiche della relativa disciplina. Ricordava, in particolare, che a partire dal 1.1.1997, la retribuzione imponibile a fini contributivi fosse quella definita dall'art. 12, l. n. 153/1969 e successive modificazioni,
2 compreso l'art. 2, comma 18, l. n. 335/1995. Evidenziava, inoltre che, per il personale già iscritto al Fondo elettrici al 31.12.1995, era previsto un graduale incremento della contribuzione, fino a raggiungere, dal 1.1.2000, l'aliquota complessiva in vigore per l'AGO. Descriveva, quindi, le operazioni per il calcolo dell'ammontare annuo della pensione con il sistema retributivo, applicabile agli iscritti con anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31.12.1995, sostenendo che la retribuzione di riferimento fosse quella stabilita dall'art. 1, l. n. 53/1963 e dall'art. 2, l. n. 1079/1971, relativa al Fondo elettrici e individuabile sulla base del modello EL18, rilasciato dal datore di lavoro. Rilevava che, a norma del d. lgs. n. 562/1996, per gli iscritti al Fondo elettrici con diritto al calcolo retributivo integrale, il totale della pensione spettante fosse suddivisibile in quattro quote e che in ogni caso, l'importo del trattamento pensionistico non potesse superare l'80% della retribuzione calcolata secondo le norme AGO o l'88% della retribuzione pensionabile secondo le norme del Fondo elettrici. Rammentava, poi, le successive riforme di cui all'art. 41, comma 1, l. n. 448/1999 e di cui alla l. n. 243/2004. Eccepiva la genericità delle avversarie allegazioni, sostenendo che nei ricorsi non fosse stata data prova della riduzione dell'importo della pensione. Sosteneva che il ricorso avrebbe dovuto indicare l'ammontare delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto e le voci non considerate.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
***
1. Il ricorso è fondato e va accolto. Va preliminarmente affrontata, in quanto potenzialmente idonea a definire il giudizio, l'eccezione dell' , per cui il ricorrente non avrebbe assolto all'onere di CP_2 provare l'inadeguatezza della propria pensione, così come liquidata dall' . Tale tesi CP_2 non è fondata e va disattesa.
Sul punto, va richiamata la condivisibile giurisprudenza di legittimità, per cui non spetta al ricorrente, ma all' dare prova della correttezza dell'accredito dei CP_2 contributi, anche dal punto di vista quantitativo e del calcolo della pensione, “trattandosi del fatto estintivo della obbligazione a suo carico ex lege” (Cass., sez. lav., 3.2.2022, n. 3416).
Non spettava, dunque, al ricorrente dimostrare puntualmente l'inesattezza dei calcoli effettuati dall' , specialmente in presenza di provvedimenti di CP_1 quest'ultimo, prodotti in giudizio, che avevano sostenuto la correttezza del metodo di calcolo avversato nell'atto introduttivo. Al contrario, l' avrebbe potuto senz'altro CP_2 ottenere il rigetto della domanda dimostrando che, nel caso concreto e non soltanto in
3 via astratta, la liquidazione della pensione era avvenuta in conformità alla legislazione applicabile. 2. Nel merito, una questione perfettamente analoga è già stata decisa dalla Corte d'appello di Torino, nella sentenza n. 238/2022 (r.g. n. 448/2021), che il Tribunale condivide e che si richiama, in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Tale decisione ha, poi, trovato conferma in successivi precedenti, anche riguardanti sentenze di questo Tribunale. La Corte ha così statuito: “Si dibatte dell'interpretazione dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 16 settembre 1996 n.562 (testo normativo titolato “Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 22, delle legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'Enel e dalle aziende elettriche private”), che prevede quanto segue:
“L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”. Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della pensione. Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 88% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel “Fondo elettrici”, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive. La posizione delle parti diverge in relazione all'interpretazione della lettera a) della disposizione esaminata (gli aspetti di divergenza sono in realtà chiariti dalla difesa del omissis e dalla sentenza impugnata, posto che l' sia in CP_2 primo grado che in appello si limita a dare per scontata la correttezza dei 'tetti' come individuati dall'Istituto in via amministrativa), nel senso che l' ritiene che l'80% CP_2 della retribuzione pensionabile debba essere determinata secondo le norme AGO, ma includendo nella base non tutte le voci retributive (come è previsto per la disciplina AGO), ma solo le voci retributive (più ristrette) previste nella 'base' del Fondo elettrici. La questione è stata esaminata e decisa dalla Corte di legittimità, che, con una prima sentenza (la n. 1444 del 23.1.2008), esaminando la tesi dell' ricorrente in CP_2 sede di impugnativa (secondo cui occorre fare riferimento alla retribuzione imponibile ristretta del Fondo elettrici), con motivazione concisa, ma chiara, ha ritenuto la tesi non fondata “giacchè il tenore letterale della disposizione non autorizza tale limitazione, dal momento che la lettera a) nel fare riferimento 'alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i
4 lavoratori dipendenti' ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”. L'orientamento è stato ribadito con la sent. 27.2.2017 n.4888 secondo cui “Ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal “fondo elettrici” presso l , l'art.3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.562 del 1996 – CP_2 nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori CP_2 dipendenti (AGO) – stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta per cento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto per cento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art.1, comma 12, lett. a), della l. n.335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”. Sulla base del citato orientamento e delle considerazioni precedenti, deve essere confermata la statuizione della sentenza di primo grado ove è stato accertato il diritto del omissis alla riliquidazione del trattamento pensionistico “inserendo nella base pensionabile A.G.O. tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento”. (…) Passando ad esaminare il primo motivo di impugnativa, con il quale l' CP_2 censura la sentenza per non avere applicato la fattispecie decadenziale triennale prevista dall'art.47 d.p.r. 639/70 come modificato dall'art.38 d.l. 98/11, conv. in l.111/2011, si osserva quanto segue. L' fa valere la modifica normativa che, integrando la disciplina dell'art.47, CP_2 ha previsto che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Nel caso posto all'attenzione del collegio si tratta proprio di “azione avente ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte”, dal momento che il sig. omissis è titolare di pensione dal 1.7.1997, e con la causa qui trattata ha lamentato che la pensione sia stata liquidata in misura inferiore al dovuto, sulla base di un'interpretazione non corretta della disciplina sopra esaminata relativa agli iscritti al Fondo Elettrici gestito dall' CP_2
Come è stato rilevato nella narrativa in premessa, il tribunale, sulla scorta di un diffuso orientamento di legittimità, ha ritenuto che “La decadenza di cui all'art.47 del d.P.R. n.639 del 1970, come modificato dall'art.38, comma 1, lett. d), del d.l. n.98 del 2011, conv. con modif. in l. n.111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6
5 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (citate Cass. 16718/2020, 16258/2020, 16549/2016, 21319/2016, 4671/2019). Anche questa corte aderiva a tale orientamento, in alcuni casi espresso in giudizio di rinvio dalla Suprema Corte (cfr. sent. 1239/10 (R.G. 765/09), 1059/11 (R.G. 1682/10), 690/12 (R.G. 1855/10) ). Tuttavia, traendo ragione dalle motivazioni espresse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sent. 15352/2015 (che ha esaminato una fattispecie decadenziale in tema di emotrasfusioni), la Suprema Corte ha mutato orientamento ritenendo che il termine di decadenza di cui si discute trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni decorrenti ante luglio 2011, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore dell'art.38, comma 1, lett. d) n.1 del D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011 ( cfr. Cass.123/22 3807/21; 17430/21; 11909/21; 28416/20; 3580/19; 29754/19). La Corte di legittimità ha precisato che “tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n.13355 del 2014”. L'applicabilità della fattispecie decadenziale anche a prestazioni già liquidate, ma a decorrere all'entrata in vigore della nuova disciplina è stata ulteriormente precisata dalla Suprema Corte con alcuni corollari che si possono sintetizzare come segue:
- La decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed in adesione ai principi generali in materia di decadenza;
- La decadenza non è tombale, vale a dire non travolge i ratei futuri ed infratriennali, con riferimento al carattere fondamentale ed imprescrittibile del diritto a pensione;
- La decadenza è invece “mobile”, nel senso che riguarda unicamente le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non eventuali differenze sui ratei futuri e sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza;
tale soluzione interpretativa è indotta da una lettura combinata dell'art.47, comma 6 in discussione con i commi 2 e 3 in relazione ai quali l'art.6 del d.l. 29.3.91 n.103, convertito in l.
1.6.91 n.166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione dei ratei pregressi. Applicando alla fattispecie in esame i principi espressi dal nuovo orientamento di legittimità, a cui questo collegio ritiene di aderire, si deve ritenere quanto segue:
- che la fattispecie decadenziale di cui all'art.47 d.P.R. 639/70 , si applichi anche alla pretesa di riliquidazione prospettata dal sig. omissis, che è titolare del trattamento pensionistico dal 1997 ed ha depositato il ricorso giudiziale diretto ad ottenere detta riliquidazione in data 8.4.2020;
- Che a differenza di quanto l' prospetta nel profilo di impugnativa, tale CP_1 applicazione non determina l'inammissibilità dell'azione, ma incide unicamente sui ratei;
- Che la decadenza opera nel senso che occorre fare riferimento alla domanda
6 giudiziale del 8.4.2020 e, andando a ritroso da tale data, risultano non 'colpiti' da decadenza i ratei compresi nell'ultimo triennio e quindi decorrenti dal 8.4.2017”. Nel caso qui in esame, il ricorso giudiziale è stato depositato il 13.6.2024, sicché, ai fini della decadenza, il triennio va computato a decorrere dal 13.6.2021, data prima della quale non spettano gli arretrati;
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della sua natura documentale, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e della limitata attività processuale svolta, in complessivi euro 3.300, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato.
Le spese vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e condanna l' a ricalcolare il limite dell'80% di cui all'art. 3, CP_2 comma 2, lett. a, d. lgs. n. 562/1996 tenendo conto dell'intera retribuzione imponibile prevista per l'assicurazione generale obbligatoria, per tutta la vita lavorativa del ricorrente, nonché a riliquidare la pensione tenendo conto del più favorevole tra il suddetto limite e quello previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b, d. lgs. n. 562/1996, per il futuro e per gli arretrati, maturati a partire dal 13.6.2021 e a corrispondere su questi ultimi gli interessi legali, da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991; 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dei ricorrenti, in CP_2 solido tra loro, liquidate in complessivi euro 3.300, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Roberto Rossi. Così deciso il 24.6.2025.
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 24.6.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 701/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, viale Monza n. 1, presso lo studio dell'Avv. ROSSI ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: pensione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE OTTAVIO Pt_1
1) DISAPPLICATE le circolari in materia, con particolare riguardo alle circolari 41/97, 94/97, 190/97 200/98, RILIQUIDARE la pensione all'origine del ricorrente Pt_1
secondo i criteri visti in narrativa e per l'effetto
[...]
a) riliquidare la pensione virtuale inserendo nella base pensionabile post 1997 tutte le voci e non soltanto quelle presenti nella più ristretta base pensionabile elettrici b) riliquidare il tetto ago da utilizzare per il raffronto con la pensione virtuale tutte le voci per tutto il periodo di riferimento e non soltanto quelle presenti nella più ristretta base pensionabile elettrici 2) così riliquidata la pensione all'origine, condannare per l'effetto a corrispondere CP_2 al ricorrente i ratei di pensione futuri conformemente a tale riliquidazione
1 3) condannare per l'effetto a corrispondere al ricorrente la differenza tra ratei CP_2 dovuti e ratei effettivamente percepiti oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei e sino al saldo nei limiti della decadenza triennale a ritroso.
Con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
PER IL CONVENUTO : CP_2
A) IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso per intervenuta decadenza. B) NEL MERITO rigettare il ricorso proposto da e mandare Parte_1
l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
C) NEL MERITO, IN SUBORDINE, dichiarare la prescrizione dei ratei pretesi da
. Parte_1
D) Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.6.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere titolare di pensione di anzianità di tipo “EL” e CP_2 lamentava l'inadeguatezza del calcolo effettuato dall' per la liquidazione, ai sensi CP_2 dell'art. 3, d.l. n. 562/1996. In particolare, deduceva che nel calcolo della pensione virtuale, l avesse CP_1 adoperato una base di calcolo che non aveva tenuto conto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 314/1997, che aveva ampliato la base di calcolo, fino a farla coincidere con l'intera base imponibile AGO. Per contro, sulla base di proprie circolari interne, l' aveva tenuto conto delle sole voci contenute nella più ristretta base imponibile CP_1 elettrici, che comprendeva le sole voci soggette a contribuzione. Richiamava vari precedenti di legittimità e di merito, in materia di interesse ad agire, onere della prova dell' e diritto alla riliquidazione della prestazione CP_2 pensionistica.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 10.4.2025. CP_2
Eccepiva preliminarmente la decadenza ex art. 47, d.p.r. n. 639/1970, come modificato dall'art. 4, d.l. n. 384/1992, evidenziando altresì la natura pubblicistica della stessa e la sua applicabilità anche alle prestazioni decorrenti prima di luglio 2011. Eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale ex art. 38, comma 1, n. 2, lett d, d.l. n. 98/2011. Ripercorreva, quindi, l'evoluzione normativa dall'istituzione del Fondo elettrici, a opera dell'art. 1, l. n. 293/1956 alle successive modifiche della relativa disciplina. Ricordava, in particolare, che a partire dal 1.1.1997, la retribuzione imponibile a fini contributivi fosse quella definita dall'art. 12, l. n. 153/1969 e successive modificazioni,
2 compreso l'art. 2, comma 18, l. n. 335/1995. Evidenziava, inoltre che, per il personale già iscritto al Fondo elettrici al 31.12.1995, era previsto un graduale incremento della contribuzione, fino a raggiungere, dal 1.1.2000, l'aliquota complessiva in vigore per l'AGO. Descriveva, quindi, le operazioni per il calcolo dell'ammontare annuo della pensione con il sistema retributivo, applicabile agli iscritti con anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31.12.1995, sostenendo che la retribuzione di riferimento fosse quella stabilita dall'art. 1, l. n. 53/1963 e dall'art. 2, l. n. 1079/1971, relativa al Fondo elettrici e individuabile sulla base del modello EL18, rilasciato dal datore di lavoro. Rilevava che, a norma del d. lgs. n. 562/1996, per gli iscritti al Fondo elettrici con diritto al calcolo retributivo integrale, il totale della pensione spettante fosse suddivisibile in quattro quote e che in ogni caso, l'importo del trattamento pensionistico non potesse superare l'80% della retribuzione calcolata secondo le norme AGO o l'88% della retribuzione pensionabile secondo le norme del Fondo elettrici. Rammentava, poi, le successive riforme di cui all'art. 41, comma 1, l. n. 448/1999 e di cui alla l. n. 243/2004. Eccepiva la genericità delle avversarie allegazioni, sostenendo che nei ricorsi non fosse stata data prova della riduzione dell'importo della pensione. Sosteneva che il ricorso avrebbe dovuto indicare l'ammontare delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto e le voci non considerate.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
***
1. Il ricorso è fondato e va accolto. Va preliminarmente affrontata, in quanto potenzialmente idonea a definire il giudizio, l'eccezione dell' , per cui il ricorrente non avrebbe assolto all'onere di CP_2 provare l'inadeguatezza della propria pensione, così come liquidata dall' . Tale tesi CP_2 non è fondata e va disattesa.
Sul punto, va richiamata la condivisibile giurisprudenza di legittimità, per cui non spetta al ricorrente, ma all' dare prova della correttezza dell'accredito dei CP_2 contributi, anche dal punto di vista quantitativo e del calcolo della pensione, “trattandosi del fatto estintivo della obbligazione a suo carico ex lege” (Cass., sez. lav., 3.2.2022, n. 3416).
Non spettava, dunque, al ricorrente dimostrare puntualmente l'inesattezza dei calcoli effettuati dall' , specialmente in presenza di provvedimenti di CP_1 quest'ultimo, prodotti in giudizio, che avevano sostenuto la correttezza del metodo di calcolo avversato nell'atto introduttivo. Al contrario, l' avrebbe potuto senz'altro CP_2 ottenere il rigetto della domanda dimostrando che, nel caso concreto e non soltanto in
3 via astratta, la liquidazione della pensione era avvenuta in conformità alla legislazione applicabile. 2. Nel merito, una questione perfettamente analoga è già stata decisa dalla Corte d'appello di Torino, nella sentenza n. 238/2022 (r.g. n. 448/2021), che il Tribunale condivide e che si richiama, in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Tale decisione ha, poi, trovato conferma in successivi precedenti, anche riguardanti sentenze di questo Tribunale. La Corte ha così statuito: “Si dibatte dell'interpretazione dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 16 settembre 1996 n.562 (testo normativo titolato “Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 22, delle legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'Enel e dalle aziende elettriche private”), che prevede quanto segue:
“L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”. Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della pensione. Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 88% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel “Fondo elettrici”, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive. La posizione delle parti diverge in relazione all'interpretazione della lettera a) della disposizione esaminata (gli aspetti di divergenza sono in realtà chiariti dalla difesa del omissis e dalla sentenza impugnata, posto che l' sia in CP_2 primo grado che in appello si limita a dare per scontata la correttezza dei 'tetti' come individuati dall'Istituto in via amministrativa), nel senso che l' ritiene che l'80% CP_2 della retribuzione pensionabile debba essere determinata secondo le norme AGO, ma includendo nella base non tutte le voci retributive (come è previsto per la disciplina AGO), ma solo le voci retributive (più ristrette) previste nella 'base' del Fondo elettrici. La questione è stata esaminata e decisa dalla Corte di legittimità, che, con una prima sentenza (la n. 1444 del 23.1.2008), esaminando la tesi dell' ricorrente in CP_2 sede di impugnativa (secondo cui occorre fare riferimento alla retribuzione imponibile ristretta del Fondo elettrici), con motivazione concisa, ma chiara, ha ritenuto la tesi non fondata “giacchè il tenore letterale della disposizione non autorizza tale limitazione, dal momento che la lettera a) nel fare riferimento 'alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i
4 lavoratori dipendenti' ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”. L'orientamento è stato ribadito con la sent. 27.2.2017 n.4888 secondo cui “Ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal “fondo elettrici” presso l , l'art.3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.562 del 1996 – CP_2 nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori CP_2 dipendenti (AGO) – stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta per cento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto per cento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art.1, comma 12, lett. a), della l. n.335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”. Sulla base del citato orientamento e delle considerazioni precedenti, deve essere confermata la statuizione della sentenza di primo grado ove è stato accertato il diritto del omissis alla riliquidazione del trattamento pensionistico “inserendo nella base pensionabile A.G.O. tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento”. (…) Passando ad esaminare il primo motivo di impugnativa, con il quale l' CP_2 censura la sentenza per non avere applicato la fattispecie decadenziale triennale prevista dall'art.47 d.p.r. 639/70 come modificato dall'art.38 d.l. 98/11, conv. in l.111/2011, si osserva quanto segue. L' fa valere la modifica normativa che, integrando la disciplina dell'art.47, CP_2 ha previsto che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Nel caso posto all'attenzione del collegio si tratta proprio di “azione avente ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte”, dal momento che il sig. omissis è titolare di pensione dal 1.7.1997, e con la causa qui trattata ha lamentato che la pensione sia stata liquidata in misura inferiore al dovuto, sulla base di un'interpretazione non corretta della disciplina sopra esaminata relativa agli iscritti al Fondo Elettrici gestito dall' CP_2
Come è stato rilevato nella narrativa in premessa, il tribunale, sulla scorta di un diffuso orientamento di legittimità, ha ritenuto che “La decadenza di cui all'art.47 del d.P.R. n.639 del 1970, come modificato dall'art.38, comma 1, lett. d), del d.l. n.98 del 2011, conv. con modif. in l. n.111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6
5 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (citate Cass. 16718/2020, 16258/2020, 16549/2016, 21319/2016, 4671/2019). Anche questa corte aderiva a tale orientamento, in alcuni casi espresso in giudizio di rinvio dalla Suprema Corte (cfr. sent. 1239/10 (R.G. 765/09), 1059/11 (R.G. 1682/10), 690/12 (R.G. 1855/10) ). Tuttavia, traendo ragione dalle motivazioni espresse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sent. 15352/2015 (che ha esaminato una fattispecie decadenziale in tema di emotrasfusioni), la Suprema Corte ha mutato orientamento ritenendo che il termine di decadenza di cui si discute trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni decorrenti ante luglio 2011, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore dell'art.38, comma 1, lett. d) n.1 del D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011 ( cfr. Cass.123/22 3807/21; 17430/21; 11909/21; 28416/20; 3580/19; 29754/19). La Corte di legittimità ha precisato che “tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n.13355 del 2014”. L'applicabilità della fattispecie decadenziale anche a prestazioni già liquidate, ma a decorrere all'entrata in vigore della nuova disciplina è stata ulteriormente precisata dalla Suprema Corte con alcuni corollari che si possono sintetizzare come segue:
- La decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed in adesione ai principi generali in materia di decadenza;
- La decadenza non è tombale, vale a dire non travolge i ratei futuri ed infratriennali, con riferimento al carattere fondamentale ed imprescrittibile del diritto a pensione;
- La decadenza è invece “mobile”, nel senso che riguarda unicamente le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non eventuali differenze sui ratei futuri e sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza;
tale soluzione interpretativa è indotta da una lettura combinata dell'art.47, comma 6 in discussione con i commi 2 e 3 in relazione ai quali l'art.6 del d.l. 29.3.91 n.103, convertito in l.
1.6.91 n.166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione dei ratei pregressi. Applicando alla fattispecie in esame i principi espressi dal nuovo orientamento di legittimità, a cui questo collegio ritiene di aderire, si deve ritenere quanto segue:
- che la fattispecie decadenziale di cui all'art.47 d.P.R. 639/70 , si applichi anche alla pretesa di riliquidazione prospettata dal sig. omissis, che è titolare del trattamento pensionistico dal 1997 ed ha depositato il ricorso giudiziale diretto ad ottenere detta riliquidazione in data 8.4.2020;
- Che a differenza di quanto l' prospetta nel profilo di impugnativa, tale CP_1 applicazione non determina l'inammissibilità dell'azione, ma incide unicamente sui ratei;
- Che la decadenza opera nel senso che occorre fare riferimento alla domanda
6 giudiziale del 8.4.2020 e, andando a ritroso da tale data, risultano non 'colpiti' da decadenza i ratei compresi nell'ultimo triennio e quindi decorrenti dal 8.4.2017”. Nel caso qui in esame, il ricorso giudiziale è stato depositato il 13.6.2024, sicché, ai fini della decadenza, il triennio va computato a decorrere dal 13.6.2021, data prima della quale non spettano gli arretrati;
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della sua natura documentale, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e della limitata attività processuale svolta, in complessivi euro 3.300, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato.
Le spese vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e condanna l' a ricalcolare il limite dell'80% di cui all'art. 3, CP_2 comma 2, lett. a, d. lgs. n. 562/1996 tenendo conto dell'intera retribuzione imponibile prevista per l'assicurazione generale obbligatoria, per tutta la vita lavorativa del ricorrente, nonché a riliquidare la pensione tenendo conto del più favorevole tra il suddetto limite e quello previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b, d. lgs. n. 562/1996, per il futuro e per gli arretrati, maturati a partire dal 13.6.2021 e a corrispondere su questi ultimi gli interessi legali, da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991; 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dei ricorrenti, in CP_2 solido tra loro, liquidate in complessivi euro 3.300, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Roberto Rossi. Così deciso il 24.6.2025.
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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