Sentenza 21 dicembre 2006
Massime • 1
Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui il convenuto deve indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato da Corte cost. n. 13 del 1977 - e 437, secondo comma, cod. proc. civ, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso contestuale deposito degli stessi, determinano la decadenza del diritto alla produzione, salvo che non sia giustificata dal tempo della formazione dei documenti o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo). L'irreversibilità dell'estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi, nel processo, nel contraddittorio delle parti. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio affermato, ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva risolto la questione posta dall'Istituto di previdenza appellante, in ordine alla parziale estinzione del credito per interessi, in base ai documenti prodotti dall'ente medesimo soltanto in appello, senza che ricorresse alcuna fra le ipotesi eccettuate, in relazione al divieto di nuove prove, trattandosi di documenti formati in data anteriore al giudizio di primo grado, e avendo la parte privata determinato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, l'ammontare degli interessi reclamati)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2006, n. 27286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27286 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC IV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, rappresentato e difeso dall'Avocato GRECO Salvino, giusta delega in atti;
- ricorrente -
e contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, NICOLA VALENTE, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 2729/03 del Tribunale di ROMA, depositata il 31/01/03 r.g.n. 4149/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/10/06 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Roma, decidendo sulla domanda proposta da NA VA, condannava l'I.N.P.S. al pagamento in favore dell'attore della somma di L.
3.919.616 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione, tardivamente corrisposti. La pronuncia era appellata dall'Istituto, e in via incidentale dal pensionato. Il primo eccepiva il precedente pagamento di parte degli interessi, il secondo, invece, richiedeva gli interessi maturati nell'arco di tempo tra la presentazione della domanda all'ente previdenziale estero e la data di ricezione della stessa da parte dell'I.N.P.S..
Il Tribunale, con pronuncia depositata il 31 gennaio 2003, dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, accoglieva l'appello principale, avendo ritenuto provato, attraverso due note del 31 gennaio 1995 relative al pagamento tramite banca, prodotte in quel grado del giudizio, il versamento da parte dell'ente del complessivo importo di L.
3.027.322 a titolo di interessi legali determinati alla data 10 febbraio 1995, cioè L.
1.324.811 per gli interessi maturati sui ratei di pensione per gli anni 1979/1982, e L.
1.702.511 per quelli maturati sui ratei per gli anni 1983/1989. Poiché relativamente a tale ultimo periodo il pensionato aveva chiesto per la medesima voce di accessori L. 1.919.509, il Giudice del gravame liquidava la differenza, L. 217.008 pari a Euro 112,04, per i residui interessi, e Euro 1.032,97 per la rivalutazione monetaria.
Per la cassazione della sentenza VA NA ha proposto ricorso, formulando un solo motivo.
L'Istituto ha depositato procura al difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.416, 437, 229 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 1199 cod. civ.,
nonché vizio di motivazione, e critica la sentenza impugnata per avere ritenuto l'ammissibilità di nuove prove in appello, e pur trattandosi di documenti privi di efficacia probatoria, in quanto provenienti dal medesimo Istituto che li aveva formati. La censura è fondata. Senza dubbio, come rilevato da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza (v. fra le tante, Cass. 2 luglio 2004 n. 12174, Cass. 15 febbraio 2000 n. 1681, Cass. 2 gennaio 1998 n. 599, Cass. 7 febbraio 1997 n. 1154), la deduzione dell'avvenuto pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione, costituisce una eccezione in senso lato, rilevabile sia dalla parte, sia d'ufficio dal Giudice, anche se è la parte che deve fornire, a norma dell'art.2697 cod. civ., comma 2, la prova relativa.
Tale principio deve essere coordinato con quello del divieto di ammissione di nuove prove in appello, anche documentali, tenuto conto della affermata equiparazione, quanto alla operatività della riferita preclusione, tra prove costituende e prove precostituite. Si è infatti affermato che: "Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto del art. 416 cod. proc. civ., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 - e art. 437 c.p.c., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del Giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse" (cfr. Cass. sez. unite 20 aprile 2005 n. 8202, e poi ancora negli stessi termini altre successive pronunce, tra cui e fra le più recenti Cass. 14 marzo 2006 n. 5465, Cass. 22 maggio 2006 n. 11922). A questo principio non è conforme la sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, ha risolto la questione posta dall'Istituto appellante della parziale estinzione del credito per interessi, in base ai documenti prodotti dall'ente previdenziale soltanto in appello, come è specificato in sentenza, e senza che ricorresse alcuna fra le suindicate ipotesi eccettuate in relazione al divieto di nuove prove, trattandosi di documenti formati il 31 gennaio 1995, cioè in data anteriore al giudizio di primo grado, definito dal Pretore di Roma con sentenza n. 1795 del 5/6 febbraio 1997, secondo quanto pure evidenziato dalla pronuncia qui impugnata, ed avendo la parte privata determinato sin dall'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Pretore l'ammontare degli interessi reclamati. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 333 - 345 cod. proc. civ., oltre a vizio di motivazione. Deduce che, nelle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, aveva richiesto il pagamento della somma specificata "o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia", con la conseguenza che egli era legittimato a proporre impugnazione nell'ipotesi in cui il Pretore gli avesse riconosciuto soltanto la somma specificata, e comunque la richiesta in sede di gravame di una maggiore somma non integrava una domanda nuova, essendo già contenuta nelle conclusioni innanzi riportate. La censura è infondata, in quanto come risulta, oltre che dalla sentenza impugnata, dalle specifiche ammissioni contenute nel presente ricorso, l'odierno ricorrente aveva richiesto una somma determinata, precisamente in L. 3.919.616, secondo i conteggi da lui stesso allegati, e tale importo gli era stato liquidato in prime cure, per cui correttamente il Giudice del gravame ha concluso affermando che la domanda era stata integralmente accolta, e proprio perché il pensionato era stato totalmente vittorioso, escludendo, almeno implicitamente, una sua soccombenza, sia pure parziale. Il terzo motivo denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 210 cod. proc. civ.. Il Tribunale ha omesso di valutare l'istanza di esibizione del fascicolo amministrativo concernente il pensionato, esistente presso l'Istituto, e la cui acquisizione era necessaria per risalire alla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione all'ente previdenziale estero.
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n.335 del 1995, art. 3, comma 17, dell'art. 11 preleggi, nonché vizio di motivazione. Gli interessi in misura legale decorrono per il caso di ritardato pagamento delle prestazioni previdenziali dal centoventesimo giorno dalla domanda amministrativa, a prescindere dal comportamento colpevole dell'ente, e quindi il diritto alla loro corresponsione va riconosciuto a far tempo dalla data in cui l'interessato aveva presentato la domanda di pensione all'ente previdenziale estero. In ogni caso il Tribunale non poteva applicare alla presente fattispecie le disposizioni dettate dalla L. n. 335 del 1995, non avendo esse efficacia retroattiva.
Questi ultimi due motivi, che per la loro connessione vanno congiuntamente trattati, sono inammissibili.
Si deve infatti rilevare che la questione dell'applicabilità alla fattispecie in esame della norma denunciata di cui alla L. n. 335 del 1995, non è stata affatto trattata dalla sentenza impugnata, da cui neppure risulta che vi sia stata la trasmissione della domanda di pensione dell'odierno ricorrente da un ente previdenziale estero all'I.N.P.S., e addirittura che la controversia si riferisse ad un trattamento di pensione in regime internazionale. E in base a consolidata giurisprudenza (cfr. per tutte Cass. 30 gennaio 2006 n. 2140), il ricorrente al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, avrebbe dovuto assolvere all'onere, qui non adempiuto, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al Giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio la deduzione era stata svolta, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare attraverso gli atti la veridicità dell'asserzione, prima di esaminarne il merito.
D'altronde, non va tralasciata la contraddittorietà della censura di omessa valutazione, addebitata al Giudice del merito nel liquidare gli accessori del credito, del ritardo della trasmissione della domanda di pensione dall'ente previdenziale estero a quello italiano, con la circostanza che tali accessori erano stati conteggiati dal medesimo ricorrente nella misura di L. 3.919.616, poi integralmente riconosciutagli dal primo Giudice.
Di qui l'irrilevanza della acquisizione del fascicolo amministrativo concernente la liquidazione della pensione del ricorrente. In conclusione va accolto il primo motivo e gli altri devono essere rigettati.
Cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, la causa va rinviata ad altro Giudice designato come in dispositivo, il quale si atterrà ai principi innanzi trascritto e di cui a Cass. sez. unite 20 aprile 2005 n. 8202.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006