Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2006, n. 27286
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Sentenza 21 dicembre 2006

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Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui il convenuto deve indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato da Corte cost. n. 13 del 1977 - e 437, secondo comma, cod. proc. civ, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso contestuale deposito degli stessi, determinano la decadenza del diritto alla produzione, salvo che non sia giustificata dal tempo della formazione dei documenti o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo). L'irreversibilità dell'estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi, nel processo, nel contraddittorio delle parti. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio affermato, ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva risolto la questione posta dall'Istituto di previdenza appellante, in ordine alla parziale estinzione del credito per interessi, in base ai documenti prodotti dall'ente medesimo soltanto in appello, senza che ricorresse alcuna fra le ipotesi eccettuate, in relazione al divieto di nuove prove, trattandosi di documenti formati in data anteriore al giudizio di primo grado, e avendo la parte privata determinato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, l'ammontare degli interessi reclamati)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2006, n. 27286
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27286
    Data del deposito : 21 dicembre 2006

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