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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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- 1. Guerra, irreperibilità del testimone e contraddittorio: teste straniero è una scorciatoia processuale? (Cass. 11743/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 aprile 2026
È legittima l'acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese in indagini dal teste residente all'estero quando, dopo la sua originaria agevole reperibilità, sopravvenga uno stato di guerra nel Paese di appartenenza tale da rendere imprevedibile e concretamente impossibile la sua escussione dibattimentale. La mera residenza all'estero del dichiarante non impone, di per sé, l'applicazione dell'art. 512-bis c.p.p., né preclude il ricorso all'art. 512 c.p.p. quando sopravvengano fatti o circostanze imprevedibili che rendano impossibile la rinnovazione dell'esame in dibattimento. Quando l'impossibilità di procedere all'esame del teste estero deriva da una sopravvenienza oggettiva e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/06/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG Nr. 108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Andrea Doardo Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 11 settembre 2024
Da
(C.F. Parte_1
), in persona del suo direttore generale e legale rappresentante pro-tempore, dott. P.IVA_1
con sede legale in Trieste, via Costantino Costantinides n. 2, rappresentata e Parte_2 difesa, come da procura alle liti redatta in formato cartaceo su foglio separato ai sensi dell'art. 83
c.p.c., dall'avv. Guido Barzazi del Foro di Venezia (C.F. – PEC C.F._1
e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Email_1
Borgna del Foro di Trieste (C.F. – PEC in CodiceFiscale_2 Email_2
Trieste, via San Nicolò 21, come da decreto del Direttore Generale dell' di autorizzazione a Pt_1
stare in giudizio. appellante
1 Contro
, C.F. , rappresentata e difesa anche Controparte_1 C.F._3
disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Giovanni Ventura (C.F. pec: C.F._4
t) e Silvia Ventura, (C.F. , fax di Email_3 Email_4 C.F._5
studio 055 7604095, pec: ed elettivamente domiciliata presso Email_5
il primo a Trieste in Via Coroneo 17, come da procura in calce al ricorso di primo grado confermata in calce al presente atto
Appellata- appellante incidentale
appello avverso la sentenza n. 31/2024 (N. 354/2023 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Trieste in data 11 marzo 2024 e non notificata
In punto: retribuzione dirigente medico
CONCLUSIONI
Per parte appellante in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione civile – controversie di lavoro, n.
31 del 11.03.2024, emessa nel giudizio r.g. n. 354 del 2023, Voglia accogliere il presente ricorso in appello per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della statuizione che in accoglimento della domanda della ricorrente ha riconosciuto a questa l'indennità di sostituzione ex art. 18 comma 7° del CCNL 08.06.2000 per il periodo compreso fra il 9.04.2014 e il 18.07.2017 con condanna di l relativo pagamento, respingere tale domanda, con conferma della sentenza Pt_3
impugnata nelle restanti statuizioni di rigetto.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata- appellante incidentale:
In via principale: Rigettare il proposto appello in quanto infondato.
In via di appello incidentale condizionato: Nella denegata ipotesi in cui venga accolto il proposto appello, accertare e dichiarare in relazione al periodo 2013 – 2017, il diritto della prof. alla CP_1 retribuzione di posizione variabile di € 3.250,00 lordi o la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, ovvero una retribuzione di risultato pari alla misura erogata nel 2013 (€. 443,00 mensili o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia), per il periodo fino 18.7.2017 e condannare l'appellante principale a corrispondere le corrispondenti differenze retributive con accessori di legge.
In via di appello incidentale autonomo: In parziale riforma della sentenza impugnata:
2 a) Accertare e dichiarare ex art. 2099 c.c. il diritto della ricorrente in applicazione delle norme contrattuali e regolamentari vigenti presso la convenuta e comunque anche ex art. 36 Cost. a percepire dalla data del 19.7.2017 o da diversa data che si accerti, una retribuzione di posizione variabile di €.
3.250,00 lordi o la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia b) Accertare e dichiarare ex art. 2099 c.c. il diritto della ricorrente in applicazione delle norme contrattuali e regolamentari vigenti presso la convenuta e comunque anche ex art. 36 Cost. a percepire dalla data del 7.10.2019 sino al 15.9.2022, una retribuzione a compenso dell'incarico di Direzione del DSM area isontina oltre a quella di area giuliana nella misura di €. 28.000,00 annui o nella diversa misura maggiore o minore che risulterà di giustizia.
c) Conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere le dovute differenze retributive spettanti a seguito delle domande sub a) e b), oltre accessori di legge.
In ogni caso: Con vittoria dispese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste accoglieva parzialmente le domande proposte da ricercatrice confermata, professoressa aggregata e medico universitario Controparte_1 convenzionato, nei confronti dell' , condannando Parte_1
l'ente pubblico al pagamento della indennità di sostituzione di cui all'art. 18 comma 7 CCNL 8 giugno
2000 per il periodo dal 9 aprile 2014 al 18 luglio 2017 e rigettando le altre richieste di pagamento con compensazione delle spese di lite.
Il giudice ai fini della decisione evidenziava che l'attribuzione degli incarichi alla e la loro CP_1 valorizzazione ai fini della retribuzione di posizione, era conseguente all'atto aziendale adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/1992; atto che non era stato impugnato nelle sedi competenti dalla interessata e rispetto al quale non era ipotizzabile un intervento sostitutivo del giudice attesa la piena discrezionalità dell'Amministrazione in materia.
Pertanto anche in applicazione della norma di cui all'art. 24 decreto legislativo n. 165/01 e del principio della onnicomprensività della retribuzione del dirigente medico, rigettava le domande volte ad ottenere la retribuzione accessoria commisurata alla complessità della struttura 27A2( struttura complessa con Alti indicatori). Rilevava il giudice l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 2103
c.c. non configurandosi un'ipotesi, né di mansioni superiori, né, tanto meno, di sostituzione integrale del dirigente, con conseguente diritto ad eguale trattamento economico.
3 Per contro, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, accordava l'indennità di sostituzione prevista dal Ccnl all'art. 18 per il periodo dal 2014 al 2017 in cui la era stata assegnataria CP_1
della direzione del CSM4, nella vacanza del titolare.
2. Avverso la sentenza proponeva appello parziale l' Parte_1 al fine di ottenere l'integrale rigetto delle pretese attoree.
La insisteva per il rigetto dell'impugnazione e a propria volta, in via incidentale condizionata CP_1
e autonoma, insisteva per ottenere la riforma parziale della sentenza di primo grado.
3. La Corte di Appello, autorizzato il deposito di note di discussione, disposto il mutamento del relatore della causa in ragione dell'arrivo di nuovo consigliere del Collegio Lavoro, all'esito della discussione orale, all'udienza dell'8 maggio 2025 ha deciso la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante principale, riprodotte le allegazioni della memoria di costituzione di primo grado, ha impugnato la sentenza nel capo in cui il giudice del tribunale di Trieste aveva accolto la domanda della volta ad ottenere una retribuzione superiore a quella percepita nel periodo in cui aveva CP_1 ricoperto temporaneamente l'incarico di dirigente del CSM4 dall'1.11.13 18.07.17, con quattro motivi.
Con il primo contestava la violazione dell'art. 112 c.p.c.
considerato che
parte attrice nel chiedere l'aumento della retribuzione variabile con riferimento al periodo in oggetto, non aveva richiesto l'indennità di cui all'art. 18 comma 7 Ccnl riconosciuta dal primo giudice.
Trattavasi pertanto di causa petendi diversa da quella azionata dalla ricorrente e quindi di decisione assunta in piena violazione della norma processuale citata.
Con il secondo motivo contestava l'interpretazione del giudice della norma contrattuale di cui all'art. 18 Ccnl 8.6.00. Osservava l'appellante che l'ipotesi contemplata dal comma 8 della disposizione contrattuale fosse diversa da quella contenuta nel comma 7, trattandosi di ipotesi residuale come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto ( cfr. Cass. civ. sez. VI
28086/2021).
Contestava altresì l'applicabilità dell'art. 36 Cost. in ragione dell'inderogabilità della previsione normativa di cui all'art. 24 decreto legislativo 165/01, che contemplava il principio della onnicomprensività del trattamento economico erogato al dirigente e ciò anche in ipotesi di incarico ad interim.
4 Con il terzo motivo di appello contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto di potersi sostituire all'ente pubblico, qualificando ed attribuendo l'indennità di sostituzione oltre i limiti della domanda e con intromissione nella sfera di discrezionalità dell'ente sanitario.
Con quarto ed ultimo motivo censurava la sentenza per errore del giudice nella ricostruzione del fatto;
l'azienda aveva ritenuto di conferire ad interim l'incarico ex art. 18 comma 8 Ccnl cit. in attesa della attuazione dell'unificazione delle due strutture affidate alla . Assumeva che la CSM4 e la CP_1 clinica psichiatrica erano destinate ad essere unificate in un'unica Struttura Complessa ( UCO)
, in coerenza con quanto previsto nel Piano di Intesa tra Regione ed Controparte_2
Università ( come indicato nella delibera n.381/2013).
5. L'appellata contrastava l'appello principale di cui chiedeva la reiezione rilevando quanto al primo motivo che la domanda era compresa nelle proprie conclusioni aventi ad oggetto la determinazione di una corretta retribuzione ai sensi dell'art. 2099 c.c., ovvero di una somma diversa maggiore o minore di giustizia.
Contestava il secondo motivo ritenendo corretta l'interpretazione operata dal primo giudice;
analogamente contestava il terzo motivo ritenendo che il giudice avesse correttamente applicato le norme cogenti di cui agli artt. 36, 97 Cost evidenziando come d'altra parte la condotta della azienda fosse stata del tutto contradditoria nel riconoscere una retribuzione di risultato per il periodo immediatamente precedente ( anno 2013) e negandolo per il periodo successivo, nonostante la situazione fosse rimasta invariata.
Rispetto al quarto motivo osservava che la futura unificazione delle strutture non era sufficiente ad escludere una retribuzione superiore in favore della gravata da responsabilità superiori in CP_1
ragione del doppio incarico e che pertanto correttamente il giudice aveva individuato un equo compenso nell'art. 18 comma 7 Ccnl 8.6.00.
In via incidentale condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello principale, riproponeva la domanda di pagamento della retribuzione di posizione e/o risultato in misura corrispondente alla struttura di cui aveva la reggenza e che era qualificata in modo superiore con indicatore 27A2 con conseguente retribuzione di posizione pari ad euro 3250,00 superiore a quella percepita che era invece commisurata ad indicatore 27A1. In ogni caso insisteva per il riconoscimento dell'indennità di retribuzione di risultato riconosciuta nell'anno 2013 e pari ad euro 443,00 mensili.
Contestava di aver chiesto una diversa classificazione delle strutture o di aver contestato gli atti di macro-organizzazione che- peraltro- se illegittimi, erano comunque disapplicabili dal giudice al fine di tutelare il diritto del lavoratore ad una retribuzione adeguata.
In via incidentale autonoma proponeva appello avverso la sentenza che aveva rigettato le domande di pagamento relative al periodo successivo al 19.07.17 e fino al 15.09.22.
5 In particolare con primo motivo con riferimento al periodo successivo alla unificazione delle strutture
CSM4 e (dal 19.07.17), osservava l'appellante incidentale di non avere chiesto, Controparte_2
né contestato gli atti aziendali di classificazione delle strutture, ma di avere agito per l'attribuzione della retribuzione di posizione variabile corrispondente alla struttura complessa di cui era divenuta direttrice e che- come detto- aveva una duplice funzione, ospedaliero e territoriale con un conseguente aumento delle responsabilità in capo al dirigente. Reputava implicito che- nell'invarianza delle classificazioni- l'unificazione di due strutture, una classificata come 27A1 e una classificata come
27A2, consentisse l'attribuzione della indennità prevista per quella più complessa;
per contro il giudice non aveva tenuto conto della situazione in atto ed aveva ritenuto corretto il mantenimento della situazione preesistente ( con incarico ad interim e retribuzione di posizione corrispondente al precedente incarico 27A1).
Con secondo motivo censurava il rigetto della domanda di pagamento del compenso più elevato previsto per i direttori del dipartimento di salute mentale di Trieste e Gorizia, ossia Gorizia, per il periodo dal 7.10.19 al 15.09.22, ritenuto che trattavasi di periodo in cui la aveva retto in CP_1
modo autonomo e diretto due dipartimenti di salute mentale. Del tutto irrilevante era stato il richiamo da parte del giudice all'art. 2103 c.c. non chiedendo la parte un compenso per mansioni superiori, ma soltanto il pagamento della retribuzione più elevata tra quelle previste per i rispettivi Dipartimenti di salute mentale.
6. L'appello principale merita accoglimento;
per contro l'appello incidentale sia nella forma condizionata che autonoma, va rigettato siccome infondato per le assorbenti ragioni che seguono.
A. La situazione in fatto allegata dalla in ricorso e in parte contestata dalla azienda convenuta CP_1
è la seguente: trattasi di professoressa aggregata presso Università degli Studi di Trieste la quale aveva prestato attività come medico convenzionato in favore della Parte_1
con incarichi diversi di responsabile di struttura complessa e incarichi temporanei dal 1998
[...]
al 31.10.2024 anno di collocamento in quiescenza. In particolare la ricorrente in primo grado allegava che nel 2008 con delibera n. 587 del 21.8.2008 del Direttore Generale dell'allora Controparte_3
, le era stato conferito l'incarico di responsabile di struttura complessa CSM4 per la
[...]
durata di 5 anni;
struttura che a seguito di deliberazione del direttore aziendale era classificata come struttura complessa con alta qualità di indicatori ( 27A2), cui corrispondeva una retribuzione variabile di posizione pari ad euro 3250,00 lordi mensili. Con decorrenza 27.6.2013, alla ricorrente veniva conferito dall'Università di Trieste- come meglio chiarito dall'Azienda convenuta in primo grado-
l'incarico di Direttore della Struttura Complessa – , classificata nel gruppo Controparte_2 aziendale 27A1, corrispondente all'incarico di responsabilità di struttura complessa con “sufficiente
6 qualità di indicatori” ed una valorizzazione della retribuzione variabile aziendale di posizione pari ad
€ 1.950,00 mensili, sempre ai sensi di d.d. nn. 78, 79, 80 e 81/2009.
A decorrere dal 15.11.2013, in aggiunta all'incarico di Direzione della , alla Controparte_2 ricorrente era stato attribuito l'incarico di Direttore ad interim del Centro di Salute Mentale 4, con
Deliberazione del Direttore Generale n. 381/2013 e successiva modifica ex Delibera del Direttore
Generale n. 399/2013. Assumeva che soltanto nel 2013 questo incarico aggiuntivo era stato remunerato con una corresponsione mensile di euro 443,00 ( circostanza peraltro contestata dall'azienda convenuta).
Per contro l'azienda non le attribuiva nel periodo successivo e fino al 2022, alcuna retribuzione di risultato ulteriore per il maggiore impegno;
allegava che la retribuzione di risultato corrisposta dal
2014 al 2022 era quella corrispondente alla classificazione inferiore 27A1 , nonostante gli altri
CSSMM fossero qualificati come struttura complessa e nonostante il servizio da lei diretto fosse costituito da due strutture.
Precisava che con delibera n. 508 del 28.07.17 le era conferita- con decorrenza 19.07.17- la responsabilità della struttura complessa derivante dalla unificazione della e del Controparte_2
CSM4; responsabilità confermata anche successivamente fino al 2022 con decreto direttoriale 701/22, tuttavia lamentava che la retribuzione di posizione attribuita continuava ad essere quella inferiore commisurata ad indicatore 27A1.
Da ultimo evidenziava che dall'1.1.2020 aveva conglobato formalmente le preesistenti Pt_3
aziende ed , e la ricorrente, già dal 7.10.2019 al 15.9.2022, cioè fino alla nomina del CP_3 Pt_1
nuovo dirigente, aveva svolto anche le funzioni di Direttore facente funzioni del Dipartimento di
Salute Mentale dell'area isontina, oltre che di Direttore facente funzioni del Dipartimento di Salute
Mentale dell'area giuliana.
B. In diritto con riferimento all'ultimo periodo dal 2019 al 2022, instava per ottenere il pagamento di un compenso commisurato a quello previsto per il dipartimento di salute mentale dell'area ( Pt_1
pari ad euro 28.000,00 che era più alto di quello previso per Trieste) e ciò in applicazione dell'art. 36
Cost. Analogamente per i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc, oltre agli artt. 36 e 97 Cost., riteneva incongruo che nonostante la maggiore complessità degli incarichi e il mantenimento della responsabilità della struttura CSM4 che anche nel 2017 era classificata come complessa con alti indicatori, dal 2013 le era stata attribuita una retribuzione di risultato inferiore a quella percepita nel medesimo incarico quanto meno fino al 2012. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:”. 1) Accertare e dichiarare ex art. 2099 c.c. il diritto della ricorrente in applicazione delle norme contrattuali e regolamentari vigenti presso la convenuta e comunque anche ex art. 36
Cost. a percepire dalla data del 15.11.2013 o del 19.7.2017 o da diversa data che si accerti, una
7 retribuzione di posizione variabile di €. 3.250,00 lordi mensili o la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, ovvero – ferma per il resto la domanda – una retribuzione di risultato pari alla misura erogata nel 2013 (€. 443,00 mensili o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia), per il periodo fino 18.7.2017. 2) Accertare e dichiarare ex art. 2099 c.c. il diritto della ricorrente in applicazione delle norme contrattuali e regolamentari vigenti presso la convenuta e comunque anche ex art. 36 Cost. a percepire dalla data del 7.10.2019 sino al 15.9.2022, una retribuzione a compenso dell'incarico di Direzione del DSM area isontina oltre a quella di area giuliana nella misura di €.
28.000,00 annui o nella diversa misura maggiore o minore che risulterà di giustizia. 3)
Conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere le dovute differenze retributive spettanti a seguito delle domande sub 1) e 2), oltre accessori di legge. 4) Con vittoria di spese”.
7. L'azienda nel costituirsi in primo grado contestate integralmente le pretese dal punto di Parte_1 vista del diritto, quanto all'esposizione di fatto precisava che l'ente non aveva attribuito alcun compenso aggiuntivo mensile alla in termini di retribuzione di posizione nel 2013, quanto CP_1
piuttosto una attribuzione una tantum-rientrante nella propria discrezionalità.
Infatti l'Università di Trieste, in applicazione del protocollo esistente per la suddivisione delle strutture in cliniche universitarie e ospedaliere, con nota prot. n.12918 dd. 27/06/2013 (doc. 7 parte convenuta in primo grado), essendosi creata la necessità di conferire l'incarico dirigenziale di altra struttura il cui dirigente era cessato dal servizio e vacante dal marzo 2013, designava a tale incarico la dott.ssa , ricercatrice afferente al settore scientifico disciplinare Med/25, Psichiatrica, come CP_1
responsabile della S.C. di , con decorrenza dal 27.06.13 al 26.06.16. Controparte_2
Pertanto con delibera n. 254/13 ( cfr. doc. 8 parte convenuta in primo grado), l'allora Parte_4
, prendeva atto che questo nuovo incarico comportava la cessazione immediata di quello
[...] in essere con l'ente dal 2008 ( dirigente struttura complessa CSM4) e che questa nuova designazione aveva un effetto diretto sul trattamento economico del dirigente poiché, come previsto dalla precedente classificazione aziendale del 2001, la struttura rientrava nel gruppo B con indicatore – ai fini di causa- 27A1.
Ciò comportava anche la revisione della retribuzione di posizione in essere, in quanto la classificazione degli incarichi aziendali approvata con le delibere n.80 e 81/2009 collocava l'incarico di Struttura Complessa Clinica Psichiatrica, come detto, nel gruppo 27A1.
Di conseguenza, il trattamento economico correlato all'incarico assegnato alla a decorrere CP_1
dalla data del 27/06/2013, risultava articolato come segue:
-retribuzione Posizione Minima € 12.856,21 (annuo) –€ 1.071,35 (mensile);
-valore Variabile Aziendale (compresa 13a mensilità) € 1.950,00 (annuo) –mensile € 150,00.
8 La vacanza della Struttura Complessa CSM4 dovuta alla nomina universitaria della dott.ssa CP_1
e le interlocuzioni già avviate con l'Università di Trieste in ordine alla nuova organizzazione del
Dipartimento di Salute Mentale, conducevano l'allora alla determinazione di affidare CP_4
temporaneamente alla ricorrente, in qualità di sostituto, la Struttura Complessa CSM4, con Delibera
n. 381/2013 a decorrere dall' 01/11/2013 ( cfr. doc. 9 parte convenuta in primo grado).
Come esposto nel testo della stessa delibera n. 381/2013, l'obiettivo condiviso con l'Università di
Trieste era lo sviluppo di un nuovo modello “…che potrà prevedere una diversa articolazione organizzativa del Dipartimento di Salute Mentale, nell'ottica, sia della riduzione del numero delle
SC ivi incardinate, sia ai fini dell'eventuale attuazione di logiche di Area ” e che “…la nuova Pt_5
strutturazione potrebbe comportare, da un lato la direzione universitaria di un Centro di Salute
Mentale e dall'altro un'eventuale sinergia nell'ambito dell'Area vasta Giuliano-Isontina…”, precisando che tale riorganizzazione presupponeva l'adozione di un nuovo Protocollo di Intesa tra
Regione e Università e il recepimento di questo da parte dell' nell'atto aziendale. Pt_1
L'affidamento temporaneo avveniva in applicazione dell'art. 18, c. 8 del CCNL dd. 08/06/2000 all'epoca vigente che testualmente prevede: “Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la Struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico”.
Con la delibera n. 381/2013, l'allora n. 1, preso atto che la norma contrattuale citata non CP_4
prevedeva alcuna indennità sostitutiva per il designato, si era comunque riservata di valutare l'eventuale possibilità di riconoscimento del maggior impegno della dirigente nell'ambito della retribuzione di risultato, nel rispetto delle procedure stabilite dal CCNL e di quanto chiarito in merito
Tes_ anche dall' con proprio parere del 5.10.2011 ( cfr. doc. 11 parte convenuta in primo grado).
Pertanto nell'ambito della definizione del fondo di produttività collettiva del 2013 dava atto dell'obiettivo di continuità assistenziale garantito da questo incarico ad interim e per il 2013 era stabilita l'attribuzione “ una tantum” della somma di euro 1000,00 per l'obiettivo strategico raggiunto
( cfr. docc. 12 e busta paga giugno 2014 di cui al doc. 13 di parte convenuta primo grado).
Negli anni successivi erano conferiti alla gli obiettivi strategici previsti e correlati alle attività CP_1
del CSM4, da valorizzare mediante le risorse del fondo per la retribuzione di risultato specifici, nell'ambito dei Piani complessivi aziendali annuali senza alcuna previsione di corresponsione mensile in termini di retribuzione di risultato.
7.1. Quanto poi al periodo successivo evidenziava l'azienda che a seguito dell'attuazione del nuovo atto aziendale n. 476/17 e del subentro dell' , il nuovo assetto Controparte_5 organizzativo aveva previsto l'unificazione in una unica struttura della
[...]
e che pertanto a seguito di decreto dirigenziale Controparte_6
9 508/17 l'azienda divenuta ”, nelle more Controparte_7 dell'adozione della nuova classificazione aziendale, stabiliva di mantenere la titolarità dell'incarico ( già conferito dall' e dall'allora per il come Parte_6 CP_8 CP_9
sostituto) alla , trattandosi di ipotesi indicata come Caso 1 nel decreto 708/17 ( di cui al doc. CP_1
12 di parte convenuta).
In attesa della nuova classificazione degli incarichi le era confermata la retribuzione di posizione corrispondente alla classificazione della struttura di cui aveva formalmente la titolarità ossia la clinica
Psichiatrica, per quanto detto classificata come 27A1.
Pertanto secondo l'azienda le domande di pagamento ulteriore non erano accoglibili.
Da ultimo quanto al periodo 2019-2022 in cui alla era stato conferito, in attesa CP_1 dell'accorpamento della AUITSS e dell' con denominazione finale Controparte_10
il ruolo di sostituto del direttore del Pt_3 Parte_1 Parte_1 dipartimento di salute mentale ( dall'1.10.19), la convenuta in primo grado eccepiva che la richiesta di pagamento dell'importo azionato era infondata poiché l'interessata aveva sottaciuto che l'attività di sostituzione era stata congruamente compensata con l'indennità di sostituzione prevista dall'art. 18 comma 4 Ccnl 8.6.00 e con il relativo fondo ( cfr. doc. 19 parte convenuta in primo grado).
8. Premesse le questioni di fatto come provate dalle parti con i documenti versati in atti e prendendo in esame il primo motivo di appello principale e il secondo ad esso connesso , il Collegio ritiene fondata la doglianza dell'azienda appellante.
Come evidenziato anche nei punti motivazionali che precedono la ricorrente in primo grado aveva chiesto di poter percepire una retribuzione di posizione corrispondente alla classificazione della struttura medica complessa da lei diretta dal 2008 ( CSM4) e quindi una retribuzione variabile commisurata alla classificazione 27A2 ovvero- con riferimento al periodo dal 2013 al 18.07.17- quanto meno una retribuzione di posizione commisurata a quella erogata nel 2013 e pari ad euro
443,00 mensili.
Domanda fondata sulla asserita violazione dell'art. 36 Cost, nonché degli artt. 1375 cc e 97 Cost., assumendo l'interessata l'irragionevolezza della attribuzione da parte dell'ente di una retribuzione variabile che fosse commisurata alla classificazione della struttura complessa di minor peso, nonostante la direzione di entrambe le strutture comportasse per l'interessata un aumento di responsabilità ed “un incremento qualitativo e quantitativo del lavoro svolto prima a seguito dell'attribuzione dal 2013 di un incarico ad interim, cui è seguita nel 2017 l'unificazione delle due strutture dirette, cui a sua volta si è sommato un ulteriore incarico ad interim, dal 2019 al 2022, di tutto il DSM isontino (cfr. Trib. Trieste 17/2018).*** In questo senso assorbire nella valorizzazione della la valorizzazione – più alta – della allora confluita in un'unica Controparte_2 CP_11
10 struttura è irragionevole ed ingiusto. Soprattutto se si considera che con l'unificazione evidentemente il carico di responsabilità e quantitativo di lavoro si è amplificato. Ed a maggior ragione se si considera che in epoca antecedente, a fronte del conferimento di incarico della sola alla CP_11 ricorrente era stata riconosciuta la retribuzione superiore (€. 3.250,00) ed inoltre, come precisato, anche se per un breve periodo, una qualche forma di riconoscimento in termini di retribuzione di risultato, poi tuttavia non più corrisposta, quando – già direttrice della – le era Controparte_2 stato conferito ad interim l'incarico di reggenza del CSM4.”( cfr. pagg. 8,9 parte ricorrente in primo grado).
9. Il primo giudice, a fronte di questa domanda e con riferimento al periodo limitato dal 9.04.14 al
18.07.17, in ragione dell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito ( questione non oggetto di devoluzione in appello e quindi non più controversa tra le parti), accoglieva la domanda ai sensi della norma collettiva di cui all'art. 18 ; in particolare, richiamato il principio della onnicomprensività della retribuzione del dirigente, il tribunale escludeva che alla potesse competere una CP_1
retribuzione di posizione commisurata a quella percepita dal titolare della struttura vacante ovvero da lei stessa sostituito, e richiamando la giurisprudenza formatasi in materia di sostituzione di cui all'art. 18 Ccnl 8.06.00 osservava quanto segue:” in caso di sostituzioni, con orientamento ormai consolidato, la Cassazione superando un isolato precedente di segno contrario (Cass., Sez. Lav., sent. 6 luglio
2015, n. 13809), ha enunciato il principio secondo cui la sostituzione non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. ed al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità sostitutiva, senza che rilevi neppure la prosecuzione dell'incarico oltre il termine previsto dal CCNL (in tal senso si vedano anche Sez. Lav., ord. 19 agosto 2021, n. 23155; ord. 20 agosto 2021, n. 23195; ord. 14 settembre 2022, n. 27109). Alla luce di tali principi, non può riconoscersi il diritto della dott.ssa a percepire, nei Controparte_1
periodi in cui le sono stati affidati incarichi temporanei aggiuntivi, una retribuzione maggiore, commisurata a quella percepita dal dirigente sostituito, o incentivi di risultato, poiché gli incarichi affidati rientrano tra le mansioni di dirigente. L'unica voce aggiuntiva prevista dal CCNL in questi casi è quella prevista dall'art. 18 del CCNL, che prevede: “1. In caso di assenza per ferie o malattia
o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale – più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura
11 medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati che, limitatamente alle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa concorsuale l'accesso è riservato a più categorie professionali, riguarda tutti gli addetti.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso piò durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale o direttore amministrativo e di direttore dei servizi sociali – ove previsto dalle leggi regionali – della stessa o di altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 71 del dlgs 29/1993 e della legge 816/1984 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda applica il comma 4 e provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto
1997. La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del dlgs 502/1992
e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 31. 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro ruoli. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L.
1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3, di L. 518.000 alla cui corresponsione si provvede o con le risorse del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti
12 possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.
9. In prima applicazione la disciplina del presente articolo decorre dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente CCNL e, da tale data, è disapplicato l'art. 55 del DPR. 384/1990.
Entro il medesimo termine le aziende possono integrare le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo
i propri ordinamenti, previa consultazione dei soggetti dell'art. 10, comma 2”. La dott.ssa CP_1 risulta aver percepito l'indennità di sostituzione di cui al comma 7 per il periodo dal 7 ottobre
[...]
2019 al 15 settembre 2022, in cui ha svolto (anche) le funzioni di direttore facente funzioni del
Dipartimento di Salute Mentale dell'Area isontina e, successivamente, di direttore facente funzioni del
Dipartimento di Salute Mentale dell'area giuliana, come confermato dalle parti in udienza. Tale indennità non è invece stata corrisposta alla ricorrente per l'incarico conferitole temporaneamente –
a causa della vacanza del posto - della dirigenza del CSM 4, a decorrere dal 1° novembre 2013; tale incarico è stato mantenuto fino al 18 luglio 2017, poiché, dal giorno successivo, il CSM 4 è stato unificato alla , con attribuzione della direzione in capo alla dott.ssa Controparte_2 CP_1
Secondo la posizione di l'indennità non sarebbe dovuta per tale periodo poiché
[...] Pt_3
l'incarico temporaneo è stato conferito ai sensi dell'art. 18, comma 8, del CCNL, che non prevederebbe alcuna indennità aggiuntiva, diversamente dalle ipotesi di cui al comma 7. Tale ricostruzione, tuttavia, non è condivisibile. Il comma 8 prevede, infatti, solo una procedura alternativa per la definizione del sostituto, la cui attività, tuttavia, non si differenzia in alcun modo da quella svolta da chi è stato scelto ai sensi dei commi precedenti del medesimo articolo;
peraltro, va sottolineato che l'art. 18 è rubricato “Sostituzioni” e non vi è dunque ragione per ritenere che l'ipotesi di cui al comma 8 non sia qualificabile in tal senso. Inoltre, il comma 7 disciplina il trattamento economico da riservare “al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo”, senza alcuna esclusione. Considerato, dunque, che come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, il diritto all'indennità di sostituzione è espressione del diritto ad una retribuzione proporzionata, di cui all'art. 36 Cost., non vi è ragione per escludere il diritto della ricorrente a tale indennità per l'incarico temporaneo svolto dal 1° novembre 2013 al 18 luglio 2017.”( cfr. sentenza di primo grado).
10. La violazione dell'art. 112 c.p.c. risulta per tabulas; la causa petendi azionata dall'interessata era diversa, né è sostenibile che in qualche modo, tramite l'invocazione dell'art. 36 Cost., nelle conclusioni attoree fosse compresa anche la richiesta di applicazione della norma contrattuale che disciplina la sostituzione del titolare e il diritto- in alcuni casi- del sostituto di essere compensato con una retribuzione superiore. Disposizione contrattuale mai invocata dall'interessata come si evince dalla mera lettura del ricorso di primo grado e delle conclusioni ivi rassegnate ( cfr. Cass. 12943/12).
13 11. In ogni caso anche aderire alla tesi della parte appellata che ha eccepito che la decisione di cui ha chiesto conferma, rientrerebbe nel potere d'ufficio del giudice di qualificazione giuridica della domanda – particolarmente accentuato nel caso di giudice del lavoro- la sentenza è comunque erronea in accoglimento del secondo motivo di appello principale.
Il primo giudice ha infatti confuso l'istituto della sostituzione di cui al comma settimo della norma contrattuale riportata nei precedenti punti motivazionali, con l'istituto della reggenza o incarico ad interim di cui al comma 8.
Ipotesi questa del comma ottavo diversa da quella di cui al comma settimo che va riferita ai casi di sostituzione disciplinati dai commi 2-6 del testo contrattuale, caratterizzati dall'affidamento temporaneo dell'incarico dirigenziale ad altro dirigente medico della stessa struttura che non ricopra un incarico equiparabile a quello per cui opera la sostituzione.
Per contro nel comma ottavo le parti sociali hanno disciplinato l'ipotesi di affidamento dell'incarico apicale ad altro dirigente già titolare di struttura analoga ( come nel caso della che era titolare CP_1
della dirigenza di altra struttura complessa di nomina universitaria), escludendo qualsiasi indennità di sostituzione.
Disciplina ritenuta dalla giurisprudenza non confliggente con l'art. 36 Cost. poiché trattasi di responsabilità eventuale, ritenuta compresa nei doveri istituzionali del dirigente pubblico la cui retribuzione ex art. 24 TU 165/01 ha carattere onnicomprensivo ( cfr. in termini Cass. civ. sez.VI,
28086 del 14.10.21 come correttamente riportata a pagg. 26 e 27 del ricorso in appello).
Ne consegue l'erroneità dell'interpretazione del giudice che ha esteso l'indennità di cui al settimo comma a fattispecie contrattuale diversa e non assimilabile.
L'accoglimento dei primi due motivi di appello principale consente di dichiarare assorbiti gli ulteriori due motivi di impugnazione volti ad ottenere il medesimo effetto di riforma della pronuncia di primo grado.
12. L'accoglimento dell'appello principale impone l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dalla che ha riproposto le conclusioni del primo grado, in ragione del diritto del CP_1
dirigente ad ottenere una retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. e artt. 1175 e 1375 cc, evidenziando che la non ha aveva inteso contestare la classificazione operata dall'azienda delle strutture CP_1 complesse da lei dirette ( come titolare e sostituto), quanto piuttosto l'incongruità della attribuzione di un compenso variabile inferiore a quello percepito in precedenza quando era titolare di una sola struttura complessa ( la CSM 4) per la quale era prevista una retribuzione di posizione diversa e superiore ( pari ad euro 3250,00 l'anno).
13. Il Collegio ritiene infondato l'appello incidentale condizionato.
14 In via preliminare e di rito devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate in replica dalla appellante principale, per violazione dell'art. 434 c.p.c. e per novità.
Pur concordando con l'appellante principale che l'eccesso di sinteticità- alle volte- possa destare confusione ovvero rendere oscure le doglianze delle parti, tuttavia nel caso di specie, trattandosi di richiesta azionata in via condizionata appare evidente che con la stessa la intendesse contestare CP_1
la decisione di primo grado nel punto in cui il giudice non aveva accolto la sua domanda di pagamento- per il periodo dal 2014 al 18.07.17- della retribuzione variabile di euro 3250,00 o quanto meno la somma mensile di euro 443,00 che assumeva esserle stata riconosciuta nel 2013 e quindi dovuta anche per il periodo successivo.
Né può ritenersi che l'invocazione dei principi di buona fede e correttezza costituiscano allegazioni nuove non consentite in appello, atteso che, come riportato nei precedenti punti motivazionali,
l'invocazione normativa degli artt. 1175 cc, 1375 cc , 36 Cost. e 97 Cost. era già contenuta nel corpo del ricorso di primo grado.
In appello l'appellante incidentale ha quindi esplicitato in modo più completo- senza violare il principio del divieto dei nova- quanto già azionato in primo grado.
13.1. In sintesi secondo l'appellante incidentale – ferma la classificazione delle strutture da lei dirette, una 27A1 e l'altra 27A2- trattandosi di duplice incarico, l'azienda avrebbe dovuto riconoscerle una retribuzione variabile commisurata alla struttura complessa ad alti indicatori e quindi corrispondente al 27A2 ( come classificata la struttura CSM4).
Diritto azionato in ragione delle norme di correttezza e buona fede cui deve attenersi anche una pubblica amministrazione ex art. 36 Cost.
14. Censure infondate.
Nel caso di incarichi dirigenziali pubblici la norma di cui all'art. 36 Cost., come ricordato anche dalla giurisprudenza richiamata dal primo giudice, non è invocabile considerato che al dirigente sanitario compete esclusivamente il trattamento economico contemplato dalle norme di legge e collettive ( cfr. art. 24 decreto legislativo n. 165/01), sicchè ogni funzione e potere che sia riconducibile all'incarico ricoperto è adeguatamente compensato dal trattamento economico previsto- in relazione a quell'incarico- dalle parti collettive.
Inoltre la retribuzione di posizione variabile per cui è causa ( cfr. art. 40 CCnl 8.6.00), è direttamente collegata all'atto di classificazione e graduazione delle funzioni adottate dall'ente (cfr, art. 26 Ccnl
8.6.00); atto di macro-organizzazione che la ha confermato di non contestare né di aver CP_1
impugnato in alcun modo. La retribuzione di posizione è altresì collegata al fondo di produttività collettiva le cui risorse sono- di regola- disciplinate con contrattazione integrativa ( cfr. in termini Cass. sez. L. n. 3513/2024).
15 L'ente pubblico, al di fuori delle ipotesi legali e contrattuali, non può attribuire al dirigente sanitario trattamenti economici accessori non previsti perché contrario alla norma inderogabile di cui all'art. 24
TU 165/01 e comunque ogni attribuzione ulteriore del trattamento accessorio deve corrispondere alle risorse presenti nel fondo deputato alla finalità dello stesso.
14.1. Applicando questi principi al caso di specie va escluso che la avesse diritto alla CP_1
retribuzione di posizione pregressa o comunque corrispondente alla titolarità della direzione della struttura complessa Csm4 nel periodo dal 2014 al 2017 ( antecedente alla unificazione), poiché all'epoca era titolare – in ragione della nomina da parte dell'Università di Trieste- dell'incarico di dirigente struttura complessa che, secondo gli atti aziendali vigenti all'epoca non Controparte_2
contestati dalla interessata nelle sedi competenti, era classificata come struttura complessa con “ sufficiente qualità di indicatori” ( 27A1); titolarità cui si era aggiunta l'attribuzione ad interim della responsabilità dell'altra struttura di cui non era più titolare( CSM4).
La disposizione di cui all'art. 18 comma ottavo Ccnl 8.6.00, per quanto espresso nei punti motivazionali che precedono, esclude che al sostituto competa un trattamento economico ulteriore rispetto a quello già in essere, trattandosi di compito rientrante nei doveri istituzionali del dirigente.
La circostanza che nel primo anno di conferimento dell'incarico ad interim l' le abbia Parte_1 attribuito un compenso ulteriore di 1000,00 euro nell'ambito del fondo collettivo della produttività e raggiungimento obiettivi non equivale al riconoscimento di un diritto perpetuo, essendo conseguente ad una valutazione meramente discrezionale dell'Amministrazione che all'epoca aveva inserito- nell'ambito delle risorse e dei fondi stanziati nel fondo di produttività - questo obiettivo tra quelli raggiunti nell'anno. Tanto più che si trattava di retribuzione di risultato che è voce stipendiale ben diversa e distinta da quella di posizione azionata in giudizio. In particolare, la retribuzione di posizione varia in relazione alle funzioni ricoperte e alle responsabilità connesse in base alla gradazione operata da ciascuna amministrazione, mentre l'indennità di risultato è finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti (cfr. Cass. civ., sez. lav. 2.2.2011, n. 2459).
Negli anni successivi la distribuzione delle risorse è avvenuta in ragione di altri obiettivi ritenuti strategici e nessuna doglianza sulla distribuzione delle risorse o violazione dei criteri contrattuali è stata sollevata in giudizio dalla cui pertanto non è riconoscibile alcun compenso analogo. CP_1
D'altra parte la giurisprudenza che riconosce ai dirigenti medici eventuali ulteriori compensi per prestazioni che superino i limiti contrattuali è fondata sulla violazione di diritti fondamentali come la salute o il riposo che, nel caso di specie, non sono stati azionati.
L'assunto dell'interessata è sempre stato che, in ragione della superiore responsabilità derivante dalla attribuzione della dirigenza di due strutture complesse, la avrebbe avuto diritto alla CP_1
retribuzione di posizione variabile commisurata alla struttura che aveva un indicatore superiore,
16 ignorando- forse- che l'atto aziendale classificava l'unica struttura di cui era titolare come struttura operativa avente indicatore 27A1 e che l'ente aveva agito nel rispetto della norma contrattuale, che al comma ottavo, escludeva il diritto a un trattamento economico diverso da quello in essere.
Pertanto avendo l'azienda agito nel rispetto degli atti di macro-organizzazione e delle norme contrattuali e non avendo la parte lamentato alcun vulnus specifico a diritti della persona, ma avendo invocato il mantenimento di un trattamento economico accessorio che è privo di fonte contrattuale, la domanda va rigettata siccome infondata.
15. Del pari sono infondate le domande azionate con l'appello incidentale autonomo.
Per quanto esposto a far data dal 19.07.17 a seguito del subentro dell' Controparte_7
e del nuovo atto aziendale 476/17 del 19.7.17 , con il riassetto organizzativo le due
[...]
precedenti strutture rette dalla – come già previsto nella 381/13 di affidamento ad interim della CP_1
Cont struttura complessa 4- erano unificate in una unica struttura del dipartimento di salute mentale la “ struttura complessa “ e nell'ambito della ricognizione degli incarichi Controparte_2 aziendali gestionali di direzione di struttura complessa e semplice dipartimentale dell'area sanitaria ( decreto 508/17, di cui al doc.15 di parte convenuta in primo grado), l'ipotesi della era stata CP_1 qualificata come “caso 1” ossia ipotesi di incarico “sovrapponibile a quello preesistente o quasi totalmente sovrapponibile a quello preesistente dal punto di vista gestionale e di contenuto professionale”.
Decisione criticata dalla parte appellante che ha sostenuto il diritto alla retribuzione di posizione variabile corrispondente alla struttura complessa di particolare rilevanza e alti indicatori 27A2 corrispondente alla CSM4 che era divenuta parte integrante, insieme a quella della clinica Psichiatrica, della struttura unificata.
Ciò in ragione della precedente classificazione rimasta invariata e della circostanza che le due strutture era state accorpate.
In fase di discussione il procuratore dell'appellante ha poi sostenuto che, in ragione di quanto previsto nel decreto 508/2017, il dirigente che aveva qualificato l'ipotesi come caso 1 era errata, poichè l'ipotesi applicabile analogicamente era al più quella di cui al caso 3 ( “incarico con profilo di ruolo sostanzialmente nuovo e diverso rispetto ad altri già previsti in azienda in cui si modifica la mission e il mandato della struttura e/o ampliati i contenuti ed ambiti gestionali”), ovvero il caso 4 ( “due strutture complesse con identico o sovrapponibile profilo di ruolo che diventano una unica struttura di pari contenuto professionale”).
Assumendo che in questi casi, in applicazione del decreto, le sarebbe spettato il trattamento accessorio superiore.
17 16. Censura infondata perché alla luce di quanto previsto nel decreto invocato l'ente aveva stabilito che, nelle more dell'adozione del nuovo atto di classificazione, indipendentemente dalla diversa casistica indicata, gli incarichi dirigenziali in essere erano confermati in capo ai precedenti titolari e - al suo punto 4° -in via del tutto generale, il trattamento economico correlato all'incarico già conferito sarebbe rimasto invariato fino alla nuova graduazione e valorizzazione degli incarichi da definirsi in sede di contrattazione integrativa.
In altri termini, considerato che la graduazione e la valorizzazione degli incarichi è materia rientrante nella contrattazione, l'allora ha necessariamente mantenuto lo status quo degli incarichi già CP_12
conferiti, in attesa degli esiti delle trattative sindacali.
Contrariamente a quanto affermato dalla , dunque, nessuna illogicità può ravvisarsi CP_1 nell'operato aziendale;
diversamente l'accoglimento della interpretazione proposta dalla CP_1 avrebbe l'effetto di una determinazione ad personam di portata individuale che si porrebbe in aperto contrasto con la disciplina legislativa e con la contrattazione collettiva.
Pertanto nel caso di specie essendo la ancora titolare dell'incarico dirigenziale con retribuzione CP_1
di posizione 27A1, le era stato mantenuto il trattamento economico accessorio in essere anche nel periodo successivo alla unificazione.
Trattamento corretto e rispettoso delle determinazioni organizzative dell'ente.
17. Con il secondo motivo di appello incidentale autonomo la ha insistito per ottenere una CP_1 retribuzione superiore anche nel periodo in cui le era stato conferito l'incarico di direttore del
Dipartimento di salute mentale dell'area isontina.
Nell'assunto dell'appellante gli incarichi di direzione dei due Dipartimenti di Salute mentale ( area giuliana e isontina), le sarebbero stati affidati entrambi in via diretta e autonoma e non sarebbero riferibili ad istituti contrattuali che disciplinano l'ipotesi di sostituzione o di affidamenti di incarichi aggiuntivi o ad interim.
Pertanto la ricorrente si sarebbe trovata a dirigere l'intero settore di Salute mentale dell'Azienda, anche se formalmente diviso e quindi la retribuzione accessoria che le sarebbe spettata sarebbe stata quella più elevata tra quelle previste per ciascuna delle due funzioni affidate.
17.1. Doglianza infondata.
Come eccepito dalla azienda sanitaria in primo grado per questo incarico l'ente le aveva conferito l'indennità di sostituzione ai sensi dell'art. 18 comma 4 Ccnl.
La norma disciplina in modo tassativo tutte le ipotesi di sostituzione;
ne consegue che l'ente ha agito nel rispetto della norma contrattuale e in aderenza al disposto normativo di cui all'art. 24 decreto legislativo n. 165/01.
18 Se si aderisse alla interpretazione della parte appellante incidentale, si rischierebbe di aggiungere una ipotesi di copertura dell'incarico, ulteriore rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo e quindi contra legem ( cfr. Cass. civ., sez. lav., 28.2.2023, n. 6021; Cass. civ., sez. lav., 28.2.2023, n. 6021;
Cass. civ., sez. lav., 14.9.2022, n. 27109; Cass. civ., sez. lav.,15.7.2022, 22374; Cass. civ., sez. lav.,
20.8.2021, n. 23195; Cass. civ., sez. lav., 3.9.2018, n. 21565).
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di appello incidentale autonomo.
18. All'esito del giudizio di appello, pertanto, in accoglimento dell'appello principale e rigettato l'appello incidentale, in riforma parziale della sentenza di primo grado, tutte le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese di lite in ragione della complessità delle questioni di fatto e diritto esaminate, e delle ragioni processuali e di merito che hanno indotto il Collegio alla riforma parziale della sentenza di primo grado, sono compensate nella misura di ½; la quota residua è posta a carico della parte soccombente e liquidata, per entrambi i gradi, secondo il valore indeterminabile – fascia II per la particolare CP_1
complessità delle questioni- e i criteri di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni.
Per l'appellante incidentale il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'onere di versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
In accoglimento dell'appello principale, rigettato l'appello incidentale, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte in primo grado da;
Controparte_1
compensa tra le parti metà delle spese di entrambi i gradi e condanna a rifondere Controparte_1 all'azienda la quota residua che in detta frazione liquida quanto al primo grado in euro 4524,00, quanto al secondo grado in euro 4236,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a CP_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù
19 20
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Andrea Doardo Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 11 settembre 2024
Da
(C.F. Parte_1
), in persona del suo direttore generale e legale rappresentante pro-tempore, dott. P.IVA_1
con sede legale in Trieste, via Costantino Costantinides n. 2, rappresentata e Parte_2 difesa, come da procura alle liti redatta in formato cartaceo su foglio separato ai sensi dell'art. 83
c.p.c., dall'avv. Guido Barzazi del Foro di Venezia (C.F. – PEC C.F._1
e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Email_1
Borgna del Foro di Trieste (C.F. – PEC in CodiceFiscale_2 Email_2
Trieste, via San Nicolò 21, come da decreto del Direttore Generale dell' di autorizzazione a Pt_1
stare in giudizio. appellante
1 Contro
, C.F. , rappresentata e difesa anche Controparte_1 C.F._3
disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Giovanni Ventura (C.F. pec: C.F._4
t) e Silvia Ventura, (C.F. , fax di Email_3 Email_4 C.F._5
studio 055 7604095, pec: ed elettivamente domiciliata presso Email_5
il primo a Trieste in Via Coroneo 17, come da procura in calce al ricorso di primo grado confermata in calce al presente atto
Appellata- appellante incidentale
appello avverso la sentenza n. 31/2024 (N. 354/2023 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Trieste in data 11 marzo 2024 e non notificata
In punto: retribuzione dirigente medico
CONCLUSIONI
Per parte appellante in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione civile – controversie di lavoro, n.
31 del 11.03.2024, emessa nel giudizio r.g. n. 354 del 2023, Voglia accogliere il presente ricorso in appello per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della statuizione che in accoglimento della domanda della ricorrente ha riconosciuto a questa l'indennità di sostituzione ex art. 18 comma 7° del CCNL 08.06.2000 per il periodo compreso fra il 9.04.2014 e il 18.07.2017 con condanna di l relativo pagamento, respingere tale domanda, con conferma della sentenza Pt_3
impugnata nelle restanti statuizioni di rigetto.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata- appellante incidentale:
In via principale: Rigettare il proposto appello in quanto infondato.
In via di appello incidentale condizionato: Nella denegata ipotesi in cui venga accolto il proposto appello, accertare e dichiarare in relazione al periodo 2013 – 2017, il diritto della prof. alla CP_1 retribuzione di posizione variabile di € 3.250,00 lordi o la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, ovvero una retribuzione di risultato pari alla misura erogata nel 2013 (€. 443,00 mensili o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia), per il periodo fino 18.7.2017 e condannare l'appellante principale a corrispondere le corrispondenti differenze retributive con accessori di legge.
In via di appello incidentale autonomo: In parziale riforma della sentenza impugnata:
2 a) Accertare e dichiarare ex art. 2099 c.c. il diritto della ricorrente in applicazione delle norme contrattuali e regolamentari vigenti presso la convenuta e comunque anche ex art. 36 Cost. a percepire dalla data del 19.7.2017 o da diversa data che si accerti, una retribuzione di posizione variabile di €.
3.250,00 lordi o la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia b) Accertare e dichiarare ex art. 2099 c.c. il diritto della ricorrente in applicazione delle norme contrattuali e regolamentari vigenti presso la convenuta e comunque anche ex art. 36 Cost. a percepire dalla data del 7.10.2019 sino al 15.9.2022, una retribuzione a compenso dell'incarico di Direzione del DSM area isontina oltre a quella di area giuliana nella misura di €. 28.000,00 annui o nella diversa misura maggiore o minore che risulterà di giustizia.
c) Conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere le dovute differenze retributive spettanti a seguito delle domande sub a) e b), oltre accessori di legge.
In ogni caso: Con vittoria dispese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste accoglieva parzialmente le domande proposte da ricercatrice confermata, professoressa aggregata e medico universitario Controparte_1 convenzionato, nei confronti dell' , condannando Parte_1
l'ente pubblico al pagamento della indennità di sostituzione di cui all'art. 18 comma 7 CCNL 8 giugno
2000 per il periodo dal 9 aprile 2014 al 18 luglio 2017 e rigettando le altre richieste di pagamento con compensazione delle spese di lite.
Il giudice ai fini della decisione evidenziava che l'attribuzione degli incarichi alla e la loro CP_1 valorizzazione ai fini della retribuzione di posizione, era conseguente all'atto aziendale adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/1992; atto che non era stato impugnato nelle sedi competenti dalla interessata e rispetto al quale non era ipotizzabile un intervento sostitutivo del giudice attesa la piena discrezionalità dell'Amministrazione in materia.
Pertanto anche in applicazione della norma di cui all'art. 24 decreto legislativo n. 165/01 e del principio della onnicomprensività della retribuzione del dirigente medico, rigettava le domande volte ad ottenere la retribuzione accessoria commisurata alla complessità della struttura 27A2( struttura complessa con Alti indicatori). Rilevava il giudice l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 2103
c.c. non configurandosi un'ipotesi, né di mansioni superiori, né, tanto meno, di sostituzione integrale del dirigente, con conseguente diritto ad eguale trattamento economico.
3 Per contro, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, accordava l'indennità di sostituzione prevista dal Ccnl all'art. 18 per il periodo dal 2014 al 2017 in cui la era stata assegnataria CP_1
della direzione del CSM4, nella vacanza del titolare.
2. Avverso la sentenza proponeva appello parziale l' Parte_1 al fine di ottenere l'integrale rigetto delle pretese attoree.
La insisteva per il rigetto dell'impugnazione e a propria volta, in via incidentale condizionata CP_1
e autonoma, insisteva per ottenere la riforma parziale della sentenza di primo grado.
3. La Corte di Appello, autorizzato il deposito di note di discussione, disposto il mutamento del relatore della causa in ragione dell'arrivo di nuovo consigliere del Collegio Lavoro, all'esito della discussione orale, all'udienza dell'8 maggio 2025 ha deciso la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante principale, riprodotte le allegazioni della memoria di costituzione di primo grado, ha impugnato la sentenza nel capo in cui il giudice del tribunale di Trieste aveva accolto la domanda della volta ad ottenere una retribuzione superiore a quella percepita nel periodo in cui aveva CP_1 ricoperto temporaneamente l'incarico di dirigente del CSM4 dall'1.11.13 18.07.17, con quattro motivi.
Con il primo contestava la violazione dell'art. 112 c.p.c.
considerato che
parte attrice nel chiedere l'aumento della retribuzione variabile con riferimento al periodo in oggetto, non aveva richiesto l'indennità di cui all'art. 18 comma 7 Ccnl riconosciuta dal primo giudice.
Trattavasi pertanto di causa petendi diversa da quella azionata dalla ricorrente e quindi di decisione assunta in piena violazione della norma processuale citata.
Con il secondo motivo contestava l'interpretazione del giudice della norma contrattuale di cui all'art. 18 Ccnl 8.6.00. Osservava l'appellante che l'ipotesi contemplata dal comma 8 della disposizione contrattuale fosse diversa da quella contenuta nel comma 7, trattandosi di ipotesi residuale come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto ( cfr. Cass. civ. sez. VI
28086/2021).
Contestava altresì l'applicabilità dell'art. 36 Cost. in ragione dell'inderogabilità della previsione normativa di cui all'art. 24 decreto legislativo 165/01, che contemplava il principio della onnicomprensività del trattamento economico erogato al dirigente e ciò anche in ipotesi di incarico ad interim.
4 Con il terzo motivo di appello contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto di potersi sostituire all'ente pubblico, qualificando ed attribuendo l'indennità di sostituzione oltre i limiti della domanda e con intromissione nella sfera di discrezionalità dell'ente sanitario.
Con quarto ed ultimo motivo censurava la sentenza per errore del giudice nella ricostruzione del fatto;
l'azienda aveva ritenuto di conferire ad interim l'incarico ex art. 18 comma 8 Ccnl cit. in attesa della attuazione dell'unificazione delle due strutture affidate alla . Assumeva che la CSM4 e la CP_1 clinica psichiatrica erano destinate ad essere unificate in un'unica Struttura Complessa ( UCO)
, in coerenza con quanto previsto nel Piano di Intesa tra Regione ed Controparte_2
Università ( come indicato nella delibera n.381/2013).
5. L'appellata contrastava l'appello principale di cui chiedeva la reiezione rilevando quanto al primo motivo che la domanda era compresa nelle proprie conclusioni aventi ad oggetto la determinazione di una corretta retribuzione ai sensi dell'art. 2099 c.c., ovvero di una somma diversa maggiore o minore di giustizia.
Contestava il secondo motivo ritenendo corretta l'interpretazione operata dal primo giudice;
analogamente contestava il terzo motivo ritenendo che il giudice avesse correttamente applicato le norme cogenti di cui agli artt. 36, 97 Cost evidenziando come d'altra parte la condotta della azienda fosse stata del tutto contradditoria nel riconoscere una retribuzione di risultato per il periodo immediatamente precedente ( anno 2013) e negandolo per il periodo successivo, nonostante la situazione fosse rimasta invariata.
Rispetto al quarto motivo osservava che la futura unificazione delle strutture non era sufficiente ad escludere una retribuzione superiore in favore della gravata da responsabilità superiori in CP_1
ragione del doppio incarico e che pertanto correttamente il giudice aveva individuato un equo compenso nell'art. 18 comma 7 Ccnl 8.6.00.
In via incidentale condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello principale, riproponeva la domanda di pagamento della retribuzione di posizione e/o risultato in misura corrispondente alla struttura di cui aveva la reggenza e che era qualificata in modo superiore con indicatore 27A2 con conseguente retribuzione di posizione pari ad euro 3250,00 superiore a quella percepita che era invece commisurata ad indicatore 27A1. In ogni caso insisteva per il riconoscimento dell'indennità di retribuzione di risultato riconosciuta nell'anno 2013 e pari ad euro 443,00 mensili.
Contestava di aver chiesto una diversa classificazione delle strutture o di aver contestato gli atti di macro-organizzazione che- peraltro- se illegittimi, erano comunque disapplicabili dal giudice al fine di tutelare il diritto del lavoratore ad una retribuzione adeguata.
In via incidentale autonoma proponeva appello avverso la sentenza che aveva rigettato le domande di pagamento relative al periodo successivo al 19.07.17 e fino al 15.09.22.
5 In particolare con primo motivo con riferimento al periodo successivo alla unificazione delle strutture
CSM4 e (dal 19.07.17), osservava l'appellante incidentale di non avere chiesto, Controparte_2
né contestato gli atti aziendali di classificazione delle strutture, ma di avere agito per l'attribuzione della retribuzione di posizione variabile corrispondente alla struttura complessa di cui era divenuta direttrice e che- come detto- aveva una duplice funzione, ospedaliero e territoriale con un conseguente aumento delle responsabilità in capo al dirigente. Reputava implicito che- nell'invarianza delle classificazioni- l'unificazione di due strutture, una classificata come 27A1 e una classificata come
27A2, consentisse l'attribuzione della indennità prevista per quella più complessa;
per contro il giudice non aveva tenuto conto della situazione in atto ed aveva ritenuto corretto il mantenimento della situazione preesistente ( con incarico ad interim e retribuzione di posizione corrispondente al precedente incarico 27A1).
Con secondo motivo censurava il rigetto della domanda di pagamento del compenso più elevato previsto per i direttori del dipartimento di salute mentale di Trieste e Gorizia, ossia Gorizia, per il periodo dal 7.10.19 al 15.09.22, ritenuto che trattavasi di periodo in cui la aveva retto in CP_1
modo autonomo e diretto due dipartimenti di salute mentale. Del tutto irrilevante era stato il richiamo da parte del giudice all'art. 2103 c.c. non chiedendo la parte un compenso per mansioni superiori, ma soltanto il pagamento della retribuzione più elevata tra quelle previste per i rispettivi Dipartimenti di salute mentale.
6. L'appello principale merita accoglimento;
per contro l'appello incidentale sia nella forma condizionata che autonoma, va rigettato siccome infondato per le assorbenti ragioni che seguono.
A. La situazione in fatto allegata dalla in ricorso e in parte contestata dalla azienda convenuta CP_1
è la seguente: trattasi di professoressa aggregata presso Università degli Studi di Trieste la quale aveva prestato attività come medico convenzionato in favore della Parte_1
con incarichi diversi di responsabile di struttura complessa e incarichi temporanei dal 1998
[...]
al 31.10.2024 anno di collocamento in quiescenza. In particolare la ricorrente in primo grado allegava che nel 2008 con delibera n. 587 del 21.8.2008 del Direttore Generale dell'allora Controparte_3
, le era stato conferito l'incarico di responsabile di struttura complessa CSM4 per la
[...]
durata di 5 anni;
struttura che a seguito di deliberazione del direttore aziendale era classificata come struttura complessa con alta qualità di indicatori ( 27A2), cui corrispondeva una retribuzione variabile di posizione pari ad euro 3250,00 lordi mensili. Con decorrenza 27.6.2013, alla ricorrente veniva conferito dall'Università di Trieste- come meglio chiarito dall'Azienda convenuta in primo grado-
l'incarico di Direttore della Struttura Complessa – , classificata nel gruppo Controparte_2 aziendale 27A1, corrispondente all'incarico di responsabilità di struttura complessa con “sufficiente
6 qualità di indicatori” ed una valorizzazione della retribuzione variabile aziendale di posizione pari ad
€ 1.950,00 mensili, sempre ai sensi di d.d. nn. 78, 79, 80 e 81/2009.
A decorrere dal 15.11.2013, in aggiunta all'incarico di Direzione della , alla Controparte_2 ricorrente era stato attribuito l'incarico di Direttore ad interim del Centro di Salute Mentale 4, con
Deliberazione del Direttore Generale n. 381/2013 e successiva modifica ex Delibera del Direttore
Generale n. 399/2013. Assumeva che soltanto nel 2013 questo incarico aggiuntivo era stato remunerato con una corresponsione mensile di euro 443,00 ( circostanza peraltro contestata dall'azienda convenuta).
Per contro l'azienda non le attribuiva nel periodo successivo e fino al 2022, alcuna retribuzione di risultato ulteriore per il maggiore impegno;
allegava che la retribuzione di risultato corrisposta dal
2014 al 2022 era quella corrispondente alla classificazione inferiore 27A1 , nonostante gli altri
CSSMM fossero qualificati come struttura complessa e nonostante il servizio da lei diretto fosse costituito da due strutture.
Precisava che con delibera n. 508 del 28.07.17 le era conferita- con decorrenza 19.07.17- la responsabilità della struttura complessa derivante dalla unificazione della e del Controparte_2
CSM4; responsabilità confermata anche successivamente fino al 2022 con decreto direttoriale 701/22, tuttavia lamentava che la retribuzione di posizione attribuita continuava ad essere quella inferiore commisurata ad indicatore 27A1.
Da ultimo evidenziava che dall'1.1.2020 aveva conglobato formalmente le preesistenti Pt_3
aziende ed , e la ricorrente, già dal 7.10.2019 al 15.9.2022, cioè fino alla nomina del CP_3 Pt_1
nuovo dirigente, aveva svolto anche le funzioni di Direttore facente funzioni del Dipartimento di
Salute Mentale dell'area isontina, oltre che di Direttore facente funzioni del Dipartimento di Salute
Mentale dell'area giuliana.
B. In diritto con riferimento all'ultimo periodo dal 2019 al 2022, instava per ottenere il pagamento di un compenso commisurato a quello previsto per il dipartimento di salute mentale dell'area ( Pt_1
pari ad euro 28.000,00 che era più alto di quello previso per Trieste) e ciò in applicazione dell'art. 36
Cost. Analogamente per i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc, oltre agli artt. 36 e 97 Cost., riteneva incongruo che nonostante la maggiore complessità degli incarichi e il mantenimento della responsabilità della struttura CSM4 che anche nel 2017 era classificata come complessa con alti indicatori, dal 2013 le era stata attribuita una retribuzione di risultato inferiore a quella percepita nel medesimo incarico quanto meno fino al 2012. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:”. 1) Accertare e dichiarare ex art. 2099 c.c. il diritto della ricorrente in applicazione delle norme contrattuali e regolamentari vigenti presso la convenuta e comunque anche ex art. 36
Cost. a percepire dalla data del 15.11.2013 o del 19.7.2017 o da diversa data che si accerti, una
7 retribuzione di posizione variabile di €. 3.250,00 lordi mensili o la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, ovvero – ferma per il resto la domanda – una retribuzione di risultato pari alla misura erogata nel 2013 (€. 443,00 mensili o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia), per il periodo fino 18.7.2017. 2) Accertare e dichiarare ex art. 2099 c.c. il diritto della ricorrente in applicazione delle norme contrattuali e regolamentari vigenti presso la convenuta e comunque anche ex art. 36 Cost. a percepire dalla data del 7.10.2019 sino al 15.9.2022, una retribuzione a compenso dell'incarico di Direzione del DSM area isontina oltre a quella di area giuliana nella misura di €.
28.000,00 annui o nella diversa misura maggiore o minore che risulterà di giustizia. 3)
Conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere le dovute differenze retributive spettanti a seguito delle domande sub 1) e 2), oltre accessori di legge. 4) Con vittoria di spese”.
7. L'azienda nel costituirsi in primo grado contestate integralmente le pretese dal punto di Parte_1 vista del diritto, quanto all'esposizione di fatto precisava che l'ente non aveva attribuito alcun compenso aggiuntivo mensile alla in termini di retribuzione di posizione nel 2013, quanto CP_1
piuttosto una attribuzione una tantum-rientrante nella propria discrezionalità.
Infatti l'Università di Trieste, in applicazione del protocollo esistente per la suddivisione delle strutture in cliniche universitarie e ospedaliere, con nota prot. n.12918 dd. 27/06/2013 (doc. 7 parte convenuta in primo grado), essendosi creata la necessità di conferire l'incarico dirigenziale di altra struttura il cui dirigente era cessato dal servizio e vacante dal marzo 2013, designava a tale incarico la dott.ssa , ricercatrice afferente al settore scientifico disciplinare Med/25, Psichiatrica, come CP_1
responsabile della S.C. di , con decorrenza dal 27.06.13 al 26.06.16. Controparte_2
Pertanto con delibera n. 254/13 ( cfr. doc. 8 parte convenuta in primo grado), l'allora Parte_4
, prendeva atto che questo nuovo incarico comportava la cessazione immediata di quello
[...] in essere con l'ente dal 2008 ( dirigente struttura complessa CSM4) e che questa nuova designazione aveva un effetto diretto sul trattamento economico del dirigente poiché, come previsto dalla precedente classificazione aziendale del 2001, la struttura rientrava nel gruppo B con indicatore – ai fini di causa- 27A1.
Ciò comportava anche la revisione della retribuzione di posizione in essere, in quanto la classificazione degli incarichi aziendali approvata con le delibere n.80 e 81/2009 collocava l'incarico di Struttura Complessa Clinica Psichiatrica, come detto, nel gruppo 27A1.
Di conseguenza, il trattamento economico correlato all'incarico assegnato alla a decorrere CP_1
dalla data del 27/06/2013, risultava articolato come segue:
-retribuzione Posizione Minima € 12.856,21 (annuo) –€ 1.071,35 (mensile);
-valore Variabile Aziendale (compresa 13a mensilità) € 1.950,00 (annuo) –mensile € 150,00.
8 La vacanza della Struttura Complessa CSM4 dovuta alla nomina universitaria della dott.ssa CP_1
e le interlocuzioni già avviate con l'Università di Trieste in ordine alla nuova organizzazione del
Dipartimento di Salute Mentale, conducevano l'allora alla determinazione di affidare CP_4
temporaneamente alla ricorrente, in qualità di sostituto, la Struttura Complessa CSM4, con Delibera
n. 381/2013 a decorrere dall' 01/11/2013 ( cfr. doc. 9 parte convenuta in primo grado).
Come esposto nel testo della stessa delibera n. 381/2013, l'obiettivo condiviso con l'Università di
Trieste era lo sviluppo di un nuovo modello “…che potrà prevedere una diversa articolazione organizzativa del Dipartimento di Salute Mentale, nell'ottica, sia della riduzione del numero delle
SC ivi incardinate, sia ai fini dell'eventuale attuazione di logiche di Area ” e che “…la nuova Pt_5
strutturazione potrebbe comportare, da un lato la direzione universitaria di un Centro di Salute
Mentale e dall'altro un'eventuale sinergia nell'ambito dell'Area vasta Giuliano-Isontina…”, precisando che tale riorganizzazione presupponeva l'adozione di un nuovo Protocollo di Intesa tra
Regione e Università e il recepimento di questo da parte dell' nell'atto aziendale. Pt_1
L'affidamento temporaneo avveniva in applicazione dell'art. 18, c. 8 del CCNL dd. 08/06/2000 all'epoca vigente che testualmente prevede: “Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la Struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico”.
Con la delibera n. 381/2013, l'allora n. 1, preso atto che la norma contrattuale citata non CP_4
prevedeva alcuna indennità sostitutiva per il designato, si era comunque riservata di valutare l'eventuale possibilità di riconoscimento del maggior impegno della dirigente nell'ambito della retribuzione di risultato, nel rispetto delle procedure stabilite dal CCNL e di quanto chiarito in merito
Tes_ anche dall' con proprio parere del 5.10.2011 ( cfr. doc. 11 parte convenuta in primo grado).
Pertanto nell'ambito della definizione del fondo di produttività collettiva del 2013 dava atto dell'obiettivo di continuità assistenziale garantito da questo incarico ad interim e per il 2013 era stabilita l'attribuzione “ una tantum” della somma di euro 1000,00 per l'obiettivo strategico raggiunto
( cfr. docc. 12 e busta paga giugno 2014 di cui al doc. 13 di parte convenuta primo grado).
Negli anni successivi erano conferiti alla gli obiettivi strategici previsti e correlati alle attività CP_1
del CSM4, da valorizzare mediante le risorse del fondo per la retribuzione di risultato specifici, nell'ambito dei Piani complessivi aziendali annuali senza alcuna previsione di corresponsione mensile in termini di retribuzione di risultato.
7.1. Quanto poi al periodo successivo evidenziava l'azienda che a seguito dell'attuazione del nuovo atto aziendale n. 476/17 e del subentro dell' , il nuovo assetto Controparte_5 organizzativo aveva previsto l'unificazione in una unica struttura della
[...]
e che pertanto a seguito di decreto dirigenziale Controparte_6
9 508/17 l'azienda divenuta ”, nelle more Controparte_7 dell'adozione della nuova classificazione aziendale, stabiliva di mantenere la titolarità dell'incarico ( già conferito dall' e dall'allora per il come Parte_6 CP_8 CP_9
sostituto) alla , trattandosi di ipotesi indicata come Caso 1 nel decreto 708/17 ( di cui al doc. CP_1
12 di parte convenuta).
In attesa della nuova classificazione degli incarichi le era confermata la retribuzione di posizione corrispondente alla classificazione della struttura di cui aveva formalmente la titolarità ossia la clinica
Psichiatrica, per quanto detto classificata come 27A1.
Pertanto secondo l'azienda le domande di pagamento ulteriore non erano accoglibili.
Da ultimo quanto al periodo 2019-2022 in cui alla era stato conferito, in attesa CP_1 dell'accorpamento della AUITSS e dell' con denominazione finale Controparte_10
il ruolo di sostituto del direttore del Pt_3 Parte_1 Parte_1 dipartimento di salute mentale ( dall'1.10.19), la convenuta in primo grado eccepiva che la richiesta di pagamento dell'importo azionato era infondata poiché l'interessata aveva sottaciuto che l'attività di sostituzione era stata congruamente compensata con l'indennità di sostituzione prevista dall'art. 18 comma 4 Ccnl 8.6.00 e con il relativo fondo ( cfr. doc. 19 parte convenuta in primo grado).
8. Premesse le questioni di fatto come provate dalle parti con i documenti versati in atti e prendendo in esame il primo motivo di appello principale e il secondo ad esso connesso , il Collegio ritiene fondata la doglianza dell'azienda appellante.
Come evidenziato anche nei punti motivazionali che precedono la ricorrente in primo grado aveva chiesto di poter percepire una retribuzione di posizione corrispondente alla classificazione della struttura medica complessa da lei diretta dal 2008 ( CSM4) e quindi una retribuzione variabile commisurata alla classificazione 27A2 ovvero- con riferimento al periodo dal 2013 al 18.07.17- quanto meno una retribuzione di posizione commisurata a quella erogata nel 2013 e pari ad euro
443,00 mensili.
Domanda fondata sulla asserita violazione dell'art. 36 Cost, nonché degli artt. 1375 cc e 97 Cost., assumendo l'interessata l'irragionevolezza della attribuzione da parte dell'ente di una retribuzione variabile che fosse commisurata alla classificazione della struttura complessa di minor peso, nonostante la direzione di entrambe le strutture comportasse per l'interessata un aumento di responsabilità ed “un incremento qualitativo e quantitativo del lavoro svolto prima a seguito dell'attribuzione dal 2013 di un incarico ad interim, cui è seguita nel 2017 l'unificazione delle due strutture dirette, cui a sua volta si è sommato un ulteriore incarico ad interim, dal 2019 al 2022, di tutto il DSM isontino (cfr. Trib. Trieste 17/2018).*** In questo senso assorbire nella valorizzazione della la valorizzazione – più alta – della allora confluita in un'unica Controparte_2 CP_11
10 struttura è irragionevole ed ingiusto. Soprattutto se si considera che con l'unificazione evidentemente il carico di responsabilità e quantitativo di lavoro si è amplificato. Ed a maggior ragione se si considera che in epoca antecedente, a fronte del conferimento di incarico della sola alla CP_11 ricorrente era stata riconosciuta la retribuzione superiore (€. 3.250,00) ed inoltre, come precisato, anche se per un breve periodo, una qualche forma di riconoscimento in termini di retribuzione di risultato, poi tuttavia non più corrisposta, quando – già direttrice della – le era Controparte_2 stato conferito ad interim l'incarico di reggenza del CSM4.”( cfr. pagg. 8,9 parte ricorrente in primo grado).
9. Il primo giudice, a fronte di questa domanda e con riferimento al periodo limitato dal 9.04.14 al
18.07.17, in ragione dell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito ( questione non oggetto di devoluzione in appello e quindi non più controversa tra le parti), accoglieva la domanda ai sensi della norma collettiva di cui all'art. 18 ; in particolare, richiamato il principio della onnicomprensività della retribuzione del dirigente, il tribunale escludeva che alla potesse competere una CP_1
retribuzione di posizione commisurata a quella percepita dal titolare della struttura vacante ovvero da lei stessa sostituito, e richiamando la giurisprudenza formatasi in materia di sostituzione di cui all'art. 18 Ccnl 8.06.00 osservava quanto segue:” in caso di sostituzioni, con orientamento ormai consolidato, la Cassazione superando un isolato precedente di segno contrario (Cass., Sez. Lav., sent. 6 luglio
2015, n. 13809), ha enunciato il principio secondo cui la sostituzione non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. ed al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità sostitutiva, senza che rilevi neppure la prosecuzione dell'incarico oltre il termine previsto dal CCNL (in tal senso si vedano anche Sez. Lav., ord. 19 agosto 2021, n. 23155; ord. 20 agosto 2021, n. 23195; ord. 14 settembre 2022, n. 27109). Alla luce di tali principi, non può riconoscersi il diritto della dott.ssa a percepire, nei Controparte_1
periodi in cui le sono stati affidati incarichi temporanei aggiuntivi, una retribuzione maggiore, commisurata a quella percepita dal dirigente sostituito, o incentivi di risultato, poiché gli incarichi affidati rientrano tra le mansioni di dirigente. L'unica voce aggiuntiva prevista dal CCNL in questi casi è quella prevista dall'art. 18 del CCNL, che prevede: “1. In caso di assenza per ferie o malattia
o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale – più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura
11 medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati che, limitatamente alle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa concorsuale l'accesso è riservato a più categorie professionali, riguarda tutti gli addetti.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso piò durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale o direttore amministrativo e di direttore dei servizi sociali – ove previsto dalle leggi regionali – della stessa o di altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 71 del dlgs 29/1993 e della legge 816/1984 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda applica il comma 4 e provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto
1997. La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del dlgs 502/1992
e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 31. 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro ruoli. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L.
1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3, di L. 518.000 alla cui corresponsione si provvede o con le risorse del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti
12 possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.
9. In prima applicazione la disciplina del presente articolo decorre dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente CCNL e, da tale data, è disapplicato l'art. 55 del DPR. 384/1990.
Entro il medesimo termine le aziende possono integrare le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo
i propri ordinamenti, previa consultazione dei soggetti dell'art. 10, comma 2”. La dott.ssa CP_1 risulta aver percepito l'indennità di sostituzione di cui al comma 7 per il periodo dal 7 ottobre
[...]
2019 al 15 settembre 2022, in cui ha svolto (anche) le funzioni di direttore facente funzioni del
Dipartimento di Salute Mentale dell'Area isontina e, successivamente, di direttore facente funzioni del
Dipartimento di Salute Mentale dell'area giuliana, come confermato dalle parti in udienza. Tale indennità non è invece stata corrisposta alla ricorrente per l'incarico conferitole temporaneamente –
a causa della vacanza del posto - della dirigenza del CSM 4, a decorrere dal 1° novembre 2013; tale incarico è stato mantenuto fino al 18 luglio 2017, poiché, dal giorno successivo, il CSM 4 è stato unificato alla , con attribuzione della direzione in capo alla dott.ssa Controparte_2 CP_1
Secondo la posizione di l'indennità non sarebbe dovuta per tale periodo poiché
[...] Pt_3
l'incarico temporaneo è stato conferito ai sensi dell'art. 18, comma 8, del CCNL, che non prevederebbe alcuna indennità aggiuntiva, diversamente dalle ipotesi di cui al comma 7. Tale ricostruzione, tuttavia, non è condivisibile. Il comma 8 prevede, infatti, solo una procedura alternativa per la definizione del sostituto, la cui attività, tuttavia, non si differenzia in alcun modo da quella svolta da chi è stato scelto ai sensi dei commi precedenti del medesimo articolo;
peraltro, va sottolineato che l'art. 18 è rubricato “Sostituzioni” e non vi è dunque ragione per ritenere che l'ipotesi di cui al comma 8 non sia qualificabile in tal senso. Inoltre, il comma 7 disciplina il trattamento economico da riservare “al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo”, senza alcuna esclusione. Considerato, dunque, che come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, il diritto all'indennità di sostituzione è espressione del diritto ad una retribuzione proporzionata, di cui all'art. 36 Cost., non vi è ragione per escludere il diritto della ricorrente a tale indennità per l'incarico temporaneo svolto dal 1° novembre 2013 al 18 luglio 2017.”( cfr. sentenza di primo grado).
10. La violazione dell'art. 112 c.p.c. risulta per tabulas; la causa petendi azionata dall'interessata era diversa, né è sostenibile che in qualche modo, tramite l'invocazione dell'art. 36 Cost., nelle conclusioni attoree fosse compresa anche la richiesta di applicazione della norma contrattuale che disciplina la sostituzione del titolare e il diritto- in alcuni casi- del sostituto di essere compensato con una retribuzione superiore. Disposizione contrattuale mai invocata dall'interessata come si evince dalla mera lettura del ricorso di primo grado e delle conclusioni ivi rassegnate ( cfr. Cass. 12943/12).
13 11. In ogni caso anche aderire alla tesi della parte appellata che ha eccepito che la decisione di cui ha chiesto conferma, rientrerebbe nel potere d'ufficio del giudice di qualificazione giuridica della domanda – particolarmente accentuato nel caso di giudice del lavoro- la sentenza è comunque erronea in accoglimento del secondo motivo di appello principale.
Il primo giudice ha infatti confuso l'istituto della sostituzione di cui al comma settimo della norma contrattuale riportata nei precedenti punti motivazionali, con l'istituto della reggenza o incarico ad interim di cui al comma 8.
Ipotesi questa del comma ottavo diversa da quella di cui al comma settimo che va riferita ai casi di sostituzione disciplinati dai commi 2-6 del testo contrattuale, caratterizzati dall'affidamento temporaneo dell'incarico dirigenziale ad altro dirigente medico della stessa struttura che non ricopra un incarico equiparabile a quello per cui opera la sostituzione.
Per contro nel comma ottavo le parti sociali hanno disciplinato l'ipotesi di affidamento dell'incarico apicale ad altro dirigente già titolare di struttura analoga ( come nel caso della che era titolare CP_1
della dirigenza di altra struttura complessa di nomina universitaria), escludendo qualsiasi indennità di sostituzione.
Disciplina ritenuta dalla giurisprudenza non confliggente con l'art. 36 Cost. poiché trattasi di responsabilità eventuale, ritenuta compresa nei doveri istituzionali del dirigente pubblico la cui retribuzione ex art. 24 TU 165/01 ha carattere onnicomprensivo ( cfr. in termini Cass. civ. sez.VI,
28086 del 14.10.21 come correttamente riportata a pagg. 26 e 27 del ricorso in appello).
Ne consegue l'erroneità dell'interpretazione del giudice che ha esteso l'indennità di cui al settimo comma a fattispecie contrattuale diversa e non assimilabile.
L'accoglimento dei primi due motivi di appello principale consente di dichiarare assorbiti gli ulteriori due motivi di impugnazione volti ad ottenere il medesimo effetto di riforma della pronuncia di primo grado.
12. L'accoglimento dell'appello principale impone l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dalla che ha riproposto le conclusioni del primo grado, in ragione del diritto del CP_1
dirigente ad ottenere una retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. e artt. 1175 e 1375 cc, evidenziando che la non ha aveva inteso contestare la classificazione operata dall'azienda delle strutture CP_1 complesse da lei dirette ( come titolare e sostituto), quanto piuttosto l'incongruità della attribuzione di un compenso variabile inferiore a quello percepito in precedenza quando era titolare di una sola struttura complessa ( la CSM 4) per la quale era prevista una retribuzione di posizione diversa e superiore ( pari ad euro 3250,00 l'anno).
13. Il Collegio ritiene infondato l'appello incidentale condizionato.
14 In via preliminare e di rito devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate in replica dalla appellante principale, per violazione dell'art. 434 c.p.c. e per novità.
Pur concordando con l'appellante principale che l'eccesso di sinteticità- alle volte- possa destare confusione ovvero rendere oscure le doglianze delle parti, tuttavia nel caso di specie, trattandosi di richiesta azionata in via condizionata appare evidente che con la stessa la intendesse contestare CP_1
la decisione di primo grado nel punto in cui il giudice non aveva accolto la sua domanda di pagamento- per il periodo dal 2014 al 18.07.17- della retribuzione variabile di euro 3250,00 o quanto meno la somma mensile di euro 443,00 che assumeva esserle stata riconosciuta nel 2013 e quindi dovuta anche per il periodo successivo.
Né può ritenersi che l'invocazione dei principi di buona fede e correttezza costituiscano allegazioni nuove non consentite in appello, atteso che, come riportato nei precedenti punti motivazionali,
l'invocazione normativa degli artt. 1175 cc, 1375 cc , 36 Cost. e 97 Cost. era già contenuta nel corpo del ricorso di primo grado.
In appello l'appellante incidentale ha quindi esplicitato in modo più completo- senza violare il principio del divieto dei nova- quanto già azionato in primo grado.
13.1. In sintesi secondo l'appellante incidentale – ferma la classificazione delle strutture da lei dirette, una 27A1 e l'altra 27A2- trattandosi di duplice incarico, l'azienda avrebbe dovuto riconoscerle una retribuzione variabile commisurata alla struttura complessa ad alti indicatori e quindi corrispondente al 27A2 ( come classificata la struttura CSM4).
Diritto azionato in ragione delle norme di correttezza e buona fede cui deve attenersi anche una pubblica amministrazione ex art. 36 Cost.
14. Censure infondate.
Nel caso di incarichi dirigenziali pubblici la norma di cui all'art. 36 Cost., come ricordato anche dalla giurisprudenza richiamata dal primo giudice, non è invocabile considerato che al dirigente sanitario compete esclusivamente il trattamento economico contemplato dalle norme di legge e collettive ( cfr. art. 24 decreto legislativo n. 165/01), sicchè ogni funzione e potere che sia riconducibile all'incarico ricoperto è adeguatamente compensato dal trattamento economico previsto- in relazione a quell'incarico- dalle parti collettive.
Inoltre la retribuzione di posizione variabile per cui è causa ( cfr. art. 40 CCnl 8.6.00), è direttamente collegata all'atto di classificazione e graduazione delle funzioni adottate dall'ente (cfr, art. 26 Ccnl
8.6.00); atto di macro-organizzazione che la ha confermato di non contestare né di aver CP_1
impugnato in alcun modo. La retribuzione di posizione è altresì collegata al fondo di produttività collettiva le cui risorse sono- di regola- disciplinate con contrattazione integrativa ( cfr. in termini Cass. sez. L. n. 3513/2024).
15 L'ente pubblico, al di fuori delle ipotesi legali e contrattuali, non può attribuire al dirigente sanitario trattamenti economici accessori non previsti perché contrario alla norma inderogabile di cui all'art. 24
TU 165/01 e comunque ogni attribuzione ulteriore del trattamento accessorio deve corrispondere alle risorse presenti nel fondo deputato alla finalità dello stesso.
14.1. Applicando questi principi al caso di specie va escluso che la avesse diritto alla CP_1
retribuzione di posizione pregressa o comunque corrispondente alla titolarità della direzione della struttura complessa Csm4 nel periodo dal 2014 al 2017 ( antecedente alla unificazione), poiché all'epoca era titolare – in ragione della nomina da parte dell'Università di Trieste- dell'incarico di dirigente struttura complessa che, secondo gli atti aziendali vigenti all'epoca non Controparte_2
contestati dalla interessata nelle sedi competenti, era classificata come struttura complessa con “ sufficiente qualità di indicatori” ( 27A1); titolarità cui si era aggiunta l'attribuzione ad interim della responsabilità dell'altra struttura di cui non era più titolare( CSM4).
La disposizione di cui all'art. 18 comma ottavo Ccnl 8.6.00, per quanto espresso nei punti motivazionali che precedono, esclude che al sostituto competa un trattamento economico ulteriore rispetto a quello già in essere, trattandosi di compito rientrante nei doveri istituzionali del dirigente.
La circostanza che nel primo anno di conferimento dell'incarico ad interim l' le abbia Parte_1 attribuito un compenso ulteriore di 1000,00 euro nell'ambito del fondo collettivo della produttività e raggiungimento obiettivi non equivale al riconoscimento di un diritto perpetuo, essendo conseguente ad una valutazione meramente discrezionale dell'Amministrazione che all'epoca aveva inserito- nell'ambito delle risorse e dei fondi stanziati nel fondo di produttività - questo obiettivo tra quelli raggiunti nell'anno. Tanto più che si trattava di retribuzione di risultato che è voce stipendiale ben diversa e distinta da quella di posizione azionata in giudizio. In particolare, la retribuzione di posizione varia in relazione alle funzioni ricoperte e alle responsabilità connesse in base alla gradazione operata da ciascuna amministrazione, mentre l'indennità di risultato è finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti (cfr. Cass. civ., sez. lav. 2.2.2011, n. 2459).
Negli anni successivi la distribuzione delle risorse è avvenuta in ragione di altri obiettivi ritenuti strategici e nessuna doglianza sulla distribuzione delle risorse o violazione dei criteri contrattuali è stata sollevata in giudizio dalla cui pertanto non è riconoscibile alcun compenso analogo. CP_1
D'altra parte la giurisprudenza che riconosce ai dirigenti medici eventuali ulteriori compensi per prestazioni che superino i limiti contrattuali è fondata sulla violazione di diritti fondamentali come la salute o il riposo che, nel caso di specie, non sono stati azionati.
L'assunto dell'interessata è sempre stato che, in ragione della superiore responsabilità derivante dalla attribuzione della dirigenza di due strutture complesse, la avrebbe avuto diritto alla CP_1
retribuzione di posizione variabile commisurata alla struttura che aveva un indicatore superiore,
16 ignorando- forse- che l'atto aziendale classificava l'unica struttura di cui era titolare come struttura operativa avente indicatore 27A1 e che l'ente aveva agito nel rispetto della norma contrattuale, che al comma ottavo, escludeva il diritto a un trattamento economico diverso da quello in essere.
Pertanto avendo l'azienda agito nel rispetto degli atti di macro-organizzazione e delle norme contrattuali e non avendo la parte lamentato alcun vulnus specifico a diritti della persona, ma avendo invocato il mantenimento di un trattamento economico accessorio che è privo di fonte contrattuale, la domanda va rigettata siccome infondata.
15. Del pari sono infondate le domande azionate con l'appello incidentale autonomo.
Per quanto esposto a far data dal 19.07.17 a seguito del subentro dell' Controparte_7
e del nuovo atto aziendale 476/17 del 19.7.17 , con il riassetto organizzativo le due
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precedenti strutture rette dalla – come già previsto nella 381/13 di affidamento ad interim della CP_1
Cont struttura complessa 4- erano unificate in una unica struttura del dipartimento di salute mentale la “ struttura complessa “ e nell'ambito della ricognizione degli incarichi Controparte_2 aziendali gestionali di direzione di struttura complessa e semplice dipartimentale dell'area sanitaria ( decreto 508/17, di cui al doc.15 di parte convenuta in primo grado), l'ipotesi della era stata CP_1 qualificata come “caso 1” ossia ipotesi di incarico “sovrapponibile a quello preesistente o quasi totalmente sovrapponibile a quello preesistente dal punto di vista gestionale e di contenuto professionale”.
Decisione criticata dalla parte appellante che ha sostenuto il diritto alla retribuzione di posizione variabile corrispondente alla struttura complessa di particolare rilevanza e alti indicatori 27A2 corrispondente alla CSM4 che era divenuta parte integrante, insieme a quella della clinica Psichiatrica, della struttura unificata.
Ciò in ragione della precedente classificazione rimasta invariata e della circostanza che le due strutture era state accorpate.
In fase di discussione il procuratore dell'appellante ha poi sostenuto che, in ragione di quanto previsto nel decreto 508/2017, il dirigente che aveva qualificato l'ipotesi come caso 1 era errata, poichè l'ipotesi applicabile analogicamente era al più quella di cui al caso 3 ( “incarico con profilo di ruolo sostanzialmente nuovo e diverso rispetto ad altri già previsti in azienda in cui si modifica la mission e il mandato della struttura e/o ampliati i contenuti ed ambiti gestionali”), ovvero il caso 4 ( “due strutture complesse con identico o sovrapponibile profilo di ruolo che diventano una unica struttura di pari contenuto professionale”).
Assumendo che in questi casi, in applicazione del decreto, le sarebbe spettato il trattamento accessorio superiore.
17 16. Censura infondata perché alla luce di quanto previsto nel decreto invocato l'ente aveva stabilito che, nelle more dell'adozione del nuovo atto di classificazione, indipendentemente dalla diversa casistica indicata, gli incarichi dirigenziali in essere erano confermati in capo ai precedenti titolari e - al suo punto 4° -in via del tutto generale, il trattamento economico correlato all'incarico già conferito sarebbe rimasto invariato fino alla nuova graduazione e valorizzazione degli incarichi da definirsi in sede di contrattazione integrativa.
In altri termini, considerato che la graduazione e la valorizzazione degli incarichi è materia rientrante nella contrattazione, l'allora ha necessariamente mantenuto lo status quo degli incarichi già CP_12
conferiti, in attesa degli esiti delle trattative sindacali.
Contrariamente a quanto affermato dalla , dunque, nessuna illogicità può ravvisarsi CP_1 nell'operato aziendale;
diversamente l'accoglimento della interpretazione proposta dalla CP_1 avrebbe l'effetto di una determinazione ad personam di portata individuale che si porrebbe in aperto contrasto con la disciplina legislativa e con la contrattazione collettiva.
Pertanto nel caso di specie essendo la ancora titolare dell'incarico dirigenziale con retribuzione CP_1
di posizione 27A1, le era stato mantenuto il trattamento economico accessorio in essere anche nel periodo successivo alla unificazione.
Trattamento corretto e rispettoso delle determinazioni organizzative dell'ente.
17. Con il secondo motivo di appello incidentale autonomo la ha insistito per ottenere una CP_1 retribuzione superiore anche nel periodo in cui le era stato conferito l'incarico di direttore del
Dipartimento di salute mentale dell'area isontina.
Nell'assunto dell'appellante gli incarichi di direzione dei due Dipartimenti di Salute mentale ( area giuliana e isontina), le sarebbero stati affidati entrambi in via diretta e autonoma e non sarebbero riferibili ad istituti contrattuali che disciplinano l'ipotesi di sostituzione o di affidamenti di incarichi aggiuntivi o ad interim.
Pertanto la ricorrente si sarebbe trovata a dirigere l'intero settore di Salute mentale dell'Azienda, anche se formalmente diviso e quindi la retribuzione accessoria che le sarebbe spettata sarebbe stata quella più elevata tra quelle previste per ciascuna delle due funzioni affidate.
17.1. Doglianza infondata.
Come eccepito dalla azienda sanitaria in primo grado per questo incarico l'ente le aveva conferito l'indennità di sostituzione ai sensi dell'art. 18 comma 4 Ccnl.
La norma disciplina in modo tassativo tutte le ipotesi di sostituzione;
ne consegue che l'ente ha agito nel rispetto della norma contrattuale e in aderenza al disposto normativo di cui all'art. 24 decreto legislativo n. 165/01.
18 Se si aderisse alla interpretazione della parte appellante incidentale, si rischierebbe di aggiungere una ipotesi di copertura dell'incarico, ulteriore rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo e quindi contra legem ( cfr. Cass. civ., sez. lav., 28.2.2023, n. 6021; Cass. civ., sez. lav., 28.2.2023, n. 6021;
Cass. civ., sez. lav., 14.9.2022, n. 27109; Cass. civ., sez. lav.,15.7.2022, 22374; Cass. civ., sez. lav.,
20.8.2021, n. 23195; Cass. civ., sez. lav., 3.9.2018, n. 21565).
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di appello incidentale autonomo.
18. All'esito del giudizio di appello, pertanto, in accoglimento dell'appello principale e rigettato l'appello incidentale, in riforma parziale della sentenza di primo grado, tutte le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese di lite in ragione della complessità delle questioni di fatto e diritto esaminate, e delle ragioni processuali e di merito che hanno indotto il Collegio alla riforma parziale della sentenza di primo grado, sono compensate nella misura di ½; la quota residua è posta a carico della parte soccombente e liquidata, per entrambi i gradi, secondo il valore indeterminabile – fascia II per la particolare CP_1
complessità delle questioni- e i criteri di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni.
Per l'appellante incidentale il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'onere di versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
In accoglimento dell'appello principale, rigettato l'appello incidentale, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte in primo grado da;
Controparte_1
compensa tra le parti metà delle spese di entrambi i gradi e condanna a rifondere Controparte_1 all'azienda la quota residua che in detta frazione liquida quanto al primo grado in euro 4524,00, quanto al secondo grado in euro 4236,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a CP_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù
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