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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5720 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta: Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 3689 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/12/2024, vertente TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , domiciliata in Roma, alla Via
[...] C.F._2
Crescenzio n.20, presso lo studio dell'Avv. Nicola Staniscia (c.f.
, che li rappresenta e difende, anche C.F._3 disgiuntamente, con l'Avv. Andrea Belardinelli ( ); C.F._4
APPELLANTI E
(c.f. ), domiciliato in Controparte_1 C.F._5
NE (VT) alla Via Ex Ospedale n. 15, presso lo studio dell'Avv. Andrea Nocera (c.f. ), che lo rappresenta e difende C.F._6 come da procura in atti;
APPELLATO
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1185/2020, pubblicata il 16/12/2020.
CONCLUSIONI: Per gli appellanti: Piaccia all'Ecc.ma Corte Adita, ogni contraria istanza respinta e in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, acclarata la tempestività nella proposizione del giudizio di merito, dichiarare infondata l'eccezione di adempimento svolta dall'esecutato in forza di una pretesa convalida di offerta reale già dichiarata illegittima con sentenza passata in giudicato.
1 Per l'appellato In via principale: confermare integralmente la sentenza n.1185/2020 pubblicata dal Tribunale ordinario di Civitavecchia;
in via subordinata: dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire della signora con ogni conseguenza di legge;
Parte_1 dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
comunque rigettare le domande proposte dagli appellanti in quanto infondate sia in fatto che in diritto condannare i signori e al pagamento di una somma Parte_2 Pt_1 equitativamente determinata, in favore del signor ai sensi CP_1 dell'art.96 co.3 c.p.c.; in ogni caso: Vittoria di spese e compensi del presente giudizio, rimborso spese generali come per legge, rivalsa I.V.A. e C.N.P.A.F. FATTO E DIRITTO Con la sentenza gravata, il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato inammissibile il giudizio di merito a definizione della opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc proposta da ritenendone la CP_1 tardività dello stesso. A fondamento della decisione, il Tribunale ha così motivato:
“La domanda attorea è inammissibile per mancato rispetto del termine assegnato dal G.E. per la proposizione della fase di merito relativa all'opposizione all'esecuzione proposta da ai sensi Controparte_1 dell'art. 616 c.p.c.. Invero, va anzitutto premesso che la norma citata prevede che il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 comma II c.p.c., con la stessa ordinanza con cui decide sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva, fissa un termine, espressamente qualificato dalla legge come perentorio, per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito. Nel caso di specie, con ordinanza del 15.10.2011, depositata il 19.10.2011, il Giudice della procedura esecutiva n. 14/2010 ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dall'esecutato ai sensi dell'art. Controparte_1
624 c.p.c. e ha assegnato alle parti il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito. Tale termine deve ritenersi decorrere dalla comunicazione della predetta ordinanza da parte della Cancelleria, avvenuta in data 19.10.2011. Ne consegue che l'atto introduttivo del presente giudizio, avente forma di citazione, è stato notificato tardivamente in quanto inviato per posta solo in data 30.12.2011 (scadenza del termine 19.12.2011). Stante la natura perentoria del termine, la domanda deve essere dichiarata
2 inammissibile.” Stante la pronuncia di inammissibilità, il Tribunale ha condannato gli attori in riassunzione alla refusione delle spese di lite in favore della controparte. Con tempestivo atto di appello, e hanno Parte_2 Pt_1 impugnato la decisione, facendo rilevare la erroneità della decisione di primo grado laddove “ha fatto decorrere il termine per la proposizione del giudizio di merito ex art. 616 cpc non già dalla notifica dell'ordinanza ex art. 624 cpc al procedente ed ai creditori intervenuti, ma, erroneamente, dalla data del deposito della stessa”. Secondo gli appellanti, il G.E. di Civitavecchia non si era avveduto che l'ordinanza ex art. 624 cpc del 19/10/11 non era mai stata loro notificata:
- né al domicilio del loro procuratore costituito;
- né, tanto meno, nel domicilio da loro eletto presso il Comune di Civitavecchia, via Salvatore Di Giacomo n. 12 presso lo studio dell'avv. Teresa Calbi. Verosimilmente, osservano, la Cancelleria del G.E. aveva “malamente tentato” una notificazione dell'ordinanza ex art. 624 cpc presso i locali della stessa non accorgendosi che sia il procedente che gli intervenienti avevano, nella comparsa di costituzione depositata per la fase sommaria tenutasi all'udienza del 21/01/11, tempestivamente eletto domicilio in Civitavecchia, via Salvatore di Giacomo n. 12 presso l'avv. Teresa Calbi, come risultava dalla comparsa di costituzione e risposta depositata per l'udienza del 21/01/11. Chiedono, quindi, che l'adita Corte, riformata la prima decisione esamini il merito della domanda, delibando gli ulteriori profili della controversia sulla base dei motivi enucleati nel libello introduttivo, ovvero:
1) eccezione di litispendenza del procedimento di opposizione, risultando dagli atti che, alla data di deposito del ricorso ex art. 615 cpc, la stessa causa (per identità di parti e causa petendi) era pendente dinanzi al Giudice di Pace di Roma, RG. 24478/10, Sez. VI, dott. , già investito del Per_1 procedimento di accertamento negativo di convalida di offerta reale per la mancanza della dicitura “con riserva di supplemento”;
2) nel merito, infondatezza della opposizione in quanto l'offerta reale effettuata dal non aveva conseguito nessun effetto CP_1 liberatorio a seguito del mero deposito della somma, e tanto in ragione del mancato inserimento della riserva di supplemento. La appellante quale parte interveniente nel giudizio di Pt_1 opposizione, ha ribadito il proprio credito per Euro 24.000 azionato nella procedura esecutiva per la pubblicazione della sentenza 8536/09. Osserva l'irrilevanza del fatto che la parte esecutata avesse tentato di liberarsi dell'obbligazione in favore dell'interveniente mediante la pubblicazione sul quotidiano “Il Messaggero” dell'estratto della predetta sentenza, in quanto era onere del pubblicare la Controparte_1 stessa per intero;
si opponeva dunque alla pubblicazione parziale del titolo
3 esecutivo instando per la nuova pubblicazione dello stesso. Si è costituito in giudizio il on comparsa dove ha eccepito CP_1 la inammissibilità dell'appello per violazione dei canoni ex art. 342 cpc, ha insistito nella eccezione di tardività della riassunzione, la carenza di legittimazione attiva dell'intervento di nella procedura Pt_1 esecutiva immobiliare, già dichiarato inammissibile dal Giudice dell'Esecuzione in quanto il titolo esecutivo posto a fondamento dell'intervento conteneva unicamente una condanna ad un facere, ovvero alla pubblicazione della sentenza. In definitiva, osserva la parte, la contestata mancata esecuzione in forma specifica di una condanna ad un facere consentiva alla parte vittoriosa unicamente di agire esecutivamente ex artt. 612 e ss. c.p.c. per ottenerne l'esecuzione in forma specifica, con conseguente inesistenza di alcuna pretesa creditoria nei confronti dell'appellato da parte della interveniente. In ogni caso, la stessa parte ha fatto rilevare la cessazione della materia del contendere per intervenuto integrale pagamento del credito azionato nella procedura esecutiva. E' fondato il primo motivo di appello per avere errato il Tribunale nella verifica del rispetto del termine perentorio per la riassunzione del giudizio di merito ex art. 616 cpc. Dai documenti allegati alla costituzione di primo grado, la ordinanza emessa ex art. 624 cpc risulta notificata sia a che a Parte_2 Pt_1 presso la Cancelleria del Tribunale tramite rispettivi biglietti di cancelleria depositato in data 2.11.2011 (e non in data 19.10.2011, come erroneamente rilevato dal Tribunale). Tale dato temporale risulta confermato dall'Avv. Tommaso Spada, comparso all'udienza del 23.05.2012 “in sostituzione dell'Avv. Staniscia”, ove lo stesso ebbe a dichiarare di aver ricevuto la notifica in data 2.11.2011. Tale circostanza vale a superare lo specifico contenuto della censura in esame nella parte in cui si eccepisce la “mancata notificazione” della predetta ordinanza presso il domicilio eletto. Infatti, posto che la questione processuale circa la tempestività della riassunzione può comunque dirsi devoluta a queto Ufficio, vale a smentire la conclusione del primo giudice la utile riassunzione del giudizio di opposizione operata da e Pt_1 giusta citazione notificata al in data 30.12.2011, Parte_2 CP_1 come da ricevuta di spedizione depositata in atti. Il rilievo ha portata assorbente con conseguente esonero della disamina del contenuto dello specifico motivo di appello. Nel merito, quanto agli altri motivi, l'appello è infondato, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere sulla l'opposizione all'esecuzione immobiliare dispiegata in primo grado dal e CP_1 riassunta dagli appellanti Pare utile ripercorrere brevemente la vicenda del processo esecutivo sotteso alla presente azione, nella ricostruzione diacronica offerta dall'appellato e
4 non contestata, sotto alcun profilo, dagli odierni appellanti. La opposizione riguarda la procedura esecutiva immobiliare NRGE 14/10 intrapresa dal solo nei confronti di Parte_2 CP_1 per il pagamento della somma di € 2.270,28 oltre interessi. Nel
[...] corso del procedimento, il aveva chiesto la conversione del CP_1 pignoramento. Era altresì intervenuta, nel procedimento, azionando un Parte_1 preteso credito di € 32.340,00 per la spesa occorrente per la pubblicazione della sentenza n. 8536/09 emessa dal Tribunale di Roma in proprio favore e contro il con ordinanza del 13-21/02/2014 il Giudice CP_1 dell'Esecuzione, in accoglimento della istanza di conversione, quantificava la somma da sostituire all'immobile pignorato in complessivi € 3.270,28 (comprensivi di € 1.000,00 per spese e compensi), disponendo che il debitore esecutato provvedesse al deposito della somma di € 2.670,88 (al netto di quella versata all'atto della presentazione dell'istanza di conversione) con rateizzazioni mensili di € 445,14 ciascuna, oltre interessi a scalare al tasso previsto dal titolo, da versarsi entro il giorno 1 di ciascun mese a decorrere dal mese di marzo 2014 e rinviava la procedura all'udienza del 18/09/2014 per la verifica dell'avvenuto pagamento;
il debitore provvedeva al pagamento delle somme come ordinato CP_1 dal Giudice dell'esecuzione; infine, con provvedimento del 17/12/2015 il Giudice dell'esecuzione dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare per intervenuta estinzione del debito.
Tali essendo i fatti, va dichiarata cessata la materia del contendere sulla opposizione azionata in primo grado. Risulta, invero, per tabulas l'avvenuta estinzione del processo esecutivo immobiliare giusta ordinanza del Giudice dell'Esecuzione resa all'udienza del 17.12.2015. Va anche rilevato il difetto di legittimazione attiva della interveniente
[...] nel presente procedimento, non avendo la stessa provato, a' Pt_1 termini dell'art. 499 cpc, il titolo esecutivo posto a fondamento del credito azionato. Del tutto infondata è anche l'eccezione pregiudiziale degli appellanti di
“litispendenza” del presente giudizio di opposizione rispetto al giudizio, azionato dal dinanzi al Giudice di Pace, per l'accertamento Parte_2 negativo per la convalida dell'offerta reale. Infatti, la sentenza n. 1364 del 2011 del 18.11.2010 del Giudice di Pace, che aveva dichiarato la invalidità dell'offerta reale, è stata assunta, dal Giudice dell'Esecuzione, unicamente a fondamento del provvedimento di rigetto della istanza di sospensione del processo esecutivo giusta ordinanza ex art. 624 cpc in data 15-19/10/2011. Avendo il Giudice dell'Esecuzione disposto per la prosecuzione della fase di merito, è evidente come la statuizione giudiziale non precludesse sotto alcun profilo il successivo svolgimento del processo esecutivo.
5 Ad ogni modo, l'eccezione è del tutto inconferente avendo l'opponente ncentrato da subito le proprie difese, nel giudizio di primo CP_1 grado, sulla avvenuta estinzione del processo esecutivo, già attuale al momento della riassunzione da parte degli avversari, e non sulla risalente effettuazione di una offerta reale nel 2011. Nel merito della opposizione, deve quindi rilevarsi come, in base ai documenti prodotti, l'originario opponente abbia CP_1 pienamente dimostrato di aver assolto, nel corso della procedura esecutiva, al proprio debito a seguito della assegnazione, al delle Parte_2 somme determinate dal GE nella ordinanza di estinzione del processo esecutivo, sopra richiamata, munita di portata dirimente. Tale circostanza - allegata e comprovata dal nella propria CP_1 memoria di costituzione nel giudizio di opposizione RG 73/2012 - non è stata in alcun modo contestata dagli avversari nei successivi atti difensivi (v. memoria Avv. Staniscia ex art. 183 VI comma n. 2 cpc 30.07.2018 e note scritte di udienza del 19.05.2020), avendo gli stessi insistito nella sola eccezione di litispendenza, platealmente infondata alla luce della precedente ordinanza del GE di estinzione del processo esecutivo in data 17.12.2015, prodotta dal con la propria costituzione in CP_1 giudizio. Ai rilievi sintetizzati segue, previa riforma della sentenza di primo grado per le ragioni processuali sopra precisate, di dichiarare cessata la materia del contendere sulla opposizione all'esecuzione svolta dal CP_1 nei confronti di e e da questi Pt_1 Controparte_2 riassunta. Segue alla virtuale parziale soccombenza degli appellanti di onerare delle spese del doppio grado, liquidandone l'importo nella misura di ½,, compensate le spese ulteriori. La liquidazione segue il valore della controversia. La solo parziale soccombenza degli appellanti osta all'adozione di un provvedimento di condanna ex art. 96 cpc pure richiesto dalla parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 pubblicata il 16.12.2020 n. 1185/2020, così provvede:
- riformata integralmente la sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda azionata dagli appellati con citazione notificata il 30.12.2012 di riassunzione della opposizione all'esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Civitavecchia RG 14/2010;
- condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore dell'appellato delle spese del doppio grado Controparte_1 nella misura della metà, qui direttamente liquidata in complessivi Euro
6 3.800 (di cui Euro 1.800 per il primo grado) oltre Iva, cpa e spese generali al 15%; Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Giovanna Gianì Dott. Nicola Saracino
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così composta: Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 3689 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/12/2024, vertente TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , domiciliata in Roma, alla Via
[...] C.F._2
Crescenzio n.20, presso lo studio dell'Avv. Nicola Staniscia (c.f.
, che li rappresenta e difende, anche C.F._3 disgiuntamente, con l'Avv. Andrea Belardinelli ( ); C.F._4
APPELLANTI E
(c.f. ), domiciliato in Controparte_1 C.F._5
NE (VT) alla Via Ex Ospedale n. 15, presso lo studio dell'Avv. Andrea Nocera (c.f. ), che lo rappresenta e difende C.F._6 come da procura in atti;
APPELLATO
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1185/2020, pubblicata il 16/12/2020.
CONCLUSIONI: Per gli appellanti: Piaccia all'Ecc.ma Corte Adita, ogni contraria istanza respinta e in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, acclarata la tempestività nella proposizione del giudizio di merito, dichiarare infondata l'eccezione di adempimento svolta dall'esecutato in forza di una pretesa convalida di offerta reale già dichiarata illegittima con sentenza passata in giudicato.
1 Per l'appellato In via principale: confermare integralmente la sentenza n.1185/2020 pubblicata dal Tribunale ordinario di Civitavecchia;
in via subordinata: dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire della signora con ogni conseguenza di legge;
Parte_1 dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
comunque rigettare le domande proposte dagli appellanti in quanto infondate sia in fatto che in diritto condannare i signori e al pagamento di una somma Parte_2 Pt_1 equitativamente determinata, in favore del signor ai sensi CP_1 dell'art.96 co.3 c.p.c.; in ogni caso: Vittoria di spese e compensi del presente giudizio, rimborso spese generali come per legge, rivalsa I.V.A. e C.N.P.A.F. FATTO E DIRITTO Con la sentenza gravata, il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato inammissibile il giudizio di merito a definizione della opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc proposta da ritenendone la CP_1 tardività dello stesso. A fondamento della decisione, il Tribunale ha così motivato:
“La domanda attorea è inammissibile per mancato rispetto del termine assegnato dal G.E. per la proposizione della fase di merito relativa all'opposizione all'esecuzione proposta da ai sensi Controparte_1 dell'art. 616 c.p.c.. Invero, va anzitutto premesso che la norma citata prevede che il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 comma II c.p.c., con la stessa ordinanza con cui decide sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva, fissa un termine, espressamente qualificato dalla legge come perentorio, per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito. Nel caso di specie, con ordinanza del 15.10.2011, depositata il 19.10.2011, il Giudice della procedura esecutiva n. 14/2010 ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dall'esecutato ai sensi dell'art. Controparte_1
624 c.p.c. e ha assegnato alle parti il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito. Tale termine deve ritenersi decorrere dalla comunicazione della predetta ordinanza da parte della Cancelleria, avvenuta in data 19.10.2011. Ne consegue che l'atto introduttivo del presente giudizio, avente forma di citazione, è stato notificato tardivamente in quanto inviato per posta solo in data 30.12.2011 (scadenza del termine 19.12.2011). Stante la natura perentoria del termine, la domanda deve essere dichiarata
2 inammissibile.” Stante la pronuncia di inammissibilità, il Tribunale ha condannato gli attori in riassunzione alla refusione delle spese di lite in favore della controparte. Con tempestivo atto di appello, e hanno Parte_2 Pt_1 impugnato la decisione, facendo rilevare la erroneità della decisione di primo grado laddove “ha fatto decorrere il termine per la proposizione del giudizio di merito ex art. 616 cpc non già dalla notifica dell'ordinanza ex art. 624 cpc al procedente ed ai creditori intervenuti, ma, erroneamente, dalla data del deposito della stessa”. Secondo gli appellanti, il G.E. di Civitavecchia non si era avveduto che l'ordinanza ex art. 624 cpc del 19/10/11 non era mai stata loro notificata:
- né al domicilio del loro procuratore costituito;
- né, tanto meno, nel domicilio da loro eletto presso il Comune di Civitavecchia, via Salvatore Di Giacomo n. 12 presso lo studio dell'avv. Teresa Calbi. Verosimilmente, osservano, la Cancelleria del G.E. aveva “malamente tentato” una notificazione dell'ordinanza ex art. 624 cpc presso i locali della stessa non accorgendosi che sia il procedente che gli intervenienti avevano, nella comparsa di costituzione depositata per la fase sommaria tenutasi all'udienza del 21/01/11, tempestivamente eletto domicilio in Civitavecchia, via Salvatore di Giacomo n. 12 presso l'avv. Teresa Calbi, come risultava dalla comparsa di costituzione e risposta depositata per l'udienza del 21/01/11. Chiedono, quindi, che l'adita Corte, riformata la prima decisione esamini il merito della domanda, delibando gli ulteriori profili della controversia sulla base dei motivi enucleati nel libello introduttivo, ovvero:
1) eccezione di litispendenza del procedimento di opposizione, risultando dagli atti che, alla data di deposito del ricorso ex art. 615 cpc, la stessa causa (per identità di parti e causa petendi) era pendente dinanzi al Giudice di Pace di Roma, RG. 24478/10, Sez. VI, dott. , già investito del Per_1 procedimento di accertamento negativo di convalida di offerta reale per la mancanza della dicitura “con riserva di supplemento”;
2) nel merito, infondatezza della opposizione in quanto l'offerta reale effettuata dal non aveva conseguito nessun effetto CP_1 liberatorio a seguito del mero deposito della somma, e tanto in ragione del mancato inserimento della riserva di supplemento. La appellante quale parte interveniente nel giudizio di Pt_1 opposizione, ha ribadito il proprio credito per Euro 24.000 azionato nella procedura esecutiva per la pubblicazione della sentenza 8536/09. Osserva l'irrilevanza del fatto che la parte esecutata avesse tentato di liberarsi dell'obbligazione in favore dell'interveniente mediante la pubblicazione sul quotidiano “Il Messaggero” dell'estratto della predetta sentenza, in quanto era onere del pubblicare la Controparte_1 stessa per intero;
si opponeva dunque alla pubblicazione parziale del titolo
3 esecutivo instando per la nuova pubblicazione dello stesso. Si è costituito in giudizio il on comparsa dove ha eccepito CP_1 la inammissibilità dell'appello per violazione dei canoni ex art. 342 cpc, ha insistito nella eccezione di tardività della riassunzione, la carenza di legittimazione attiva dell'intervento di nella procedura Pt_1 esecutiva immobiliare, già dichiarato inammissibile dal Giudice dell'Esecuzione in quanto il titolo esecutivo posto a fondamento dell'intervento conteneva unicamente una condanna ad un facere, ovvero alla pubblicazione della sentenza. In definitiva, osserva la parte, la contestata mancata esecuzione in forma specifica di una condanna ad un facere consentiva alla parte vittoriosa unicamente di agire esecutivamente ex artt. 612 e ss. c.p.c. per ottenerne l'esecuzione in forma specifica, con conseguente inesistenza di alcuna pretesa creditoria nei confronti dell'appellato da parte della interveniente. In ogni caso, la stessa parte ha fatto rilevare la cessazione della materia del contendere per intervenuto integrale pagamento del credito azionato nella procedura esecutiva. E' fondato il primo motivo di appello per avere errato il Tribunale nella verifica del rispetto del termine perentorio per la riassunzione del giudizio di merito ex art. 616 cpc. Dai documenti allegati alla costituzione di primo grado, la ordinanza emessa ex art. 624 cpc risulta notificata sia a che a Parte_2 Pt_1 presso la Cancelleria del Tribunale tramite rispettivi biglietti di cancelleria depositato in data 2.11.2011 (e non in data 19.10.2011, come erroneamente rilevato dal Tribunale). Tale dato temporale risulta confermato dall'Avv. Tommaso Spada, comparso all'udienza del 23.05.2012 “in sostituzione dell'Avv. Staniscia”, ove lo stesso ebbe a dichiarare di aver ricevuto la notifica in data 2.11.2011. Tale circostanza vale a superare lo specifico contenuto della censura in esame nella parte in cui si eccepisce la “mancata notificazione” della predetta ordinanza presso il domicilio eletto. Infatti, posto che la questione processuale circa la tempestività della riassunzione può comunque dirsi devoluta a queto Ufficio, vale a smentire la conclusione del primo giudice la utile riassunzione del giudizio di opposizione operata da e Pt_1 giusta citazione notificata al in data 30.12.2011, Parte_2 CP_1 come da ricevuta di spedizione depositata in atti. Il rilievo ha portata assorbente con conseguente esonero della disamina del contenuto dello specifico motivo di appello. Nel merito, quanto agli altri motivi, l'appello è infondato, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere sulla l'opposizione all'esecuzione immobiliare dispiegata in primo grado dal e CP_1 riassunta dagli appellanti Pare utile ripercorrere brevemente la vicenda del processo esecutivo sotteso alla presente azione, nella ricostruzione diacronica offerta dall'appellato e
4 non contestata, sotto alcun profilo, dagli odierni appellanti. La opposizione riguarda la procedura esecutiva immobiliare NRGE 14/10 intrapresa dal solo nei confronti di Parte_2 CP_1 per il pagamento della somma di € 2.270,28 oltre interessi. Nel
[...] corso del procedimento, il aveva chiesto la conversione del CP_1 pignoramento. Era altresì intervenuta, nel procedimento, azionando un Parte_1 preteso credito di € 32.340,00 per la spesa occorrente per la pubblicazione della sentenza n. 8536/09 emessa dal Tribunale di Roma in proprio favore e contro il con ordinanza del 13-21/02/2014 il Giudice CP_1 dell'Esecuzione, in accoglimento della istanza di conversione, quantificava la somma da sostituire all'immobile pignorato in complessivi € 3.270,28 (comprensivi di € 1.000,00 per spese e compensi), disponendo che il debitore esecutato provvedesse al deposito della somma di € 2.670,88 (al netto di quella versata all'atto della presentazione dell'istanza di conversione) con rateizzazioni mensili di € 445,14 ciascuna, oltre interessi a scalare al tasso previsto dal titolo, da versarsi entro il giorno 1 di ciascun mese a decorrere dal mese di marzo 2014 e rinviava la procedura all'udienza del 18/09/2014 per la verifica dell'avvenuto pagamento;
il debitore provvedeva al pagamento delle somme come ordinato CP_1 dal Giudice dell'esecuzione; infine, con provvedimento del 17/12/2015 il Giudice dell'esecuzione dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare per intervenuta estinzione del debito.
Tali essendo i fatti, va dichiarata cessata la materia del contendere sulla opposizione azionata in primo grado. Risulta, invero, per tabulas l'avvenuta estinzione del processo esecutivo immobiliare giusta ordinanza del Giudice dell'Esecuzione resa all'udienza del 17.12.2015. Va anche rilevato il difetto di legittimazione attiva della interveniente
[...] nel presente procedimento, non avendo la stessa provato, a' Pt_1 termini dell'art. 499 cpc, il titolo esecutivo posto a fondamento del credito azionato. Del tutto infondata è anche l'eccezione pregiudiziale degli appellanti di
“litispendenza” del presente giudizio di opposizione rispetto al giudizio, azionato dal dinanzi al Giudice di Pace, per l'accertamento Parte_2 negativo per la convalida dell'offerta reale. Infatti, la sentenza n. 1364 del 2011 del 18.11.2010 del Giudice di Pace, che aveva dichiarato la invalidità dell'offerta reale, è stata assunta, dal Giudice dell'Esecuzione, unicamente a fondamento del provvedimento di rigetto della istanza di sospensione del processo esecutivo giusta ordinanza ex art. 624 cpc in data 15-19/10/2011. Avendo il Giudice dell'Esecuzione disposto per la prosecuzione della fase di merito, è evidente come la statuizione giudiziale non precludesse sotto alcun profilo il successivo svolgimento del processo esecutivo.
5 Ad ogni modo, l'eccezione è del tutto inconferente avendo l'opponente ncentrato da subito le proprie difese, nel giudizio di primo CP_1 grado, sulla avvenuta estinzione del processo esecutivo, già attuale al momento della riassunzione da parte degli avversari, e non sulla risalente effettuazione di una offerta reale nel 2011. Nel merito della opposizione, deve quindi rilevarsi come, in base ai documenti prodotti, l'originario opponente abbia CP_1 pienamente dimostrato di aver assolto, nel corso della procedura esecutiva, al proprio debito a seguito della assegnazione, al delle Parte_2 somme determinate dal GE nella ordinanza di estinzione del processo esecutivo, sopra richiamata, munita di portata dirimente. Tale circostanza - allegata e comprovata dal nella propria CP_1 memoria di costituzione nel giudizio di opposizione RG 73/2012 - non è stata in alcun modo contestata dagli avversari nei successivi atti difensivi (v. memoria Avv. Staniscia ex art. 183 VI comma n. 2 cpc 30.07.2018 e note scritte di udienza del 19.05.2020), avendo gli stessi insistito nella sola eccezione di litispendenza, platealmente infondata alla luce della precedente ordinanza del GE di estinzione del processo esecutivo in data 17.12.2015, prodotta dal con la propria costituzione in CP_1 giudizio. Ai rilievi sintetizzati segue, previa riforma della sentenza di primo grado per le ragioni processuali sopra precisate, di dichiarare cessata la materia del contendere sulla opposizione all'esecuzione svolta dal CP_1 nei confronti di e e da questi Pt_1 Controparte_2 riassunta. Segue alla virtuale parziale soccombenza degli appellanti di onerare delle spese del doppio grado, liquidandone l'importo nella misura di ½,, compensate le spese ulteriori. La liquidazione segue il valore della controversia. La solo parziale soccombenza degli appellanti osta all'adozione di un provvedimento di condanna ex art. 96 cpc pure richiesto dalla parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 pubblicata il 16.12.2020 n. 1185/2020, così provvede:
- riformata integralmente la sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda azionata dagli appellati con citazione notificata il 30.12.2012 di riassunzione della opposizione all'esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Civitavecchia RG 14/2010;
- condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore dell'appellato delle spese del doppio grado Controparte_1 nella misura della metà, qui direttamente liquidata in complessivi Euro
6 3.800 (di cui Euro 1.800 per il primo grado) oltre Iva, cpa e spese generali al 15%; Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Giovanna Gianì Dott. Nicola Saracino
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