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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.18268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.18268/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. NIERMANI ANTONELLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cividate Camuno, via Laffranchini, n. 26
e
(c.f. , con l'avv. CAPRETTI ROSSELLA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Flero, via Vittorio Emanuele II, n. 44
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 20.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Bovezzo (BS), via Dei Prati, n. 33/A, condotta in locazione dalla signora
, resta assegnata alla medesima con tutti gli arredi, eccezion fatta per gli effetti Parte_1 personali del marito già a suo tempo asportati;
il sig. provvederà quindi a spostare altrove la Parte_2 sua residenza entro il termine, ritenuto congruo, di qudici giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
3) i coniugi, dato atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta economica di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
4) ciascun coniuge si farà carico in via esclusiva delle spese difensive del proprio legale;
5) dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro e dichiarano di aver risolto compiutamente e con reciproca soddisfazione ogni questione economica, patrimoniale ed extrapatrimoniale, inerente alla loro vita matrimoniale. PER IL DIVORZIO: 1) La casa familiare sita nel Comune di Bovezzo (BS) in via Dei Prati, n. 33/A, condotta in locazione dalla signora resta assegnata alla medesima con tutti gli arredi, eccezion Parte_1 fatta per gli effetti personali del marito già a suo tempo asportati dal medesimo;
2) dare atto che i coniugi, dichiarato di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta economica a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e che, quindi, nessun assegno divorzile è previsto tra i medesimi;
3) dare atto che ciascun coniuge si farà carico in via esclusiva delle spese difensive del proprio legale;
4) dare atto che i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro
e dichiarano di aver risolto compiutamente e con reciproca soddisfazione ogni questione economica, patrimoniale ed extrapatrimoniale, inerente alla loro vita matrimoniale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 13.12.2023, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di BOVEZZO (anno 2023, parte I^, n.10).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma
2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24.2.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.18268/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. NIERMANI ANTONELLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cividate Camuno, via Laffranchini, n. 26
e
(c.f. , con l'avv. CAPRETTI ROSSELLA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Flero, via Vittorio Emanuele II, n. 44
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 20.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Bovezzo (BS), via Dei Prati, n. 33/A, condotta in locazione dalla signora
, resta assegnata alla medesima con tutti gli arredi, eccezion fatta per gli effetti Parte_1 personali del marito già a suo tempo asportati;
il sig. provvederà quindi a spostare altrove la Parte_2 sua residenza entro il termine, ritenuto congruo, di qudici giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
3) i coniugi, dato atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta economica di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
4) ciascun coniuge si farà carico in via esclusiva delle spese difensive del proprio legale;
5) dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro e dichiarano di aver risolto compiutamente e con reciproca soddisfazione ogni questione economica, patrimoniale ed extrapatrimoniale, inerente alla loro vita matrimoniale. PER IL DIVORZIO: 1) La casa familiare sita nel Comune di Bovezzo (BS) in via Dei Prati, n. 33/A, condotta in locazione dalla signora resta assegnata alla medesima con tutti gli arredi, eccezion Parte_1 fatta per gli effetti personali del marito già a suo tempo asportati dal medesimo;
2) dare atto che i coniugi, dichiarato di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta economica a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e che, quindi, nessun assegno divorzile è previsto tra i medesimi;
3) dare atto che ciascun coniuge si farà carico in via esclusiva delle spese difensive del proprio legale;
4) dare atto che i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro
e dichiarano di aver risolto compiutamente e con reciproca soddisfazione ogni questione economica, patrimoniale ed extrapatrimoniale, inerente alla loro vita matrimoniale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 13.12.2023, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di BOVEZZO (anno 2023, parte I^, n.10).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma
2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24.2.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti