CASS
Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
Massime • 1
In tema di detrazione delle spese per la realizzazione di interventi di recupero edilizio, il combinato disposto di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 449 del 1997 con l'art. 1, comma 1, lett a), del d.m. n. 41 del 1998, consente l'applicazione del beneficio fiscale in presenza della coincidenza tra il soggetto a favore del quale è prevista la detrazione di imposta e il soggetto tenuto ad eseguire, a pena di decadenza, la comunicazione di inizio lavori ed a inoltrare, tra gli altri documenti, il titolo abilitativo; ne consegue che, in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile, è esclusa in capo all'acquirente l'automatica traslazione del diritto alla detrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/11/2024, n. 30589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30589 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32509/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende – ricorrente – Contro SCARONI FAUSTO, – intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, sezione staccata di Brescia, n. 4544/2018, depositata il 23/10/2018; Irpef-detrazione- Recupero patrimonio edilizio Civile Sent. Sez. 5 Num. 30589 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: ANGARANO ROSANNA Data pubblicazione: 27/11/2024 2 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2024 dal Consigliere Rosanna Angarano;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Paola Filippi, ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito per l’Agenzia delle Entrate l’Avv. dello Stato Erica Farinelli. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di FA NI, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Brescia che aveva rigettato il ricorso con il quale quest’ultimo aveva contestato l’illegittimità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi relativi all’anno di imposta 2010. 2. L’Ufficio rilevava che la documentazione prodotta dal contribuente a sostegno delle detrazioni del 36 per cento delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, di cui il contribuente si era avvalso ex legge n. 244 del 1997, era inidonea in quanto recante sottoscrizione di soggetto diverso dal contribuente e riferita ad immobile non di sua proprietà. 3. La C.t.r., in riforma della sentenza di primo grado, riteneva sussistente il diritto alla detrazione in quanto l’immobile oggetto della ristrutturazione, originariamente di proprietà di CA NI, padre del contribuente, dopo il frazionamento, era stato ceduto a quest’ultimo con atto pubblico del 21 maggio 2007; che gli interventi edilizi, di cui alla comunicazione di inizio lavori inoltrata dal padre il 23 febbraio 2007, riguardavano proprio l’immobile ceduto ed erano provati da fatture emesse a nome di FA NI e da lui pagate;
che, il padre, invece, non aveva usufruito di alcuna detrazione di imposta. 3 4. Con ordinanza interlocutoria n. 3079 del 2024 questa Corte disponeva la trattazione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 legge 27 dicembre 1997, n. 449. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la ripresa dell’Ufficio relativa alle spese per il recupero del patrimonio edilizio (c.d. detrazione del 36 per cento). Rileva che, in primo luogo, fino all’anno di imposta 2010, per poter fruire della detrazione, era necessario trasmettere al Centro Operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara la comunicazione preventiva, redatta su apposito modulo, contenente la data di inizio lavori e in allegato la prescritta documentazione. Aggiunge che il contribuente, FA NI, non aveva inoltrato quanto prescritto;
che la predetta comunicazione era stata inoltrata, invece, in data 23 febbraio 2007 dal padre, senza alcuna indicazione della data di inizio lavori e con riferimento ad un immobile di cui parte, a seguito di frazionamento, era stato ceduto al figlio. Deduce, per l’effetto, che la detrazione richiesta da FA NI non poteva essere concessa in quanto: 1) questi non aveva comunicato alcunché al centro operativo;
2) non poteva tenersi conto della comunicazione effettuata da suo padre in quanto quest’ultimo non aveva effettuato alcun lavoro di ristrutturazione edilizia;
3) detta comunicazione era pure irregolare. Deduce, ancora, che, in ragione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, legge n. 449 del 1997, affinché il diritto alla detrazione posa essere ceduto è necessario che il cedente sia legittimato alla detrazione stessa avendo già eseguito l’intervento e che non ne abbia ancora beneficiato;
che, invece, il padre, non avendo sostenuto alcuna spesa, non aveva 4 acquistato alcun diritto Aggiunge che il figlio avrebbe dovuto inoltrare una nuova comunicazione a non proprio. 2. Il motivo è fondato. 2.1. L’art. 1 legge n. 449 del 1997 detta la disciplina della detrazione per spese riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio. Dette disposizioni, dopo numerose proroghe, sono state inserite nell’art. 16-bis t.u.i.r. introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. c) d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’art. 1, comma 1, legge n. 449 del 1997, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, prevede, per il possessore o il detentore di unità immobiliari residenziali la possibilità, di detrarre dall’Irpef una quota delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, effettuate sul unità immobiliari;
l comma 2 fissa la regola della ripartizione della detrazione in quote annali costanti;
il comma 3 demanda ad un successivo decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le procedure di controllo, la previsione di specifiche cause de decadenza. 2.2. La disciplina di attuazione alla quale rimanda il comma 1 è contenuta del decreto interministeriale 1° febbraio 1998, n. 41, poi modificato dal decreto 9 maggio 2002 n. 53 ed ancora dal d.l. n. 70 del 2011 cit. Nella versione applicabile alla fattispecie in esame, ovvero prima di detta ultima modifica, l’art. 1, lett. a) d.m. n. 41 del 1998 prevede che i soggetti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione d'imposta devono trasmettere all'Ufficio - da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate - prima dell’inizio dei lavori una comunicazione redatta su 5 apposito modello contenente comunicazione della data di inizio dei lavori e copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia. Il successivo art. 4 precisa che la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 2. 2.3. In fatto non è controverso che l’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione oggetto dell’istanza di rimborso, originariamente di proprietà di CA NI, è stato ceduto, dopo il frazionamento, al figlio FA, in data 21 maggio 2007; che la comunicazione di inizio attività è stata inoltrata in data 21 febbraio 2007 da CA NI il quale, all’epoca, ne era ancora il proprietario;
che, invece, le fatture comprovanti i lavori eseguiti, sono a nome di FA NI, che nel frattempo ne era divenuto proprietario;
che anche i pagamenti sono stati eseguiti da quest’ultimo. 2.4. Ciò posto, in primo luogo il motivo, nella parte in cui l’Ufficio sostiene che la comunicazione di inizio lavori inoltrata da CA NI, padre del contribuente fosse, in sé, inidonea a sorreggere la domanda di rimborso per i lavori di ristrutturazione, in quanto irregolare, è inammissibile. 2.4.1. Il giudizio d'appello, per come ricostruito nella sentenza impugnata, non risulta aver avuto ad oggetto la questione dedotta in parte qua con il motivo, ovvero l’irregolarità della denuncia. E’ noto, invece, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica - che 6 implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nel caso di 2.5. La questione controversa è, pertanto, esclusivamente se il contribuente, FA NI, che pacificamente ha sopportato le spese di ristrutturazione con fatture e pagamenti a suo nome, possa beneficiare della detrazione, sebbene la domanda sia stata avanzata dal proprio dante causa. 7 8 2.8. Non rileva l’art. 1, comma 7, legge 449 del 1997 che detta, in caso di vendita dell'unità immobiliare «sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1», i criteri di ripartizione delle della ripartizione della detrazione in quote annuali costanti, è volta esclusivamente a regolare il rapporto tra venditore e acquirente. In pratica, con il comma 7, nella versione all’epoca vigente, il legislatore ha solo stabilito che in caso di vendita dell'immobile prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti la detrazione, invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi, si trasferisce all'acquirente; ciò in quanto la realizzazione degli interventi, aumentando il valore dell'immobile influenza il prezzo di acquisto e comporta una traslazione dell'onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi e il pagamento delle imposte conseguenti al passaggio di proprietà. tra colui che, in quanto possessore o detentore del bene e, deve ritenersi, titolare del titolo edilizio, ha avviato la pratica per beneficiare della detrazione di imposta (ma non ha eseguito alcun intervento) e colui che pretende di usufruire della detrazione (pur non avendo effettuato alcuna comunicazione) e per altro in relazione a 9 lavori relativi ad immobile risultante dal frazionamento di quello originario. la stessa ha sostituito l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori con l’obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultimo è il provvedimento n. 149646 del 2 novembre 2011 che contempla tra i documenti da mantenere a disposizione dell’Ufficio quelli previsti nella precedente formulazione. 3. La C.t.r., nel ritenere irrilevante l’adempimento delle condizioni previste dalla normativa sopra esaminata, nella versione applicabile ratione temporis, per beneficiare della detrazione fiscale, non si è attenuta a questi principi. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata;
inoltre, tenuto conto che non vi sono ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ex art. 384 cpd. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. 10 Alla soccombenza segue la condanna dell’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente Agenzia delle entrate. In ragione della particolarità della controversia e della mancanza di precedenti specifici, vi sono, invece, giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., rigetta l’originario ricorso di FA NI;
compensa interamente tra le parti le spese delle fasi di merito;
condanna l'intimato al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.200,00 oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, 2 ottobre 2024.
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Paola Filippi, ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito per l’Agenzia delle Entrate l’Avv. dello Stato Erica Farinelli. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di FA NI, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Brescia che aveva rigettato il ricorso con il quale quest’ultimo aveva contestato l’illegittimità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi relativi all’anno di imposta 2010. 2. L’Ufficio rilevava che la documentazione prodotta dal contribuente a sostegno delle detrazioni del 36 per cento delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, di cui il contribuente si era avvalso ex legge n. 244 del 1997, era inidonea in quanto recante sottoscrizione di soggetto diverso dal contribuente e riferita ad immobile non di sua proprietà. 3. La C.t.r., in riforma della sentenza di primo grado, riteneva sussistente il diritto alla detrazione in quanto l’immobile oggetto della ristrutturazione, originariamente di proprietà di CA NI, padre del contribuente, dopo il frazionamento, era stato ceduto a quest’ultimo con atto pubblico del 21 maggio 2007; che gli interventi edilizi, di cui alla comunicazione di inizio lavori inoltrata dal padre il 23 febbraio 2007, riguardavano proprio l’immobile ceduto ed erano provati da fatture emesse a nome di FA NI e da lui pagate;
che, il padre, invece, non aveva usufruito di alcuna detrazione di imposta. 3 4. Con ordinanza interlocutoria n. 3079 del 2024 questa Corte disponeva la trattazione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 legge 27 dicembre 1997, n. 449. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la ripresa dell’Ufficio relativa alle spese per il recupero del patrimonio edilizio (c.d. detrazione del 36 per cento). Rileva che, in primo luogo, fino all’anno di imposta 2010, per poter fruire della detrazione, era necessario trasmettere al Centro Operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara la comunicazione preventiva, redatta su apposito modulo, contenente la data di inizio lavori e in allegato la prescritta documentazione. Aggiunge che il contribuente, FA NI, non aveva inoltrato quanto prescritto;
che la predetta comunicazione era stata inoltrata, invece, in data 23 febbraio 2007 dal padre, senza alcuna indicazione della data di inizio lavori e con riferimento ad un immobile di cui parte, a seguito di frazionamento, era stato ceduto al figlio. Deduce, per l’effetto, che la detrazione richiesta da FA NI non poteva essere concessa in quanto: 1) questi non aveva comunicato alcunché al centro operativo;
2) non poteva tenersi conto della comunicazione effettuata da suo padre in quanto quest’ultimo non aveva effettuato alcun lavoro di ristrutturazione edilizia;
3) detta comunicazione era pure irregolare. Deduce, ancora, che, in ragione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, legge n. 449 del 1997, affinché il diritto alla detrazione posa essere ceduto è necessario che il cedente sia legittimato alla detrazione stessa avendo già eseguito l’intervento e che non ne abbia ancora beneficiato;
che, invece, il padre, non avendo sostenuto alcuna spesa, non aveva 4 acquistato alcun diritto Aggiunge che il figlio avrebbe dovuto inoltrare una nuova comunicazione a non proprio. 2. Il motivo è fondato. 2.1. L’art. 1 legge n. 449 del 1997 detta la disciplina della detrazione per spese riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio. Dette disposizioni, dopo numerose proroghe, sono state inserite nell’art. 16-bis t.u.i.r. introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. c) d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’art. 1, comma 1, legge n. 449 del 1997, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, prevede, per il possessore o il detentore di unità immobiliari residenziali la possibilità, di detrarre dall’Irpef una quota delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, effettuate sul unità immobiliari;
l comma 2 fissa la regola della ripartizione della detrazione in quote annali costanti;
il comma 3 demanda ad un successivo decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le procedure di controllo, la previsione di specifiche cause de decadenza. 2.2. La disciplina di attuazione alla quale rimanda il comma 1 è contenuta del decreto interministeriale 1° febbraio 1998, n. 41, poi modificato dal decreto 9 maggio 2002 n. 53 ed ancora dal d.l. n. 70 del 2011 cit. Nella versione applicabile alla fattispecie in esame, ovvero prima di detta ultima modifica, l’art. 1, lett. a) d.m. n. 41 del 1998 prevede che i soggetti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione d'imposta devono trasmettere all'Ufficio - da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate - prima dell’inizio dei lavori una comunicazione redatta su 5 apposito modello contenente comunicazione della data di inizio dei lavori e copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia. Il successivo art. 4 precisa che la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 2. 2.3. In fatto non è controverso che l’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione oggetto dell’istanza di rimborso, originariamente di proprietà di CA NI, è stato ceduto, dopo il frazionamento, al figlio FA, in data 21 maggio 2007; che la comunicazione di inizio attività è stata inoltrata in data 21 febbraio 2007 da CA NI il quale, all’epoca, ne era ancora il proprietario;
che, invece, le fatture comprovanti i lavori eseguiti, sono a nome di FA NI, che nel frattempo ne era divenuto proprietario;
che anche i pagamenti sono stati eseguiti da quest’ultimo. 2.4. Ciò posto, in primo luogo il motivo, nella parte in cui l’Ufficio sostiene che la comunicazione di inizio lavori inoltrata da CA NI, padre del contribuente fosse, in sé, inidonea a sorreggere la domanda di rimborso per i lavori di ristrutturazione, in quanto irregolare, è inammissibile. 2.4.1. Il giudizio d'appello, per come ricostruito nella sentenza impugnata, non risulta aver avuto ad oggetto la questione dedotta in parte qua con il motivo, ovvero l’irregolarità della denuncia. E’ noto, invece, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica - che 6 implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nel caso di 2.5. La questione controversa è, pertanto, esclusivamente se il contribuente, FA NI, che pacificamente ha sopportato le spese di ristrutturazione con fatture e pagamenti a suo nome, possa beneficiare della detrazione, sebbene la domanda sia stata avanzata dal proprio dante causa. 7 8 2.8. Non rileva l’art. 1, comma 7, legge 449 del 1997 che detta, in caso di vendita dell'unità immobiliare «sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1», i criteri di ripartizione delle della ripartizione della detrazione in quote annuali costanti, è volta esclusivamente a regolare il rapporto tra venditore e acquirente. In pratica, con il comma 7, nella versione all’epoca vigente, il legislatore ha solo stabilito che in caso di vendita dell'immobile prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti la detrazione, invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi, si trasferisce all'acquirente; ciò in quanto la realizzazione degli interventi, aumentando il valore dell'immobile influenza il prezzo di acquisto e comporta una traslazione dell'onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi e il pagamento delle imposte conseguenti al passaggio di proprietà. tra colui che, in quanto possessore o detentore del bene e, deve ritenersi, titolare del titolo edilizio, ha avviato la pratica per beneficiare della detrazione di imposta (ma non ha eseguito alcun intervento) e colui che pretende di usufruire della detrazione (pur non avendo effettuato alcuna comunicazione) e per altro in relazione a 9 lavori relativi ad immobile risultante dal frazionamento di quello originario. la stessa ha sostituito l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori con l’obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultimo è il provvedimento n. 149646 del 2 novembre 2011 che contempla tra i documenti da mantenere a disposizione dell’Ufficio quelli previsti nella precedente formulazione. 3. La C.t.r., nel ritenere irrilevante l’adempimento delle condizioni previste dalla normativa sopra esaminata, nella versione applicabile ratione temporis, per beneficiare della detrazione fiscale, non si è attenuta a questi principi. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata;
inoltre, tenuto conto che non vi sono ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ex art. 384 cpd. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. 10 Alla soccombenza segue la condanna dell’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente Agenzia delle entrate. In ragione della particolarità della controversia e della mancanza di precedenti specifici, vi sono, invece, giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., rigetta l’originario ricorso di FA NI;
compensa interamente tra le parti le spese delle fasi di merito;
condanna l'intimato al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.200,00 oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, 2 ottobre 2024.