Art. 30. (( (Atti di notorieta') )) 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorieta' o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessita' e di pubblica utilita' di esigere atti di notorieta' in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prevista dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , quando si tratti di provare qualita' personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessita' e di pubblica utilita' di esigere atti di notorieta' in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prevista dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , quando si tratti di provare qualita' personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.