Articolo 1826 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1837Articolo 1839
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 1826-bis. (Fondo) 1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali e' istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonche' per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'attribuzione, le modalita' applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1.
3. In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 e' alimentato con le risorse derivanti da:
a) riduzione del fondo di cui all' articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86 , pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018;
b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 , pari a: euro 8,6 milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026.
4. Le disponibilita' del fondo possono essere altresi' integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonche' dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.
(44) ((63)) ------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018. ------------ AGGIORNAMENTO (63)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 , ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disponibilita' del fondo di cui all' articolo 1826-bis del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e successive modificazioni, sono incrementate di euro 550.905,00 a decorrere dall'anno 2025".
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020