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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
VERBALE D'UDIENZA
RG 1758/2022
Oggi 21/03/2025 dalle ore 9.00 innanzi al Giudice Fausta Pezzati sono comparsi:
Per 2, l'avv.to MORINI MATTEO Parte_1
Per , l'avv.to CARBONE GIOVANNI Parte_2
Per il terzo chiamato , l'avv. Sara Renzi in precaria sostituzione dell'avv. Controparte_1
GAGLIARDI CARLO
Per l'avv. Simona Peluso in precaria sostituzione dell'avv. Marco Fontana. Controparte_2
Nessuno è presente per Controparte_3
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Morini dà atto di essersi costituito per nel contempo diventato maggiorenne Controparte_4 insiste come da precedente verbale del 19/2/2025 richiamando tutti gli atti di causa.
L'avv. Carbone si riporta alla precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 19/2/2025 richiamandosi a tutti gli scritti difensivi agli atti.
L'Avv. Peluso si riporta alla precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 19/2/2025 richiamandosi a tutti gli scritti difensivi agli atti.
L'avv. Renzi si riporta alla precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 19/2/2025 richiamandosi a tutti gli scritti difensivi agli atti.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
1 Alle ore 9.11 si ritira in camera di consiglio dispensando le parti dal collegarsi per presenziare alla lettura.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Alle ore 20.00 uscita dalla camera di consiglio decide la causa dando lettura dell'allegata sentenza e provvedendo al successivo deposito nel fascicolo telematico.
Il Giudice
Fausta Pezzati
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale ordinario di Imperia in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n° 1758/2022 avente ad oggetto lesione personale promossa da:
( , ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_3 C.F._2
c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. MORINI MATTEO Controparte_4 C.F._3
-attrice- contro
) rappresentata e difesa dall'Avv. CARBONE Parte_2 C.F._4
GIOVANNI
- Convenuto –
(codice fiscale e P.IVA rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Marco Fontana
- Convenuto –
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Gagliardi Controparte_1 P.IVA_3
- Terza chiamata –
Controparte_3
- Convenuto/contumace -
§§§
Conclusioni per gli attori
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis rejectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidenter tantum, in via preliminare
3 previa modifica delle ordinanze interinali;
rimettere in istruttoria la causa per dar corso a tutte le richieste di prova ed istanze istruttorie richieste da parte attrice con la Seconda Memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. ed ad oggi non ammesse (prova per interrogatorio formale della convenuta richiesta sub “per quanto riguarda l'an debeatur” al punto 1; prova per testi richiesta sub “per quanto riguarda l'an debeatur” al punto 2; prova per testi richiesta sub “per quanto riguarda il quantum debeatur” al punto 4); in via incidentale accertare e dichiarare che nessuna prova è stata fornita dall in merito al fatto che la corresponsione CP_2 dell'importo di € 71.425,00 sarebbe stata effettuata mediante assegno recapitato prima della notifica dell'Atto di
Citazione introduttivo del presente giudizio;
dichiarare civilmente responsabile al fine della causazione del sinistro di cui in premessa e conseguentemente Parte_2 condannarla, unitamente alla in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di Controparte_2 tutti i danni da lesioni personali, non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali) e patrimoniali, nessuno escluso, partiti
e patiendi da parte attrice in dipendenza del sinistro di cui in premessa;
danni che si quantificano nel residuo importo di €
60.783,76 o in quel minore importo meglio risultante di giustizia e/o di equità; con vittoria di competenze professionali, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
ordinare alla Cancelleria la trasmissione dell'emananda Sentenza all'Ivass ex art. 148, comma 10, Dlgs 209/2005”.
Conclusioni per la convenuta : Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
In via preliminare, anche ex art. 1917 c.c.:
• Dichiarare che deve manlevare l'assicurata dal pagamento del Controparte_2 Parte_2 risarcimento del danno e delle spese legali.
In via principale e nel merito
A. rigettare la domanda delle parti attrici perché destituita di fondamento, non potendosi imputare responsabilità esclusiva, circa il sinistro per cui è causa, a e per lui della civilmente responsabile , poiché Controparte_5 Parte_2 il sinistro è stato causato dall'omessa precedenza nella circolazione di e dal concorso dello stesso Persona_1 trasportato, per cui la richiesta del risarcimento è errata ab origine.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata
B. Nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare e quantificare le percentuali di responsabilità nel concorso di colpa nel sinistro tra , anche ex art. 2054 c.c., e Controparte_3 Controparte_5
e, per l'effetto, condannare , al pagamento a favore delle parti attrici della Controparte_4 Controparte_2
4 percentuale di danno riconosciuta e tenere indenne la convenuta dal pagamento di qualsiasi danno e spese Parte_2 legali e processuali.
Con vittoria di spese e competenze di lite. C. Nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda attrice, dichiarare e quantificare la responsabilità nel concorso di colpa nel sinistro tra , anche ex art. 2054 c.c. e Controparte_3
per l'effetto condannare al pagamento della percentuale di danno Controparte_5 Controparte_2 riconosciuta a favore delle parti attrici ed a tenere indenne la convenuta dal pagamento di qualsiasi danno e Parte_2 spese legali e processuali. Con vittoria di spese e competenze di lite.
D. Nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda attrice, dichiarare e quantificare la responsabilità nel concorso di colpa nel sinistro tra e e, per l'effetto, condannare Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2
al pagamento della percentuale di danno riconosciuta a favore delle parti attrici ed a tenere indenne la convenuta
[...]
dal pagamento di qualsiasi danno e spese legali e processuali. Parte_2
Con vittoria di spese e competenze di lite.
E. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare al Controparte_2 pagamento della percentuale di danno riconosciuta e quantificata, tenendo indenne la convenuta dal Parte_2 pagamento di qualsiasi danno e delle spese legali e processuali. In ogni caso condannare la Controparte_2
, altresì, al pagamento delle spese legali sostenute dalla convenuta , propria assicurata, per resistere e
[...] Parte_2 tutelarsi nel presente giudizio e che vengono quantificate, secondo le tabelle forensi vigenti in €. 14.103,00 oltre spese generali ex lege, contributo unificato, bolli e C.P.A..
Con riserva d'appello per l'omessa ammissione dell'istanza istruttoria della chiesta C.T.U. cinematica, all'esito del procedimento.
Conclusioni per Controparte_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta, previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse, dato atto dell'avvenuto pagamento a cura di in favore di Controparte_2 della somma complessiva di €71.425,00, a mezzo assegno Allianz Bank del 2.9.2022, n. Controparte_4
3002214664-07:
- in via principale, respingere le domande attoree e pertanto mandare esente da condanna Controparte_2
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga riconosciuta la responsabilità concorsuale della signora Civile, determinare la somma ancora dovuta da a seguito dell'evento per cui è Pt_2 Controparte_2 causa;
-con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Con ogni riserva e salvezza.
Conclusioni per Controparte_1
5 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria,
1)In via preliminare, sulla domanda di manleva,
- rigettare la domanda di manleva svolta dalla Sig.ra Civile nei confronti di in quanto infondata in fatto e in CP_1 diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, estromettere la dal presente giudizio;
Controparte_1
2) In via subordinata, sulla domanda riconvenzionale,
- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse superare l'eccezione di infondatezza della domanda di manleva, rigettare la domanda riconvenzionale, in quanto destituita di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto;
In via subordinata, sempre sulla domanda riconvenzionale,
-nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa.
3) Sulla domanda principale,
- respingere in toto le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, destituite di adeguata prova;
In via subordinata, sulla domanda principale:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa,
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.”
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. e la sig.ra , in proprio e Parte_1 Parte_3 nella qualità di esercenti la patria potestà sul minore , evocavano in giudizio la sig.ra Controparte_4
e la al fine dell'accertamento e della condanna al risarcimento dei Controparte_6 Controparte_2 danni patiti dal figlio minore in occasione del sinistro verificatosi in data 27 marzo 2021 in Bordighera
(IM) per l'ammontare di Euro 149.552,78.
Allegavano gli attori che in data 27 marzo 2021, verso le ore 19.30, in Bordighera (IM), CP_4
si trovava, in qualità di trasportato, a bordo dello scooter Piaggio Liberty targato EA28681 (di
[...] proprietà della Sig.ra ed assicurato per l'RCA obbligatoria con l' già Parte_2 Controparte_2
il cui conducente (minore stava percorrendo Via Vittorio Controparte_7 Controparte_5
6 Emanuele II, con direzione ponente. Riferivano gli attori che il conducente del mezzo, giunto in prossimità dell'intersezione con la laterale di destra denominata Via Gerolamo Rossi, mentre stava effettuando una manovra di sorpasso di una colonna di veicoli, oltrepassando la linea di mezzeria, collideva con la vettura DA AB targata 54 (risultante di proprietà del Sig. Controparte_3 ed assicurato per l'RCA obbligatoria con la il cui conducente, proveniente da Controparte_1 detta laterale di destra, si era immesso nel flusso della circolazione di Via Vittorio Emanuele II, con direzione levante.
Allegavano gli attori che sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della Polizia Stradale di
Ventimiglia che redigeva rapporto di incidente.
Riferivano gli attori che in dipendenza di detto urto e della conseguente caduta a terra, il minore subiva gravi lesioni personali e depositavano perizia medico legale di parte redatta dal Controparte_4
Dott. Prof. di Genova, che concludeva riconoscendo 20 punti di invalidità Persona_2 permanente, 45 giorni di inabilità temporanea totale, 120 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%,
60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; allegavano altresì di aver sostenuto spese mediche nella misura di € 6.085,52).
Riferivano altresì che in dipendenza di dette lesioni, subiva anche un danno estetico, Controparte_4 come documentato dalla relazione del Dott. , e che per eliminare detto danno estetico Persona_3 veniva preventivata una spesa di complessivi € 15.960,00.
Aggiungevano gli attori per recarsi alle varie visite mediche avevano sostenuto i costi di trasporto pari a complessivi € 869,16 nonché spese di ristorazione di pernottamento prodotte pari a complessivi €
777,60.
Allegavano gli attori che nessun concreto riscontro avevano sortito le missive volte ad ottenere da il risarcimento dei danni. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la sig.ra , nella qualità di proprietaria del mezzo responsabile del Controparte_6 sinistro chiedendo al Tribunale adito di autorizzare la chiamata in causa del sig. e della Controparte_3
quale impresa assicuratrice del veicolo di proprietà di quest'ultimo contestando la Controparte_1 ricostruzione offerta dagli attori nell'an e nel quantum e ritenendo impegnata la responsabilità del veicolo antagonista, allegava altresì una corresponsabilità di per aver chiesto il Controparte_4 passaggio al privo dell'abilitazione alla guida, chiedendo altresì di accertare le percentuali di CP_5 responsabilità per il sinistro occorso.
Si costituiva contestando le pretese attoree nell'an e nel quantum dando atto di aver CP_2 versato agli attori a seguito della notifica dell'atto introduttivo l'importo di Euro 71.425,00
Il giudice precedentemente incaricato della trattazione autorizzava la chiamata in causa di
[...]
e di . CP_8 Controparte_3
7 Si costituiva contestando la domanda svolta da parte di ritenendo Controparte_8 Parte_2 impegnata unicamente la responsabilità di quest'ultima aderendo alla ricostruzione fattuale proposta con l'atto di citazione e chiedendo l'estromissione dal giudizio, contestando in subordine il quantum di danno lamentato dagli attori.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio del giudice precedentemente incaricato della trattazione in data 8/11/2023 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali il licenziamento della CTU e all'esito rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 19/2/2025 e successivamente all'udienza odierna.
Si costituiva in proprio nel contempo divenuto maggiorenne. Controparte_4
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice deve essere accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
Occorre preliminarmente soffermarsi sulla domanda proposta dagli attori.
Gli stessi hanno indicato di aver inteso agire ai sensi dell'art. 141 decreto legislativo n. 209 del 2005, ma invero non si sono limitati a chiedere la condanna dell'assicuratore del veicolo vettore, ma altresì hanno chiesto la condanna in solido anche del proprietario del mezzo.
Com'è noto, la previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, che ha introdotto l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito di un sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo, fornisce al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, esonerandolo dall'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La Suprema Corte che si è pronunciata in questa materia, richiamando anche la giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", ha ribadito l'irrilevanza, ex art. 141 Cod. Ass., dell'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava il terzo trasportato, in quanto trattasi di accertamento che esula dalla previsione del predetto disposto normativo, che prescinde espressamente "dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", affermando che, in applicazione dell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro nella sua qualità di terzo trasportato, ma non anche delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti (cfr. ex multis Cass. civ. 16181/2015).
8 Come chiarito dalla Corte costituzionale - intervenuta sul punto con l'ordinanza n. 440 del 23 dicembre
2008, in ordine alla questione di legittimità costituzione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost.
e dichiarando la manifesta inammissibilità della questione - è ben possibile ritenere, accedendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, che detta norma si limiti in realtà "a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso".
Nel caso che ci occupa gli attori hanno scelto, quindi, di utilizzare la previsione cumulativamente sia la previsione di cui all'art. 141 codice delle assicurazioni evocando in giudizio l'assicuratore del mezzo sul quale era trasportato il figlio minore sia evocando il proprietario del veicolo (nel caso che ci occupa la
Sig.ra Civile è stata evocata come proprietaria del mezzo e non nella sua qualità di genitore del minore
. CP_5
La Sig.ra Civile nonostante le manifestate intenzioni, non è stata evocata solo quale civilmente responsabile, ma ne è stata chiesta espressa condanna in solido con la compagnia.
E' pacifico che sussista litisconsorzio necessario con responsabile civile nelle azioni ex art. 141 codice delle assicurazioni ma in merito la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire: “Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto. L'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo.” (Cassazione civile sez. III - 14/09/2022, n. 27078).
Alla luce di quanto precede la chiamata del responsabile civile nelle azioni di cui all'art. 141 cds non ha il fine di opporgli l'accertamento della propria responsabilità, ma quella di accertare il solo rapporto assicurativo.
Nel caso che ci occupa gli attori hanno per contro chiesto: “ dichiarare civilmente responsabile Parte_2 al fine della causazione del sinistro di cui in premessa e conseguentemente condannarla, unitamente alla Controparte_2
.
[...]
Occorre tuttavia precisare che il diritto del trasportato all'integrale risarcimento del danno costituisce una pacifica acquisizione della giurisprudenza della Suprema Corte (v., tra le altre, Cass.
31/03/2008, n. 8292, e 20/10/2014, n. 22228), a condizione che questi non sia anche 9 proprietario del mezzo (in questo senso va rettamente intesa la sentenza 25/11/2008, n. 28062; v. anche Cass. 16/04/2015, n. 7704). In particolare, è stato precisato che il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria (Cass. 20/10/2014, n. 22228, Cassazione Ordinanza 17 giugno 2019, n. 16143).
Per consolidata giurisprudenza di legittimità la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da uno solo dei coobbligati, perché la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili (confr.
Cass. civ. 5 ottobre 2004, n. 19934).
L'art. 2055 c.c., – a tenor del quale, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno – rappresenta una particolare applicazione in tema di fatti illeciti.
Infatti, come innanzi esplicitato, la graduazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente. Sicchè, la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o, addirittura, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro) non comporta rinuncia alcuna alla solidarietà tra tutti coloro ai quali lo stesso fatto dannoso risulti in definitiva imputabile.
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicché tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade in campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse.
A norma dell'art. 41 c.p., comma 2, invero, l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite va esclusa solo laddove a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta 10 efficienza determinante ed assorbente, con conseguente degradazione del legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 187 cpv. c.p., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude la responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no. (Cassazione civile sentenza n. 291/2011).
Ben potevano, quindi, l'attori chiederne l'accertamento della responsabilità non risulta sufficiente – come per la sola azione ex art. 141 cds - la prova del sinistro, ma occorre altresì accertare la responsabilità della convenuta nella qualità in atti.
Passando, quindi, ad esaminare le modalità del sinistro deve osservarsi quanto segue.
Il fatto risulta provato, nella sua materialità, sia alla stregua del rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Stradale di Ventimiglia (doc. 1 di parte attrice), sia in base alle prove assunte in corso del giudizio, peraltro lo scontro tra il veicolo di proprietà della Sig.ra Civile e quello di proprietà e condotto dal Sig. non risulta fatto contestato. Controparte_3
L'atto pubblico e, pertanto, anche il citato rapporto fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. (si veda Corte di Cassazione, ordinanza 1° aprile 2019, n. 9037 sentenza n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012).
La ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti intervenuti sul posto dopo il sinistro, appare tuttavia convincente e coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi e con le testimonianze raccolte, e valutabile, quindi, come prova atipica.
E' pacifico che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cass. 20/1/2015 n. 840, Cass. 14/5/2013 n.
11555).
Il sinistro è stato ricostruito nel modo seguente: “ conducente del motoveicolo marca Piaggio Controparte_5
Liberty targato EA28661, verso le ore 19.30 del 27.03.2021, trasportando a bordo percorreva la Controparte_4
SS1 Aurelia denominata Via Vittorio Emanuele nel centro abitato di Bordighera (IM), con direzione di marcia levante- ponente. Giunto in prossimità dell'intersezione che predetta strada forma con via Girolamo Rossi dove la carreggiata si 11 presenta pianeggiante, rettilinea, asciutta e in buone condizioni, oltrepassando la striscia continua di mezzeria, effettuava manovra di sorpasso di alcune autovetture incolonnate nella medesima corsia. Predetti autoveicoli si erano infatti fermati per consentire ad altra autovettura DA AB targata FS854HM condotta da di potersi immettere in Controparte_3 via Vittorio Emanuele proveniente da Via Girolamo Rossi, compiendo manovra di svolta a sinistra in direzione levante.
Quest'ultimo, a manovra praticamente ultimata, notava il sopraggiungere nella propria corsia di pertinenza, del motoveicolo condotto da il quale circolando contromano ad una velocità non commisurata alle condizioni CP_9 ambientali, collideva con l'autovettura DA. avendo tempestivamente arrestato la marcia, nulla poteva fare CP_10 per evitare l'impatto. L'urto di forte entità, si verificava nella corsia di pertinenza dell'autovettura DA, in prossimità del suo margine destro, in corrispondenza dell'intersezione e precisamente nel quadrante inferiore sinistro secondo la direzione di marcia del motoveicolo. L'impatto si concretizzava tra la parte laterale centrale/posteriore destra del motociclo
e la parte spigolare/anteriore laterale destra dell'autovettura. A seguito dell'urto il motoveicolo prima scartava verso sinistra e successivamente proseguiva in modo rettilineo in direzione ponente privo controllo, assumendo posizione di quiete in prossimità del margine sinistro della carreggiata, nella corsia di marcia riservata al senso opposto, all'altezza del quadrante superiore sinistro, dove veniva localizzata e rilevata la traccia di liquido rilasciata dal veicolo Piaggio, distante mt.
1.50 dalla banchina di sosta per carico/scarico merci posta oltre il margine sinistro della carreggiata, secondo la propria direzione di marcia. La posizione di quiete post urto del motociclo venia quindi ricostruita come precedente evidenziato, visto che il veicolo veniva rimosso dal conducente minorenne il quale si dava alla fuga nonostante il trasportato rimanesse sul manto stradale privo di sensi, omettendo di prestargli soccorso. Quest'ultimo a seguito della Controparte_4 predetta collisione, veniva disarcionato e proiettato verso sinistra sul cofano anteriore dell'autovettura Mercedes Classe A targata DH706GC (v- PPU2) parcheggiata all'interno della sopracitata banchina di sosta e per l'effetto della forza cinetica, il corpo del proseguiva il volo urtando contro la parte anteriore sinistra (V PPU3) di altra vettura Fiat CP_4
500 targata FM185NT, regolarmente parcheggiata a tergo della Mercedes, all'interno degli stalli riservati ai disabili. Il corpo di assumeva posizione di quiete post urto adiacente il margine sinistro della carreggiata a mt 0.37 Controparte_4 dal margine sinistro della carreggiata ed a mt. 13.93 dal punto d'urto, ove veniva individuata e rilevata la traccia ematica. Sul manto stradale e precisamente nel quadrante inferiore sinistro venivano localizzati e rilevati i frammenti plastici e vetrosi, ce iscritti in una circonferenza di un raggio di mt 1.50 costituivano il presumibile punto d'urto distante mt 0,90 dal margine destro della carreggiata secondo la direzione legante-ponente e distanza mt.
1.45 dal civ. 421”.
La Sig.ra nell'immediatezza del sinistro dichiarava: “in data odierna alle h. 19.22 mi trovavo Parte_4 sul bancone della mia abitazione in via Vittorio Veneto 437 1 piano a Bordighera, sentivo una brusca frenata proveniente dalla strada e mi giravo a guardare nella direzione da cui proveniva tale suono. Notavo uno scooter grigio scuro/nero, che proveniva da Sanremo con direzione Ventimiglia, il quale superava i veicoli incolonnati nel proprio senso di marcia, impegnando la corsia di senso di marcia opposto. Tale scooter si spostava sull'estremità a bordo strada della corsia di senso opposto, impattando contro un auto bianca che proveniva dal proprio senso di marcia, che si fermava subito non riuscendo a evitare l'impatto.” 12 La stessa escussa nel corso del presente giudizio precisava: “Io ho assistito ad un incidente che è avvenuto di fronte a casa mia che ha visto coinvolti due ragazzi.
Viene data lettura alla teste della dichiarazione resa alla Polizia Stradale intervenuta (doc. 1 di parte attrice) e la teste conferma la dichiarazione resa ed il fatto che il ragazzo è scappato dopo il sinistro.
ADR la prima frenata che ho menzionato era delle macchine che transitavano prima delle strisce pedonali quando mi sono girata l'incidente non si era ancora verificato.
C'era una macchina che stava uscendo da via Girolamo Rossi
ADR non ricordo se ci fossero o meno pedoni sulle strisce.
ADR quando c'è stato l'urto con lo scooter la vettura che proveniva da via Girolamo Rossi era in movimento ma quasi completamente immessa sulla strada.
ADR sotto il mio balcone dista da via Girolamo Rossi due corsie di marcia.”
La teste aveva una visuale privilegiata come emerge dal segno apposto sui rilievi dei vigili in sede d'udienza.
Peraltro sulla base delle fotografie prodotte dalla stessa convenuta civile si può vedere come i palazzi sul luogo del sinistro siano posti ad immediato ridosso della strada.
La dichiarazione resa dalla sommaria informatrice/teste peraltro coincide con i rilievi sopra indicati laddove emerge che il punto d'urto è stato localizzato sul margine destro della corsia opposta al senso di marcia del motorino.
La convenuta Civile ha lamentato invero che in detta situazione il veicolo del sig. proveniente CP_3 da Via Girolamo Rossi avrebbe omesso di dare la precedenza al Per_4
Invero in merito varranno le seguenti considerazioni.
Sulla base delle prove acquisite, la manovra di svolta a sinistra è stata condotta in modo regolare, con tutte le precauzioni del caso avendo il azionato l'indicatore nel momento in cui essa era CP_3 iniziata, il vicolo posto alla sua sinistra aveva concesso la precedenza.
Se è vero in generale che nel caso di precedenza cd “di cortesia” il veicolo che opera la svolta ha sempre l'obbligo di verificare che altri veicoli muniti di precedenza non sopraggiungano, sulla base delle risultanze agli atti l'urto non è avvenuto in tale frangente, ma in fase più avanzata quanto il Sig. aveva quasi integralmente completato la svolta. CP_3
Peraltro il non solo aveva posto in essere un sorpasso vietato in prossimità delle strisce Per_4 pedonali, ma ciò ha fatto portandosi completamente sul lato opposto della careggiata (e non rimanendo entro la propria) tanto che come si è detto l'urto è stato localizzato sul margine destro della corsia opposta a quella di marcia del conducente del motoveicolo.
In relazione alla condotta di guida tenuta dal deve, pertanto, escludersi l'applicazione del CP_3 disposto di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. 13 Difatti la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ha carattere sussidiario ed opera quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti.
Essendosi il motociclo palesato, quando la manovra di svolta a sinistra era in via di completamento ed avendo il conducente del motoveicolo posto in essere un sorpasso in punto vietato ed essendo il punto di scontro localizzato sul margine destro deve ritersi l'esclusiva responsabilità del conducente di cui la convenuta Civile deve rispondere.
Deve altresì rilevarsi come anche dal punto di vista delle sanzioni amministrative risulta che il veicolo della convenuta sia stato sanzionato ex art. 141 c. 3.
L'art. 141 c. 3 dispone: “In particolare, il conducente deve regolare la velocita' nei tratti di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilita' per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.”
Non risultano documentate impugnazioni al richiamato verbale il che fa presumere ulteriormente che la velocità del mezzo non fosse commisurata ai luoghi.
Le convenute non hanno per contro provato una responsabilità concorsuale del minore ed in CP_4 particolare il fatto che lo stesso fosse a conoscenza che il non avesse un titolo abilitante la guida CP_5 peraltro di per sé solo detto fatto non comporta una valutazione del comportamento di nei CP_4 termini di cui all'art. 1227 c.c. atteso che lo stesso non ha un'incidenza diretta sul danno subito dal come sarebbe stato ad esempio se lo stesso non avendo indossato il casco avesse subito danni CP_4 alla testa).
Per detti motivi la domanda di condanna di deve essere accolta Parte_5 Controparte_2 senza riduzione ex art. 1227 c.c..
Deve trovare del pari accoglimento la domanda di manleva proposta da Parte_6
e quest'ultima deve essere condannata a tenere indenne la sig.ra da quanto fosse
[...] Parte_2 costretta a pagare agli attori.
Con riferimento alla quantificazione del danno il CTU Dott. nominato in corso di causa, con Per_5 perizia dalle cui conclusioni non si ritiene di discostarsi anche in considerazione della mancanza di osservazioni in merito a parte dei periti di parte, ha concluso: “Esaminata la documentazione prodotta, ascoltato e visitato il ricorrente, discusso il caso con i Consulenti delle parti (il prof. si è collegato da remoto), Per_6 ai quesiti posti dal Magistrato è possibile rispondere come segue:
-Nell'evento lesivo avvenuto il 27.3.21 il paziente ha subito alterazione dell'integrità psicofisica a causa delle seguenti lesioni: “Frattura scomposta terzo medio distale diafisario tibia destra e distacco condilo laterale femore destro;
flc regione antero-laterale avampiede destro;
politrauma con escoriazioni multiple”. 14 -Tali lesioni sono da porre in rapporto causale diretto con l'evento lesivo verificatosi nelle circostanze prima riferite.
Al momento del sinistro il paziente godeva buona salute e non sono documentabili preesistenze che possano aver influito sulla durata dello stato di malattia o sugli esiti.
-Visto il decorso dello stato di malattia e la descrizione del quadro clinico del gennaio 2021, si può giustificare un periodo di inabilità temporanea biologica sino a tale periodo, così ripartita: inabilità totale per 41 giorni (degenza), al 75% per
90 giorni, al 50% per 80 giorni e al 25% per 90 giorni.
-Alle lesioni sono residuati i deficit anatomo-funzionali, estetici e della sfera psichica descritti, ormai permanenti, che danno luogo ad un danno biologico nell'ordine del 15% (quindici per cento). (Barème di riferimento: linee guida SIMLA alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente - Ronchi L. e altri).
-Le spese prodotte in atti sono congrue e compatibili con le lesioni accertate e ammontano a € 4895. Non si prevedono spese future.
È altresì prodotta ricevuta di spesa per € 1220 per consulenza medico-legale di parte attrice.
Le spese sostenute posson essere così ripartite: € 984 per visite specialistiche, € 3173 per terapie riabilitative, € 57,32 per ticket eIl numero degli interventi chirurgici praticati sul periziando è indicato nelle pagine 3 e 4 della presente relazione, nel corso della degenza dal 27.3 al 5.5.21.
Successivamente il 27.8 (degenza dal 28.8.21) il paziente subiva intervento di rimozione dei mezzi di sintesi (pagina 4).
Le conclusioni prima riferite e le loro motivazioni sono state discusse e comunicate ai Consulenti delle parti.”
Varrà, infine, rammentare che la nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt.138
e139 Codice assicurazioni: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato, nell'ordinanza
Cass.n.7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo”, in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass. ord.n.23469/2018, Cass. sent.n.28988/2019): “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico- relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” Infine, nella 15 già citata ordinanza la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
In Cass.n.7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”.
Mentre il danno cd biologico (dinamico-relazionale) inerendo le menomazioni subite a seguito dell'incidente sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata perizia medico-legale, il danno morale può ritenersi provato confacendo ricorso alle presunzioni posto che nel caso che ci occupa risulta documentato che il minore ha subito diversi interventi che hanno protratto per lungo tempo la sua immobilità, stante la giovane età e considerato che secondo l'id quod plerumque accidit quello dell'adolescenza è in momento in cui comincia a crearsi la personalità e le relazioni, il grande patimento morale legato all'immobilità forzata deve presumersi ed in questo caso accentuato dalla forzosa rinuncia a giocare per lungo tempo a calcio.
Deve riconoscersi anche il danno a titolo di personalizzazione con variazione in aumento del punto tabellare dovendosi ritenere che nello specifico il danno ha avuto un'incidenza maggiore sulla qualità della vita del minore atteso che sulla base della perizia risulta che: “Successivamente al gennaio 2022 ha seguito le indicazioni dei sanitari del non ha espletato ulteriori accertamenti e non ha assunto terapie. Ha ripreso CP_11 con cautela l'attività calcistica presso altra Società di serie inferiore rispetto a quella precedente con recupero completo dell'attività calcistica dopo un periodo di riabilitazione differenziata dai compagni di squadra.
Attualmente riferisce dopo l'attività sportiva dolore al comparto esterno del ginocchio dx, facile stancabilità, timore nei contrasti, facile esauribilità negli sforzi protratti, con tono dell'umore deflesso per l'interferenza dell'evento lesivo sulle prospettive della carriera calcistica”. (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018,
Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019)” (cfr. Cassazione 25164/2020).
Con riferimento alla mancata prosecuzione della carriera calcistica in termini di perdita di chance di guadagno per la prima volta la stessa è stata allegata in conclusionale posto che nell'atto di citazione detto elemento è stato evidenziato a supporto della richiesta dei danni non patrimoniali.
Deve osservarsi peraltro come dalla documentazione in atti non emerge in alcun modo quale fosse la squadra dove giocasse il minore al tempo del sinistro posto che la documentazione prodotta a sostegno 16 di un interessamento della era risalente a diversi anni prima del sinistro, interessamento che CP_12 ove fosse stato concretizzato, avrebbe avuto ulteriori successivi riscontri documentali.
Alla luce di quanto precede il danno deve essere liquidato tenendo conto delle tabelle di Milano (2024) non potendo trovare nella specie applicazione la tabella unica recentemente entrata in vigore.
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57
Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 41
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 80
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 90
Danno biologico risarcibile € 45.041,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 59.004,00
Con personalizzazione massima (30% del danno biologico) € 72.516,30
Invalidità temporanea totale € 4.715,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 7.762,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.587,50
Totale danno biologico temporaneo € 19.665,00
Totale con personalizzazione massima € 92.181,30
Al richiamato importo devono aggiungersi le spese mediche ritenute congrue dal CTU nell'ammontare di (1) Euro 4.895,00 nonché le spese per la perizia medico legale necessaria ai fini del giudizio nell'ammontare di Euro (2) 1.220,00.
Non essendo state contestate vanno riconosciute anche le spese di viaggio e di pernottamento per le visite pari rispettivamente a (3) 896,16 e (4) 777,60.
Le poste di danno sub (1), (2), (3), (4) vanno riconosciute in favore di e Parte_1 Parte_3 per complessivi Euro 7.788,76.
Rilevato che dopo la notifica dell'atto di citazione è stato corrisposti da l'importo di Euro CP_2
71.425,00 e che sulla base della documentazione depositata dalla stessa era composto per Euro CP_2
4.191,52 da spese per visite specialistiche ed Euro 67.233,48 per il danno alla persona, risulta dovuto in favore di l'importo di Euro 24.947,82 e quanto a e Controparte_4 Parte_1 Parte_3
Euro 3.597,24. 17 Non risultano dovute le spese relative al preventivo per l'eliminazione dei danni estetici in quanto detta operazione non è stata effettuata e riconoscerne la debenza consisterebbe una duplicazione stante il riconoscimento della permanenza del danno che per contro l'intervento andrebbe (quanto meno nelle intenzioni palesate) a rimuovere.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore degli attori sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Poiché nel caso che ci occupa vi è stato il pagamento di un acconto la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa- che nella specie si individua in quello legale -, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. (Cass. Sez. III, ord. n. 16027 del 18/5/2022; in senso conforme Cass. Sez. III, Sent. n. 9950 del 20/04/2017; Cass. Sez. III, Sent. n. 6347 del
19/03/2014).
La domanda ex art. 148 c. 10 codice delle assicurazioni non deve essere accolta non ricorrendone i presupposti.
Alla luce delle suesposte considerazioni devono essere rigettate le domande di nei Parte_2 confronti di e , peraltro non intendendo far valere i Controparte_1 Controparte_3 Parte_2 danni subiti in proprio non aveva neppure legittimazione ad agire nei confronti di Controparte_1 non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 144 codice delle assicurazioni.
Le spese legale seguono la soccombenza tenendo conto dello scaglione da 26.000 a 52.000 tenendo conto dell'ammontare in considerazione del fatto che ha indicato di aver pagato parte del CP_2 sinistro successivamente alla notifica dell'atto di citazione (e ponendo per detto motivo la fase di studio ed introduttiva ai massimi). deve essere condannata a pagare le spese di lite a CP_2 Pt_2
.
[...]
18 Civile deve essere per conto condannata a pagare le spese di lite a . Pt_2 Controparte_1
Nulla sulle spese nei rapporti tra e essendo quest'ultimo rimasto Parte_2 Controparte_3 contumace.
PQM
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
1) condanna e in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 Controparte_2 in solido tra loro a pagare a l'importo di Euro 24.947,82 e a e Controparte_4 Parte_1
i solido tra loro Euro 3.597,24 oltre interessi e rivalutazione come in parte Parte_3 motiva.
2) condanna e in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 Controparte_2 in solido tra loro a rimborsare attori e per essi in favore dell'avv. Matteo Morini dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. le spese di lite nell'ammontare di Euro 9.069,00 di cui Euro 2.552,00 per la fase di studio, Euro 1.806,00 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria/trattazione Euro 2.905 per la fase decisionale oltre 15% per spese generali euro 759 per spese, iva e cpa come per legge.
3) Ponendo le spese di CTU definitamente a carico delle convenute e Parte_2 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore in solido tra loro.
[...]
4) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a Controparte_2
quanto eventualmente corrisposto agli attori in forza di quanto disposto sub 1), Parte_2
2), 3)
5) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a Controparte_2
le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 7.616,00 di cui Euro 1.701,00 Parte_2 per la fase di studio, Euro 1.204,00 per la fase introduttiva, Euro 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione, Euro 2.905,00 per la fase decisionale oltre 15% per spese generali iva e cpa come per legge.
6) Condanna a rimborsare a in persona del legale rappresentante Parte_2 Controparte_1 pro tempore le spese di lite che si liquidano in Euro 3.809,00 di cui Euro 851 per la fase di studio, Euro 602 per la fase introduttiva, Euro 903 per la fase istruttoria/trattazione, Euro
1.453 per la fase decisionale oltre 15 % per spese generali iva e cpa come per legge.
7) nulla sulle spese nei rapporti tra e Parte_2 Controparte_3
Addì, 21/3/2025
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati
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