Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 11/06/2025, n. 4401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4401 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04401/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02512/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2-OMISSIS-12 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Crispino, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Frattamaggiore, Via Massimo Stanzione, 133, Parco dei Fiori, scala B, isolato D, e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC raffaellacrispino@avvocatinapoli.legalmail.it;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio XI, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci ad indirizzo musicale Sant'Anastasia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Fornaro, con domicilio fisico eletto presso studio dell’avvocato Tommaso Perpetua, in Napoli, via Loggia Dei Pisani n. 2-OMISSIS-;
per l'annullamento previa sospensione
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. della delibera del Collegio docenti n. -OMISSIS-, contenuta nel verbale collegio docenti n. -OMISSIS- dell’ Istituto Statale Comprensivo “I.C. Leonardo Da Vinci” ad indirizzo musicale, con sede in Sant’Anastasia, alla Via G. Boccaccio n. 12, 80048, di cui si è presa visione a seguito del riscontro all’accesso agli atti in data 14.04.22 – la quale dispone: “Il collegio docenti approva con un voto contrario e due astenuti per la classe prima ad indirizzo musicale il cambio di strumento musicale da percussioni a sassofono”;
2. del verbale del collegio docenti n. 0-OMISSIS- dell’Istituto Statale Comprensivo “I.C. Leonardo Da Vinci” ad indirizzo musicale con sede in Sant’Anastasia, alla Via G. Boccaccio n. 12, 80048, contenenti le delibere nn. 2-OMISSIS- e 26;
3. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi gli atti del procedimento, tra cui i verbali relativi allo svolgimento delle prove orientativo-attitudinali della Commissione esaminatrice del 1-OMISSIS-.02.22, 23.02.220, 4.03.22 (seduta suppletiva) – erroneamente definiti dall’Istituto “test psico-attitudinali” – e le relative graduatorie nonché la graduatoria finale, di cui si è presa visione a seguito del riscontro all’accesso agli atti in data 14.04.22 – comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 luglio 2022:
1. delle delibere -OMISSIS-contenute nel del verbale del Collegio docenti n. -OMISSIS- dell’Istituto Statale Comprensivo “I.C. Leonardo Da Vinci” ad indirizzo musicale, con sede in Sant’Anastasia, alla Via G. Boccaccio n. 12, 80048;
2. del verbale n. -OMISSIS- nella parte in cui viene così disposto “Il Collegio Docenti approva il verbale n. -OMISSIS- del Collegio Docenti del 02/03/2022 con 88 voti favorevoli e 3 contrari (GO, De LC TA e IN ME)”, ossia il verbale contenente la delibera n. -OMISSIS- che dispone per l’Istituto Scolastico “il cambio di strumento musicale da percussioni a sassofono”, di cui si è presa visione a seguito del riscontro all’accesso agli atti in data 30.06.2022;
3. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio XI, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci ad indirizzo musicale Sant'Anastasia e della prof.ssa -OMISSIS-;
Vista l’atto depositato in data 6 giugno 202-OMISSIS- con il quale il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che la deducente non ha più interesse alla decisione sia del ricorso principale che di quello per motivi aggiunti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 3-OMISSIS-, comma 1, lett. c), e 8-OMISSIS-, comma 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 202-OMISSIS-, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio, notificato (ovvero spedito per la notifica) in data 29 aprile 2022 e depositato in data 18 maggio 2022, e con ricorso per motivi aggiunti, notificato (ovvero spedito per la notifica) in data 7 luglio 2022 e depositato in data 21 luglio 2022, la deducente ha proposto le domande in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio XI, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci ad indirizzo musicale Sant'Anastasia.
Si è altresì costituita in giudizio la prof.ssa -OMISSIS- chiedendo il rigetto delle proposte domande.
3. Alla camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.
4. Con atto depositato in data 6 giugno 202-OMISSIS- il difensore della parte ricorrente ha rappresentato che le delibere impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio e con il successivo ricorso per motivi aggiunti non sono state messe in esecuzione, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione; il difensore della parte ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale adito di dichiarare improcedibile il ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse.
Con istanza di passaggio in decisione depositata sempre in data 6 giugno 202-OMISSIS-, la parte ricorrente ha ribadito quanto già rappresentato e richiesto con l’atto sopra indicato.
-OMISSIS-. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 202-OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso introduttivo del giudizio ed il ricorso per motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 7 marzo 202-OMISSIS-, n. 446; T.A.R. Marche, sez. II, 21 febbraio 202-OMISSIS-, n. 124; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 7 gennaio 202-OMISSIS-, n. 28).
7. L’andamento complessivo del giudizio, la limitata attività difensiva delle parti resistente e controinteressata, la peculiare natura degli interessi sottesi alla vicenda contenziosa e l’esito in rito giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 202-OMISSIS- svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO