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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 2 9 0 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
VIVIANA CIALONA e MICHELE GUITTA per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 17/03/2025, i coniugi esposero che in data 28/04/1993 avevano contratto matrimonio concordatario in TRAPANI dal quale erano nati due figli, (2/4/1995), maggiorenne non Per_1 economicamente autonomo, e (13/7/1996), Per_2
maggiorenne economicamente autonomo.
Precisarono che con decreto n. 132/2022 del
22/07/2022 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici , che appaiono conformi ai principi di diritto, e le questioni relative al mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_1
non economicamente autonom o, che non contrastano con i principi generali dell'ordinamento.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 12 giugno 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa tre anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e risolte le questioni relative al mantenimento del figlio , maggiorenne non Per_1
autonomo economicamente.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P . Q . M .
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_3
e con ricorso depositato in
[...] Parte_4
data 17/03/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_3
in TRAPANI il 28/04/1993, Parte_4
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di TRAPANI al n. 52, parte II, serie A, anno 1993,
alle condizioni specificate in ricorso;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 23/06/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
A l e s s a n d r a C a m a s s a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
VIVIANA CIALONA e MICHELE GUITTA per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 17/03/2025, i coniugi esposero che in data 28/04/1993 avevano contratto matrimonio concordatario in TRAPANI dal quale erano nati due figli, (2/4/1995), maggiorenne non Per_1 economicamente autonomo, e (13/7/1996), Per_2
maggiorenne economicamente autonomo.
Precisarono che con decreto n. 132/2022 del
22/07/2022 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici , che appaiono conformi ai principi di diritto, e le questioni relative al mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_1
non economicamente autonom o, che non contrastano con i principi generali dell'ordinamento.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 12 giugno 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa tre anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e risolte le questioni relative al mantenimento del figlio , maggiorenne non Per_1
autonomo economicamente.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P . Q . M .
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_3
e con ricorso depositato in
[...] Parte_4
data 17/03/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_3
in TRAPANI il 28/04/1993, Parte_4
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di TRAPANI al n. 52, parte II, serie A, anno 1993,
alle condizioni specificate in ricorso;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 23/06/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
A l e s s a n d r a C a m a s s a