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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/12/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. TE OG
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 1476 /2025 tra
(C.F./P.IVA in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rap-presentante pro-tempore Signor (C.F. ) con Parte_2 CodiceFiscale_1 l'Avv. BATTAGLIERI LUCA CF: che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 mandato in atti.
- PARTE ATTRICE opponente
sig. (C.F. , residente in AL (SV), Controparte_1 C.F._3 Regione Antoniano 17/1, elettivamente domiciliato in AL (SV), Via Mazzini n. 59/5, presso lo studio dell'Avv. Marco Ballabio (C.F. – PEC: C.F._4
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in Email_1 atti.,
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA
e Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
*****
Oggetto: opposizione a precetto
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
OPPONENTE
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: previa conferma della sospensione dell'esecuzione n. 1007/2024 RGE;
nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte procedente Sig
[...]
, in proprio e come titolare della cessata impr. ind. “La Gerla” e dichiari privo di CP_1 efficacia il pignoramento introdotto, per le ragioni di cui in atti, assumendo ogni conseguente idoneo provvedimento. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre a spese gene-rali e oneri di legge, nei confronti del solo convenuto ”. Controparte_1
OPPOSTO
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito revocare l'ordinanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 879/2024 emessa dalla Corte di Appello, per le ragioni esposte e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'opposizione proposta da
Parte_1 in ogni caso, nel merito, rigettare integralmente la domanda avversaria, confermando la piena legittimità dell'esecuzione mobiliare R.G.E. n. 1007/2024; Con vittoria di spese, diritti e compensi di lite, oltre accessori di legge”.
***** FATTO
Con ricorso depositato nei termini assegnati dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 12.04.2025, proponeva opposizione all'esecuzione ex art. Parte_1
615 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi iscritto al n. 1007/2024 R.G.E. promosso da
, fondato sulla sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 879/2024. Controparte_1
Esponeva che il credito azionato da (€ 48.171,28) era neutralizzato dalla CP_1 compensazione con propri controcrediti, derivanti dalle sentenze del Tribunale di Savona n. 1277/2015 e della Corte d'Appello di Genova n. 498/2017, mai impugnate e passate in giudicato, per un ammontare residuo, dopo la procedura esecutiva R.G.E. 18/2023, di € 104.050,05, oltre € 12.072,63 a titolo di spese.
Si costituiva l'opposto contestando l'ammissibilità dell'opposizione e l'allegata compensazione, sostenendo che la sentenza n. 879/2024 avrebbe travolto ogni pretesa creditoria dell'opponente, comprese quelle derivanti dai titoli 2015/2017.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
MOTIVAZIONE
La controversia trae origine da una lunga serie di rapporti contrattuali e vicende processuali tra le parti.
Nel 2010 le parti intrecciano un duplice rapporto negoziale relativo al capannone di AL (Reg. 10): un preliminare di compravendita (nel 2010: negli atti si indicano, a seconda dei Per_1 documenti, la data del 4.2.2010/3.2.2010 ovvero “maggio 2010”) con versamento di acconti per € 140.000,00 e caparra di € 20.000,00, e un contratto di locazione del medesimo immobile a canone € 3.000/mese. Il rilascio avverrà il 29.9.2015.
Sorte contestazioni sulla destinazione d'uso e sull'idoneità urbanistica del bene, si instaurava un primo giudizio avente ad oggetto il contratto di locazione, di cui chiedeva la risoluzione CP_1 oltre alla non debenza dei canoni maturati. Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 1277/2015, conferma respingeva la domanda e condannava al pagamento dei canoni da feb. 2011 a CP_1 ott. 2013 (€ 99.000 + IVA) e dei canoni da nov. 2013 al rilascio del 29.9.2015 (€ 69.000 + IVA), oltre spese. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 498/2017, respingeva l'impugnazione e confermava la decisione di primo grado (oltre a liquidare ulteriori spese).
In forza di tali titoli, procedeva in via esecutiva: nella procedura esecutiva Parte_1 immobiliare R.G.E. 18/2023, in particolare, otteneva in distribuzione € 109.372,87, somma imputata al maggior credito portato a precetto (€ 213.422,92).
2 In parallelo alla menzionata vicenda giudiziaria, un diverso giudizio — definito dalla sentenza n. 879/2024 della Corte d'Appello — riguardava le sorti del contratto preliminare di compravendita del medesimo immobile. Il giudizio questa volta si concludeva in senso favorevole a , CP_1 condannando a corrispondere in favore del primo la somma poi portata dal precetto Parte_1 che costituisce l'oggetto della presente opposizione, nella quale l'esecutata oppone in Parte_1 compensazione il proprio maggior credito di cui alle sentenze precedenti.
La domanda va accolta.
La seconda pronuncia della Corte d'appello, contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto opposto, pur dichiarando la risoluzione del preliminare e condannando alle spese di Parte_1 quel grado, non contiene alcuna statuizione che incida o revochi il credito derivante dai titoli 2015/2017, mai impugnati e passati in giudicato.
Nessun atto prodotto in questo giudizio riporta un passaggio testuale della sentenza 879/2024 idoneo a far ritenere estinto o travolto tale credito.
Va inoltre precisato che la sentenza del Tribunale di Savona n. 1277/2015 (confermata in sede di gravame), nel rigettare — sia pure implicitamente — la tesi difensiva del conduttore secondo cui il contratto di locazione avrebbe dissimulato un diverso accordo di natura traslativa, ha valutato i profili dedotti da unicamente alla luce del rapporto locativo e della sua disciplina, CP_1 ritenendo irrilevanti, rispetto a tale tipo contrattuale, le questioni urbanistiche in quanto prive di un accertamento tecnico e comunque non decisive ai fini della debenza dei canoni.
La successiva pronuncia della Corte d'Appello n. 879/2024, chiamata invece a giudicare dal diverso punto di vista della validità ed eseguibilità di un trasferimento immobiliare, muove da presupposti differenti, si fonda su un accertamento urbanistico tecnico (CTU) e pertanto non risulta né sovrapponibile né idonea a incidere sul giudicato formatosi in ordine alla locazione. Ne consegue che le due decisioni, avendo avuto ad oggetto rapporti distinti — da un lato la locazione, dall'altro il preliminare di vendita — e presupposti istruttori profondamente diversi, non presentano profili di interferenza o contraddizione.
Ne consegue che il credito residuo di deve ritenersi pienamente esistente e opponibile Parte_1 in compensazione. Ed anzi, rattandosi di crediti entrambi liquidi ed esigibili, la compensazione opera di pieno diritto nel momento stesso della loro venuta a coesistenza.
Il tutto come da tabella che segue:
Voce Importo
Credito complessivo titoli 2015/2017 € 213.422,92 Parte_1
Somme ricevute in esecuzione – € 109.372,87
Residuo € 104.050,05
Spese aggiuntive sentenza 498/2017 + € 12.072,63
Totale credito residuo € 116.122,68
Deduzione credito (sent. 879/2024) – € 48.171,28 CP_1
Residuo favorevole € 67.951,40 Parte_1
3 Vale in ultimo rilevare che le prove articolate da , consistenti in prova per testi e CP_1 interrogatorio formale, sono inammissibili perché vertono su circostanze: già documentalmente provate (contratti, corrispondenza, sentenze); non contestate dalla controparte;
irrilevanti ai fini del presente giudizio, limitato ad accertare l'esistenza del diritto di procedere esecutivamente.
Esse non contribuiscono alla decisione e devono essere pertanto dichiarate inammissibili.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1476/2025, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide
Accoglie l'opposizione e per l'effetto:
1. DICHIARA l'inesistenza del diritto di di procedere esecutivamente in Controparte_1 forza del titolo azionato in quanto compensato con il maggior credito di come Parte_1 indicato in motivazione
2. AN l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario di legge ed oltre refusione del CU di legge
Savona il 11.12.2025
Il Giudice
TE OG
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