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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 04/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1436/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1436/2015 R.G., promossa da:
(c.f. ), nato a Caltagirone (CT) il [...], in [...] e Parte_1 C.F._1 nella qualità di legale rappresentante della ditta “La Nuova Auto S.r.l.”, e (c.f. Parte_2
), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Cristina Russo ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultima sito in Caltagirone,
Viale Europa n. 32, giusta procura in atti;
-OPPONENTI- contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, Via M. Carucci n. 131, in qualità di procuratore di (p.iva Controparte_2
), con sede in Torino, Piazza S. Carlo n. 156, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo P.IVA_2
Mastrandrea ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Caltagirone,
Via G. Mazzini n. 26, giusta procura in atti;
-OPPOSTA-
e nei confronti di
(p.iva , a mezzo dei procuratori speciali dott. Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
e con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, rappresentata e difesa
[...] Controparte_5 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Fabio Preziosi e dall'avv. Federica Sandulli ed pagina 1 di 8 elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimi sito in Avellino, Corso Vittorio
Emanuele n. 87, giusta procura in atti;
-INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.-
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante de “La Nuova Auto S.r.l.”, e proponevano opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 298/2015, emesso dal Tribunale di Caltagirone il 14.10.2015, con il quale era stato ingiunto a “La Nuova Auto S.r.l.” il pagamento della somma complessiva di euro 43.593,24, oltre interessi, nonché a e , in solido tra loro, nella qualità di garanti, Parte_1 Parte_2
il pagamento della somma complessiva di euro 39.000,00 oltre interessi, con condanna del debitore principale e dei garanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese della procedura monitoria liquidate in euro 1.586,00, ci sui euro 1.300,00 per compensi ed euro 286,00 per spese vive oltre accessori di legge.
A fondamento delle proprie ragioni, gli opponenti ponevano: 1) la nullità delle condizioni contrattuali generali del contratto in ordine alla determinazione degli interessi debitori, per divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., relativamente all'applicazione della pratica anatocistica sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi;
2) la vessatorietà della clausola di capitalizzazione degli interessi;
3) l'inefficacia probatoria dell'estratto di conto corrente posto a corredo del decreto ingiuntivo opposto al fine di provare l'esatto ammontare della pretesa creditoria, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50
T.U.B.; 4) la violazione della legge n. 108/96 per superamento del tasso soglia degli interessi applicati e, quindi, la non debenza degli interessi ultralegali, dell'anatocismo trimestrale, delle commissioni e delle spese applicate;
5) l'illegittimità della fideiussione per violazione del canone di buona fede con conseguente liberazione del garante in conformità di cui all'art. 1956 c.c.; 6) il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitasi regolarmente in giudizio, la in qualità di procuratore di Controparte_1 [...]
contestava le difese avversarie, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta e, Controparte_2 pertanto chiedeva: “in via preliminare, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; nel merito, rigettare integralmente la proposta opposizione e perché infondata in fatto
pagina 2 di 8 siccome in diritto, nonché sfornita di prova e, consequenzialmente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi”.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 15.01.2017, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano invitate le parti ad esperire la procedura di mediazione obbligatoria entro il termine assegnato.
All'udienza del 12.07.2017, le parti davano atto dell'esperimento della procedura di mediazione con esito negativo e venivano concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
In data 17.12.2021 interveniva in giudizio la quale cessionaria di Controparte_3 [...]
la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione facendo proprie le difese svolte Controparte_2 dall'opposta.
Con ordinanza del 09.03.2022, venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opponente, in quanto in parte inammissibili in parte esplorative, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, giova premettere che sono irrilevanti le contestazioni sollevate dagli opponenti circa l'inidoneità e/o inefficacia probatoria della documentazione allegata in sede monitoria – nello specifico l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. – per l'emissione del decreto ingiuntivo, poiché secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione contro il decreto ingiuntivo non costituisce azione d'impugnazione della validità del decreto, ma introduce un ordinario processo di cognizione, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione”
(Cass. Civ. Sez. III, n. 15186/2003), pertanto, oggetto dell'opposizione è la fondatezza della pretesa creditoria alla luce del compendio probatorio offerto dal creditore e dalle difese del debitore.
Data la sua natura ordinaria, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, in virtù del principio del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto – che assumendo formalmente la posizione di convenuto – riveste la qualità di attore in senso sostanziale e, pertanto, spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi dedotti in giudizio. Il debitore opponente, da pagina 3 di 8 parte sua, dovrà fornire la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito;
nel caso in cui quest'ultimo dovesse sollevare delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, sarà tenuto a fornire la prova di quanto sollevato.
Ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via autonoma e non soltanto la verifica dell'esistenza delle condizioni di legittimità per la concessione del decreto ingiuntivo (Cass. 22 febbraio 2012, n. 2557); pertanto,
l'esistenza di tale pretesa dovrà essere dimostrata da parte opposta attraverso gli ordinari mezzi di prova.
Tra il procedimento monitorio e la relativa fase di opposizione sussiste un collegamento funzionale, tale da rendere quest'ultima una fase eventuale, ma non per questo autonoma. In forza di tale collegamento, la documentazione allegata alla prima fase, e rimasta nella disponibilità della controparte almeno per il tempo necessario ad opporre il decreto, deve ritenersi acquisita al processo e deve essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
Pertanto, l'onere della prova dell'esistenza del credito grava sulla parte opposta (ex multis Cass. 5 gennaio 2010, n. 28) e spetterà, invece, all'opponente l'onere della prova in merto ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
Tanto premesso, parte opposta, già in sede monitoria, ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto sulla base di cospicua documentazione, quale: 1) il contratto di conto corrente Intesa Business del
03.12.2009; 2) il contratto di conto corrente per la canalizzazione dei flussi POS del 1°.3.2010; 3) le aperture di credito dell'11.02.2010, del 16.06.2010 e del 12.08.2011; 4) le aperture di credito relative al conto corrente POS dell'01.03.2010, del 16.06.2010 e del 18.08.2011; 5) la fideiussione rilasciata l'11.02.2010 da 6) l'aumento dell'importo garantito dalla fideiussione del Parte_1
16.06.2010 da parte di 7) la fideiussione rilasciata l'11.02.2010 da Parte_1 Parte_2
; 8) l'aumento dell'importo garantito dalla fideiussione rilasciato il 16.06.2010 da
[...] Parte_2
; 9) la diffida con revoca degli affidamenti ed intimazione di pagamento del 25.09.2013; 10) la
[...]
certificazione del credito relativo al contratto di conto corrente ex art. 50 T.U.B.; 11) la certificazione del credito relativo al contratto POS ex art. 50 T.U.B.; 12) gli estratti completi del conto corrente bancario e del conto POS.
L'opposta, inoltre, a sostegno delle proprie ragioni, ha rappresentato quanto segue:
pagina 4 di 8 - in data 03.12.2009, presso la banca – Filiale di Caltagirone – veniva acceso Controparte_2 in favore della società “La Nuova Auto S.r.l.” il c/c di corrispondenza n. 2263 – poi divenuto 2098 a seguito di incorporazione della filiale (cfr. allegato 3 del procedimento monitorio);
- in data 01.03.2010 la banca aveva aperto alla predetta società un c/c bancario denominato
“CANALIZZATORE FLUSSI POS”, distinto al n. 100006 – poi divenuto n. 100382 – da utilizzare esclusivamente per operazioni di addebito/accredito connesse all'utilizzo del servizio SanPaolo
Shopping e/o per trasferimento fondi da/per il già citato c/c bancario n. 2098 (già n. 2263) (cfr. allegato 4 del procedimento monitorio);
- i suddetti contratti sono stati sottoscritti dopo la delibera CICR del 09.02.2000 e prevedevano l'applicazione degli interessi creditori e debitori secondo il criterio della capitalizzazione trimestrale;
la società aveva usufruito di linee di credito e di aperture di credito sul c/c bancario n.
2263 – come da contratti dell'11.02.2010, del 16.06.2010 e del 12.08.2011 (cfr. allegati 5-6-7 del procedimento monitorio) nonché di aperture di credito a titolo anticipato su transato POS, come da contratti del 01.03.2010, del 16.06.2010 e del 18.08.2011 (cfr. allegati 8-9-10 del procedimento monitorio);
- in data 11.02.2010, si costituiva fideiussore per l'importo iniziale di euro Parte_1
11.400,00 (cfr. allegato 11 del procedimento monitorio), poi aumentato ad euro 39.000,00, come da atto sottoscritto il 16.06.2010 (cfr. allegato 12 del procedimento monitorio). Allo stesso modo, si costituiva fideiussore anche (cfr. allegati 13-14 del procedimento monitorio); Parte_2
- con lettera del 25.09.2013, venivano revocati gli affidamenti concessi, con invito ad estinguere le esposizioni debitorie (cfr. allegato 15 del procedimento monitorio);
- con missive del 25.09.2013, venivano diffidati e a Parte_1 Parte_2
provvedere al pagamento della somma di euro 39.000,00 (cfr. allegati 16 e 17 del procedimento monitorio);
- pertanto, avveniva il passaggio in sofferenza di entrambe le partite: euro 38.578,37 relativo al c/c bancario n. 07465/1000/00002098 (cfr. allegato 18 e 19 del procedimento monitorio) ed euro
5.014,87 relativo al conto “Canalizzatore Flussi POS” (cfr. allegato 20 e 21 del procedimento monitorio).
Le allegazioni della parte opposta appaiono, quindi, suffragate dalla documentazione prodotta già nella fase monitoria.
pagina 5 di 8 Di contro, nel presente giudizio, le contestazioni sollevate da parte opponente relative all'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, di interessi ultralegali, delle spese, delle commissioni e quelle relative alla illegittimità della fideiussione non meritano accoglimento in quanto generiche e sfornite di supporto probatorio.
Quanto al divieto di anatocismo relativo alla pratica di capitalizzazione degli interessi e alla eccepita vessatorietà di tale clausola, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 120 T.U.B. nel testo modificato dall'art. art. 25, comma 3 d.lgs. 342/1999, come attuato dalla delibera CICR 09.02.2000, che ha sancito la validità di clausole anatocistiche a condizione di reciprocità, secondo le modalità e i criteri stabiliti con delibera CICR. In merito, è d'uopo sottolineare come i contratti sottoscritti dal correntista prevedono l'espressa pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia creditori che debitori. Inoltre, tale clausola è stata oggetto di doppia sottoscrizione e accettazione da parte del correntista e da ciò discende la legittimità della suddetta capitalizzazione in base alla normativa applicabile.
Altrettanto generiche ed infondate risultano le contestazioni con riferimento al tasso degli interessi che sarebbero stati applicati in misura ultralegale, superiore al cd. tasso soglia, in quanto gli opponenti si sono limitati ad affermare che “la misura del tasso d'interesse applicato ha superato anche il cd. tasso soglia e ciò in quanto il meccanismo della capitalizzazione trimestrale ha finito per far risalire il tasso degli interessi applicati – che si trasformano in capitale – portandoli a superare, nel tempo, i “tassi soglia” previsti”. Da un canto, il tasso di interesse è stato espressamente previsto nei contratti di conto corrente allegati e, qualora anche in misura superiore a quella legale, è stato accettato dagli opponenti mediante sottoscrizione. Dall'altro, quest'ultimi non specificano in maniera puntuale la misura nella quale il tasso concretamente applicato agli interessi si sarebbe discostato da quello pattuito, e soprattutto dal cd. tasso soglia in relazione al periodo di riferimento. Al riguardo, poiché tali eccezioni concretizzerebbero un fatto estintivo/modificativo della pretesa creditoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta agli opponenti fornirne adeguata dimostrazione.
Nel formulare le contestazioni, il debitore ha l'onere di indicare in maniera chiara e verificabile, le somme che si ritengono illegittimamente percepite dall'istituto bancario in applicazione di quanto contestato da parte del debitore stesso;
altresì, deve scrupolosamente specificare il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato in concreto applicato, facendo riferimento ai decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996 relativi ai periodi di contestazione.
pagina 6 di 8 Secondo un recente indirizzo della Corte di legittimità, le norme contenute nei decreti ministeriali hanno portata integrativa della legge civile e penale, pertanto il giudice di merito può averne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o mediante la collaborazione delle parti o, ancora, tramite richiesta di informazioni alla P.A. o con una consulenza tecnica contabile, a prescindere dalla mancata allegazione degli stessi (Cass. Cis. Sez. III n. 8883/2020; Cass. Civ. Sez. VI, n. 29240/2021, in contrasto con Cass. Civ. Sez. III, n. 2543/2019).
Ma a fronte di tale semplificazione probatoria, l'opponente non è esonerato dal suo “pacifico onere di allegazione”; difatti, nel caso di specie, nessun adempimento in tal senso è stato compiuto dagli opponenti essendosi limitati questi ultimi a generiche contestazioni prive di riscontro probatorio.
Inoltre, le condizioni economiche applicate nei contratti allegati sono state tutte debitamente accettate dal debitore principale mediante la loro sottoscrizione, in particolare sono indicate le condizioni economiche applicate.
Infine, altrettanto generiche sono le contestazioni circa l'illegittimità della fideiussione prestata dagli opponenti, in ragione della dedotta violazione del canone di buona fede nell'applicazione del costo effettivo applicato ai contratti bancari, ritenuto superiore rispetto a quello nominale, nonché la richiesta di risarcimento danni, poiché parte opponente non ha fornito alcun riscontro probatorio a sostegno.
Appare opportuno ribadire, allora, che incombe sulla parte opponente debitrice l'onere di allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria, secondo gli ordinari principi in tema di riparto degli oneri probatori già enunciati.
In applicazione del superiore principio, già con l'ordinanza del 09.03.2022, erano state rigettate le richieste avanzate dagli opponenti, in particolare la richiesta di C.T.U., non potendo tale strumento sopperire ad una mancanza probatoria della parte (Cass. Civ. Sez. VI, n. 30218/2017).
Gli opponenti, in conclusione, hanno mosso delle censure solo generiche, non ancorate al proprio specifico rapporto contrattuale, inidonee a mettere in discussione quanto risultante dagli elementi probatori in atti, in particolare con riferimento alle singole condizioni contrattuali applicate.
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione è rimasta priva di riscontro probatorio e, pertanto, non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M.
147/22, tenuto conto del valore della controversia e secondo i parametri minimi, in considerazione della complessiva della causa, della natura documentale della stessa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara lo stesso definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che quantifica in complessivi euro 2.905,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone il 4 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1436/2015 R.G., promossa da:
(c.f. ), nato a Caltagirone (CT) il [...], in [...] e Parte_1 C.F._1 nella qualità di legale rappresentante della ditta “La Nuova Auto S.r.l.”, e (c.f. Parte_2
), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Cristina Russo ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultima sito in Caltagirone,
Viale Europa n. 32, giusta procura in atti;
-OPPONENTI- contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, Via M. Carucci n. 131, in qualità di procuratore di (p.iva Controparte_2
), con sede in Torino, Piazza S. Carlo n. 156, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo P.IVA_2
Mastrandrea ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Caltagirone,
Via G. Mazzini n. 26, giusta procura in atti;
-OPPOSTA-
e nei confronti di
(p.iva , a mezzo dei procuratori speciali dott. Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
e con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, rappresentata e difesa
[...] Controparte_5 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Fabio Preziosi e dall'avv. Federica Sandulli ed pagina 1 di 8 elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimi sito in Avellino, Corso Vittorio
Emanuele n. 87, giusta procura in atti;
-INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.-
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante de “La Nuova Auto S.r.l.”, e proponevano opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 298/2015, emesso dal Tribunale di Caltagirone il 14.10.2015, con il quale era stato ingiunto a “La Nuova Auto S.r.l.” il pagamento della somma complessiva di euro 43.593,24, oltre interessi, nonché a e , in solido tra loro, nella qualità di garanti, Parte_1 Parte_2
il pagamento della somma complessiva di euro 39.000,00 oltre interessi, con condanna del debitore principale e dei garanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese della procedura monitoria liquidate in euro 1.586,00, ci sui euro 1.300,00 per compensi ed euro 286,00 per spese vive oltre accessori di legge.
A fondamento delle proprie ragioni, gli opponenti ponevano: 1) la nullità delle condizioni contrattuali generali del contratto in ordine alla determinazione degli interessi debitori, per divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., relativamente all'applicazione della pratica anatocistica sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi;
2) la vessatorietà della clausola di capitalizzazione degli interessi;
3) l'inefficacia probatoria dell'estratto di conto corrente posto a corredo del decreto ingiuntivo opposto al fine di provare l'esatto ammontare della pretesa creditoria, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50
T.U.B.; 4) la violazione della legge n. 108/96 per superamento del tasso soglia degli interessi applicati e, quindi, la non debenza degli interessi ultralegali, dell'anatocismo trimestrale, delle commissioni e delle spese applicate;
5) l'illegittimità della fideiussione per violazione del canone di buona fede con conseguente liberazione del garante in conformità di cui all'art. 1956 c.c.; 6) il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitasi regolarmente in giudizio, la in qualità di procuratore di Controparte_1 [...]
contestava le difese avversarie, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta e, Controparte_2 pertanto chiedeva: “in via preliminare, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; nel merito, rigettare integralmente la proposta opposizione e perché infondata in fatto
pagina 2 di 8 siccome in diritto, nonché sfornita di prova e, consequenzialmente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi”.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 15.01.2017, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano invitate le parti ad esperire la procedura di mediazione obbligatoria entro il termine assegnato.
All'udienza del 12.07.2017, le parti davano atto dell'esperimento della procedura di mediazione con esito negativo e venivano concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
In data 17.12.2021 interveniva in giudizio la quale cessionaria di Controparte_3 [...]
la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione facendo proprie le difese svolte Controparte_2 dall'opposta.
Con ordinanza del 09.03.2022, venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opponente, in quanto in parte inammissibili in parte esplorative, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, giova premettere che sono irrilevanti le contestazioni sollevate dagli opponenti circa l'inidoneità e/o inefficacia probatoria della documentazione allegata in sede monitoria – nello specifico l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. – per l'emissione del decreto ingiuntivo, poiché secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione contro il decreto ingiuntivo non costituisce azione d'impugnazione della validità del decreto, ma introduce un ordinario processo di cognizione, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione”
(Cass. Civ. Sez. III, n. 15186/2003), pertanto, oggetto dell'opposizione è la fondatezza della pretesa creditoria alla luce del compendio probatorio offerto dal creditore e dalle difese del debitore.
Data la sua natura ordinaria, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, in virtù del principio del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto – che assumendo formalmente la posizione di convenuto – riveste la qualità di attore in senso sostanziale e, pertanto, spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi dedotti in giudizio. Il debitore opponente, da pagina 3 di 8 parte sua, dovrà fornire la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito;
nel caso in cui quest'ultimo dovesse sollevare delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, sarà tenuto a fornire la prova di quanto sollevato.
Ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via autonoma e non soltanto la verifica dell'esistenza delle condizioni di legittimità per la concessione del decreto ingiuntivo (Cass. 22 febbraio 2012, n. 2557); pertanto,
l'esistenza di tale pretesa dovrà essere dimostrata da parte opposta attraverso gli ordinari mezzi di prova.
Tra il procedimento monitorio e la relativa fase di opposizione sussiste un collegamento funzionale, tale da rendere quest'ultima una fase eventuale, ma non per questo autonoma. In forza di tale collegamento, la documentazione allegata alla prima fase, e rimasta nella disponibilità della controparte almeno per il tempo necessario ad opporre il decreto, deve ritenersi acquisita al processo e deve essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
Pertanto, l'onere della prova dell'esistenza del credito grava sulla parte opposta (ex multis Cass. 5 gennaio 2010, n. 28) e spetterà, invece, all'opponente l'onere della prova in merto ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
Tanto premesso, parte opposta, già in sede monitoria, ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto sulla base di cospicua documentazione, quale: 1) il contratto di conto corrente Intesa Business del
03.12.2009; 2) il contratto di conto corrente per la canalizzazione dei flussi POS del 1°.3.2010; 3) le aperture di credito dell'11.02.2010, del 16.06.2010 e del 12.08.2011; 4) le aperture di credito relative al conto corrente POS dell'01.03.2010, del 16.06.2010 e del 18.08.2011; 5) la fideiussione rilasciata l'11.02.2010 da 6) l'aumento dell'importo garantito dalla fideiussione del Parte_1
16.06.2010 da parte di 7) la fideiussione rilasciata l'11.02.2010 da Parte_1 Parte_2
; 8) l'aumento dell'importo garantito dalla fideiussione rilasciato il 16.06.2010 da
[...] Parte_2
; 9) la diffida con revoca degli affidamenti ed intimazione di pagamento del 25.09.2013; 10) la
[...]
certificazione del credito relativo al contratto di conto corrente ex art. 50 T.U.B.; 11) la certificazione del credito relativo al contratto POS ex art. 50 T.U.B.; 12) gli estratti completi del conto corrente bancario e del conto POS.
L'opposta, inoltre, a sostegno delle proprie ragioni, ha rappresentato quanto segue:
pagina 4 di 8 - in data 03.12.2009, presso la banca – Filiale di Caltagirone – veniva acceso Controparte_2 in favore della società “La Nuova Auto S.r.l.” il c/c di corrispondenza n. 2263 – poi divenuto 2098 a seguito di incorporazione della filiale (cfr. allegato 3 del procedimento monitorio);
- in data 01.03.2010 la banca aveva aperto alla predetta società un c/c bancario denominato
“CANALIZZATORE FLUSSI POS”, distinto al n. 100006 – poi divenuto n. 100382 – da utilizzare esclusivamente per operazioni di addebito/accredito connesse all'utilizzo del servizio SanPaolo
Shopping e/o per trasferimento fondi da/per il già citato c/c bancario n. 2098 (già n. 2263) (cfr. allegato 4 del procedimento monitorio);
- i suddetti contratti sono stati sottoscritti dopo la delibera CICR del 09.02.2000 e prevedevano l'applicazione degli interessi creditori e debitori secondo il criterio della capitalizzazione trimestrale;
la società aveva usufruito di linee di credito e di aperture di credito sul c/c bancario n.
2263 – come da contratti dell'11.02.2010, del 16.06.2010 e del 12.08.2011 (cfr. allegati 5-6-7 del procedimento monitorio) nonché di aperture di credito a titolo anticipato su transato POS, come da contratti del 01.03.2010, del 16.06.2010 e del 18.08.2011 (cfr. allegati 8-9-10 del procedimento monitorio);
- in data 11.02.2010, si costituiva fideiussore per l'importo iniziale di euro Parte_1
11.400,00 (cfr. allegato 11 del procedimento monitorio), poi aumentato ad euro 39.000,00, come da atto sottoscritto il 16.06.2010 (cfr. allegato 12 del procedimento monitorio). Allo stesso modo, si costituiva fideiussore anche (cfr. allegati 13-14 del procedimento monitorio); Parte_2
- con lettera del 25.09.2013, venivano revocati gli affidamenti concessi, con invito ad estinguere le esposizioni debitorie (cfr. allegato 15 del procedimento monitorio);
- con missive del 25.09.2013, venivano diffidati e a Parte_1 Parte_2
provvedere al pagamento della somma di euro 39.000,00 (cfr. allegati 16 e 17 del procedimento monitorio);
- pertanto, avveniva il passaggio in sofferenza di entrambe le partite: euro 38.578,37 relativo al c/c bancario n. 07465/1000/00002098 (cfr. allegato 18 e 19 del procedimento monitorio) ed euro
5.014,87 relativo al conto “Canalizzatore Flussi POS” (cfr. allegato 20 e 21 del procedimento monitorio).
Le allegazioni della parte opposta appaiono, quindi, suffragate dalla documentazione prodotta già nella fase monitoria.
pagina 5 di 8 Di contro, nel presente giudizio, le contestazioni sollevate da parte opponente relative all'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, di interessi ultralegali, delle spese, delle commissioni e quelle relative alla illegittimità della fideiussione non meritano accoglimento in quanto generiche e sfornite di supporto probatorio.
Quanto al divieto di anatocismo relativo alla pratica di capitalizzazione degli interessi e alla eccepita vessatorietà di tale clausola, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 120 T.U.B. nel testo modificato dall'art. art. 25, comma 3 d.lgs. 342/1999, come attuato dalla delibera CICR 09.02.2000, che ha sancito la validità di clausole anatocistiche a condizione di reciprocità, secondo le modalità e i criteri stabiliti con delibera CICR. In merito, è d'uopo sottolineare come i contratti sottoscritti dal correntista prevedono l'espressa pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia creditori che debitori. Inoltre, tale clausola è stata oggetto di doppia sottoscrizione e accettazione da parte del correntista e da ciò discende la legittimità della suddetta capitalizzazione in base alla normativa applicabile.
Altrettanto generiche ed infondate risultano le contestazioni con riferimento al tasso degli interessi che sarebbero stati applicati in misura ultralegale, superiore al cd. tasso soglia, in quanto gli opponenti si sono limitati ad affermare che “la misura del tasso d'interesse applicato ha superato anche il cd. tasso soglia e ciò in quanto il meccanismo della capitalizzazione trimestrale ha finito per far risalire il tasso degli interessi applicati – che si trasformano in capitale – portandoli a superare, nel tempo, i “tassi soglia” previsti”. Da un canto, il tasso di interesse è stato espressamente previsto nei contratti di conto corrente allegati e, qualora anche in misura superiore a quella legale, è stato accettato dagli opponenti mediante sottoscrizione. Dall'altro, quest'ultimi non specificano in maniera puntuale la misura nella quale il tasso concretamente applicato agli interessi si sarebbe discostato da quello pattuito, e soprattutto dal cd. tasso soglia in relazione al periodo di riferimento. Al riguardo, poiché tali eccezioni concretizzerebbero un fatto estintivo/modificativo della pretesa creditoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta agli opponenti fornirne adeguata dimostrazione.
Nel formulare le contestazioni, il debitore ha l'onere di indicare in maniera chiara e verificabile, le somme che si ritengono illegittimamente percepite dall'istituto bancario in applicazione di quanto contestato da parte del debitore stesso;
altresì, deve scrupolosamente specificare il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato in concreto applicato, facendo riferimento ai decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996 relativi ai periodi di contestazione.
pagina 6 di 8 Secondo un recente indirizzo della Corte di legittimità, le norme contenute nei decreti ministeriali hanno portata integrativa della legge civile e penale, pertanto il giudice di merito può averne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o mediante la collaborazione delle parti o, ancora, tramite richiesta di informazioni alla P.A. o con una consulenza tecnica contabile, a prescindere dalla mancata allegazione degli stessi (Cass. Cis. Sez. III n. 8883/2020; Cass. Civ. Sez. VI, n. 29240/2021, in contrasto con Cass. Civ. Sez. III, n. 2543/2019).
Ma a fronte di tale semplificazione probatoria, l'opponente non è esonerato dal suo “pacifico onere di allegazione”; difatti, nel caso di specie, nessun adempimento in tal senso è stato compiuto dagli opponenti essendosi limitati questi ultimi a generiche contestazioni prive di riscontro probatorio.
Inoltre, le condizioni economiche applicate nei contratti allegati sono state tutte debitamente accettate dal debitore principale mediante la loro sottoscrizione, in particolare sono indicate le condizioni economiche applicate.
Infine, altrettanto generiche sono le contestazioni circa l'illegittimità della fideiussione prestata dagli opponenti, in ragione della dedotta violazione del canone di buona fede nell'applicazione del costo effettivo applicato ai contratti bancari, ritenuto superiore rispetto a quello nominale, nonché la richiesta di risarcimento danni, poiché parte opponente non ha fornito alcun riscontro probatorio a sostegno.
Appare opportuno ribadire, allora, che incombe sulla parte opponente debitrice l'onere di allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria, secondo gli ordinari principi in tema di riparto degli oneri probatori già enunciati.
In applicazione del superiore principio, già con l'ordinanza del 09.03.2022, erano state rigettate le richieste avanzate dagli opponenti, in particolare la richiesta di C.T.U., non potendo tale strumento sopperire ad una mancanza probatoria della parte (Cass. Civ. Sez. VI, n. 30218/2017).
Gli opponenti, in conclusione, hanno mosso delle censure solo generiche, non ancorate al proprio specifico rapporto contrattuale, inidonee a mettere in discussione quanto risultante dagli elementi probatori in atti, in particolare con riferimento alle singole condizioni contrattuali applicate.
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione è rimasta priva di riscontro probatorio e, pertanto, non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M.
147/22, tenuto conto del valore della controversia e secondo i parametri minimi, in considerazione della complessiva della causa, della natura documentale della stessa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara lo stesso definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che quantifica in complessivi euro 2.905,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone il 4 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
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