Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
Il giudice dell'appello può procedere alla rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile, allorché l'inutilizzabilità' non derivi dalla violazione di un divieto probatorio, ma dalla violazione di regole attinenti all'assunzione della prova. (Fattispecie relativa all'annullamento con rinvio della sentenza d'appello in seguito alla riconosciuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le garanzie di legge dalla persona offesa contestualmente imputata di reato probatoriamente collegato).
Commentario • 1
- 1. Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indiziantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2010, n. 24033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24033 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/05/2010
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1272
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 30990/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC AM SE, N. IL 02/05/1937;
avverso la sentenza n. 2/2008 TRIBUNALE di SONDRIO, del 12/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Bologna Giuliano in sostituzione dell'avvocato Romualdi GI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
NC RA GI veniva condannato alla pena di giustizia interamente condonata, oltre al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, per i reati di lesioni volontarie e minaccia in danno di BU TE NC in entrambi i gradi di merito - sentenze del Giudice di pace di Tirano e del Tribunale di Sondrio in data 12 febbraio 2009 -, per avere fatto cadere e rotolare per terra la parte lesa ed avergli detto "ti ammazzo".
L'accusa era essenzialmente fondata sulle dichiarazioni della parte lesa.
Il Tribunale nel confermare la decisione di primo grado rigettava la eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa perché imputata in altro procedimento per le lesioni praticate al NC.
Con il ricorso per Cassazione NC RA GI deduceva la violazione degli artt. 197 e 210 c.p.p. e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte lesa che era imputato in un procedimento collegato.
In ogni caso il ricorrente si doleva che il Tribunale avesse omesso un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva della parte offesa e che non aveva tenuto conto che le affermazioni della parte lesa contrastavano con le emergenze probatorie essendo esso ricorrente ultrasettantenne e fisicamente in difficoltà rispetto ad un giovane alto e robusto, nonché il vizio di motivazione sul punto. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da NC RA GI sono fondati.
In punto di fatto si deve ritenere accertato, come ha rilevato il Tribunale, che sussiste tra il presente procedimento e quello contrassegnato con il n. RG 3456/05 - presumibilmente del Tribunale di Sondrio - una ipotesi di collegamento ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), vertendosi in tema di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre. Non risulta che il procedimento per lesioni in danno del NC, imputato in questo processo, a carico del testimone - parte lesa in questo processo BU sia stato definito.
Il Tribunale, nel rigettare analoga eccezione, ha fatto riferimento ad un filone giurisprudenziale, secondo il quale, quando in capo ad un soggetto che debba rendere dichiarazioni in qualità di persona offesa concorra la condizione di imputato in reato collegato, la qualità di testimone prevale per la sua maggiore pregnanza, sicché il soggetto deve essere esaminato in tale veste, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (così, tra le tante altre, Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2008, n. 2096, De Marco, rv 242545).
Siffatto indirizzo giurisprudenziale, richiamato dal Tribunale a sostegno della propria decisione, è stato però contrastato da altro indirizzo giurisprudenziale, che appare al Collegio da condividere, secondo il quale la persona offesa di un reato che sia anche imputata di altro reato commesso in danno dell'offensore, da considerarsi collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), deve essere sentita non come teste, ma nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., comma 6, e le dichiarazioni rese vanno valutate secondo la regola dettata dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cioè unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Ed, infatti, come si desume dalla motivazione delle sentenze che hanno sostenuto tale indirizzo (vedi principalmente Cass., Sez. 5, 25 settembre 2007, n. 39050, Costanza, rv. 238188), premesso che per accertare la regolarità di un interrogatorio è necessario fare riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante (vedi Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2001 - 8 gennaio 2002 e, tra le molte altre, Cass., Sez. 1, 8 novembre 2007 - 25 gennaio 2008, n. 4060, CED 239195), e, quindi, accertare se sussistessero o meno a carico dell'interessato prima della escussione indizi non equivoci di reità e se tali indizi fossero conosciuti dall'autorità procedente (circostanze che non possono essere messe in dubbio nel caso di specie, tenuto conto di quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata e di quanto messo in evidenza in precedenza, e cioè che il BU risulta già imputato di un reato collegato), va detto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'imputato di un reato connesso o collegato, non ancora definitivamente giudicato, che renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, in base all'articolo 197 bis c.p.p., la veste di testimone assistito, sicché, qualora egli sia sentito come testimone senza le garanzie previste da tale norma, dette dichiarazioni non sono utilizzabili ex art. 64 c.p.p., comma 3 bis (vedi, oltre la sentenza Costanza già citata anche
Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009, Mastroianni;
Cass., Sez. 5, 13 novembre 2008 - 19 dicembre 2008, Petrelli;
Cass., Sez. 6, 7 ottobre 2008 - 27 ottobre 2008, Russo Felicia). In realtà l'art. 210 c.p.p., comma 6, prevede che alle persone imputate di un reato collegato a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato, va dato l'avvertimento previsto dell'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c) e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone;
in effetti l'indiziato o imputato di un reato collegato ha il diritto di assumere volontariamente la veste di testimone (Corte Costituzionale, ordinanza n. 76 del 2003). Sotto tale ultimo profilo questa Corte, specularmente, ha già avuto modo di osservare che l'ufficio di testimone ex art. 197 bis c.p.p. (e la conseguente restrizione del diritto al silenzio, evidenziata da Corte Costituzionale, ordinanza n. 265 del 2004) può essere assunto da persone indagate in procedimento connesso o collegato che depongano su fatti riguardanti la responsabilità di altri, a condizione però che esse non si siano avvalse della facoltà, di cui devono essere previamente avvertite, di non rispondere anche su tali fatti, facoltà loro riconosciuta dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), cui fa espresso rinvio l'incipit dell'art. 197 c.p.p., lett. b), (rv 231851; 236556).
È appena il caso di ricordare, inoltre, che la Corte Costituzionale (C. cost., 4 giugno 2003 n. 191) ha ribadito la esigenza che anche in dibattimento siano dati gli avvertimenti previsti dall'art. 64 c.p.p.. L'evidente contrasto di giurisprudenza è stato, peraltro, di recente risolto dalle Sezioni Unite (SS.UU., 17 dicembre 2009, n. 25, De Simone Andrea), che, nel condividere il secondo orientamento segnalato, hanno stabilito che non può assumere l'ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c) e senza il rispetto delle norme che regolano l'assunzione delle dichiarazioni del testimone assistito, il soggetto che cumuli in sè le qualità di persona offesa dal reato e di indagato in atto, o imputato nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, in un procedimento connesso a sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), o relativo a un reato collegato a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). Il Collegio, come già preannunciato, ritiene di condividere tale indirizzo perché fondato su una corretta interpretazione delle norme dinanzi richiamate. Da tutto quanto detto risulta, pertanto, che sono inutilizzabili nel processo in discussione le dichiarazioni rese dalla parte lesa BU TE NC, che è stato ascoltato senza il previo avviso delle garanzie spettantigli ai sensi dell'art. 64 c.p.p., comma 3 bis. La sentenza impugnata, che è motivata con determinante riferimento alle deposizioni inutilizzabili del BU, risulta perciò carente di motivazione e deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Sondrio per un nuovo giudizio.
Il giudice di rinvio valuterà, in altri termini, la valenza del restante materiale probatorio ai fini del giudizio e, ove lo riterrà necessario, provvedere a rinnovare la escussione di BU TE NC, previo avvertimento a norma dell'art. 210 c.p.p., comma 6, e art. 64 c.p.p., comma 3. Sul punto, infatti, questa Corte ha osservato che è ammissibile la rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile, allorché la inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto probatorio ex art. 191 c.p.p., ma, come nel caso di specie, dalla violazione di regole attinenti alla assunzione della prova;
ne consegue che il giudice di appello ha il potere, ex art. 603 c.p.p., comma 3, di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale,
allo scopo di assumere detta prova nel pieno rispetto delle forme stabilite dal codice di rito (rv 233027; 234997).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Sondrio per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010