Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2013, n. 26738
CASS
Sentenza 6 marzo 2013

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Massime2

Quando deve sospendere la deliberazione della sentenza per assoluta impossibilità determinata dall'esigenza di assumere nuove prove, il giudice legittimamente si avvale dei poteri contemplati dall'art. 507 cod. proc. pen., essendo questo l'unico strumento previsto per imprimere un impulso al processo in assenza di iniziative delle parti; in tal caso la sua decisione costituisce il risultato di una valutazione in fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità.

È sempre possibile disporre la rinnovazione di un atto probatorio inutilizzabile, purché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto previsto dall'art. 191 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo effettuato da un verbale di dichiarazioni rese dall'indagato in presenza di difensore in modo espresso ed inequivocabile al contenuto di un precedente verbale di dichiarazioni spontanee del medesimo soggetto alla polizia giudiziaria in assenza del difensore).

Commentario1

  • 1Art. 191 c.p.p. - Prove illegittimamente acquisite
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2013, n. 26738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26738
Data del deposito : 6 marzo 2013

Testo completo