Sentenza 6 marzo 2013
Massime • 2
Quando deve sospendere la deliberazione della sentenza per assoluta impossibilità determinata dall'esigenza di assumere nuove prove, il giudice legittimamente si avvale dei poteri contemplati dall'art. 507 cod. proc. pen., essendo questo l'unico strumento previsto per imprimere un impulso al processo in assenza di iniziative delle parti; in tal caso la sua decisione costituisce il risultato di una valutazione in fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità.
È sempre possibile disporre la rinnovazione di un atto probatorio inutilizzabile, purché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto previsto dall'art. 191 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo effettuato da un verbale di dichiarazioni rese dall'indagato in presenza di difensore in modo espresso ed inequivocabile al contenuto di un precedente verbale di dichiarazioni spontanee del medesimo soggetto alla polizia giudiziaria in assenza del difensore).
Commentario • 1
- 1. Art. 191 c.p.p. - Prove illegittimamente acquisitehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2013, n. 26738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26738 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 06/03/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 639
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 33826/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IA N. IL 17/02/1984;
avverso la sentenza n. 1491/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Giovanni che chiede l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RO SI, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 19.4.2012 con la quale la Corte d'appello di Palermo lo ha condannato alla pena di anni due, mesi sette e 1.000,00 Euro di multa per la violazione dell'art. 628 previo riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa richiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo:
p.1.) ex art. 606, comma 1, lett. C) la violazione degli artt. 513 e 64 c.p.p., art. 525 c.p.p., comma 3 e la illegittima acquisizione del verbale di interrogatorio del 15.4.2007. La difesa sostiene che la affermazione della penale responsabilità dell'imputato trova il suo sostegno nei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato ai Carabinieri di Sambuca in data 15.4.2007 e 7.5.2007, illegittimamente acquisite dal Tribunale perché: il primo consistente in dichiarazioni spontanee rese dall'imputato ex art. 64 c.p.p., in assenza del difensore ed acquisito dopo la discussione finale;
il secondo acquisito in modo illegittimo mancando il presupposto di legge dopo la discussione delle parti, e dopo che il tribunale si era ritirato in camera di Consiglio. La difesa rileva altresì la illegittimità dell'acquisizione del verbale del 5.7.2007 perché avvenuta senza il consenso delle parti.
p.2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), vizio di motivazione in relazione alle divergenze emerse fra le deposizioni delle persone offese e quanto dichiarato dall'imputato.
p.3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), erronea applicazione dell'art. 62 c.p., n. 4 e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe operato alcuna diminuzione di pena pur a seguito del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 in misura prevalente rispetto alle circostanze aggravanti e la
Corte d'Appello, investita della questione non ha formulato alcuna osservazione.
PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Dalla lettura della decisione impugnata si evince che RO AN è stato condannato per sei delitti di rapina commessi nel marzo del 2007 nelle campagne di Menfi, Giuliana e Santa Margherita Belice;
i fatti risultano provati dalla confessione resa dal RO alla polizia giudiziaria e consacrata in due verbali del 15.4.2007 e del 7.5.2007. Nel primo vi è il contenuto delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato alla Polizia Giudiziaria, in assenza del difensore;
nel secondo, alla presenza del difensore, vi è l'espresso richiamo alle dichiarazioni rese bel primo interrogatorio. Il compendio probatorio risulta completato dalle deposizioni testimoniali delle persone offese;
inoltre il RO ha confessato episodi che non risultavano ancora denunciati, ha effettuato la ricognizione dei luoghi ove erano state per perpetrate le rapine ed ha riconosciuto l'arma sequestrata al correo OR, successivamente assolto all'esito del giudizio. Sulla base di questi elementi i giudici di merito hanno ritenuto la esistenza di prove sufficienti per la penale responsabilità, in ordine ai reati ascritti.
RITENUTO IN DIRITTO
Passando alla disamina dei singoli motivi di ricorso il Collegio osserva quanto segue.
La prima censura è infondata.
La difesa assume che il tribunale ha acquisito in modo illegittimo il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria in data 7.5.2007 alla presenza del suo difensore che in questa sede contesta la esistenza dei presupposti previsti dall'art. 513 c.p.p.. In particolare la difesa sostiene che il Pubblico
ministero non ha richiesto fra le prove da raccogliere nel corso del dibattimento, l'esame dell'imputato, con la conseguenza che l'assenza di quest'ultimo nella udienza nella quale dovevano essere raccolte le sue dichiarazioni, non costituisce valido presupposto perché il verbale in esame venisse acquisito ai sensi dell'art. ex art. 513 c.p.p.. La Corte d'Appello, adita sul punto ha posto in rilievo che in data 12.11.2008 il Pubblico ministero aveva richiesto, fra le altre prove, anche l'esame dell'imputato: pertanto l'assenza di quest'ultimo nel giorno previsto per la sua audizione aveva costituito, motivo ex art. 513 c.p.p. per l'acquisizione del verbale datato 7.5.2007 ai sensi dell'art. 513 c.p.p.. La ricostruzione della vicenda processuale svolta dalla Corte d'Appello, per questo aspetto non è stata oggetto di specifica, critica ma va conclusivamente rilevato che già nella decisione del Tribunale (pag. 4) era stato messo in rilevo che l'inserimento delle dichiarazioni rese dal RO il 7.5.2007 era avvenuto con il consenso della difesa e del Pubblico Ministero essendo dissenzienti i soli legali dei correi OR e DE RI limitatamente all'utilizzabilità dell'atto processuale nei loro confronti. La decisione della Corte territoriale di ritenere legittima l'acquisizione del verbale 7.5.2007 è pertanto pienamente legittima e sfugge a qualsivoglia censura. Anche per quanto attiene al verbale del 15.4.2007, richiamato per relationem da quello del 7.5.2007, va osservato che l'attività del Tribunale appare corretta e non suscettibile di censura alcuna. All'esito delle discussioni finali il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, successivamente interrotta, poiché il Tribunale ha ritenuto indispensabile l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal RO alla Polizia giudiziaria in data 15.4.2007. Il Tribunale ha pertanto raccolto nuovamente le conclusioni delle parti, procedendo quindi alla decisione previa camera di consiglio.
La difesa del RO contesta la legittimità dell'atto di acquisizione sotto tre diversi profili. In primo luogo il ricorrente sostiene che il verbale del 15.4.2007 non è utilizzabile perché in esso sono riportate esclusivamente dichiarazioni spontanee rese dall'imputato in assenza del difensore;
in secondo luogo il ricorrente sostiene che manca la richiesta di parte all'acquisizione del verbale del 15.4.2007 che è stata effettuata in modo illegittimo di ufficio;
in terzo luogo l'atto processuale dell'acquisizione è stata effettuata non ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ma in base all'art. 525 c.p.p., comma 3 che presuppone una vera e propria impossibilità di decidere al fine di evitare un non liquet. Esaminando il motivo, si impone, l'inversione dell'ordine di trattazione delle questioni. L'art. 525, comma 3 dispone che la deliberazione della camera di consiglio possa essere sospesa o per i motivi di cui all'art. 528 c.p.p. o in caso di assoluta impossibilità nel decidere così pronunciando un'ordinanza con la quale viene disposta un' ulteriore attività dibattimentale, quale l'assunzione di nuove prove (v. Cass. Sez. 114. 1.1993 n. 2548; Cass. Sez. 6, 4.5.2004 n. 28356; Cass. 23.2.2005 n. 27370; Cass. Sez. 3, 3.7.2008 n. 35191; Cass sez. in 10.1.2012 n. 7886). Il procedimento seguito dal Tribunale con la sospensione della camera di consiglio per acquisire il verbale del 15.4.2007 (nonché altri atti) appare pertanto pienamente legittimo e la decisione dì compiere un'ulteriore attività istruttoria (siccome ritenuta indispensabile ai fini del decidere) è una valutazione in fatto non suscettibile di sindacato nella presente sede;
ne' è censurabile in questa sede che il Tribunale abbia poi operato avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 507 c.p.p.: infatti è quello l'unico strumento previsto dal legislatore perché il giudice possa imprimere al processo, in modo autonomo, un impulso in assenza di iniziative delle parti. La seconda doglianza della difesa in ordine alla mancanza di richieste delle parti all'acquisizione specifica del verbale 15.4.2007 è infondata. Dalla lettura della sentenza di primo grado e di quella di appello emerge in modo incontestato che il verbale delle dichiarazioni rese spontaneamente dal RO in data 15.4.2007 è stato interamente ed integralmente recepito in quello del 7.5.2007 (formato alla presenza del difensore) divenendone così parte integrante per quanto al contenuto.
Di qui consegue che disposta in modo legittimo l'acquisizione agli atti del dibattimento del verbale delle dichiarazioni del RO in data 7.5.2007, doveva essere ritenuto acquisito anche il verbale del 15.4.2007 al quale il primo faceva riferimento, senza che fosse necessaria un'ulteriore manifestazione della volontà delle parti processuali. Infatti quest'ultime, avendo prestato il proprio consenso all'acquisizione di un verbale 7.5.2007, nello stesso momento hanno prestato il proprio consenso anche all'acquisizione di ogni ulteriore atto da quello richiamato. Nè emerge (nè tantomeno il ricorrente lo rileva) che al momento dell'acquisizione del verbale del 7.5.2007 e di quello del 15.4.2007 siano state opposte riserve da parte della difesa RO, pur essendo essa nelle condizioni di interloquire sul punto.
Con riferimento alla prima doglianza va osservato che è sempre possibile la rinnovazione di un atto probatorio inutilizzabile, purché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto ex art. 191 c.p.p.. Ne consegue che l'atto di rinnovazione (in questo caso il verbale delle dichiarazioni rese dal RO in presenza del difensore in data 7.5.2007) ben può richiamare il contenuto di un atto inutilizzabile (in questo caso il verbale delle dichiarazioni rese dal RO alla polizia giudiziaria in assenza del difensore) che in tal modo proprio attraverso il richiamo al suo contenuto entra a fare parte del primo, purché il richiamo sia fatto in modo espresso, nel senso che deve essere inequivocabile la volontà del dichiarante di rievocare quanto già detto in precedenza (nell'atto ex se inutilizzabile). Così fissati i principi di diritto ai quali fare riferimento, si deve concludere che le censure mosse dalla difesa alla sentenza della Corte territoriale sono infondate. La decisione è corretta in diritto e sfugge ad ogni critica di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso va rigettato. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (v. Cass. SU 13.12.1995 n. 930; Cass. Sez. 6, 5.11.1996 n. 10751; Cass. Sez.
16.6.1997 n. 7113; Cass. 10.2.1998 n. 803; Cass. Sez. 1, 17.12.1998 n. 1507; Cass. Sez. 6, 10.3.1999 n. 863). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che: esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Cass. Sez. 6, 14.4.1998 n. 1354). Va inoltre aggiunto che In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nè l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, 6.5.1999 n. 7588). Passando infine al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass. SU 30.4.1997 n. 6402; Cass. Sez. 1, 21.9.1999 n. 12496; Cass. Sez 4, 2.12.2003 n. 4842), Infatti il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 30.11.1999 n. 1004; Cass. Sez. 4, 2.12.2003 n. 4842), Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Cass. Sez. 2, 22.4.2008 n. 18163). Così fissate le coordinate proprie del giudizio di legittimità si deve rilevare come le censure mosse dal ricorrente con il secondo motivo introducono questioni di mero fatto riguardanti aspetti di valutazione sulla prova in ordine alla quale la Corte territoriale ha dato una risposta adeguata anche attraverso il richiamo della decisione del Tribunale che sul punto appare particolarmente articolata e approfondita. Il giudizio della Corte territoriale sul punto relativo alla prova della responsabilità dei fatti ascritti al RO è incensurabile nel merito, avendo il giudicante indicato in modo espresso le ragioni per le quali ha ritenuto di particolare pregnanza quanto dichiarato dal Barone, gli elementi di riscontro alle sue dichiarazioni e le ragioni per le quali non ha ritenuto di credere alla ritrattazione fatta dall'imputato. La doglianza va quindi rigettata. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 prevalente rispetto alle circostanze aggravanti contestate con il delitto di rapina è pervenuto alla determinazione di una pena base, per il reato più grave, nella misura di anni due di reclusione che costituisce la pena edittale minima applicabile all'imputato. Il successivo calcolo della pena effettuato dalla Corte d'Appello sulla base delle riconosciute attenuanti generiche è pertanto corretto e tenuto conto della sua entità (di gran lunga inferiore alla media edittale del reato più grave) e del numero degli illeciti commessi, appare assai contenuta e corroborata da motivazione che è adeguata. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013