Sentenza 5 dicembre 2012
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del P.M. avverso la pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", quando sia intervenuta "medio tempore" la causa estintiva della prescrizione del reato, difettando la concretezza ed attualità quali requisiti necessari dell'interesse all'impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2012, n. 49852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49852 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2012 |
Testo completo
49852/ 1 2 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/12/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANTONIO AGRO' - Presidente - N. 1650/2012 Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 23560/2012 Dott. VINCENZO ROTUNDO - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nei confronti di: 1) AN IO N. IL 10/06/1953 * C/ avverso la sentenza n. 893/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 14/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PHGCA Lettieri che ha concluso per memintaLE- for cute cust AM . Udito, per la parte civile, l'Avv Nun fu ll. nendamat alle con dun in with i Jueption he concluso per ce Udit i difensor Avv. G ora n petto del cons.моло Ritenuto in fatto 1. La Procura Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro impugna la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 14 dicembre 2011 con la quale, con decisione conforme alla statuizione resa in primo grado dal Tribunale di Castrovillari, OR EN è stato assolto dalla imputazione mossa ai suoi danni, ricondotta all'egida di cui all'art 393 cp.
2. All'imputato viene contestato l'aver impedito a TI OS l'effettuazione di alcuni lavori di sbancamento;
condotta posta in essere facendosi arbitrariamente ragione da se medesimo ed al fine di esercitare il proprio diritto volto ad impedire la realizzazione di tali lavori, con violenza sulle cose consistita nell'aver posto la propria autovettura innanzi alla betoniera carica di cemento così da impedire il riempimento della fondazione già realizzata.
3. I giudici del merito, all'esito dell'istruttoria espletata, sostanziatasi nelle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile,e nelle sommarie informazioni rese da alcuni soggetti presenti ai fatti oltre che sulla annotazione di PG hanno escluso la responsabilità dell'imputato sostenendo che il OR, nell'attesa dell'intervento dei carabinieri, aveva parcheggiato la sua vettura senza che siffatta condotta fosse risultata siccome finalizzata ad interrompere i lavori.
4. La Procura Generale ricorrente denunzia a sostegno del ricorso violazione di legge penale avuto riguardo al disposto di cui all'art 393 cp nonché mancanza manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal provvedimento impugnato o da atti del ' processo. Lamenta in particolare che le dichiarazioni orali acquisite in atti, per tabulas, danno 伊 conto di emergenze del tutto contrarie alla conclusioni assunte dalla Corte distrettuale la quale avrebbe anche pretermesso il tenore delle dichiarazioni della persona offesa e le risultanze della annotazione di servizio dei carabinieri intervenuti finendo per giungere ad una interpretazione palesemente erronea del disposto di cui all'art 393 cp. Considerato in diritto 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
6. Al fine giova osservare come, considerato il tempus commissi delicti ( 11 giugno 2004), il reato era già estinto per prescrizione all'epoca della decisione di secondo grado ( intervenuta il 14 dicembre 2011 quando l'estinzione si è verificata l'11/11/12 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt 157 comma I e 161 comma II cp ).
7. Intervenuta la prescrizione a fronte di una pronunzia assolutoria con la formula perché il fatto non sussiste, in linea di principio non può escludersi l'interesse del P.M. a proporre impugnazione al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato. Tuttavia, tale interesse deve però presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità. L'attualità impone che l'interesse all'impugnazione persista sino al momento della decisione;
quanto alla concretezza essa può ritenersi integrata anche quando il gravame ' risulti diretto a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, come 1accade laddove con l'impugnazione il P.M. miri a non far ricadere sull'imputato effetti dannosi ascrivibili ad errori del giudice ( così Cass.Sez. Un. 11/3-23/6/1993 n.6203 e in assoluta conformità più recentemente Cassazione sezione sesta nr 39689/09 e 1365/12 ). Ciò non si verifica, come ovvio, nel caso in esame in cui, a fronte di una sentenza assolutoria nel merito l'intervenuta prescrizione finisce per privare l'impugnazione di un interesse ' concreto e attuale per l'impugnante. La questione non muta, infine, avuto riguardo alla persistente presenza in giudizio della parte civile, la quale non ebbe ad impugnare già l'assoluzione in primo grado. E ciò in quanto, per un verso, l'interesse del P.M. non può ritenersi concreto ed attuale in ragione della posizione afferente le pretese risarcitorie delle parti civili risultando la pubblica accusa estranea al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra i soggetti danneggiati dal reato e l'imputato, in quanto tale indifferente ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria, così da non risultare legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili delle parti private, né a surrogarsi all'eventuale inerzia delle stesse ( in questi termini si veda Cassazione Penale, sezione I ^ sentenza nr 9174/07 ); per altro verso, anche a voler ragionare diversamente, perché nella specie non vi è stata alcuna statuizione civile ( non essendovi stata condanna penale e per non avere la parte civile proposto impugnazione agli effetti civili avverso la sentenza di assoluzione), cosi da precludere, in sede di rinvio, l'applicazione sia dell'art. 576 c.p.p., applicabile soltanto in ipotesi di impugnazione della parte civile, che dell'art. 578 c.p.p., applicabile soltanto, in assenza di impugnazione della parte civile, in presenza di una sentenza di condanna ( così Cassazione penale, sezione V, sentenza nr 27652/10 ) con conseguente inutilità anche sotto tale versante , del possibile I annullamento con rinvio in accoglimento del gravame
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso . Così deciso il 5 dicembre 2012 Il presidente Il Consigliere Estensore fott. Antonio Agro Dott. Benedetto Paterno Raddusa " DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 DIC 2012 LFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Filous Di Questio