Sentenza 15 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica intervenuta entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe il corso della prescrizione e lo sospende fino alla pronunzia della sentenza che definisce il giudizio.
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna il 23 ottobre 2020 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Modena il 15 settembre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati Francesco G. e Fabio Z. responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti di Mario C., fatto contestato come commesso il 2 luglio 2013, con violazione della disciplina antinfortunistica, entrambi in veste di legali rappresentanti della s.r.l. Metroquadro, oltre che la società Metroquadro responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., in …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 settembre 2017 il Tribunale di Rimini ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della Coperture Edil s.r.l. per intervenuta prescrizione dell'illecito di cui all'art. 25-septies, comma 2, d.lgs. 231/2001, in relazione al reato di cui all'art. 590, commi 2 e 3, c.p. commesso da Harry T., committente dei lavori di risanamento conservativo di un fabbricato; Rosanna C., legale rappresentante della Edil Calice, impresa affidataria dei lavori; Morena D., legale rappresentante della Coperture Edil s.r.l.; Mauro P., preposto dell'impresa affidataria dei lavori; Giovanni R., responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di …
Leggi di più… - 5. 231: La cancellazione dell'ente dal registro delle imprese non determina l'estinzione dell'illecito.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 aprile 2022
Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lg. 8 giugno 2001, n. 231 , commesso nell'interesse ed a vantaggio dello stesso. (Fattispecie relativa alla responsabilità di una società di capitali per l'illecito previsto dall' art. 25-septies, comma 3, del citato d.lg. , in relazione al reato di cui all' art. 590 c.p. , in cui la Corte ha precisato che all'estinzione della persona giuridica consegue il passaggio diretto della titolarità dell'impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2011, n. 10822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10822 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 15/12/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 3023
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 31982/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER GI N. IL 27/05/1961;
2) AV VA N. IL 29/07/1974;
3) OMAC S.R.L.;
avverso la sentenza n. 558/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 03/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Angelo Pallosa anche quale sost. proc. dell'avv. Franco Lobate che chiede l'accoglimento dei ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 3.2.2011 la Corte d'Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi sez. distaccata di Ostuni del 18.12.2008, concedeva a ER EP e a AV VA benefici di legge, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, aveva condannato ER EP e AV VA per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo quale rappresentante legale della OMAC srl ed il secondo, quale legale rappresentante della UTCUT srl, indotto in errore la BML, concessionaria per conto del Ministero della Attività Produttive, che erogava, indebitamente tra settembre 1999 e settembre 2002 circa 480.000.000 milioni di lire, con artifizi e raggiri consumati mediante: la rappresentazione nei bilanci dal 1998 al 2001 di una situazione patrimoniale diversa da quella reale (simulando un apporto di capitali propri nel conto "soci conto futuro aumento capitale sociale"); la fatturazione da parte della UTCUT srl di beni strumentali in data antecedente al reale possesso;
il rilascio dalla UTCUT srl in favore della OMAC srl di false dichiarazioni liberatorie, attestanti il pagamento a saldo, non effettivamente intervenuto, perché detto pagamento avveniva mediante il rilascio di effetti cambiari da parte della OMAC srl con scadenze successive alla dichiarazione;
la sovrafatturazione da parte della UTCUT srl dei beni strumentali forniti, con simulazione del pagamento, allo scopo di compensare il mancato apporto di mezzi propri nell'investimento. Alla OMAC srl gli stessi fatti erano stati contestati quale illecito amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 59, ed addebitati con la decisione di condanna. Ricorrono per Cassazione, a mezzo dei loro difensori, gli imputati e l'ente. ER EP, in particolare, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. vizio della motivazione con riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione. Sottolinea che la commissione del reato risale al settembre 1999;
2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sua responsabilità a titolo di concorso per mancanza dell'elemento soggettivo. Contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito;
3. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza della contestata truffa per assenza del comportamento artificioso richiesto;
4. violazione di legge in punto accertamento del dolo;
5. vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità. Contesta la valutazione operata dalla Corte Territoriale delle deposizioni testimoniali e offre una diversa valutazione dei fatti.
La OMAC srl deduce gli stessi motivi presentati dal ER ai punti 4) e 5) e lamenta la mancata concessione dei benefici di legge e la mancata declaratoria di prescrizione.
AV VA deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge con riguardo agli artt. 81, 640, 640 bis c.p., Sostiene che la truffa è un reato istantaneo e non a consumazione prolungata. Lamenta che la Corte di merito ha erroneamente affermato la responsabilità del AV in relazione ai fatti di cui al capo a nn. 2 e 3, anche con riferimento a tutte le erogazioni, asseritamente indebite, delle quali la OMAC srl aveva beneficiato. Sostiene che il AV doveva essere ritenuto responsabile solo della seconda quota pagata alla OMAC il 14.2.2002, reato prescritto, nonostante le sospensioni anche tenendo conto di quelle in primo grado (dal 14.8.2009 al 17.12.2009), prima della sentenza della Corte d'Appello.
2. Violazione di legge e vizio della motivazione. Contesta la ricostruzione e le valutazioni dei giudici di merito in ordine al suo concorso nel reato di truffa sottolineando l'irrilevanza dei documenti rilasciati (fatture e quietanza liberatoria ai fini della realizzazione del reato.
3. Violazione di legge e vì zio della motivazione con riguardo all'entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche. I ricorsi sono inammissibili, in quanto deducono, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato, ripetendo doglianze già proposte in sede di gravame ed adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di secondo grado, con ragionamento immune da vizi logico - giuridici. È giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcuna censura specifica alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 c.p.p., lett. c. È evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in argomento, che ha fornito una risposta specifica ai motivi di gravame la ripresentazione delle stesse doglianze come motivo di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'Appello. Con motivazione coerente e immune da vizi logici i giudici di secondo grado hanno infatti sottolineato che la natura assolutamente dolosa dell'attività del ER si evinceva dall'aver documentato con fatture false l'acquisto di macchinari per tempo e cifre difformi dal reale. In tale ottica veniva sottolineato che la variazione del programma di investimenti era solo sintomo del fatto che il ricorrente non aveva ottenuto la compiacenza di terzi per documentare con false fatture il più ampio finanziamento, si che ne aveva dovuto chiedere il ridimensionamento. Non poteva quindi nutrirsi alcun dubbio sulla sussistenza del dolo del reato. Le ragioni rappresentate dal ER non erano idonee ad inficiare le valutazioni effettuate dal primo giudice in ordine alle deposizioni della calò, del carrieri e agli esiti dell'accertamento fiscale che comproverebbe il conferimento per contanti. Hanno rilevato che il fatto che il ER in sede fiscale non aveva avuto modo di opporsi a detto accertamento non comportava in questa sede penale la conseguita prova della effettiva disponibilità di somme così ingenti per contanti. Con riguardo ai testi hanno evidenziato che le loro dichiarazioni da un canto si basavano su quegli atti che i riscontri della GdF avevano rivelato artatamente confezionati, dall'altro facevano rifermento a circostanze (TFR e risarcimento danni che nemmeno lo stesso ER aveva addotto o documentato. Hanno sottolineato che la questione relativa alla emissione delle fatture dalla UTCUT srl alla OMAC srl era posta nell'atto di appello in modo suggestivo, ma non adeguato per superare i seguenti dati di fatto, rilevanti al fine del raggiro: 1) la GdF aveva infatti accertato che i beni erano stati prodotti in epoca successiva al 31 marzo 2001; 2) gli stessi non presentavano quelle modifiche che giustificavano la triplicazione del prezzo nel passaggio dal costruttore alla OMAC srl, per il tramite della UTCUT srl, deputata proprio alla sovrafatturazione, ne' gli imputati avevano offerto prova delle predette modifiche in maniera adeguata a fronte dell'esaustivo riscontro costituito dalla visione dei beni e dal raffronto con i libretti della casa costruttrice;
3) la circostanza che, in epoca imprecisata, testimoni li avessero visti nella sede della OMAC srl non significava che quest'ultima ne avesse conseguito l'effettivo possesso prima del 31 marzo 2001; 4) l'avvenuto pagamento al 31 marzo 2001 era documentato, anche a prescindere dalla rispondenza al vero, in maniera difforme da quanta previsto dalla normativa relativa al finanziamento, poiché non poteva farsi figurare corrisposta una parte del prezzo mediante cambiali, si che, così formulate, le dichiarazioni liberatorie del legale rappresentante della UTCUT srl avevano tratto in inganno la IRIL e, per essa, il Ministero delle Attività Produttive. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal ER, dette dichiarazioni erano essenziali per l'erogazione della seconda rata di finanziamento. La Corte territoriale ha affermato inoltre che, contrariamente a quanto asserito dal ER, il fatto che vi era stata una restituzione di denaro dalla OMAC srl alla UTCUT srl, come ovvio in momento temporalmente distinto e successivo a quello del rilascio delle fatture, costituiva utile indizio, che corroborava la valutazione di falsità delle due fatture della UTCUT srl quanto agli importi in esse figuranti e concorreva a costituire la prova della esistenza di un accordo tra il ER e il AV, insieme all'altro dato fondamentale della emissione di fatture compiacenti. Sono stati ritenuti pienamente sussistenti gli artifizi e raggiri realizzati per conseguire i finanziamenti nella misura ridotta richiesta, non costituendo detta riduzione motivo per ritenerli insussistenti.
A fronte di tale specifica e coerente motivazione le argomentazioni esposte nei motivi di ricorso di ER EP ai punti 2-3-4- 5, gli ultimi due in comune con la OMAC srl, si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di sussistenza del reato e di responsabilità dei ricorrenti.
Analoghe considerazioni valgono per i motivi (1 - 2 sollevati dal AV. Anche quest'ultimo sotto il profilo del vizio di motivazione, sollecita alla Corte una diversa lettura dei dati di fatto non consentita in questa sede. Il giudizio di cassazione rimane infatti sempre un giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. La Corte territoriale ha infatti precisato, con motivazione coerente e priva di vizi logici, che non vi era motivo per assolvere il AV dalla condotta contestatagli al capo a), n. 1), perché era di tutta evidenza che il concorso ipotizzato nella parte iniziale della imputazione non poteva che riguardare le condotte comuni e non già quelle di esclusiva pertinenza del ER, come indicato nello stesso capo;
e sottolineato che la qualità della fattura e la sua retrodatazione erano evincibili da più elementi (epoca di costruzione dei beni e ed effettivo valore degli stessi) così da ritenere pienamente sussistente la condotta truffaldina. Il AV non poteva essere ritenuto estraneo alla truffa perpetrata mediante la presentazione della dichiarazione liberatoria di avvenuto pagamento, poiché si trattava di una dichiarazione che era stata appositamente resa al fine di documentare l'attività per cui era previsto il finanziamento. Al fine della mera vendita dei beni erano sufficienti fattura e documento di trasporto. Veniva evidenziato che era stata, pertanto, consapevolmente rilasciata in favore del ER per lo specifico fine di attestare lo stato di avanzamento delle attività finanziabili. A riprova veniva sottolineato che parte delle somme ricevute in pagamento erano state poi restituite dal AV alla OMAC srl, come documentato dalla GdF. Non rispondeva al vero che la liberatoria non era necessaria, poiché di norma in coincidenza con la corresponsione della seconda tranche di finanziamento occorreva dare prova di quanto già speso. Quanta alla sovrafatturazione, essa emergeva chiaramente dal raffronto tra prezzo di acquisto da parte della UTCUT srl ed il prezzo di vendita alla OMAC srl, che registrava una differenza pari al triplo. Osserva questa S.C. che anche il motivo sollevato da ER EP (motivo sub 1) e dalla OMAC srl di mancata declaratoria di intervenuta prescrizione è manifestamente infondato. In virtù di consolidato orientamento giurisprudenziale, cui deve darsi continuità, il delitto p. e p. ex art. 640 bis c.p., si consuma non già nel tempo e nel luogo in cui viene emesso il provvedimento concessorio dei finanziamenti e/o si realizza la deminutio patrimoni per l'ente pubblico, bensì nel tempo e nel luogo in cui il soggetto attivo concretamente percepisce l'ingiusto profitto consistente nelle indebite erogazioni pubbliche;
solo in tale momento si consolida la loro definitiva perdita da parte del deceptus.
Essendo il reato de quo a consumazione prolungata il tempus commissi delicti coincide, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, con quello di riscossione dell'ultima franche di finanziamento, ove questo abbia luogo, come nel caso in esame,in via frazionata cfr., ex aliis, Cass. Sez. 2^ n. 31044 dell'11.7.08, dep. 247.08, rv. 240659; Cass. Sez. 2^ n. 26256 del 24.4.07, dep. 6.7.07, rv. 237299; analoga conclusione vale per il delitto di cui all'art.640 c.p.: cfr. Cass. S.U. n. 18 del 21.6.2000, dep. 1.8.2000, rv.
216429). L'ultima tranche è stata versata nel settembre 2002, con la conseguenza che il reato, tenuto conto dei termini di sospensione dall'11.1.2010 al 3.2.2011, alla data della pronuncia di secondo grado non era prescritto.
Correttamente è stata ritenuta infondata anche l'eccezione di prescrizione dell'illecito amministrativo. Ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 22 e 59, la richiesta di rinvio a giudizio, nel caso in esame intervenuta prima del quinquennio, è atto di contestazione che interrompe e sospende il decorso della prescrizione sino alla sentenza che definisce il giudizio.
Le argomentazioni espresse portano alla reiezione per manifesta infondatezza anche del motivo sub 1 prima parte del AV laddove sostiene che il reato in esame è istantaneo e non a consumazione prolungata.
Ancora da disattendersi è il motivo sub 3) della difesa AV, considerato che la Corte di merito con motivazione coerente e immune da vizi logici ha dato conto delle ragioni che portavano all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena.
La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass. sez. 6^ 28 ottobre 2010 n. 41365, Straface).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. sez. 6^ 16 giugno 2010 n. 34364, Giovane). Nella fattispecie la Corte territoriale ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con riferimento alla gravità del danno arrecato a fronte del mero dato positivo dell'incensuratezza.
Manifestamente infondata è anche la doglianza avanzata dalla OMAC di mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il beneficio richiesto non trova applicazione nel sistema sanzionatorio delineato dalla L. n. 231 del 2001, relativa alla responsabilità degli enti dove sono previsti istituti diversi in funzione specialpreventiva. L'art. 17 stabilisce infatti che l'ente non soggiace alle sanzioni interdittive a fronte dei seguenti comportamenti: a) ha posto in essere le condotte risarcitorie e riparatorie o comunque si è efficacemente attivato in tal senso, b) ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di idonei modelli organizzativi;
c) ha messo a disposizione il profitto conseguito. Ciò detto deve rilevarsi che non è annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell'imputato a dolersi della violazione solo quando l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento. Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989; Cass. Sez. 4 n. 1982/ 99; Cass. Sez. 4 n. 24973/09). I ricorsi sono pertanto inammissibili.
L'inammissibilità dei ricorsi preclude l'accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale). A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) Euro ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro. 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2012