Sentenza 15 marzo 2013
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse, l'appello con il quale il P.M. deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di primo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", quando prima della pronuncia della sentenza di appello sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2013, n. 27355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27355 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 15/03/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 548
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 35714/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE MA N. IL 01/06/1959;
avverso la sentenza n. 1610/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udite in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI SALVO EMANUELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. BACCI Marcello.
RITENUTO IN FATTO
1. AZ MA ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, in data 23-12- 2011, che, in riforma della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, emessa, in primo grado, il 16-11-2007, dal Tribunale di Sondrio, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui all'art. 326 c.p., perché, in qualità di Ispettore Capo della Polizia si Stato, in servizio presso la Questura di Sondrio, rivelava al giornalista ER EL notizie di ufficio, che dovevano rimanere segrete, in particolare, recapitando o facendo recapitare al giornalista attraverso un fax, inviato alle 21.08 dell'11-4-2004, lo stralcio del telex, a firma del Vice Questore Vicario della Questura di Sondrio, contenente la notizia di un attentato al traliccio, occorso la sera prima in San Pietro di Samolaco, destinato al Ministero dell'Interno e al prefetto di Sondrio. La sentenza assolutoria è stata confermata relativamente a tutti gli altri episodi di rivelazione di segreto d'ufficio.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. e art. 533 c.p.p., comma 1 e vizio di motivazione della sentenza poiché il primo giudice, nell'assolvere l'imputato, aveva evidenziato la possibilità, da parte di più persone, di accedere al telex incriminato;
la mancanza assoluta della prova che l'imputato si fosse impossessato del telex e/o l'avesse fotocopiato e l'impossibilità di escludere che il giornalista LA avesse ricevuto da qualcun altro la copia del telex. Infatti, come risulta dalla sentenza di primo grado, il telefax informativo passava da più mani e rimaneva comunque nel computer della Questura per ben 48 ore prima di essere cancellato. Durante detto arco temporale avrebbe potuto impossessarsi del telex e trasmetterlo al LA tutto il personale di ben 7 turni (5 dipendenti per ogni turno), oltre ai dipendenti che avevano prestato servizio nei vari uffici, nonostante fossero giornate festive, le 7 persone che la mattina dell'11-4- 2007 avevano avuto accesso alla sala della centrale operativa della Questura, oltre ai soggetti che componevano l'equipaggio della volante smontante e montante e al personale del Comando dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Sondrio e di Chiavenna. D'altronde il documento non era custodito "sottochiave" ma era soltanto riposto nella vaschetta della sala operativa. L'imputato d'altronde non avrebbe potuto prendere il telefax e fotocopiarlo senza che il collega D'CH lo vedesse. D'altronde dagli estremi rilevabili dal documento si evince che detto fax non è stato inviato dalla ditta MA facente capo al fratello del ricorrente, come affermato dalla Corte d'appello. Nè significative risultanze, in direzione accusatoria, emergono dall'analisi dei tabulati telefonici. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. I rilievi formulati sono stati ribaditi e ulteriormente illustrati con memoria depositata l'8-3-2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'appello del PM era inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Come è noto, l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, costituisce requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione ed è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato. Esso sussiste dunque solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. un. 13-12-'95, Timpani, rv 203093; Cass. Sez. 1^, 17-10-2003, n 47496, Arch n. proc. Pen 2004, 217). Esso dunque non può essere ravvisato laddove l'accoglimento dell'impugnazione non apporterebbe alla sfera giuridica dell'impugnante alcun vantaggio concreto ed attuale. Viceversa concretezza ed attualità sono requisiti coessenziali e indefettibili dell'interesse ad impugnare (Cass. Sez. 6^, 21-4-2006 n 24637, C.E.D. Cass. n. 234734). In quest'ordine di idee, le Sezioni unite hanno più volte precisato che il pubblico ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, che gli è assegnata dal R.D. n. 30 del 141, n. 12, art. 73, deve ritenersi titolare di un interesse a impugnare ogniqualvolta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che, con il gravame proposto, egli intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. Un 24 -3-1995, Boido, Arch. n. proc. Pen 1995, 47; Sez. Un. 13-12-1995, Timpani, Arch. N. proc. Pen. 1996, 72; v. anche Sez. 1^ 17-10-2003 n. 47496, Arch. N. proc. Pen. 2004, 217). Orbene, l'interesse in disamina, mirando a rimuovere l'effettivo pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, deve persistere fino al momento della decisione (Sez. un. 25-6-97, Chiappetta, rv 208165. Sulla base di questo principio, si è, ad esempio Ritenuto che la sopravvenuta estinzione di una misura interdittiva o la sua perdita di efficacia, nel corso del procedimento di gravame, determini il venir meno dell'interesse all'impugnazione e la conseguente inammissibilità della stessa (Sez. 6^ 21-4-2006, n. 24637, rv. n. 234734); oppure che, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame sia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. un. 24-4-2008, Tchmil, rv 239397). Ne deriva che, qualora nelle more del giudizio d'appello, decorra il tempo necessario alla prescrizione, l'appello del PM diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ove il requirente non abbia lamentato una errata interpretazione della legge e cioè un profilo in ordine al quale la parte pubblica ha comunque interesse.
3.1. Nel caso in disamina, risulta dalla sentenza di secondo grado che al momento del deposito dell'appello, da parte del PM, in data 4- 12-2007, i reati non erano ancora prescritti mentre lo erano all'atto della sentenza d'appello. La Corte territoriale avrebbe dunque dovuto prendere atto del venir meno dell'interesse del PM, in conseguenza dell'avvenuta virtuale estinzione del reato per prescrizione, e del fatto che, a fondamento dell'impugnazione, la pubblica accusa non deduceva errori di diritto ma profili di carenza nell'accertamento dei fatti. Il giudice di secondo grado avrebbe quindi dovuto dichiarare inammissibile l'impugnazione del requirente. Erroneamente, pertanto, il giudice d'appello non ha rilevato tale profilo ed è pervenuto a declaratoria di non doversi procedere per prescrizione. Ciò determina la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché l'appello del PM era inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche1 l'appello del p.m. Era inammissibile.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 15 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2013