Sentenza 21 aprile 2006
Massime • 1
La sopravvenuta estinzione di una misura interdittiva o la sua perdita di efficacia, nel corso del procedimento di gravame, determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione e la conseguente inammissibilità della stessa, considerato che l'interesse di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., deve essere concreto e cioè preordinato a rimuovere un effettivo pregiudizio subito dalla parte con il provvedimento oggetto di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2006, n. 24637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24637 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 21/04/2006
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 982
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. Fidelbo Giorgio - Consigliere - N. 42130/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
SU AN, N. a Collinas (CA) il 17.12.1943;
avverso l'ordinanza del 5 ottobre 2005 emessa dal Tribunale di Cagliari;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto contro il provvedimento con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio nei confronti di AN SU, dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Quartu S. Elena, accusato dei reati di cui agli artt. 319, 321, 323 e 479 c.p. L'inammissibilità è stata pronunciata per carenza d'interesse dell'appellante, posto che la misura interdittiva di cui all'art.289 c.p.p., applicata nei suoi confronti, aveva perso efficacia,
essendo decorso il termine massimo di durata previsto dall'art.308 c.p.p., comma 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del SU, deducendo violazione dell'art. 568 c.p.p., comma 4, e dell'art.311 c.p.p., per avere l'ordinanza impugnata erroneamente ritenuto la carenza di interesse al ricorso. Sostiene il difensore che per effetto della misura interdittiva il SU avrebbe subito concreti e diretti pregiudizi, sia in riferimento alla sfera economica e patrimoniale, sia sul piano morale, psicologico e della sua stessa immagine, pregiudizi che potrebbero incidere sulla sua situazione professionale e di carriera, nonché sul suo trattamento pensionistico e di quiescenza.
Per queste ragioni dovrebbe ritenersi, secondo il ricorrente, che anche in caso di perdita di efficacia della misura interdittiva permanga l'interesse al ricorso, così come del resto avviene per la custodia cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. In materia di interesse all'impugnazione questo collegio condivide l'indirizzo interpretativo secondo cui la sopravvenuta estinzione di una misura interdittiva o la sua perdita d'efficacia, per qualunque ragione, nel corso del procedimento di gravame determina il venire meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione (Sez. VI, 23 febbraio 1999, n. 728, Tacchini;
Sez. VI, 25 gennaio 1999, n. 233, Carelli). Infatti, l'interesse a impugnare, di cui all'art. 568 c.p.p., comma 4, deve essere concreto, deve mirare cioè a rimuovere un effettivo pregiudizio subito dalla parte con il provvedimento oggetto di impugnazione, nel senso che devono essere eliminati gli effetti primari e diretti, nella prospettiva di ottenere una situazione pratica più vantaggiosa per il ricorrente. Nel caso di una misura interdittiva che, come nel caso di specie, abbia perso efficacia nelle more dell'impugnazione e, quindi, sia sostanzialmente cessata nei suoi effetti pratici, deve ritenersi che un eventuale accoglimento del ricorso non sia comunque idoneo ad incidere sul provvedimento che ha imposto la misura stessa e che ha esaurito i suoi effetti.
D'alta parte, la giurisprudenza di questa Corte che, sulla base della sentenza Durante n. 20 del 1993 resa dalle Sezioni unite, ritiene sussistente l'interesse ad impugnare anche nel caso in cui la misura sia stata revocata o abbia perso efficacia nel corso del procedimento, si riferisce solo alla custodia cautelare, in relazione alla necessità di consentire all'indagato di precostituirsi una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura, ai fini dell'eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione;
per cui deve escludersi che la stessa regola possa trovare applicazione al caso in esame, dal momento che alla misura interdittiva non si estende l'istituto della riparazione di cui all'art. 314 c.p.p., che giustifica la persistenza di un concreto interesse alla impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura.
Non si condivide la linea interpretativa seguita da due isolate pronunce di questa stessa Sezione (Sez. VI, 14 ottobre 1997, n. 3928, Spadafora;
Sez. VI, 3 luglio 1997, n. 2920, Tramonte), citate anche dal ricorrente, secondo cui l'interesse all'impugnazione persiste anche in caso di perdita di efficacia di una misura interdittiva, in quanto la sua avvenuta applicazione è in grado di incidere su situazioni giuridiche diverse dai diritti soggettivi perfetti, comunque meritevoli di tutela, la cui lesione può perdurare oltre il tempo di efficacia della misura stessa. Tale soluzione finisce per dare rilievo a qualsiasi effetto giuridico extrapenale, pregiudizievole per l'indagato e conseguente alla misura interdittiva applicata, ancorché inefficace. Ma la possibile incidenza della misura interdittiva su situazioni di mero interesse, non può essere confusa con l'interesse al risultato del procedimento di impugnazione in sede penale, in cui la permanenza dell'interesse, una volta venuta meno la misura, deve misurarsi con la lesione di un diritto soggettivo specifico, individuato in quello della riparazione per l'ingiusta detenzione, che, come si è visto, non è trasferibile in questa materia, stante il tenore letterale dell'art. 314 c.p.p. In conclusione, deve affermarsi che le asserite conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla applicazione della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio, così come indicate dal ricorrente, in quanto incidenti su situazioni di mero interesse non possono, per le ragioni innanzi dette, portare a ritenere sussistente un interesse all'impugnazione, una volta venuta meno la misura interdittiva per decorso del termine massimo. Semmai, la persistenza dell'interesse avrebbe potuto trovare fondamento nella nuova disposizione di cui all'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 3,
che impone al pubblico ministero l'obbligo di formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si pronuncia in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p.; ma nel caso in esame tale valutazione è preclusa dal momento che il ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, è stato rinviato a giudizio, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse proprio in relazione al profilo da ultimo evidenziato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2006