Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2006, n. 24637
CASS
Sentenza 21 aprile 2006

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La sopravvenuta estinzione di una misura interdittiva o la sua perdita di efficacia, nel corso del procedimento di gravame, determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione e la conseguente inammissibilità della stessa, considerato che l'interesse di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., deve essere concreto e cioè preordinato a rimuovere un effettivo pregiudizio subito dalla parte con il provvedimento oggetto di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2006, n. 24637
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24637
    Data del deposito : 21 aprile 2006

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