Sentenza 17 ottobre 2003
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- 1. Disastro di Ustica, condanna per omessa vigilanza sulla sicurezza dei cieli (Cass. 10285/09)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2003, n. 15555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15555 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVI15555/0 Composta dagli I mi Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N.14651/00 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Rel. Consigliere 31715 Cron. Dott. Donato CALABRESE Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere CHIARINI Consigliere Ud. 19/06/03 Dott. M. Margherita ha pronunciato la seguente: SENTENZA 04 TTS : AFFITTO sul ricorso proposto da: AGRARID INA DEMPIRENT IC OR, elettivamente domiciliato in Roma, via Gioacchino Belli n. 36, presso l'avv. Gaetano Ales- si, che difeso dall'avv. Raimondo Maira, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LO DI OR;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltani- setta, sezione specializzata agraria, n. 150/99 del 31 marzo 31 luglio 1999 (R.G. 192/97). 1432 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2003 1 udienza del 19 giugno 2003 dal Relatore Cons. Mario Fi- nocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 8 aprile 1997 il tribunale di Nicosia, - sezione specializzata agraria, in accoglimento della domanda proposta da LO DI OR
contro
IC OR dichiarava risolto, per grave inadempimento agli obblighi di conservazione e custodia da parte del conduttore IC, il contratto di affitto agrario in- ter partes avente ad oggetto un fondo in contrade Poli- cara e Ciappescoli con condanna del conduttore al ri- sarcimento dei danni. Con ricorso 1° ottobre 1997 IC OR ha im- e f e pugnato tale pronunzia innanzi alla corte di appello di sezione specializzata agraria lamentandoCaltanisetta, che i primi giudici avessero ritenuto la sussistenza di - gravi inadempimenti sulla non rassicurante base della consulenza tecnica d'ufficio e di una non corretta in- terpretazione degli obblighi contrattuali facenti capo a esso concludente, condannato esso concludente al pa- gamento dei canoni non corrisposti trascurando 1' ef- fetto compensativo del credito dell'affittuario per la 2 restituzione delle somme versate in misura superiore a di quella legge e rigettato la domanda riconvenzionale sull'erroneo convincimento che i canoni corrisposti non fossero superiori ai limiti di legge. Costituitosi in giudizio l'appellato resisteva al proposto gravame, deducendone la infondatezza e spie- gando appello incidentale per ottenere la liquidazione del danno causato dalla controparte al fondo nella mi- sura stimata dal c.t.u. con conseguente liquidazione delle spese di causa con riferimento al maggior valore della causa. Svoltasi la istruttoria del caso la corte di appel- lo di Caltanisetta, sezione specializzata agraria, con sentenza 31 marzo 3 luglio 1999, da un lato, determi- nava in lire 19 milioni «l'importo risarcitorio per danni materiali arrecati dal IC al fondo di pro- prietà del LO DI, fermi gli interessi statuiti dai primi giudici», dall'altro rigettava l'appello inciden- - tale, dichiarando compensate tra le parti la metà del- le spese di primo grado e di secondo grado, ponendo la - residua parte a carico dell'appellante IC. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso, affidato a 5 motivi, IC OR. Non ha svolto attività difensiva in questa sede LO DI OR. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno pronunziato la risoluzione del contratto di affitto inter partes per grave inadempimento del conduttore IC per mancato pagamento del canone ne- gli anni tra il 1988 e il 1996, nonché per violazione - dell'obbligo, facente carico al conduttore, quanto alla conservazione e manutenzione del fondo e delle attrez- zature relative.
2. Con il primo motivo parte ricorrente censura ta- le sentenza denunziando «violazione e falsa applicazio- ne degli artt. 4, 28 e 29 della legge 1971 n. 11 (legge sull'equo canone). Art. 360 comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.». र Si osserva, in particolare, che l'attuale ricorren- aveva «dedotto di avere versato e, quindi, per in- te tenderci pagato, sborsato, corrisposto, fino al 1988>> la complessiva somma di lire 16.800.000 al netto di ri- valutazione. Poiché il debito del conduttore, al netto di riva- - prosegue il ri- lutazione, era pari a lire 8.654.406 - corrente «se la matematica non è un'opinione . fino . . all'annata agraria 1995-96 il IC vantava un cre- dito di ben lire 8.149.594 (lire 16.800.000 - lire 8.650.406) oltre interessi e rivalutazione, come per legge» ed è evidente, pertanto, che la sentenza gravata giudicando generiche le superiori censure e documenta- le corretta e puntuale la relazione di consulenza d'uf- ficio ha mostrato di non avere ben compreso i termini della questione e, pertanto, sotto tale profilo merita di essere cassata». Con il secondo motivo, intimamente connesso al pre- cedente e da esaminarsi congiuntamente a questo parte ricorrente denunzia, ancora «violazione degli artt. 4, 28 e 29 della cit[atata] legge 1971 n. 11 1 Art. 360, comma 1, [nn.] 3 e 5 c.p.c.». Si osserva, infatti che la sentenza gravata appare contraddittoria» e «in violazione di legge» nella par- te in cui ha condannato l'affittuario a pagare i canoni scaduti e non versati a parte dall'annata agraria 1988- 89 determinati in lire 1.800.000, quanto lo stesso c.t.u. aveva accertato che l'equo canone per la annate agrarie in questione ammontava a lire 427.390 fino al 1990-91 e in lire 493.197 fino all'annata agraria 1995- 96. 3. Le censura sono, per alcuni versi, inammissibi- li, per altri, manifestamente infondate. 3. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e 5 10 questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di le- gittimità possano essere prospettate questioni nuove ° nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di 5 merito (Cass., 6 giugno 2000, nn. 7583 e 7579). I motivi del ricorso per cassazione - in altri ter- devono investire, a pena d'inammissibilità, que- mini - stioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d'ufficio (Cass., 5 maggio 2000, n. 5671; Cass., 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si osserva, ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugna- ta, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della que- stione innanzi al giudice di merito, ma anche di indi- care in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di con- trollare ex actis la veridicità di tale asserzione pri- 6 ma di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 12 settembre 2000, n. 12025, nonché da ultimo, Cass., 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella sentenza gravata non è affrontato, in alcuna sua parte, il problema dell'esistenza di un credito, in ca- po al IC, per canoni pagati in eccedenza, rispetto alla misura legale, sino alla annata agraria 1998. La circostanza, anzi è, in linea di fatto, esclusa, affermandosi, al riguardo, che «non possono trovare ac- coglimento le generiche censure basate sulla pretesa eccedenza del canone pattuito rispetto al limite lega- le, in considerazione della documentata, corretta e puntuale determinazione compiutane dal c.t.u. nella parte quinta della relazione di c.t.u. cui può farsi integrale riferimento nel recepirne la conclusione che il canone pattuito non era superiore a quello legale». Pacifico quanto sopra è palese che l'attuale ricor- rente non poteva, genericamente, limitarsi ad affermare che la sentenza gravata non aveva ben compreso i termi- - ni della questione, ma dedurre, che le censure contenu- te nell'atto di appello non erano affatto «generiche»>, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di secondo grado. 7 3. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comun- que, pur nella eventualità si ritenga che a parte l'im- precisa formulazione del motivo il ricorrente abbia in realtà - inteso censurare la sentenza gravata pro- prio nella parte in cui ha ritenuto generiche le censu- 卑 re mosse alla sentenza di primo grado si osserva che la : deduzione è manifestamente infondata sotto tutti i pro- fili in cui si articola. Premesso che deducendosi un error in procedendo questa Corte può procedere al diretto esame degli atti di causa si osserva che nell'atto di appello il IC, ben lungi dall'invocare, da un lato, l'ammontare dei pagamenti eseguiti e, dall'altro, la misura del canone in effetti dovuto, si è limitato ad affermare che «il giudice [di primo grado] non ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 1. 508 del 1973, richia- mato dall'art. 5, 1. n. 203 del 1982, secondo cui non può essere dichiarata la risoluzione del contratto per morosità se l'affittuario dimostra un credito di somma pari o superiore all'importo del canone non pagato, per somme comunque versate durante il corso del rapporto». «Il IC- prosegue l'atto di appello - nel corso del rapporto ha pagato un canone di affitto superiore a quello dovuto per legge maturando così un credito che è maggiore rispetto ai canoni non pagati. Per quanto ri- 8 guarda il relativo calcolo del credito, si rimanda alla consulenza di parte che qui si intende richiamata e trascritta». Certo quanto sopra è palese che esattamente tale censura è stata ritenuta generica dai giudici di appel- lo. Come assolutamente pacifico presso la più recente giurisprudenza di questa Corte che deve, nella specie, trovare ulteriore conferma, nel giudizio d'appello che non è un iudicium novum- la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appel- lante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza im- pugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne deriva che, nell'atto d'appello, ossia nell'atto che, fissando limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e con- trasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con suf- t ficiente grado di specificità da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata (Cass., 24 mar- zo 2000, n. 3539). I motivi di appello - in altri termini - sono spe- cifici, se si traducono nella prospettazione di argo- mentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico www giuridico (cfr. Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16). Pacifico quanto sopra, esattamente, i giudici di e e f i l appello hanno ritenuto la genericità della censura, at- teso che l'appellante non aveva indicato le ragioni per le quali riteneva erronei i calcoli compiuti dal primo giudice, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, essendosi limitato a invocare i, diversi, calcoli com- piuti dal proprio consulente. 3. 3. Quanto alla lamentata contraddittoria motiva- zione della sentenza gravata, per avere condannato il IC al pagamento dei canoni non pagati dall'annata agraria 1988-89 in poi liquidando gli stessi (sulla ba- 10 se della consulenza tecnica in atti] in lire 1.800.000 per ciascuna annata, la deduzione è palesemente inam- missibile, atteso che il vizio di contraddittoria moti- vazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire 1 l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'iden- tificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. 4 giugno 2001, n. 7476). Nella specie, per contro, il ricorrente lungi dal denunziare affermazioni, contenute nella sentenza gra- vata, tra loro in logica antitesi, si limita ad affer- mare che il proprio debito era di entità minore, ri- spetto a quella accertata dai giudici di merito ed è palese, pertanto, che il motivo, nei termini come for- mulato, è inammissibile perché non risponde ad alcuno dei moduli di cui all'art. 360, n. 1 c.p.c. 3. 4 In merito, ancora, alla specifica deduzione secondo cui in realtà il debito dell'attuale ricorren- · te, per le annate agrarie in questione non ammontava all'importo liquidato dal primo giudice [lire 1.800.000 annue] ma a quello, decisamente minore, indicato in ri- corso e accertato dallo stesso consulente tecnico d'uf- 11 ficio, la deduzione è inammissibile per la sua estrema genericità. 3. 5. Anche a prescindere da quanto precede, comun- que, si osserva che giusta quanto assolutamente pacifi- CO presso una giurisprudenza più che consolidata di 3 questa Corte regolatrice, i motivi del ricorso per cas- sazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di legittimità possano essere prospettate questio- ni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti ac- certamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, له in sede di merito (Cass., 6 giugno 2000, nn. 7583 e 7579). I motivi del ricorso per cassazione - in altri ter- mini devono investire, a pena d'inammissibilità, que- stioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove ○ nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d'ufficio (Cass., 5 maggio 2000, n. 5671; Cass., 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si osserva, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugna- 12 ta, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della que- stione innanzi al giudice di merito, ma anche di indi- care in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di con- trollare ex actis la veridicità di tale asserzione pri- ma di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 12 settembre 2000, n. 12025, nonché tra le tantissime, Cass., 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella sentenza gravata non è affrontato, in alcuna sua parte, il problema del quantum del debito del IC e l f e l per canoni negli anni dal 1988-89 al 1995-96 e parte ricorrente ha omesso di indicare in quale occasione, in sede di merito, aveva prospettato la problematica de qua. E' palese, pertanto che il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile nella parte in cui prospetta una tale problematica, non affrontata dalla sentenza gravata. 3. 6. Il motivo in questione, comunque, si osserva - per completezza di esposizione - è inammissibile an- che nella eventualità si accertasse che già in grado di 13 appello il IC aveva denunziato il capo della sen- tenza di primo grado nella parte in cui aveva quantifi- cato il suo debito per canoni dal 1988-89 in poi. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, che l'omessa pronuncia avverso specifiche eccezioni, o motivi di ap- pello fatti valere dalla parte, integrando una viola- zione dell'art. 112 c.p.c., costituisce una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4, c.p.c. e non come violazione o falsa applica- zione di norme di diritto, né tanto meno come vizio della motivazione (Cass. 24 giugno 2002, n. 9159) atte- nendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e alla valutazione di fatti rilevanti ai fini della deci- sione della controversia (Cass. 11 gennaio 2002, n. 317. Sempre nel senso che il vizio di omessa pronuncia, in quanto incidente sulla sentenza pronunziata dal giu- dice del gravame, è deducibile con ricorso per cassa- zione esclusivamente ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p .c. . Cass. 1 agosto 2001, n. 10471; Cass. 27 settembre 2000, n. 12790; Cass. 10 aprile 2000, n. 4496; Cass. 6 novem bre 1999, n. 12366 e, da ultimo, Cass. 30 maggio 2003, n. 8805, specie in motivazione).
4. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia «vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in re- 14 lazione alla ripartizione dell'onere probatorio fra le parti di un giudizio [e] omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia-Art. 360 comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.». Si osserva, infatti, che i giudici del merito hanno accolto la domanda di risarcimento dei danni asserita- tamente patiti dal LO DI senza che questi abbia mai dimostrato i presupposti di tale domanda.
5. La deduzione è, per alcuni versi, inammissibile, per altri, manifestamente infondata. 5. 1. Quanto, in particolare, alla denunziata vio- lazione dell'art. 2697 c.c. la censura è inammissibile, atteso che quando nel ricorso per cassazione pur denun- e f ziandosi violazione e falsa applicazione della legge, i l con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - ° con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimi- tà o dalla prevalente dottrina il motivo è inammissi- • bile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). 15 In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- ÷ corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, dell'art. 2697 C.C. e i motivi per cui la stessa non possa essere ac- cettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare 1'interpretazione che il giudice del merito ha dato della ricordata disposizione, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 16 5. 2. Parimenti inammissibile la censura, sia nella parte in cui si denunziano gli apprezzamenti re- lativi al «vigneto», sia nella parte in cui si lamenta la liquidazione dei danni quanto al fabbricato in con- trada Ciappescolari. 5. 2. 1. Quanto al primo dei richiamati profili di censura la deduzione è inammissibile per palese carenza di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.), per difetto di soccombenza sul punto, certo essendo, che si denunzia la seguente espressione, contenuta nella sentenza gra- vata: «non può ravvisarsi alcun danno ricollegabile al- la pretesa incuria del conduttore per quanto riguarda इ l'eliminazione del vigneto ...». 2. 2. In ordine al secondo profilo, con il quale si e l f n e imputa alla sentenza di avere affermato il contrario di quanto accertato, in linea di fatto, dal c.t.u., si os- serva che giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione qualo- ra la sentenza stessa się l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa». «Vi è questo errore - in particolare - quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa>>>. 17 Pacifico quanto sopra e non controverso che la de- nuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass. 27 I marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità Co- me anticipato della censura in esame. Nella specie, infatti, il ricorrente denunziando che i giudici del merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione fatti, in realtà inesistenti imputano a costoro un travisamento dei fatti che in quanto tale non può costituire motivo di ricorso per cassazione. Il denunciato travisamento, in particolare, risol- vendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ra- gionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il 395 n. 4 c.p.c. (tra lemezzo della revocazione ex art. tantissime, Cass., 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998, n. 6235 €, ancora, Cass. 2 marzo 2001, n. 3023, specie in motivazione). 18 5. 3. Nell'ultima sua parte il motivo, infine, manifestamente infondato. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi il vizio di omessa, insufficiente ° con- ricorso pertraddittoria motivazione denunciabile con cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si confi- gura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato ° insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti ° rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno ° all'altro mezzo di prova. (In tale senso, ad esempio, Cass., 21 marzo 19 2001, n. 4025 e Cass., 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960). contrariamente a quan- L'art. 360, n. 5 infatti - allaricorrente non conferisce to suppone l'attuale Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi (In que-dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. sto senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Pacifico quanto precede, avendo accertato i giudici del merito, sulla base delle risultanze della consulen- za tecnica d'ufficio che i danni riportati dal fabbri- cato in contrada Ciappescolari sono imputabili solo in 20 parte all'affittuario che non ha eseguito le opere di manutenzione ordinaria (per legge a suo carico) e che ha fatto un impiego improprio degli edifici stessi (co- me «evidenziato dalla tracce di accensione di fuochi e di ricovero di animali»), esulano, palesemente, dallo schema di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. tutte le consi- derazioni svolte dal ricorrente allorché, lungi dal- l'indicare lacune ○ vizi della sentenza gravata rile- vanti sotto il detto profilo, si limitano ad affermare che in realtà le circostanze puntualmente descritte dal consulente non sarebbero idonea prova della [peraltro ritenuta esclusivamente concorrente] responsabilità del conduttore per lo stato di estremo degrado e abbandono degli edifici in questione. e f i l 6. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del diritto alla dife- sa (art. 24 Cost.) in relazione alla mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti dal resistente, violazione e falsa applicazione degli art. 416 c.p.c. e degli art. 115 e 116 c.p.c. Art. 360 comma 1, n. 3 e 5», per non avere dato ingresso, in causa, alle prove legittimamen- te dedotte da esso concludente.
7. La deduzione è inammissibile. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Cor- 21 te regolatrice [e da cui prescinde totalmente parte ri- corrente], che quando, col ricorso per cassazione, si lamenti l'omessa ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice del merito il ricorrente ha l'one- re di indicare nel ricorso i capitoli non ammessi, do- vendosi in difetto ritenere il ricorso inammissibile (Cass., 12 maggio 2000, n. 6115). Il ricorso per cassazione, nel caso in cui si cen- suri con esso l'omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, infatti, deve contenere a pena di inammissibilità - in ossequio al principio di l'indicazione del capitolato di prova autosufficienza (Cass., 9 maggio 2000, n. 5876). Il ricorrente che in sede di ricorso per cassazione lamenti la mancata ammissione di una prova testimoniale -44 in particolare- ha l'onere di indicare specificamen- te le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il con- trollo della decisività dei fatti da provare, controllo che per il principio dell'autosufficienza del ricorso va compiuto sulla sola base del ricorso stesso senza possibilità di integrazione con altri atti (Cass., 12 maggio 1999, n. 4684). Atteso, infatti, il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev'essere posta in 22 grado di compiere la propria valutazione, circa la ri- levanza e decisività delle prove non ammesse dal giudi- ce del merito, solo sulla base delle deduzioni contenu- te nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperi- re con indagini integrative (Cass., sez. un., 24 feb- braio 1998, n. 1988). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella specie il ricorrente pur dolendosi della ritenuta (da parte dei giudici di merito) inammissibilità delle prove per testi a suo tempo dedotte, ha omesso di tra- scrivere, in ricorso, il contenuto delle dette prove. Per tale via il ricorrente è incorso nella rilevata violazione dell'art. 366, n. 3 c.p.c., non ponendo l'adita Corte nelle condizioni di valutare se in effet- ti sussisteva (o meno) la lamentata (in) ammissibilità delle prove non ammesse [a prescindere dalla loro am- missibilità sotto il profilo di cui all'art. 416 c.p.c.].
8. Con il quinto, e ultimo, motivo il ricorrente denunziando «violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.» censura la sentenza gravata nella parte in cui ha compensato fra le parti metà delle spese del giudi- zio di primo e di secondo grado (ponendo la residua parte a carico di esso concludente). 23 ente Se si tiene conto del fatto che in primo grado la condanna al risarcimento dei danni era stata fissata in lire 50 milioni e poi ridotta in lire 19 milioni in grado di appello, tale motivo di ricorso [recte: di ap- pello] evidenzia il ricorrente- ben può dirsi accol- to per oltre il 50% con conseguente soccombenza di par- te avversa sul punto;
inoltre parte avversa è rimasta totalmente soccombente in ordine al ricorso incidenta- le>. «Alla luce di quanto sopra conclude il ricorrente non si vede per quale ragione il giudice a quo abbia posto metà delle spese del giudizio a carico della par- te vittoriosa (in parte parzialmente e in parte total- mente) ».
9. La deduzione è manifestamente infondata. e h t - Contrariamente a quanto invocato in ricorso, infat- ti, deve ribadirsi in conformità, del resto a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della li- te, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un 23 esito a lei favorevole (cfr. Cass., 14 dicembre 2000, n. 15787). Certo quanto sopra, pacifico che nel caso concreto le domande proposte dal LO DI sono state, al ter- mine del giudizio, tutte accolte (sia quanto alla pro- nunzia di risoluzione del contratto di affitto per ina- dempimento del conduttore, sia in ordine alla condanna di quest'ultimo al pagamento dei canoni non corrisposti dal 1988 in poi, sia, infine, quanto al risarcimento dei danni), mentre sono state disattese sia le difese svolte dal IC nel resistere alle avverse pretese, sia la domanda riconvenzionale spiegata dallo stesso, è palese che esattamente i giudici del merito hanno rite- nuto «soccombente», il IC e non il LO DI (an- corché alcune sue richieste siano state disattese in e e f grado di appello, o, in quest'ultima sede, ridimensio- n e nate). Deriva da quanto precede, conclusivamente, che non vi è stata, da parte del giudice del merito, alcuna violazione né dell'art. 91 c.p.c., né dell'art. 92 c.p.c. Quanto alla prima disposizione si osserva che in tema di spese processuali sussiste violazione del prin- cipio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c. denunciabile in sede di legittimità sotto il profilo di 24 cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. solo nell'ipotesi le spese di causa siano state poste, da parte del giudice del merito, totalmente (0, eventualmente, anche par- zialmente) a carico della parte che risulti totalmente vittoriosa (cfr., ad esempio, Cass. 29 aprile 1999, n. 4347). Certo che nella specie il giudice del merito, lungi dal porre 1 -anche solo parzialmente le spese di lite a carico del LO DI, risultato sostanzialmente vin- citore, si è limitato a disporre la parziale compensa- zione delle spese stesse, tra le parti, è palese che la denunziata violazione di legge non sussiste. Quanto, ancora, alla dedotta violazione dell'art. 92 c.p.c. si osserva che la valutazione della opportu- nità della compensazione totale o parziale delle spese di causa rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito. Quest'ultimo, inoltre, può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in Cassazio- ne (Cass. 12 marzo 1999, n. 2216). Certo quanto sopra, ritenuto che nella specie le spese sono state compensate sussistendo «giusti motivi»> è palese la infondatezza della censura. 25 ln fle Il tutto a prescindere dal considerare che il LUPI- CA, in quanto «soccombente», alla luce delle considera- zioni svolte sopra, è privo di interesse a denunziare la compensazione delle spese in questione, provvedimen- to rispetto al quale non è stato in alcun modo soccom- bente. 10. Risultato infondato in ogni sua parte il propo- sto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi. Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alla spese di questo giudizio di legittimità non avendo l'intimato svolto in questo attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di questo giudizio di legittimi- tà. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 19 giugno 2003. il Consigliere relatore ed estensore flan ufer il Presidente Sen d Depositata in Cancelleria 09 .17 OTT. 2003 IL CANCEL ERE C1 7 Dott.ssa Maria Atello 26