Sentenza 27 marzo 1999
Massime • 1
La denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3163 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 02/02/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 02/02/2022), n.3163 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3896-2019 proposto da: CO.GE.SE. COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALERIO PUBLICOLA 67, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ROSSI, che la rappresenta e difende …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/1999, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE CAVE 17, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CAMMAROTA, che la difende unitamente all'avvocato BARSOTTI PAOLO, per procura speciale del Notaio Dr. Giulio Faggioni n. rep. 21.105 del 13/12/96 in Carrara;
- ricorrente -
contro
NT TR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 215/96 del Tribunale di MASSA, depositata il 29/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/98 dal Consigliere Dott. MATTEO IACUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28-06-1989 NT NA propose azione di reintegra nel possesso di una casa per civile abitazione, sita in Marina di Carrara, i nei confronti del fratello PI NT per fatto di spoglio da costui posto in essere nel Marzo - Aprile di quell'anno.
Il convenuto contestò- il possesso pregresso in capo all'istante e, in subordine, eccepì la decadenza dell'azione contro di lui proposta per decorso del termine annuale.
Il Pretore adito, sulla base di testimonianze addotte dal convenuto, ritenute più attendibili di quelle attoree, con sentenza del 27-XII-'90 rigettò la domanda.
Su appello della soccombente, il Tribunale di Massa Carrara, nel condividere la valutazione sull'attendibilità dei testi escussi, espressa dal primo giudice, con sentenza 27 Febb. / 29 Apr. 1996 rigettò il gravame. Non mancò il Tribunale di sottoporre ad esame i documenti prodotti dalla ricorrente, ritenendoli non pertinenti al periodo utile per l'azione di spoglio e, comunque, "smentiti dai certificati storico - anagrafici prodotti dal convenuto". Peraltro lo stesso giudice del gravame rilevò che, ai fini della decadenza opposta in primo grado da PI NT, i testi dell'attrice non avevano "potuto indicare con certezza il periodo in cui la NT avrebbe posseduto l'immobile de quo".
In ordine alla valutazione dei mezzi di prova, il Tribunale ha tratto altresi argomenti dal mancato interrogatorio formale dell'attrice ex art. 232 C.P.C.. Ricorre per cassazione avverso tale decisione NT NA con tre mezzi d'impugnazione.
Nessuna attività difensiva ad opera della controparte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.232 e 230 C.P.C. e tanto perché nessun interrogatorio formale era stato articolato nei modi di legge dal convenuto ("per articoli separati e specifici"), sicché esso era stato impropriamente ammesso dal Pretore.
Il motivo è infondato.
La comparsa di risposta del convenuto in I grado ben esplicitava la circostanza - già oggetto di prova orale ed interrogatorio - che la NT non aveva mai avuto il dedotto rapporto materiale col bene, preteso oggetto di spoglio. In ogni caso l'argomento ex art.232 C.P.C. è solo aggiuntivo, essendo invece la decisione fondata essenzialmente sulla valutazione della prova per testi e sui documenti.
Con un secondo mezzo di ricorso si deduce il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo, nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Sostiene la ricorrente che mentre il Pretore aveva ritenuto come mai posseduta la cosa controversa da parte sua, il Tribunale - peraltro accogliendo eccezione proposta dal convenuto in primo grado, ma abbandonata in appello - aveva motivato la sua decisione sulla base della decadenza annuale ex art. 1168 e 1170 c. civ.. La mancata riproposizione di tale eccezione precludeva al giudice di appello la possibilità di "pronunziare ex ufficio" su di essa.
Anche questa doglianza giudica la Corte infondata. Il Tribunale in primis condivide la decisione impugnata e la relativa valutazione delle prove, ivi aggiunte quelle documentali e quelle argomentate ex art. 232 C.P.C. (v. pag. 6 1^ capov. Sent. Imp.). L'argomento decadenza costituisce un "quid pluris" nella economia logico - motivazionale della sentenza, sicché - quand'anche fosse vero il rilievo della ricorrente - la decisione non ne verrebbe intaccata. Aggiungasi che la parte vittoriosa in primo grado non è tenuta a riproporre con espresse deduzioni le ragioni pretermesse in sentenza, essendo solo necessario che a esse non rinunci ne' esplicitamente, nè implicitamente, manifestando in qualche modo la volontà di provocarne il riesame.
Con l'ultimo mezzo di impugnazione la NT, denunciando omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in realtà deduce un travisamento delle prove da parte dei giudici di merito, proponendo una rilettura delle deposizioni dei testi, a suo avviso favorevoli alla sua tesi in fatto. La censura è inammissibile, competendo esclusivamente al giudice di merito la valutazione delle prove e il vaglio di attendibilità tra testimonianze di segno opposto. Il controllo di legittimità al riguardo è limitato alla logicità del ragionamento seguito in tale valutazione del giudice a quo. Ma su tale punto tace il motivo di ricorso, invece articolato sulla base di una inammissibile rilettura in questa sede delle prove raccolte in primo grado.
Se la censura è specificamente diretta a dedurre un travisamento di fatto giacché fondata su una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita in sentenza, essa è ugualmente, inammissibile, configurando un'ipotesi di motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione (cfr. Cass. Sez. 11 2-05-19 6 n. 4018; Sez. Lav. 29-05-'91 n. 6086; Sez. III 25-X-188 n.5773). Rigetto, in definitiva, del ricorso.
Nulla per le spese, essendo la parte vittoriosa assente in questa fase.
P.T.M.
LA CORTE RIGETTA il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 30 Settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 1999