Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 2
Il piano regolatore generale obbliga i privati che intendono realizzare nuove costruzioni sul territorio comunale ad osservare nell'attività edificatoria le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nello stesso; le norme di detto strumento urbanistico relative alle distanze da osservarsi nelle costruzioni sono volte a disciplinare l'attività della P.A. per un migliore assetto dell'agglomerato urbano e i rapporti di vicinato in modo equo e sono, pertanto, fonti normative che integrano quelle del codice civile, facendo sorgere a favore del vicino danneggiato dalle nuove costruzioni il diritto di chiedere la riduzione in pristino ai sensi dell'art. 872 cod. civ.. Conseguentemente non è consentito interpretare estensivamente in termini di deroga la portata di una norma regionale che abbia scopo diverso (nella specie, consentire insediamenti originariamente esclusi) e finalità di interesse pubblico, salvo che non sia espressamente previsto che la stessa operi sui limiti previsti dal P.R.G. che attiene anche ai rapporti interprivati.
Il vizio di omessa pronuncia, in quanto incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 stesso codice), integra un "error in procedendo", in relazione al quale la S.C. è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e le deduzioni delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10471 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN UN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO 75, presso lo studio dell'avvocato DIOVIDIO PIETRO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LE RI, OR UI, OR TO, OR AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA FERRATELLA 41, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO ANDREINI, che li difende unitamente all'avvocato MARIO MANTERO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1184198 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 01/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05101 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Mario LACAGNINA, per delega dell'avv. D'Ovidio P., depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'inammissibilità del controricorso;
udito l'Avvocato Mario MANTERO, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 5.10.1988, i coniugi IN TO e TR OR, quali proprietari di un appezzamento di terreno, con sovrastante casa di abitazione, in Comune di Pontecchio Polesine (gg.
3 - mapp. n. 433), citavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Rovigo, NO ON, proprietario del fondo contiguo (fg.
3 - mapp. n. 280), chiedendo che venisse condannato: ad arretrare la porzione di un capannone industriale, realizzata, nel 1988, a ridosso del confine, in ampliamento di una costruzione preesistente, sino alla distanza di m. 5 dal confine medesimo, come stabilito dall'art. 10 del locale P.R.G. - nonché a risarcire i danni causati con l'indicata illecita condotta.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, resisteva alle domande, sostenendo che nella "zona residenziale intensiva di completamento", nella quale era compreso il proprio terreno, era consentito costruire sul confine.
Con sentenza n.323/93, il Tribunale adito condannava il convenuto a demolire la porzione di costruzione sul suo fondo, che distava meno di m. 5 dal confine da quello degli attori, nonché a rifondere agli stessi le spese di causa.
Il ON proponeva appello chiedendo che detta sentenza venisse riformata.
TR OR, anche nella veste di erede di IN TO (deceduto in corso di causa), e gli altri eredi dello stesso, LU, IO e RA TO si costituivano in giudizio, per chiedere la reiezione del gravame.
Con sentenza in data 11.11.97/1.8.98, la Corte di appello di Venezia respingeva l'appello regolando le spese.
Osservava la Corte territoriale che la L.R. n. 1/82 si limita a consentire, per soddisfare determinate esigenze, l'ampliamento, entro previsti limiti di volumetria, "di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale, nonché ad attività commerciali", anche se gli stessi ricadono "in zone non destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi o commerciali" (art. 1); e, quindi, le deroghe alla disciplina urbanistica consentita da detta legge, non concernono, sicuramente, per il chiaro significato del dato normativo, le distanza da osservarsi tra i fabbricati, ma riguardano, solamente, la tipologia degli insediamenti consentita dallo strumento urbanistico nelle singole zone del territorio comunale.
Le argomentazioni dell'appellante, concernenti la L.R. più volte citata, e la circolare n. 25 del 29.6.82 ad essa relativa, quindi, non erano pertinenti.
Nè ovviamente, confortava l'assunto del ON il richiamo alla L.R. n. 1/82 contenuto nella concessione edilizia rilasciatagli il 28.12.87, correttamente effettuato nella stessa, per legittimare la disapplicazione della disciplina comunale, sulla tipologia degli insediamenti consentiti nella zona, operata con la concessione medesima;
atteso che l'appezzamento di terreno su cui insiste il capannone in questione, come risulta dagli esaustivi accertamenti effettuati dal CTU, ricade in "zona residenziale semiestensiva di completamento", ove, per il rinvio operato dall'art. 10 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Pontecchio Polesine (vigente dal 1980) al precedente art.9 (dettato per la "zona residenziale intensiva di completamento") erano "ammessi esclusivamente gli insediamenti residenziali" e le attività "connesse con la residenza".
Ancora, l'art. 10 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. prescrive, per le costruzioni, la distanza dai confini di proprietà non inferiore ai m. 5, "ad eccezione delle case binate o a schiera, che possono sorgere a confine verso la parte in aderenza"; e tale previsione normativa, è stata sinteticamente schematizzata nella tabella riassuntiva dei parametri edilizi da osservare nelle varie zone del territorio comunale (priva, peraltro, di un'autonoma efficacia normativa), con l'indicazione, maggiore o uguale 5,00 ml. o a confine (identica anche per le altre 5 delle zone stesse). Quindi, con l'espressione "o a confine" la tabella riassuntiva ha, evidentemente, riportato, con indicazione sintetica, come tutte le altre nella stessa contenute, la previsione normativa che consentiva eccezionalmente tale possibilità, per le case binate o a schiera;
ed è ovvio che, nella disciplina urbanistica in questione, non era possibile ravvisare il contrasto tra norme dedotto dal ON. Le disposizioni che, come quella indicata, disciplinano le distanze delle costruzioni, con riferimento ai confini, attribuiscono al vicino un diritto soggettivo perfetto alla loro osservanza, e la relativa violazione comporta, conseguentemente, il diritto di questi ad ottenere la riduzione in pristino, ai sensi dell'art. 872, 2^ c.c.c.. Ne discende: che la concessione edilizia che, peraltro, fa espressamente salvi i diritti dei terzi (ed a maggior ragione nemmeno l'opinione espressa dalla Commissione edilizia, con la memoria data 11.12.90), non può incidere in alcun modo, ne' in senso positivo, nè in senso negativo, su tale diritto, esaurendo la sua rilevanza nel rapporto tra P.A. e costruttore, del tutto distinto da quello tra proprietari confinanti;
e che, come rettamente aveva deciso il giudice di prime cure, il ON era tenuto ad abbattere quanto aveva costruito sul suo fondo, raggiungendo il confine con quello degli appellati, nella parte in cui dista meno di m. 5 dal confine medesimo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, NO ON;
resistono con controricorso i TO. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso (nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360, n. 4, stesso codice), il ON lamenta sostanzialmente che la Corte di appello di Venezia avrebbe omesso di pronunciare su due dei quattro motivi su cui era articolato l'atto di appello a suo tempo proposto. Va dato atto al ricorrente che, sotto un profilo esclusivamente formale, la sentenza impugnata, anche in relazione alle espressioni usate, sembra essersi limitata ad esaminare i primi due dei quattro motivi su cui era articolato l'atto di appello a suo tempo proposto. Ciononostante, il motivo non è fondato;
al di là delle enunciazioni formali, la Corte territoriale ha preso in esame, nel complesso della sua pronuncia, anche le altre due doglianze, che si riferivano alla valenza della circolare n. 25 in data 29.6.1982, escludendone, motivatamente, la valenza nel caso di specie, ed alla valutazione della concessione edilizia rilasciata al ON, non mancando di escluderne la incidenza nei rapporti tra privati e, conseguentemente, nel caso in esame.
Poiché l'unica censura sollevata con il motivo in esame attiene alla omessa pronuncia, ne discende che, dato che questa Corte in una fattispecie del genere, ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (trattandosi di error in procedendo:
v. Cass. 25.9.1996, n. 8468), può rilevarsi che tutte le doglianze proposte sono state in effetti esaminate;
a nulla rileva la mera enunciazione secondo cui i motivi di gravame sarebbero stati soltanto due, in ragione dell'effettiva valutazione di tutti i motivi di appello.
In tal senso va pertanto escluso il denunciato vizio di omessa pronunzia.
Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della legge Regione Veneto n. 1 del 1982, in relazione all'art. 360, n. 3 cpc,
evidenziando che tale normativa non prevede alcuna esplicita limitazione al potere di consentire le modifiche, mentre l'art. 3 indica quali siano i limiti operativi, non menzionando il rispetto delle distanze poste dal P.R.G.
A sostegno della propria decisione, la Corte di appello di Venezia ha compiuto una dettagliata analisi dell'art. 1 di detta legge, indicandone i limiti, costituiti esclusivamente dalla tipologia degli insediamenti consentiti dallo strumento urbanistico nelle singole zone del territorio comunale.
Ha evidenziato la Corte veneta che le distanze da osservarsi tra fabbricati non venivano affatto modificate da tale norma, donde l'inconferenza di argomentazioni ulteriori.
A confutazione di tali asserzioni, il ricorrente deduce che non si evince ne' dalla norma di cui all'art. 1, ne' tantomeno, dall'art. 3, che vengono fatti salvi i limiti di cui al P.R.G., nelle distanze dal confine.
L'argomentazione è priva di pregio;
le disposizioni del P.R.G. operano in quanto tale e possono solo con espressa previsione normativa essere vanificate. Nella specie, sia l'art. 1 che l'art. 3 non fanno riferimento ne' espresso ne' implicito a tali disposizioni, ma si limitano ad ammettere una diversa tipologia degli insediamenti consentiti, non derogando se non in questo alle preesistenti disposizioni comunali, donde la irrilevanza dei divieti di cui all'art. 3, che riguardano profili di igiene pubblica, non riferibili se non a leggi dello Stato o a regolamenti comunali di igiene e polizia urbana.
Ricordato che le norme dei regolamenti edilizi comunali e dei piani regolatori che disciplinano la distanza tra costruzioni in modo diverso dal codice civile hanno carattere integrativo di quest'ultimo, sicché le disposizioni del piano regolatore che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni dal confine del fondo tendono a disciplinare in modo equo i rapporti di vicinato (v. Cass.
8.7.l996, n. 6209 e cfr. Cass. 28.10.1994, n. 8895), ne deriva che non è consentito interpretare estensivamente la portata di una norma regionale che ha diverso scopo (consentire insediamenti originariamente esclusi) e che ha ovvia finalità di interesse pubblico, laddove non sia espressamente previsto che la stessa operi sui limiti previsti dal P.R.G. che attiene anche ai rapporti interprivati. Poiché tale estensione normativa non può trovare riscontro alcuno ne' nella lettera ne' nello spirito della legge regionale in argomento, il motivo non può trovare accoglimento e il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in L.
4.231.400 di cui L.
4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2001