Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10471
CASS
Sentenza 1 agosto 2001

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Il piano regolatore generale obbliga i privati che intendono realizzare nuove costruzioni sul territorio comunale ad osservare nell'attività edificatoria le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nello stesso; le norme di detto strumento urbanistico relative alle distanze da osservarsi nelle costruzioni sono volte a disciplinare l'attività della P.A. per un migliore assetto dell'agglomerato urbano e i rapporti di vicinato in modo equo e sono, pertanto, fonti normative che integrano quelle del codice civile, facendo sorgere a favore del vicino danneggiato dalle nuove costruzioni il diritto di chiedere la riduzione in pristino ai sensi dell'art. 872 cod. civ.. Conseguentemente non è consentito interpretare estensivamente in termini di deroga la portata di una norma regionale che abbia scopo diverso (nella specie, consentire insediamenti originariamente esclusi) e finalità di interesse pubblico, salvo che non sia espressamente previsto che la stessa operi sui limiti previsti dal P.R.G. che attiene anche ai rapporti interprivati.

Il vizio di omessa pronuncia, in quanto incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 stesso codice), integra un "error in procedendo", in relazione al quale la S.C. è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e le deduzioni delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10471
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10471
    Data del deposito : 1 agosto 2001

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