Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 3
Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi, non può, invece, essere prospettato con censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori; tale ricostruzione rimane nell'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con criteri logici, attiene al convincimento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Quanto, poi, al vizio di contraddittoria motivazione, questo presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata.
Qualora un unico fondo pervenga in successione a due eredi, per quote indivise, e poi da questi ultimi in sede di divisione, sia frazionato in porzioni distinte, la situazione di assoggettamento di fatto dell'una all'altra porzione non può determinare la costituzione di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 cod. civ.), con riferimento al momento della successione, tenuto conto che la cessazione dell'appartenenza dell'immobile ad un unico proprietario si è verificata solo posteriormente, con la divisione della comunione ereditaria.
Ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio non occorre che le opere o i segni di natura permanente insistano su entrambi i fondi, ma è sufficiente che si trovino in uno solo di essi, purche' ne sia visibile la strumentalita' rispetto al bisogno del fondo dominante, in modo che possa presumersene la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente (Nella specie, la S.C., in conformità all'esposto principio, ha confermato la decisione della corte di merito che aveva accolto una domanda di "negatoria servitutis" sulla base delle risultanze probatorie costituite dalle tracce, esistenti su un strada insistente sul fondo preteso servente al confine con quello dominante, delle ruote dei mezzi meccanici che si dirigevano verso l'interno del fondo preteso servente e non verso il fondo dominante).
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6618 del 01https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 01/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6618 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SORRENTINO Federico – Presidente – Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere – Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere – Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere – Dott. D'ORAZIO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11442/2013 R.G. proposto da: GAMBRINUS DI Z.A. & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante, Z.A., Z.L.G., ZA.MA.RO., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Loris Tosi e dall'avv. Giuseppe Marini ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9; – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Roma, con sentenza 23 ottobre 2014, n. 6487, ha rigettato l'appello proposto da M.M.P. e confermato la decisione del Tribunale ordinario di Roma, ritenendo infondata la pretesa risarcitoria formulata dall'appellante nei confronti di Gruppo Editoriale "L'Espresso" s.p.a., del giornalista M.L., del direttore responsabile del periodico D.H., nonché del Ministero della Giustizia, per i danni alla propria reputazione subiti a causa della pubblicazione in data 8 settembre 2005 sul periodico "L'Espresso" di un articolo intitolato [omissis] nel quale veniva riportato, con modalità eccedenti i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, il contenuto …
Leggi di più… - 3. Concorrenza sleale, sottrazione di clienti, caso episodico, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7476 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. OSRIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. IO SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BB IO, BB BE, BO OS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato MARZANO ARTURO, che li difende unitamente agli avvocati SASSI GIANFRANCO, D'AMICO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BB TT, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato CALISTRO FEDELE, che lo difende unitamente all'avvocato LUNATI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 980/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 19/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Arturo MARZANO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Fedele CALISTRO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 17.5.1988 IO IA, quale proprietario in Bassignana, fraz. Fiondi, di un terreno (al catasto fg. 14, n. 155), lungo un lato confinante con i mapp. 146, 147 e 145, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Alessandria il minore BE IA, nudo proprietario del mappale 145, rappresentato dai genitori IO IA e OS TT, e IO IA, proprietario del mappale 146 e 147.
Lamentava l'attore che i convenuti per raggiungere i loro terreni pretendessero, pur senza averne diritto, di passare sul mapp. 155 di proprietà di esso attore. Quest'ultimo, quindi esperiva un "actio negatoria servitutis", con riferimento alla contestata pratica di passaggio abusivamente esercitata dai convenuti, e chiedeva che il Tribunale, dopo avere accertato la libertà del mapp. 155 da pesi, inibisse ai convenuti ogni ulteriore esercizio di passaggio. La parte convenuta si costituiva in giudizio ed esponeva:
essi convenuti avevano sempre praticato il passaggio pedonale e carraio sul sedime non coltivato esistente sul mapp. 155 dell'attore, lungo il confine con i terreni di essi convenuti;
richiamavano un frazionamento dell'11.9.76, sottoscritto dalle parti ed allegato al rogito not. Grano del 23.10.1976 (docc. 1 e 2 prodotti); si trattava di un atto riguardante altro terreno ma la sottoscrizione del frazionamento costituiva ammissione della esistenza della servitù perché nel predetto frazionamento era stata riprodotta tutta la zona e risultava che sul mapp. 155 era stata evidenziata la strada per cui è causa, lungo il confine con i mapp. 145, 146 e 147;
il passaggio per cui è causa era avvenuto per oltre venti anni sul sedime della predetta stradina;
il relativo diritto di servitù di passaggio era stato quindi usucapito;
inoltre il diritto predetto era nato per destinazione del padre di famiglia.
L'adito Tribunale con sentenza in data 15.6.94/15.7.94, respingeva la domanda dell'attore e dichiarava l'esistenza, per intervenuta usucapione, del diritto di passaggio pedonale e carraio a carico del fondo dell'attore ed a favore dei terreni dei convenuti. IO IA ha proposto appello contro la suddetta sentenza. La parte appellata si costituiva in giudizio resistendo all'appello e chiedendo l'integrale conferma dell'impugnata sentenza. Con sentenza in data 3.7/19.9.1998, la Corte di appello di Torino, in totale riforma della sentenza impugnata, escludeva che gli appellati avessero diritto a transitare sul fondo de quo, condannandoli alle spese di lite.
Osservava all'uopo la Corte torinese che esiste e che esisteva una striscia di terreno sul mapp. 155 lungo il confine con i mapp. 145, 146 e 147 (confine che solo ultimamente è stato delimitato con una rete), striscia non coltivata e che aveva la chiara funzione di consentire la coltivazione della residua parte dello stesso mapp. 155. Ciò trovava conferma anche nella planimetria dei luoghi allegata al rogito not. Grano del 23.10.1976 (docc. 1 e 2 degli appellati), riguardante la vendita tra le parti di un terreno diverso da quelli per cui è causa. In tale planimetria risultava - prodotto il passaggio per cui è causa sul mapp. 155, con linea tratteggiata esclusivamente dal lato rivolto verso la residua parte del mapp. 155, mentre dall'altro lato, verso il confine, la linea era continua. Ciò effettivamente confermava che esisteva una striscia di terreno sul mapp. 155 destinata al transito, fatto non contestato dall'appellante, ma offriva anche un elemento di giudizio favorevole all'assunto degli appellati in quanto la linea tratteggiata era esclusivamente quella che delimita il lato del passaggio verso la parte residua del mapp. 155, mentre dall'altro lato il confine era rappresentato da una linea continua. Se quindi si voleva dare un valore ricognitivo a tale frazionamento firmato dalle parti, come aveva fatto il Tribunale nella sentenza impugnata, da tale documentazione derivavano elementi contrari all'assunto degli appellati.
Non risultava in atti in alcun modo provato che esistessero e che esistano segni od opere visibili e permanenti tali da rivelare in modo non equivoco che detta strada inerbata avesse anche lo scopo di servire i tre terreni dei convenuti. È vero quanto afferma il Tribunale, vale a dire che per ritenere soddisfatto il requisito dell'apparenza, in materia di passaggi, non sia necessario un "opus manu factum" essendo sufficiente anche solo un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestamento;
esso però per essere rilevante ai fini dell'apparenza, deve presentare un tracciato tale da denotare la sua funzione visibile, non equivoca e permanente di accesso al fondo preteso dominante mediante il passaggio esercitato sul fondo servente. Ciò però in causa non era stato provato. È vero che attualmente la rete, delimitante il confine tra il mapp. 155 da un lato ed i mapp. 145, 146 e 147 dall'altro, reca aperture;
tuttavia si deve considerare che tale recinzione era stata posta in loco recentemente (vedere ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto ex art. 28. 7.86 dagli appellati proprio quale conseguenza della installazione della rete, stando alla narrativa del ricorso); inoltre i varchi in essa ricavati possono essere attribuiti ad atti di tolleranza e di cortesia posti in essere dall'appellante nei confronti del fratello e della cognata in attesa dell'esito del giudizio. Ciò che rilevava era il fatto che i varchi nella rete, qualunque fosse la motivazione in chi li aveva procurati, non costituiscono un elemento oggettivo utile ai fini di configurare il requisito della apparenza del passaggio con riferimento ai venti anni precedenti alla installazione della rete stessa.
La strada, indicata quale situazione oggettiva idonea a soddisfare il requisito dell'apparenza, indispensabile ai fini della maturazione della usucapione, le predette caratteristiche oggettiva ed univoche non aveva e non ha perché essa aveva e ha la funzione di permettere la coltivazione del mapp. 155 e perché non risulta che vi fossero opere o segni tali da rivelare (in modo oggettivo e univoco) la funzione di permettere anche il raggiungimento dei mapp. 145, 146 e 147 per la loro coltivazione.
In particolare non risulta provato che i solchi deviassero verso i fondi pretesi dominanti in modo tale da rivelare l'accesso a detti fondi tramite la strada suddetta.
Infine osservava la Corte che le valutazioni espresse dal CTU su una pregressa pratica di passaggio apparivano ininfluenti, trattandosi appunto di mere valutazioni - quanto accertato in relazione ad una interclusione dei fondi dei convenuti era parimenti ininfluente sia per la genericità delle indagini e delle osservazioni fatte sia perché non era provato che i fondi suddetti fossero in passato coltivati con mezzi meccanici, sia perché non si poteva escludere che l'accesso potesse avvenire da altra parte previo il consenso e per spirito di tolleranza del proprietario di uno degli altri terreni confinanti.
Pertanto, non essendo provato il requisito dell'apparenza, non era possibile configurare l'istituto della usucapione. Quanto all'acquisto del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia, eccepito nel corso del giudizio di primo grado, si rilevava che il Tribunale non aveva motivato la sua decisione basandosi sul predetto istituto, che l'eccezione non era stata riproposta dagli appellati per cui si doveva ritenere rinunciata. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi, illustrato anche con memoria, IO e BE IA e OS TT;
resiste con controricorso IO IA. Motivi della decisione
Con i primi tre motivi di ricorso, sotto diversi profili (erronea interpretazione del requisito dell'apparenza e vizio di motivazione, contraddittorietà della motivazione;
violazione e falsa applicazione di norme di diritto - 115 e 116 c.p.c.; 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. - in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.) i ricorrenti criticano la decisione impugnata in ordine alla mancata adesione alla tesi della usucapione e ciò in relazione ai diversi aspetti che sono stati esaminati al riguardo.
Appare utile trattare congiuntamente tali doglianze, atteso che le stesse si intersecano e si completano a vicenda sì da consigliare un esame globale della questione.
La sentenza della Corte di appello torinese parte dal condiviso presupposto secondo cui ai fini dell'apparenza non occorre che le opere di natura permanente insistano su entrambi i fondi, ma è sufficiente che si trovino in uno solo di essi purché ne sia visibile la strumentalità rispetto al bisogno del fondo da considerare come denominata (cfr. Cass. 2.12.1997, n. 12197, con altre).
Va premesso che il requisito, ai fini dell'usucapione di una servitù di passo, dell'apparenza si pone come essenziale, attesa la discontinuità insita in tale diritto reale;
e tale requisito appare, - anche ad avviso dalla Corte torinese, verificato in ragione del fatto che esiste, a confine tra i due fondi interessati, una striscia di terreno non coltivato, su cui sia le foto allegate che le espletate CTU hanno rilevato segni di passaggio con mezzi meccanici. Ciò posto, la presenza di segni visibili sul solo fondo servente non è di ostacolo alla richiesta apparenza;
ciò che, con motivazione in fatto, plausibile in quanto fondata su elementi esaminati e valutati congruamente, la sentenza impugnata ha ritenuto carente è il requisito della strumentalità, atteso che le tracce delle ruote dei mezzi meccanici si dirigono verso l'interno del fondo preteso servente e non verso il fondo dominante.
Come elemento ulteriore, la Corte torinese ha evidenziato altresì che dalla planimetria emerge che la striscia non coltivata per cui è causa è delimitata da una linea tratteggiata verso l'interno del fondo e da una linea continua verso il fondo finitimo. Tale elemento, di per sè suscettivo di interpretazione, con giudizio discrezionale, rimesso in quanto tale al giudice del merito, che sul punto ha argomentato con motivazione sufficiente, è stato valutato quale conferma della situazione dei luoghi come ritenuta e non è pertanto censurabile in questa sede.
Va evidenziato che a questa Corte non può essere richiesto di rivalutare le risultanze istruttorie evidenziate, ma unicamente di verificare se l'argomentazione su cui la sentenza impugnata si basa sia congrua, sufficiente ed immune da vizi logici e/o tecnici. Il vizio di omessa od insufficiente motivazione sussiste unicamente quando nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame dei punti decisivi e non può essere prospettato con censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori. Tale ricostruzione rimane nell'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con criteri logici, appartiene al convincimento del giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 21.1.1995, n. 685). Quanto poi al vizio di contraddittorietà della motivazione, esso presuppone che le ragioni poste a base del convincimento risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi e cioè l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata;
tale vizio pertanto non sussiste quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte (cfr. Cass. 2.2.1996, n. 914). Venendo a dire del vizio sostanzialmente identificabile come inversione dell'onere della prova in ordine alla ritenuta tolleranza quale ragione dell'eventuale passaggio da parte dei confinanti sulla striscia più volte ricordata, la sentenza impugnata utilizza al riguardo elementi di fatto acquisiti al processo e pertanto non viola le norme all'uopo invocate.
Per vero, è stato evidenziato che non era risultato provato che l'interclusione (allegata) dei fondi degli odierni ricorrenti fosse tale e non ovviata con altri mezzi;
che non era provato che i fondi stessi fossero stati coltivati anche con mezzi meccanici (donde la rilevata ininfluenza dei segni, rinvenuti, peraltro orientati verso l'interno del fondo servente, preteso tale).
Ancora, considerato l'elemento della erezione di una recinzione, peraltro ostensibilmente inoperante in alcuni punti per l'apertura di varchi, si è rilevato correttamente che proprio la recinzione manifestava la volontà di escludere i confinanti dal passaggio e che la apertura dei varchi, proprio perché visibile, poteva legittimamente essere ascritta a mera tolleranza.
Ma il punto più rilevante e neppure apertamente contestato in ricorso, è quello secondo cui dal contesto quale ritenuto, non era possibile configurare il requisito dell'apparenza del passaggio con riferimento ai venti anni precedenti alla installazione della predetta rete.
In definitiva, la sentenza risulta sufficientemente motivata ed esente da vizi anche relativamente alle considerazioni relative alla tolleranza, che sono svolte unicamente al fine di dar conto di possibili esercizi del passo, non integranti comunque il requisito della pratica ultraventennale.
I primi tre motivi di ricorso devono essere pertanto respinti. Con il quarto motivo, i ricorrenti affermano di non aver rinunciato ad eccezioni proposte in primo grado e denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione e nullità della sentenza in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.. A loro modo di vedere la questione afferente all'avvenuta costituzione della invocata servitù per destinazione del padre di famiglia doveva essere esaminata dalla Corte di appello di Torino, atteso che non poteva intendersi rinunciata, in ragione dell'esito del giudizio di primo grado.
Ma le considerazioni testè svolte circa la validità
dell'argomentazione seguita nella sentenza impugnata per escludere l'apparenza della servitù reclamata elidono ogni questione al riguardo, atteso che è normativamente richiesto al riguardo il requisito dell'apparenza e dell'inequivocità (cfr. Cass. 27.12.1988, n. 7068), elementi questi ritenuti insussistenti nel caso che ne occupa, donde l'inconferenza della doglianza, che pertanto va respinta anch'essa, anche in ragione del fatto che è documentalmente provato come i fondi in questione derivassero da successione testamentaria del comune genitore e solo successivamente frazionati in sede di divisione (cfr. Cass. 28.4.1986, n. 2930). Il ricorso non può essere accolto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in L. 312.800=, oltre a L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001