Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7476
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi, non può, invece, essere prospettato con censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori; tale ricostruzione rimane nell'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con criteri logici, attiene al convincimento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Quanto, poi, al vizio di contraddittoria motivazione, questo presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata.

Qualora un unico fondo pervenga in successione a due eredi, per quote indivise, e poi da questi ultimi in sede di divisione, sia frazionato in porzioni distinte, la situazione di assoggettamento di fatto dell'una all'altra porzione non può determinare la costituzione di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 cod. civ.), con riferimento al momento della successione, tenuto conto che la cessazione dell'appartenenza dell'immobile ad un unico proprietario si è verificata solo posteriormente, con la divisione della comunione ereditaria.

Ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio non occorre che le opere o i segni di natura permanente insistano su entrambi i fondi, ma è sufficiente che si trovino in uno solo di essi, purche' ne sia visibile la strumentalita' rispetto al bisogno del fondo dominante, in modo che possa presumersene la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente (Nella specie, la S.C., in conformità all'esposto principio, ha confermato la decisione della corte di merito che aveva accolto una domanda di "negatoria servitutis" sulla base delle risultanze probatorie costituite dalle tracce, esistenti su un strada insistente sul fondo preteso servente al confine con quello dominante, delle ruote dei mezzi meccanici che si dirigevano verso l'interno del fondo preteso servente e non verso il fondo dominante).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7476
Data del deposito : 4 giugno 2001

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