Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2002, n. 9159
CASS
Sentenza 24 giugno 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il termine entro il quale deve essere effettuato il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 cod. proc. civ., avendo carattere intrinsecamente perentorio non è prorogabile da parte del giudice.

L'omessa pronuncia avverso specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integrando una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., costituisce una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ. e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ne' tanto meno come vizio della motivazione.

Commentari3

  • 1Eccessivi formalismi in Cassazione: la CEDU condanna l'ItaliaAccesso limitato
    Carmine Lattarulo · https://www.altalex.com/ · 15 novembre 2021

  • 2Disastro di Ustica, condanna per omessa vigilanza sulla sicurezza dei cieli (Cass. 10285/09)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 giugno 2020

  • 3Circolazione stradale, infrazione, omessa comunicazione dati del conducenteAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 febbraio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2002, n. 9159
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9159
Data del deposito : 24 giugno 2002

Testo completo