Sentenza 24 giugno 2002
Massime • 2
Il termine entro il quale deve essere effettuato il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 cod. proc. civ., avendo carattere intrinsecamente perentorio non è prorogabile da parte del giudice.
L'omessa pronuncia avverso specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integrando una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., costituisce una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ. e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ne' tanto meno come vizio della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2002, n. 9159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9159 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA IM FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell'avvocato MIGLIAZZO CARMELA, difeso dall'avvocato COSTANTINO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI PP IN LA SPINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato ROMANO CORRADO, che la difende unitamente all'avvocato MONTEROSSO UGO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 669/98 del Tribunale di TERMINI IMERESE, emessa il 15/12/1998, depositata il 23/12/98; RG. 534/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato FRANCESCO COSTANTINO;
udito l'Avvocato UGO MOTEROSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per Generale il rigetto del 1^ motivo, inammissibile il 2^.
Svolgimento del processo
IG PP in La Spian conveniva La LI EP davanti al Pretore di Termini Imerese, al fine di ottenere la convalida dello sfratto per morosità del conduttore, La LI EP. Assumeva l'attrice che era erede universale di IG GI NT, deceduta il 22.5.1992 e che, in tale qualità, era divenuta titolare del rapporto di locazione intercorrente tra la propria dante causa ed il La LI EP in ordine ad un immobile sito in Alimena;
che il convenuto era moroso nel pagamento sin dal 31.5.1996 per complessive L. 1.140.000.
Resisteva il convenuto, assumendo che non esisteva alcun contratto di locazione con la IG GI, la quale aveva solo l'incarico fiduciario dagli effettivi proprietari-locatori di riscuotere il canone. Il Pretore disponeva il mutamento del rito e, con sentenza n. 42/1998, rigettava la domanda. Proponeva appello la IG. Resisteva il La LI.
Il tribunale di Termini Imerese, con sentenza depositata il 23.12.1998, accoglieva l'appello. Riteneva il tribunale che erroneamente il pretore aveva ritenuto non tacitamente riconosciuta la scrittura privata di locazione intervenuta tra la IG GI ed il La LI, prodotta dall'attrice, a seguito del mutamento del rito, con deposito in cancelleria venti giorni prima dell'udienza dell'8.5.1997; che, poiché il disconoscimento non era stato effettuato entro detta prima udienza, era irrituale la concessione di un termine per il disconoscimento, effettuata dal giudice di merito. Riteneva, quindi, il giudice che il contratto risultava provato dalla predetta scrittura privata, mentre il La LI non aveva fornito la prova del proprio assunto, secondo cui la IG era solo un'incaricata fiduciaria dagli effettivi proprietari-locatori di riscuotere il canone.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il La LI.
Resiste con controricorso la IG, che ha anche presentato ricorso. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 214 e 215 n. 2 c.p.c., in relazione all'art. 360 c. 1, n. 3 e 5 c.p.c.. Assume la ricorrente che, poiché l'attività di produzione dei documenti è avvenuta fuori udienza, essa non può che essere riferibile all'udienza dell'8.5.1997, con la conseguenza che la prima udienza utile per effettuare il disconoscimento era appunto l'udienza successiva, come correttamente aveva ritenuto il pretore, concedendo il richiesto termine per poter effettuare il disconoscimento.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato.
Va, infatti, osservato che l'art. 215 c.p.c. configura il disconoscimento della scrittura privata ritualmente prodotta, come un onere a carico della parte nei cui confronti sia stata prodotta, se vuole evitare che tale scrittura sia tacitamente riconosciuta. La norma richiede che detto disconoscimento la dichiarazione di non conoscere, ove la parte contro cui è prodotta, ove si tratti di eredi o aventi causa) deve avvenire entro la prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
I due termini (prima udienza o prima risposta), non sono alternativamente rimessi alla volontà della parte, che ha l'onere del disconoscimento, ma operano nel senso che il sopraggiungere del primo evita che possa successivamente essere fatto il disconoscimento entro il secondo termine.
Entrambi questi termini sono poi individuati con riferimento al tempo della produzione.
Ovviamente detta produzione deve esser rituale (Cass. n. 1989 del 1974), ma nella fattispecie il ricorrente non ha contestato la ritualità della produzione.
2.2. Nella fattispecie la scrittura privata a firma del La LI EP è stata ritualmente depositata, con deposito in cancelleria, nel termine previsto dal pretore con l'ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. e cioè 20 giorni prima della nuova udienza fissata per l'8.5.1997.
Proprio la detta norma prevede che l'integrazione degli atti introduttivi del giudizio avvenga con il deposito dei documenti e delle memorie in cancelleria.
Pertanto il convenuto aveva l'onere di effettuare il disconoscimento entro la prima udienza successiva a detta produzione e cioè all'udienza di trattazione fissata fissata l'8.5.1997. Tanto emerge, a ben vedere, anche dalla stessa richiesta della parte convenuta di concessione di termine per effettuare il disconoscimento e dal conseguente provvedimento del pretore.
Se la prima udienza, successiva alla produzione dei documenti, non era quella dell'8.5.1997, come sostiene il ricorrente, ovviamente neppure si poneva un problema di concessione di un termine da parte del pretore, poiché esso già risultava dalla legge.
2.3. Il fatto che il pretore abbia concesso un termine per potere effettuare detto disconoscimento è quindi irrilevante, dovendosi considerare perentori i termini indicati dalla legge entro cui deve effettuarsi il disconoscimento.
Infatti, premesso che la qualificazione di perentorietà di un termine può risultare dal carattere del medesimo, ed in particolare dagli effetti che l'inutile decorso di esso produce (Cass. 6.7.1997, n. 5074; Cass. 10.4.1970, n. 984), va rilevato che, una volta ritenuto che il disconoscimento della scrittura privata costituisce un onere per la parte contro cui detta scrittura viene prodotta e che l'effetto del mancato adempimento di questo onere è il riconoscimento tacito della scrittura e l'impossibilità di un successivo disconoscimento, il termine entro cui il disconoscimento può essere effettuato, ha carattere intrinsecamente perentorio, per cui esso non è prorogabile da parte del giudice.
Ne consegue che l'impugnata sentenza, avendo ritenuto che nella fattispecie si fosse verificato il riconoscimento tacito della scrittura privata in questione, per non essere avvenuto il disconoscimento entro la prima udienza successiva alla produzione, ha fatto corretta applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1321 e segg. c.c., in relazione all'art. 360 c. 1, n. 3 e 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che, nella comparsa di risposta in appello, aveva eccepito che nella fattispecie la scrittura privata non costituiva un valido contratto di locazione, poiché essa era sottoscritta solo dal La LI e non anche dalla IG GI;
che quindi nella fattispecie non risultava perfezionato l'accordo delle parti;
che il tribunale aveva accolto l'appello, ritenendo che la prova del contratto fosse costituita appunto da detta scrittura privata, mentre essa costituiva solo un atto unilaterale.
4.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Infatti la sentenza impugnata non ha esaminato l'eccezione, che il ricorrente assume aver proposto con l'atto di appello e consistente nel fatto che la scrittura fosse stata sottoscritta solo da lui e non anche dalla locatrice.
Con il suddetto motivo il ricorrente, in buona sostanza, lamenta che la corte di merito abbia omesso di pronunciarsi avverso specifiche eccezioni mosse alla tesi dell'attrice.
Tale censura integra una violazione dell'art. 112 c.p.c. e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (attenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, Cass. 9.4.1990, n. 2940; Cass. 27.3.1993, n. 3665). Infatti il vizio di omessa pronuncia in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass. S.U. 14.1.1992, n. 369; Cass. 25.9.1996, n.
8468).
4.2. Nella fattispecie, invece, il ricorrente ha da una parte lamentato esclusivamente la violazione di norme di diritto sostanziale e dall'altra ha proposto il ricorso esclusivamente sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 211,24 (duecentoundici/24), oltre Euro Seicentodieci/00 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2002