Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5255 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
LA CORTE RUPRE1 5255 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Risarcimento danni da ZIONE incidente. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19100/98; - Presidente - FIDUCCIA Dott. Gaetano 21465/98; - Consigliere PREDEN Dott. Roberto 22260/98; Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere 22451/98; TALEVI Rel. Consigliere Dott. Alberto - 22655/98; AMATUCCI - Consigliere Dott. Alfonso 22656/98 ha pronunciato la seguente 11268 Cron. SE N TENZA 1861 Rep. sul ricorso proposto da: Ud. 15/12/00 IO ET, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SAN IA 18, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LUIGI FLAUTI, che la difende unitamente all'avvocato Richiesta copia studio PAOLO PAOLI, giusta delega in atti;
IL SOLE 24 ORE dal Sig.. 12.000per diritto APP 700 ) ricorrente il
contro
IL CANCELLIERE ARIE DCV METROPOLITANA DI NAPOLI S.P.A. in persona del suo MN - Presidente e legale rappresentante e legale pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA C.SO 88,TRIESTE presso 10 studio dell'avvocato GIORGIO 0878997 m 2000 RECCHIA, difesa dall'avvocato BARTOLOMEO DELLA MORTE, 0878371 2072 0878972 0878946. 0878947 giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - controricorrente Richiesta copia studio da: Sig. D'ANNIBALE nonchè contro per diritti 12000 EM, IE IA, COMUNE DI CO 15810. 2001158102001 IL CANCELLIERE NAPOLI, LA NATIONALE COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a.; - intimati e sul ricorso n° 22451/98 proposto da: COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco p.t., LIRE 1500 CANCELLERY elettivamente domiciliato in ROMA VIA A CATALANI 26 presso Avv. ENRICO D'ANNIBALE, difeso dall'avvocato EDOARDO BARONE, giusta delega in atti;
0476576 - ricorrente incidentale - 0522025
contro
IO ET, EM CO, IE 0978222 IA, METROPOLITANA DI NAPOLI S.P.A., LA NATIONALE COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI 0978223 S.P.A.; 115519 intimati LIRE 3000 CANCELLERIA e sul ricorso n° 21465/98 proposto da: D'AR ER, D'AR IN, elettivamente CD651442 SAN IA 18, presso lo domiciliati in ROMA VIA DI studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che li difende 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE unitamente all'avvocato SERGIO SCHOEPFLIN, giusta Rilasciata copia legate al Sig. FLAUX delega in atti;
per diritti L. 18.000+6 ricorrenti incidentali- | 22 GIU, 2001 CANCELLIERE
contro
M.M METROPOLITANA DI NAPOLI s.p.a., in persona del suo Vice Presidente Gabriele Ruoppolo, elettivamente domiciliata in ROMA C.SO TRIESTE 88, presso lo studio LIRE 2000 CANCELLI dell'avvocato GIORGIO RECCHIA, difesa dall'avvocato BARTOLOMEO DELLA MORTE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - BB117245 nonchè
contro
LIRE 1000 CANCELLER EM, IE IA, COMUNE DI CO NAPOLI, LA NATIONALE COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a; *W076120 intimati PIRIT DU e sul ricorso n° 22655/98 proposto da: COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco p.t., АЭС-ЗІНУЛ 3 A. CATALANI 26 elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLERIA D'ANNIBALE, difeso presso Avvocato ENRICO dall'avvocato EDOARDO BARONE, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale
contro
CANCELLERIA D'AR ER, D'AR IN, CO EM, IE IA, METROPOLITANA NAPOLI SPA, 3 LA NATIONALE COMP. ITAL. ASSIC. RIASSIC. SPA;
- intimati e sul ricorso n° 22260/98 proposto da: D'AR IZ, D'AR NN, D'AR MAR ROSAR, D'AR CI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI SAN IA 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che li difende unitamente all'avvocato IZ MAGI, giusta delega in atti;
- ricorrenti incidentali -
contro
METROPOLITANA DI NAPOLI S.P.A. in persona del suo MN - del suo Vice Presidente Gabriele Ruoppolo, domiciliata in ROMA C.So TRIESTE 88,elettivamente presso lo studio dell'avvocato GIORGIO RECCHIA, difesa dall'avvocato BARTOLOMEO DELLA MORTE, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
CO EM, IE IA, COM. NAPOLI, LA NATIONALE COMP. ITAL. ASSIC. E RIASSIC. SPA;
- intimati e sul ricorso n° 22656/98 proposto da: COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26 D'ANNIBALE, difeso presso Avv. ENRICO dall'avvocato EDOARDO BARONE, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale
contro
D'AR IZ, D'AR NN, D'AR MAR ROSAR, D'AR CI, CO EM, IE IA, METROPOLITANA DI NAPOLI S.P.A., LA NATIONALE COMP. ITAL. ASSIC. E RIASSIC. SPA;
intimati avverso la sentenza n. 2457/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 15/10/97, depositata il 13/11/97; RG.1764/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. dei ricorsi OC e D'RI; rigetto del ric.incid. del Comune di OL. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 29 novembre, 3, 4, e 28 dicembre 1990 OC TT vedova D'RI esponeva: - che in data 14/11/82, a seguito di un violento acquazzone, la via Suarez in OL era sprofondata al punto che si erano rotte le tubazioni sotterranee del gas che era fuoriuscito ed attraverso le cavità del terreno aveva raggiunto l'abitazione di D'RI NG, coniuge della attrice, e qui era esploso cagionando la morte del predetto dopo atroci sofferenze;
- che per i fatti descritti OG NT e EL MO, che avevano eseguito uno scavo nella via Suarez per porre in opera delle tubazioni e non avevano curato il deflusso delle acque meteoriche dando cosi causa allo sfonda- mento della sede stradale, erano stati ritenuti responsabili di omicidio colposo con sentenza 4.4.89 del Tribunale di OL, confermata da sentenza 26.2.90 della Corte di Appello di OL e dalla sentenza 14.6.90 della Corte di Cassazione che, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, aveva confermato le statuizioni civilistiche della sentenza impugnata che aveva condannato gli imputati in solido a rifondere alle parti civili costituite (fra queste la attrice vedova di NG D'RI ) i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
- che agiva per ottenere, previa definitiva liquidazione, il risarcimento dei danni suddetti, essendo rimasta priva del sostegno patrimoniale e dell'apporto morale del coniuge, nato il [...], che percepiva un reddito mensile di L.
1.178.733 come impiegato del Comune di OL e costretta a far fronte da sola alle esigenze dei figli LL (n. il 28/12/1951), ZA (n. 1' 1/6/1956), IO (n. il 26.5.1957), IR ( n. il 9/7/1959), RI AR (n. il 3/6/1960), AT ( n. 8.3.1962), AN ( n. l' 11/10/63), e ER ( n. il 20/8/66); che aveva subito il danno non 1 patrimoniale proprio della moglie alla quale viene sottratta la compagnia e 6 l'assistenza del coniuge;
- che in secondo luogo, jure successionis, agiva per ottenere il risarcimento del danno biologico e non patrimoniale di competenza del compianto NG D'RI; - che aveva infine diritto al risarcimento delle spese incontrate;
che la domanda risarcitoria era proposta contro gli autori del fatto NT OG e MO EL, e altresì contro la s.p.a. La Nationale presso la quale l'impresa BI UD di OG NT era assicurata contro il rischio della responsabilità civile con un massimale di lire 100.000.000: che tale domanda era proposta ex art. 2900 c. c. in considerazione del fatto che dal 1982 al 1990 la Compagnia assicuratrice non aveva a disposizione il massimale pur essendo il danno di gran lunga superiore all'importo di esso;
- che il Tribunale di OL aveva liquidato una provvisionale esecutiva di Lire 20.000.000 a favore di essa istante e di L.
3.000.000 per ognuno dei figli che si erano costituiti parte civile e che tale provvisionale era stata pagata;
-che agiva anche contro il Comune di OL proprietario della strada e tenuto alla sua manutenzione ed a provvedere alla sua sicurezza ex artt. 2043, 2051 e 2053 c.c.. Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di OL i predetti NT OG, MO EL, s.p.a. La Nationale Compagnia di Assicurazioni e riassicurazioni e Comune di OL per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa e con riferimento al notorio in L. 350.000.000 ( a carico di OG, EL e Comune di OL ) salvo il più o il meno come da US;
e la spa La Nationale Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassunzioni ex artt. 2900 e 1917 c.c. per la somma massimale di L. 100.000.000, oltre la rivalutazione monetIA e gli interessi legali. Con rivalutazione monetIA ed interessi legali sugli importi risarcitori. 7 Resistevano in giudizio i convenuti. Inoltre lo OG chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la spa Metropolitana di OL, quale società committente dei lavori in questione ed effettiva responsabile dei fatti di causa. Anche quest'ultima società resisteva in giudizio. Intervenivano, altresì, in causa per chiedere il risarcimento in questione in relazione alla morte del proprio genitore, i figli di NG D'RI: NZ D'RI, ER D'RI, AT D'RI, AN D'RI, RI AR D'RI, IR D'RI IO D'RI, LL D' RI;
i primi due chiedevano anche il risarcimento dei danni direttamente subiti in seguito all'evento de quo, avendo riportato lesioni personali con postumi. Interveniva in giudizio successivamente AR IO per conseguire il ristoro di tutti i danni, come risultanti in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione e spese, a seguito della forzata interruzione della propria attività di gestore di impianto di carburanti dovuta all'evento dannoso in oggetto. Il Tribunale di OL, con sentenza 15.2./31.3.95, dichiarava OG NT, EL MO, rispettivamente il primo titolare della ditta BI UD ed il secondo responsabile tecnico dei lavori, la spa Metropolitana di OL ed il Comune di OL, esclusivi responsabili dell'evento e condannava in solido i predetti e la spa Nationale Assicurazioni, al pagamento della somma complessiva di lire 189.500.000 oltre gli interessi legali dal fatto al saldo ( lire 62.500.000 in favore di OC TT, lire 35.000.000 in favore di D'RI ER, lire 32.000.000 in favore di D'RI NZ, lire 10.000.000 ciascuno in favore di D'RI IO, D'RI AT, D'RI AN, D'RI RI AR, D'RI IR, D'RI LL ); condannava altresì in solido OG NT, EL MO, la spa Metropolitana di OL ed il Comune al pagamento, in favore dell'attrice OC 8 CA e degli inteventori, della somma complessiva di lire 115.100.000, oltre gli interessi legali dal fatto al saldo (lire 37.500.000 in favore di OC TT;
lire 21.200.000 in favore di D'RI ER, lire 19.200.000 in favore di D'RI NZ, lire 6.200.000 ciascuno per gli altri). Rigettava la domanda proposta da AR IO. Avverso tale decisione proponevano appello, con distinti atti la "La Nationale" e la spa Metropolitana di OL. Proponevano appello incidentale OG NT, EL MO, AR IO, OC TT, il Comune di OL e D'RI IO, AT, AN, RI AR, IR, NZ, LL e ER. Con sentenza 15.10 - 13.11.1997 la Corte di Appello di OL rigettava gli appelli principali dalla spa Metropolitana di OL e della spa La Nationale Assicurazioni;
rigettava gli appelli incidentali di EL MO, OG NT, AR IO, OC TT, D'RI IO, Comune di OL, D'RI AT, D'RI AN, D'RI RI AR, D'AR IR, D'RI NZ e D'RI ER;
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del grado;
accoglieva l'appello incidentale proposto da D'RI LL e per l'effetto condannava in solido OG NT, IE MO, la spa Metropolitana di OL, il Comune di OL, e la spa La Nationale Assicurazioni al pagamento, in favore della stessa delle spese processuali di primo grado liquidate in lire 3.000.000 di cui lire 1.900.000 per onorario, lire 900.000 per diritti e lire 200.000 per spese, con attribuzione agli avv. ti NZ Vano e Giuseppe Gaito giusta loro richiesta;
condannava in solido OG NT, EL MO, la spa Metropolitana di OL e la spa la Nationale Assicurazioni al pagamento, in favore di D'RI SA, delle spese del grado di giudizio, liquidate in complessive lire 9 3.100.000, di cui lire 2.000.000 per onorario, lire 900.000 per diritti e lire 200.000 per spese, con attribuzione agli avv.ti NZ Vano e Giuseppe Gaito, giusta loro richiesta. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi OC TT, ha resistito con controricorso la Metropolitana di OL;
ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con tre motivi il Comune di OL (procedimenti nn. 19100 e 22451 del 1998). Inoltre hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi D'RI ER e NZ;
ha resistito con controricorso la Metropolitana di OL;
ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con tre motivi il Comune di OL (procedimenti nn. 21465 e 22655 del 1998). Hanno anche proposto ricorso per cassazione con tre motivi D'RI AT, AN, RI AR e IR;
ha resistito con controricorso la Metropolitana di OL;
ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con tre motivi il Comune di OL (procedimenti nn. 22260 e 22656 del 1998). MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre anzitutto provvedere alla riunione dei ricorsi (tutti quelli successivi al primo debbono essere considerati incidentali). Con il primo motivo di ricorso OC TT denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge;
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sulla liquidazione del danno non patrimoniale costituente punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. con riferimento agli artt. 112 e 115 c.p.c., 1223, 2043 e 2056 C.C.) esponendo le seguenti doglianze. La Corte di Appello ha respinto l'appello in ordine all'entità della somma liquidata a titolo di danno morale assumendo che "...il Tribunale si è attenuto a parametri comunemente usati per il 10 relativo computo in via equitativa, sicché le somme risultanti appaiono anche in questa sede adeguate ed insuscettibili di modifiche..."; ma tale decisione, con il rinvio a parametri non indicati e non enunciati neanche dal primo giudice come mezzo di valutazione, si sottrae alla valutazione delle specificità del caso concreto;
e nega in radice la possibilità di liquidare un risarcimento in misura diversa dal "ticket" stabilito da fantomatici ed inderogabili parametri;
inoltre rigetta immotivatamente le deduzioni della OC la quale si era richiamata a concreti e reali precedenti giurisprudenziali e dottrinali utilizzabili nel caso di specie (precedenti che vengono poi articolatamente esposti nel prosieguo del motivo in esame). Il motivo è privo di pregio. Infatti la Corte d'Appello, al di là delle espressioni utilizzate (v. in particolare le parole: parametri comunemente usati.."), ha evidentemente inteso dire che la decisione e la motivazione sul punto del Tribunale apparivano conformi a criteri di liquidazione pienamente condivisibili. In altri termini ha ritenuto (in parte implicitamente) che la liquidazione del Tribunale, fondandosi su una effettiva considerazione del danno concreto fosse riuscita a pervenire ad una razionale correlazione tra l'entita' oggettiva di detto danno e l'equivalente pecuniario liquidato, al di fuori di ogni automatismo. Sulla base di tale esatta interpretazione della decisione della Corte d'Appello (suffragata tra l'altro dal fatto che in effetti la motivazione sul punto della sentenza di primo grado - che detta Corte ha evidentemente condiviso in pieno e alla quale ha quindi implicitamente inteso rinviare - appare ritualmente fondata sulle particolarità del caso concreto, prescindendo da ogni automatismo e dai “.. fantomatici ed inderogabili parametri...”" di cui parla la parte ricorrente) deve concludersi che la decisione della Corte di Appello (anche se in parte implicita) appare sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. 11 Con il secondo motivo la OC lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge;
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sul rigetto della domanda di condanna al risarcimento, jure successionis, del danno biologico e non patrimoniale subito da NG D'RI (art. 360 nn.3, 4 e 5 c.p.c. con riferimento agli artt. 112 e 115 c.p.c. 1223, 2043 e 2056 C.C.) esponendo quanto segue. L'impugnata sentenza ha respinto l'appello incidentale proposto dalla sig.ra TT OC per ottenere, jure successionis, il risarcimento del danno biologico e non patrimoniale subito da NG D'RI affermando che .I primi giudici hanno altresì dato corretta applicazione al principio affermato dalla Corte Costituzionale in tema di trasmissibilità agli eredi del danno biologico subito dal de cuius (sent. n. 372 del 24-27.10.1994), ampiamente condiviso da questa Corte....". Ma tale decisione è più spesso richiamata che attentamente letta o recepita. La OC aveva chiesto la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale entrato nel patrimonio del coniuge NG D'RI per le atroci sofferenze fisiche proprie dei grandi ustionati e per l'indicibile angoscia innescata dal sentirsi abbandonare dalla vita dal 14.11.82, giorno del fatto, al 18.12.82, giorno della morte;
e tale richiesta non contrasta con detta sentenza. Il motivo è fondato. Va infatti confermato il seguente principio di diritto (v. tra le altre Cass. n. 6404 del 30/06/1998) non contrastante con quanto asserito nella predetta sentenza della Corte Costituzionale: "Il pregiudizio della salute nell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e la morte intanto puo' dar luogo a risarcimento del danno trasmissibile agli eredi, in quanto il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile che consenta di configurare un'effettiva ripercussione delle lesioni sulla sua complessiva qualita' della vita" (cfr., tra le altre anche Cass. n. 12083 del 12 28/11/1998). Lo stesso principio giuridico vale ovviamente anche per il "danno non patrimoniale" (ex art. 2059 c.c.). La decisione della Corte di Appello è viziata in quanto ha omesso di valutare ritualmente, alla luce di tale principio di diritto, se D'RI D'NG era rimasto in vita per un tempo sufficiente a produrre gli effetti giuridici in questione. L'impugnata decisione va pertanto cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di OL che si atterrà a detto principio di diritto. Il Giudice di rinvio, nel caso di accoglimento dell'appello, dovrà provvedere (affrontando le problematiche di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c) ad una nuova liquidazione delle spese anche di primo grado con riferimento alla soccombenza definitiva risultante dall'esito conclusivo della causa (dato che l'obbligo di rimborso delle spese processuali si fonda essenzialmente sul principio di causalità di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore (cfr. Cass.2653/94, Cass. 3835/89 e Cass. 5539/86), il Giudice, allorché è chiamato a pronunciarsi sulle spese anche dei precedenti gradi (e fasi) processuali, per stabilire (ai fini di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.) in capo a quale[i] parte[i] ed entro quali limiti sia ravvisabile una soccombenza totale o parziale, e soprattutto se ed entro che limiti l'una e/o l'altra parte abbiano, con pretese o resistenze in tutto od in parte infondate, causato la lite, deve prendere in esame quest'ultima nella sua totalità, a cominciare dall'atto introduttivo). Di conseguenza ritiene il collegio che debba considerarsi assorbito il terzo motivo di ricorso ("Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 e 7 della tariffa forense approvata con D.M. 31.10.1985 e successivi e dell'art. 91 c.p.c.; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sul rigetto della domanda di modifica della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado (art. 360 nn. 3,4,e 5 c.p.c.)" concernente l'entità della liquidazione di dette spese di primo grado. 13 Con il primo motivo di ricorso incidentale il comune di OL denuncia violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa motivazione sul punto decisivo della controversia relativo all'eccezione di prescrizione, rilevando che sin dalla costituzione in diritto la sua prima eccezione aveva riguardato la prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c. e che detta eccezione era stata reiterata con l'atto di appello incidentale. Il motivo non può essere accolto in quanto nella comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale detto Comune si era limitato a lamentare che erroneamente il Tribunale non aveva escluso la sua responsabilità, e che erroneamente aveva disatteso le sue eccezioni di rito;
e ad affermare che la sentenza andava "...censurata e riformata nella parte in cui non vengono accolte le eccezioni pregiudiziali da esso comune sollevate, e, nel merito, in quanto non viene riconosciuta la totale estraneità di esso stesso Comune nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa...". Dunque le doglianze contenute nel motivo di ricorso in esame non erano state ritualmente dedotte innanzi al giudice di secondo grado. Infatti, per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi, stabilito dagli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., l'atto di appello (principale od incidentale) - che la Corte di Cassazione puo' interpretare d'ufficio ed autonomamente (cfr. Cass. 7070/83) per accertare se al giudice di secondo grado sia stato o meno devoluto ritualmente l'esame del punto controverso - deve indicare, sia pure in forma succinta, le ragioni in fatto e in diritto della doglianza contro la sentenza impugnata, non essendo sufficiente il generico richiamo delle difese svolte in primo grado;
né qualsivoglia altro richiamo di atti difensivi di primo grado che non consenta di individuare immediatamente e con chiarezza, sulla base di quanto esposto nell'atto di appello (principale od incidentale) medesimo (non rilevando atti successivi), quali siano le tesi difensive 14 richiamate (cfr. tra le altre Cass. 449/89; Cass. 2303/92; Cass. 12518/92). Dalla circostanza che le doglianze in questione non hanno formato ritualmente oggetto del giudizio di secondo grado discende che debbono ora considerarsi nuove e quindi inammissibili. Una ulteriore autonoma (ed anch'essa già di per sé decisiva) ragione di inammissibilità deriva poi dal fatto che l'assunto del Comune in ordine alla fondatezza dell'eccezione (e quindi alla rilevanza del motivo di ricorso) si basa anche su circostanze di fatto (in particolare quelle rilevanti ai fini dell'individuazione di tutte le date in questione) date sostanzialmente per scontate senza precisare (ritualmente) se dette tesi in fatto si basino su risultanze istruttorie ovvero su dati pacifici (e senza completare poi ritualmente l'assunto con riferimento alla natura ed al contenuto delle risultanze medesime e/o alle ragioni per cui si dovrebbe ritenere assodata tale pacificità). Con il secondo motivo il Comune denuncia violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2051 c.c.; e basa le sue doglianze essenzialmente sull'art. 9 del Regolamento Comunale del marzo 64, il quale stabilisce che i soggetti che debbano impiantare condutture, manufatti, ecc, nel sottosuolo stradale sono tenuti ad eseguire a loro cura e spese tutte le opere precauzionali atte a garantire l'integrità di dette condutture, manufatti ecc. specialmente agli effetti dell'esecuzione dei lavori e manutenzione stradale, stabilendosi espressamente che la presenza di tali condutture, manufatti ecc. nel sottosuolo stradale è consentita dal Comune a tutto rischio e pericolo dei soggetti interessati;
con la conseguenza che nessuna responsabilità poteva essere attribuita al Comune che aveva consegnato alla s.p.a. Metropolitana il tratto del suolo stradale su cui erano in corso i lavori;
mentre inconferente era il riferimento all'art. 2050 c.c. dato che l'unico obbligo che poteva addebitarsi al Comune era la 15 custodia del tratto stradale aperto al traffico. Il motivo (prima ancora che privo di pregio in quanto la motivazione sul punto dell'impugnata sentenza è immune dai vizi in questione) deve ritenersi inammissibile per tre ragioni, ciascuna delle quali decisiva anche da sola: -A) in quanto si tratta di questioni che non erano state esposte in modo rituale e quindi ammissibile in sede di appello incidentale (valgono quindi le considerazioni esposte a proposito del primo motivo); -B) in quanto il Comune ha omesso di chiarire in base quali argomentazioni un mero regolamento potrebbe consentire di superare le tesi della Corte di Appello, basate su norme di legge;
-C) in quanto comunque detta normativa contenuta nel regolamento (stando alla stessa esposizione del Comune) sembrerebbe volta a disciplinare i rapporti tra il Comune medesimo ed i soggetti che debbano impiantare condutture, manufatti, ecc, nel sottosuolo stradale e non i rapporti tra il Comune ed i terzi danneggiati dai lavori;
donde (comunque) l'irrilevanza di ogni doglianza che si basi sul regolamento medesimo. Con il terzo motivo il Comune denuncia violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2055 c.c. esponendo che il Giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe ex art. 2955 c.c solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità, mentre nella specie la responsabilità di quei soggetti che con la loro attività hanno determinato la produzione dell'evento non può essere equiparata alla responsabilità derivante dall'omessa vigilanza sui soggetti predetti. Anche questo motivo (prima ancora che privo di pregio in quanto, come questa Corte ha già più volte rilevato, "La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a piu' persone legate dal vincolo della solidarieta' puo' 16 pretendere la totalita' della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravita' delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili;
conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti” v. Cass. n. 1199 del 16/02/1996; v. inoltre Cass. n. 5421 del 28/04/2000 e Cass. n. 1869 del 03/03/1997; e nella specie il Comune non solo non precisa dove e quando detta graduazione sarebbe eventualmente stata oggetto di specifica domanda, ma neppure assume che una domanda in tal senso sia stata proposta) deve ritenersi inammissibile per due ragioni, ciascuna delle quali decisiva anche da sola: -A) in quanto si tratta di questioni che non erano state esposte in modo rituale e quindi ammissibile in sede di appello incidentale (valgono quindi le considerazioni esposte a proposito del primo motivo); -B) in quanto viene denunciato un errore di diritto senza adeguato supporto argomentativo (e tra l'altro senza prendere in esame la predetta giurisprudenza sul punto, ormai consolidata). Quanto esposto finora si riferisce a procedimenti nn. 19100 e 22451 del 1998. Le medesime considerazioni sopra esposte valgono, relativamente ai procedimenti nn. 21465 e 22655 del 1998, con riferimento ai motivi 1, 2 e 4 dei ricorrenti D'IA ER e NZ, in quanto (salvi opportuni adattamenti alle diversità delle fattispecie in questione) sostanzialmente corrispondenti (dal punto di vista della valutazione spettante a questa Corte Suprema), rispettivamente, ai motivi 1, 2 e 3 della ricorrente OC;
e con riferimento ai motivi di ricorso incidentale del 17 Comune di OL, fondato su motivi corrispondenti a quelli già svolti nei procedimenti nn. 19100 e 22451 del 1998 e sopra considerati. Va invece esaminato in quanto diverso il terzo motivo di ricorso di D'IA ER e NZ volto a denunciare "Violazione e falsa applicazione di norme di legge;
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sulla liquidazione del danno patrimoniale, biologico e non patrimoniale da lesioni costituente punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. con riferimento agli artt. 112 e 115 c.p.c., 1223, 2043 e 2056 C.C.)...." sulla base delle seguenti argomentazioni. "...La Corte di merito non si è avveduta che alla pagina 25 della sua sentenza il Tribunale aveva negato, il risarcimento del danno per lucro cessante non per aderire a conclusioni del C.T.U. dissentite dai ricorrenti, ma perché in mancanza di prova di una loro attività lavorativa retribuita la ridotta capacità lavorativa generica costituiva una componente del danno biologico. In sostanza la Corte di merito non ha deciso sul motivo di impugnazione e non ha affrontato né il tema della liquidazione del danno da incapacità temporanea ed invalidità permanente della persona che non produce reddito né il tema della riconduzione del danno da ridotta capacità reddituale nell'ambito del danno biologico...". I ricorrenti citano poi il seguente principio di diritto affermato da Cass. n. 2150/89 : Con riguardo ad invalidita' temporanea per fatto illecito, verificatasi a carico di un soggetto non occupato e dedito a studi per l'acquisizione di titolo professionale, la mancanza di redditi lavorativi non e' di per se' sufficiente all'esclusione di un danno risarcibile, dovendosi considerare, quali effetti pregiudizievoli ricollegabili all'evento (secondo criteri di normalita' causale), nonche' concorrenti con il distinto danno discendente da menomate capacita' per invalidita' permanente, gli esborsi necessari al recupero degli studi, nonche' le perdite patrimoniali correlate al ritardato ingresso nel mondo del lavoro" e rilevano che 18 avevano dedotto tali effetti pregiudizievoli ed indicato il maggior danno che sarebbe stato liquidato se assieme al danno biologico fosse stato correttamente liquidato il risarcimento per danno da incapacità temporanea ed invalidità permanente in termini adeguati alle loro preventivabili capacità di reddito…”. Il motivo non può essere accolto. Infatti il vizio di omessa decisione o comunque di omessa motivazione non sussiste, dato che la Corte di Appello, lungi dal fondarsi esclusivamente su dissensi in ordine alle conclusioni del C.T.U. ha chiaramente (anche se in parte implicitamente) esposto che la sua decisione si basava sulle medesime tesi della sentenza di primo grado le quali a loro volta si fondavano anche (come rileva la sentenza impugnata) su "...le risultanze mediche e la mancata dimostrazione di una attività lavorativa pregiudicata dalla conseguente forzata inattività..."; dunque detta Corte di merito (in parte implicitamente) si è basata, per quanto riguarda l'inabilità temporanea, sulla mancanza di prova dello svolgimento all'epoca del sinistro di attività lavorativa pregiudicata dalla forzata attività; e per quanto riguarda l'invalidità permanente, sulla natura dei postumi ...che incidono soltanto sulla c.d. capacità lavorativa generica e che rientrano nella categoria delle micropermanenti, sicché come tali vanno considerati solo ai fini della determinazione del c.d. danno biologico, rappresentando la riduzione della capacità lavorativa generica null'altro che una componente del predetto danno biologico..." (v. la sentenza di primo grado alla quale la sentenza di secondo grado ha chiaramente inteso rinviare). Tale motivazione, basata su valutazioni tipicamente di merito (va ricordato che le valutazioni di tal tipo si sottraggono al sindacato di questa Corte ove immuni da vizi logici o giuridici), appare esauriente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. In particolare deve ritenersi rispettosa dei principi affermati da 19 questa Corte in tema di incapacità temporanea, invalidità permanente e danno biologico (v. in particolare, in tema di incapacità generica e danno biologico, Cass. n. 2639 del 10/03/1998: "La riduzione della capacita' lavorativa generica, in quanto costituisce lesione di un modo di essere del soggetto che non comporta alcuna conseguenza sul piano della produzione del reddito, e' risarcibile solo quale danno biologico”; v. anche, tra le altre, Cass. n. 06736 del 10/07/1998). V. tra le altre in tema di onere probatorio: Cass. n. 10725 dell' 11/08/2000: “In caso di illecito lesivo dell'integrita' psico - fisica della persona, detta menomazione da' luogo di per se' a danno biologico, che come tale va provato e risarcito indipendentemente dal fatto che da esso sia derivata anche una perdita patrimoniale. Pertanto, la stessa riduzione della capacita' lavorativa generica, vista in se' e non per l'effetto di un mancato guadagno, e' risarcibile sotto il profilo del danno biologico. Qualora, invece, a detta riduzione della capacita' lavorativa generica si associ una riduzione della capacita' lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacita' di guadagno, detta diminuzione integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non puo' farsi discendere in modo automatico dall'invalidita' permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidita' che abbia prodotto una riduzione della capacita' lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale da invalidita' deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o presumibilmente in futuro avrebbe svolto un'attivita' lavorativa produttiva di reddito. La relativa prova - incombe al danneggiato, e puo' essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacita' lavorativa specifica"); nella specie la Corte d'Appello ha evidentemente ritenuto che gli odierni ricorrenti non avessero adempiuto l'onere probatorio predetto su di loro incombente ed ha motivato tale sua conclusione in 20 modo immune dai vizi denunciati. Il motivo non può pertanto essere accolto. Sembra peraltro opportuno aggiungere quanto segue. I ricorrenti, citando il suddetto precedente giurisprudenziale (Cass. n. 2150/89) sembrano affermare (dato che usano la medesima espressione contenuta nella massima citata: "effetti pregiudizievoli" ed in particolare assumono di aver dedotto "tali" effetti pregiudizievoli immediatamente dopo aver citato detto precedente) che nella specie vi erano stati (i medesimi effetti pregiudizievoli citati nella massima e cioè ) esborsi in relazione al "recupero degli studi” ed al “ritardato ingresso nel mondo del lavoro" (poiché di tali voci di danno si parla nella massima citata); ma questa particolare doglianza deve ritenersi (prima ancora che infondata alla luce della predetta motivazione immune da vizi) inammissibile, dato che non viene precisato: -A) in quale forma ed in quale atto le voci stesse sarebbero state ritualmente esposte innanzi ai giudici di merito (v. tra le altre Cass. n. 9861 del 5/10/1998: " Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in 1 alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimita', al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa"); - B) su quale risultanze istruttorie (in ipotesi ritualmente - evidenziate invano innanzi a detti giudici) si baserebbe la parte in fatto (concernente le voci stesse) della loro tesi. Anche l'assunto di aver ... indicato il maggior danno..." appare 22 21 3 inammissibile per la sua genericità e per la mancanza delle precisazioni ora citate. Con riferimento ai procedimenti nn. 22260/98 e 22656/98 valgono le considerazioni sopra esposte a proposito dei procedimenti nn. 19100 e 22451 del 1998 dato che i motivi del ricorso di D'RI AT, AN, RI AR e IR (salvi opportuni adattamenti alle diversità delle fattispecie in questione) corrispondono nella sostanza (dal punto di vista della valutazione spettante a questa Corte Suprema) a quelli di OC TT, ed i motivi del ricorso incidentale del Comune corrispondono a quelli già esposti nel ricorso incidentale relativo al ricorso di quest'ultima. Sulla base di quanto sopra esposto, i ricorsi di OC TT, di D'RI ER e NZ e di D'RI AT, AN, RI AR e IR vanno accolti solo per quanto di ragione (in relazione al lamentato "...rigetto della domanda di condanna al risarcimento, jure successionis, del danno biologico e non patrimoniale subito da NG D'RI..."); mentre vanno rigettati i ricorsi incidentali del Comune di OL. La pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione va rimessa al Giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione i ricorsi di OC TT, di D'RI ER e NZ, di D'RI AT, AN, RI AR e IR;
rigetta i ricorsi incidentali del Comune di OL, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di OL. Così deciso a Roma il 15.12.2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Alhur. نمی کند 22 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Muiti Depositata in Cancelleria Oggi, lì 9 APR. 2001 A D! IL CANCELLIERE M E R Giovanni Giambatti P U S 120000 370000 ENTRATE, MA 2UFFICIO DELLE EN TE 200MA 4 Serie Registrato in data an2sssh 370.000 (lire recentretan versate £ p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa RI Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio iudiziari (Dr. M. RACC HINA 3 0 9 1