Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
Il ricorrente che in sede di ricorso per cassazione lamenti la mancata ammissione di una prova testimoniale ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, controllo che per il principio dell'autosufficienza del ricorso va compiuto sulla sola base del ricorso stesso senza possibilità di integrazione con altri atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 4684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4684 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AG NA IN PR NQ SDF SOCIO EQUIPE NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MASTROLILLI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MATTEO ANGELILLIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC EN, TI EL NQ genitore esercente la potestà sulla minore LORENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI SAN SABA 7, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MAGLIO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato CAGNATO ALBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
WINTERTHUR ASSIC SPA, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEFALY, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
GRUPPO INCONTRIAMOCI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 246/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 27/11/96 e depositata il 17/02/97 (R.G. 1804/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Stefano MASTROLILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR NA e IL EL, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore AR ZA, convenivano innanzi al Tribunale di Vicenza l'impresa "Equipe NO", la compagnia di assicurazioni "Winterthur", il "Gruppo incontriamoci" e, sull'assunto che durante il montaggio di un telone da circo ad opera dell'impresa per conto del Gruppo una scheggia metallica si era staccata da un picchetto, che veniva infisso al suolo, ed aveva ferito la minore, cagionandole la perdita di un occhio, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, oltre accessori.
Il "Gruppo incontriamoci" e la società assicuratrice si costituivano in giudizio e resistevano.
Successivamente lo AR e la IL proponevano la medesima domanda nei confronti di AT NO e ET AO, soci della società di fatto "Equipe NO", i quali deducevano che le operazioni di montaggio del tendone erano state eseguite secondo gli accordi dal "Gruppo incontriamoci", sicché la pretesa risarcitoria, che li concerneva, era priva di fondamento.
Previa riunione delle cause, il Tribunale condannava il AT ed il ET al risarcimento dei danni, che quantificava in lire 88.388.070. I soccombenti proponevano gravame, che la Corte d'Appello di Venezia rigettava con sentenza resa il 27.11.1996, considerando - per quanto ancora interessa- che, secondo contratto, l'impresa noleggiatrice del tendone era tenuta alla direzione delle operazioni di montaggio;
che la direzione necessariamente implicava l'organizzazione della sicurezza dell'area di operazione nonché la vigilanza sull'efficacia delle misure adottate a tale fine e sull'effettivo rispetto delle medesime;
che l'avere il Comitato committente fornito la mano d'opera non spostava i termini della questione.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il AT in proprio e quale socio della società "Equipe NO", deducendo un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia "violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia". Deduce: i giudici di appello non hanno considerato che le parti si sono distribuiti pattiziamente i compiti, affidando la sorveglianza al comitato organizzatore e la gestione tecnica all'impresa noleggiatrice del tendone;
è certo che la bambina si è introdotta nel tendone, eludendo la sorveglianza;
in queste condizioni, onde potere ritenere la responsabilità dell'impresa sarebbe stato necessario dimostrare che l'introduzione è dipesa o è stata per lo meno facilitata da carenza di impostazione del servizio di vigilanza;
è stata disattesa la richiesta di prova testimoniale sulle concrete modalità dei fatti.
Il motivo è destituito di fondamento.
I giudici di appello hanno ritenuto che l'impresa noleggiatrice del tendone si è obbligata contrattualmente a dirigere le operazioni di montaggio e che la direzione includeva la vigilanza sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate e sul rispetto delle medesime. Per questo modo i detti giudici hanno escluso -anche se implicitamente- che il compito di sorveglianza sia stato attribuito contrattualmente al comitato organizzatore.
Ora, al fine di fare valere ex art. 360 n. 5, c.p.c. il vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, il ricorrente non avrebbe potuto limitarsi a sostenere il contrario, ma avrebbe dovuto indicare specificamente e singolarmente fatti, circostanze, ragioni trascurati o insufficientemente o illogicamente valutati dai giudici di appello.
Per quanto concerne la prova testimoniale va rilevato che il ricorrente non ha indicato le circostanze che ne formano oggetto, rendendo in questo modo impossibile il controllo sulla decisività;
controllo che per il principio di autosufficienza del ricorso va compiuto sulla sola base del ricorso stesso senza possibilità di integrazione con altri atti (cfr. ex plurimis Cass. 22.3.1993 n. 3356). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra il ricorrente e la società Winterthur;
nessuna pronuncia sulle spese va emessa per quanto concerne lo AR e la IL, il cui controricorso è inammissibile, avendo gli stessi rilasciato la procura in calce alla copia notificata del ricorso con conseguente impossibilità di accertamento dell'anteriorità o coevità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese nel rapporto tra il ricorrente e la società Winterthur;
nulla per le spese nel rapporto tra il ricorrente, lo AR e la IL.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 14 dicembre 1998.