Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/1999, n. 2216
CASS
Sentenza 12 marzo 1999

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Massime1

Il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in Cassazione; è invece censurabile se accompagnata da ragioni palesemente illogiche, inficianti il processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

Commentario1

  • 1Figlio maggiorenne che si è reso autonomo non può poi chiedere il mantenimentoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/1999, n. 2216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2216
Data del deposito : 12 marzo 1999

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