Sentenza 12 marzo 1999
Massime • 1
Il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in Cassazione; è invece censurabile se accompagnata da ragioni palesemente illogiche, inficianti il processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.
Commentario • 1
- 1. Figlio maggiorenne che si è reso autonomo non può poi chiedere il mantenimentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/1999, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI rel. - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO "
Dott. Giuseppe BOSELLI "
Dott. Rosario DE JULIO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
NG AN e LL IL, elettivamente domiciliati in ROMA, via BERBERINI, 86 presso l'avv. Pietro ADRAGNA che in unione all'avv. Emilio A. MACCHI ALFIERI, li rappresenta e difende, giusta procura in atti
= RICORRENTI =
contro
TECOS S.p.a., in persona del suo Consigliere delegato, elettivamente domiciliata in ROMA via MODENA, n. 50 presso l' avv. Luigi CITARELLA che la rappresenta e difende unitamente all' avv. Luigi RATTI, giusta procura in atti
= CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE =
per la cassazione della sentenza della Corte d' Appello di MILANOemessa il 24 maggio 1995, dep. il 27 giugno 1995, n.1995;
udita, alla pubblica udienza del 7 ottobre 1998, la relazione del consigliere dott. Franco PONTORIERI;
udito l'avv. Pietro ADRAGNA che ha concluso per l' accoglimento del ricorso;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale;
per l' accoglimento del secondo motivo del ricorso principale;
e per il rigetto del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NG AN e LL IL, premesso che con atto del 5.2.1976, avevano avuto promesso in vendita dalla EG S.p.a. un terreno ed una villa in ARESE senza averne ottenuto la disponibilità, convenivano in giudizio davanti al tribunale di MILANO la suddetta società al fine di ottenere, ex art. 2932 cod. civ., il trasferimento della proprietà dell' immobile. Con atto successivo chiedevano, inoltre, la condanna della società convenuta a spostare la recinzione esistente sul lato nord del terreno avendo constatato, dopo la consegna dell' immobile, che tale recinzione era stata posta circa un metro al di qua della linea di confine con il limitrofo lotto di terreno n. 16, rispetto a quanto indicato nella planimetria allegata al contratto preliminare. Chiedevano, altresì, che la EG venisse condannata al pagamento in loro favore della somma di lire 1.401.750 con interessi, dal 31 luglio 1976, al saldo ad un tasso superiore di sei punti a quello ufficiale di sconto.
Costituendosi in giudizio la EG deduceva che, essendo stato venduto il terreno a corpo e non a misura non era applicabile l' art.1538 cod. civ. perché i mq. 19,50 mancanti erano inferiori al ventesimo della misura indicata nel contratto e che, in ipotesi di erronea delimitazione della proprietà, l' azione doveva qualificarsi come di rivendica da proporre nei confronti del terzo. Con sentenza del 1^ giugno 1978 il tribunale adito rigettava la domanda.
Su appello degli attori, la Corte d' Appello di MILANO, in data 20 giugno 1980, confermava la decisione dei primi giudici. Proposto ricorso per Cassazione dai coniugi NG-LL questa Corte, con sentenza del 14 maggio 1983 cassava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d' Appello di MILANO. Riassunto il giudizio e costituitesi le parti, con sentenza del 1'8 novembre 1986, la Corte di MILANO, accogliendo le domande dei coniugi NG-LL, emetteva sentenza di trasferimento dell' immobile ex art. 2932 c.c. e condannava la EG a spostare di mt. 1,05 la recinzione sul lato nord del lotto n. 17 sino a farla coincidere con il confine indicato in planimetria nel contratto preliminare, nonché al pagamento della somma di L.
1.401.750 con gli interessi concordati.
Avverso tale sentenza proponeva, quindi, ricorso per cassazione la EG dolendosi della condanna allo spostamento della recinzione e del regolamento delle spese giudiziarie.
Questa Corte, con sentenza n. 12447 del 20 novembre 1991, accoglieva il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa nuovamente alla Corte d' Appello di MILANO.
Riassunto, quindi, il giudizio ex art. 392 c.p.c., le parti si costituivano insistendo nelle proprie conclusioni in ordine allo spostamento della recinzione sul confine nord del lotto compravenduto.
Con sentenza 24 maggio/27 giugno 1995, la Corte di MILANO, affermato che, non avendo gli acquirenti allegato che il lotto n. 17 da loro acquistato avesse mai avuto confini identici a quelli risultanti dalla planimetria e che dalla consulenza tecnica non era emerso che " sul terreno di cui al lotto 17 fossero stati apposti confini diversi da quelli poi rilevati dai coniugi NG" ed atteso, inoltre, che l'indicazione dei confini contenuta nel preliminare era solamente "approssimativa" ed in quanto tale non utilizzabile ai fini della determinazione dell' esatto adempimento in una vendita a corpo come quella in esame, rigettava la domanda dei coniugi NG-LL, ritenendo che vi è perfetta corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato in contratto ed individuato sul terreno. Anche avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi NG-LL adducendo due motivi illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso la S.p.a. EG che ha anche proposto ricorso incidentale con un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 115 c.p.c. e 1538 e 1453 cod. civ., nonché illogica ed incongrua motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione ai n. 3, 4 e 5 dell' art. 360 c.p.c., i ricorrenti AN NG e IL LL deducono che i giudici di appello non si sono uniformati al principio affermato da questa Corte con la sentenza di rinvio non avendo proceduto al primo accertamento richiesto dalla suddetta decisione e cioè all' accertamento della precisa traducibilità in esatte misure sul terreno dei confini risultanti dalla planimetria contrattuale e quindi sulla base di una constatazione esclusivamente tecnica ed obiettiva, ma frammischiando a questa l'indagine sulla volontà delle parti a riguardo della delimitazione del bene, hanno finito per compiere l' accertamento loro richiesto utilizzando, erroneamente, argomenti d' interpretazione sia del contratto che dell' asserito comportamento delle parti.
Il rilievo è infondato.
Contrariamente a quanto in questa sede sostenuto, la sentenza impugnata, preso atto che oggetto del contratto è stato " un lotto di terreno, contraddistinto con il n. 17 nell' allegata planimetria generale e tinteggiato in rosso nel perimetro, terreno di mq. 556 (circa)", ha affermato che andava anzitutto accertato se l' indicazione del contratto intercorso fra le parti circa i confini dell' immobile fosse precisa e riscontrabile sul terreno, come la sentenza di questa Corte che ha cassato la precedente decisione di merito e rinviato al nuovo giudizio del giudice d' appello ha indicato quale presupposto necessario ai fini dell' inadempimento lamentato. Esattamente, pertanto, i giudici del rinvio, prima ancora di verificare se i due dati potessero coincidere o meno, hanno esattamente ritenuto di dover verificare se vi fosse, in concreto, una tale possibilità. Hanno, quindi, osservato che l' indicazione approssimativa dell' area in oggetto non può non ripercuotersi sull'individuazione dei confini che la delimitano, confini che devono ritenersi anch' essi indicati in modo non preciso e che " la possibilità di far coincidere i confini indicati nella planimetria con quelli individuabili sul terreno ( possibilità prescritta dalla S.C. per dare rilevanza ai confini al fine di verificare il dedotto inadempimento della EG) non sussiste e, comunque, non risulta provata dai coniugi NG che nei loro scritti difensivi non hanno mai specificamente allegato di aver svolto accertamenti al riguardo". E " dagli atti di causa - è altresì affermato in sentenza - non emerge alcun elemento utile per sostenere che i confini approssimativamente indicati nella planimetria trovassero preciso riscontro sul terreno ". I giudici della Corte d' Appello hanno anche puntualizzato che dalla consulenza espletata è emerso che l'immobile consegnato agli acquirenti " corrisponde esattamente a quanto indicato in detto contratto ed individuato nella planimetria allegata allo stesso" in quanto non vi è stato " uno spostamento del confine precedentemente individuato sul terreno".
La sentenza impugnata ha cioè riconosciuto che unicamente i metri quadrati indicati nel contratto erano di più rispetto a quelli delimitati sul terreno ( " salvo poi precisare in seguito che, raffrontando le singole misure del lotto consegnato ai NG con quelle esistenti nel fascicolo di causa sussistono le discrepanze quantitative esposte dai predetti" è scritto nella relazione di consulenza ) mentre non risulta " che sul terreno di cui al lotto 17 fossero stati apposti confini diversi da quelli poi rilevati dai coniugi NG ". I giudici di rinvio sono, adunque, pervenuti alla conclusione che il richiesto spostamento della delimitazione del confine nord non dovesse essere accolto in quanto l' indicazione dei confini, data dalla planimetria, doveva considerarsi anch' essa approssimativa e quindi non precisa sicché, per questo, nella specie, mancando un sicuro elemento di raffronto, non era accertabile la coincidenza o meno tra quelli indicati in planimetria, ed i confini, apposti sul terreno, del lotto 17, mentre quella tra questi ultimi e quelli in concreto consegnati, non era oggetto di contestazione e, peraltro, era da escludere sulla scorta degli atti. Con il secondo motivo, denunziando violazione dell' art. 324 c.p.c. in relazione ai nn. 3 e 4 dell' art. 360 c.p.c., i ricorrenti lamentano che sia stata disposta la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva di primo grado senza notare che tale trascrizione riguardava esclusivamente la domanda di pronunzia sostitutiva del contratto non concluso ex art. 2932 C.C., già accolta e sulla quale si era già formato il giudicato, sicché erroneamente è stata esaminata la richiesta della EG. Il rilievo è chiaramente fondato.
Non essendo più in contestazione la domanda ex art. 2932 C.C., avanzata dai NG-LL con l'iniziale atto di citazione trascritto, per essere stata accolta con relativo passaggio in giudicato della sentenza che vi ha pronunciato, la cancellazione della trascrizione della relativa domanda non doveva essere disposta sia perché oramai fuori del thema decidendi sia perché consegue soltanto al rigetto della domanda e non a seguito dell' accoglimento della stessa.
Infondato è altresì il ricorso incidentale proposto dalla S.p.a. EG con il quale si denunzia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione al n. 3 dell' art. 360 c.p.c. per avere la sentenza impugnata disposto la compensazione totale delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
Sostiene la società che, non avendo i giudici di rinvio indicati i "giusti motivi " in presenza dei quali soltanto può disporsi la compensazione, quanto meno per la fase precedente di Cassazione e per quella successiva, la compensazione delle spese deve considerarsi erronea ed ingiustificata.
Il rilievo non ha pregio.
La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, essendo espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, a meno che essa non sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche, tale da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto ( Cfr.: Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1994 n. 9597). Orbene, nella specie, come la stessa EG riconosce, i giudici si sono limitati ad affermare che ricorrono " giusti motivi" senza espressa specificazione e tanto è assistito da una presunzione legale di conformità a diritto in forza della quale la statuizione è sottratta al controllo di legittimità (Cfr.: Cass., 4 gennaio 1995 n. 79; Cass., 6 settembre 1994 n. 7663). Sulla scorta delle suespresse considerazioni, vanno rigettati il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, mentre va accolto il secondo motivo del ricorso principale, in relazione al quale, ai sensi del comma 1^ dell' art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va disposta la revoca dell' ordine di cancellazione della trascrizione della domanda, ex art. 2932 C.C., proposta dai coniugi AN NG e IL LL.
Ricorrono giusti motivi per compensare anche le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale;
accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed in relazione a tale motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata ed, ai sensi dell' art. 384 c.p.c., revoca l' ordine al competente Conservatore di cancellare la trascrizione n.25023/29802 della citazione introduttiva del primo grado del presente giudizio della Conservatoria dei RRII di MILANO II. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999