Sentenza 11 gennaio 2002
Massime • 5
La nullità della notifica di un atto di impugnazione è sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio del destinatario e la sanatoria retroagisce al momento del compimento della notifica viziata, rendendo così tempestiva l'impugnazione.
Il vizio di omessa pronuncia, integrando un "error in procedendo" incidente sulla sentenza impugnata, è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., ne', a maggior ragione, come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., attenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e alla valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia.
La norma dell'art. 1227 cod. civ., concernente il concorso del fatto colposo del creditore, si limita a fare applicazione concreta alla colpa del danneggiato del più generale principio di causalità: essa, quindi, implica che il danneggiato si comporti secondo l'ordinaria diligenza, ma non impone che esso si accolli attività straordinarie e particolarmente onerose per limitare gli effetti dannosi determinati dall'illecita condotta altrui.
Le argomentazioni "ad abundantiam" non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità indipendentemente dalla loro esattezza o meno, se il dispositivo sia fondato su corretta argomentazione avente carattere principale ed assorbente.
La parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda, ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare quale sia il "chiesto" al giudice del gravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio all'atto di appello, atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificamente formulate nello stesso.
Commentari • 11
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE0 0317/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Autiousi SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO - Presidente R.G.N. 4424/99 570 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron. Dott. Francesco TRIFONE Rep. 87 Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 08/11/01 Dott. ON SEGRETO ->Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: · 20 per diritti * 1-1 GEN. 2002 RI RI, elettivamente domiciliato i n ROMA VIA IL CANCELLIERS PIE' DI CAVALLO 51, presso lo s tudio dell'avvocato JATE SUPREMA O CASSAZIONE IO MAGNAVITA, con domicilio eletto anche in 88100 UFFICIO COPIE .. IN LAMEZIA TERME VIA ADDA, 121, giusta delega in atti;
Pichiesta copia studio de Sig. GE per diritti 620 J ricorrente IL CANCELLIBRE
contro
LE RM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato MADI CASSAZIONE IO CODERONI, difeso POIO COPIE dall'avvocato IO Thiesta copia studio MARTELLI, giusta delega in atti;
EL Sig. 6.20 2001 dirāti controricorrente 11 GEN 2002 1901 nonchè
contro
CANCELLIERE -1- LE RM & FIGLI SRL GI SNC, RI NI, LE CA, LE VA, LE IO, LE SS, LE LE;
- intimati avverso la sentenza n. 157/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, SEZIONE 2 CIVILE emessa il 23/12/1997 depositata il 06/03/98; RG.150/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. ON SEGRETO;
udito 1'Avvocato IO CODERONI (per delega avv. Alberto Martelli); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione del 21.7.1965 RI FR proponeva opposizione avversO il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Nicastro 1'1.6.1965, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di EL ND della somma di f. 8 milioni, per 8 cambiali rilasciate dal RI al EL. Assumeva l'opponente che tra lui ed il EL era stata in virtu' della quale il conclusa una convenzione orale, EL avrebbe pagato debiti del RI fino ad otto milioni e contestualmente ricevuto in godimento un immobile in Nicastro di proprietà del RI;
che dopo tale convenzione il RI aveva rilasciato le cambiali e trasferito il possesso dell'immobile; che le parti avevano predisposto una scrittura, mai sottoscritta dal RI, avendo il EL inserito unilateralmente una clausola di prelazione in suo favore, in caso di vendita;
che, prima della scadenza del contratto di anticresi, il EL aveva azionato le cambiali;
che il debito era soddisfatto per effetto del godimento dell'immobile anticretico, essendo le cambiali state rilasciate in garanzia. Resisteva EL ND. Nel 1973 FR RI donò ai figli l'immobile in questione. 3 Con citazione dell'11.9.1975 davanti al tribunale di Nicastro, RI EN, EP, EL e MA (eredi di RI FR), convenivano in giudizio EL ND, per sentirlo condannare al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni, derivanti dall'illegittima rottura delle trattative relative al contratto di anticresi detenzione nonchédell'immobile, dai e dall'illegittima ricostruzione da sopportare rispetto a maggiori costi di quelli relativi al rilascio della licenza edilizia (1975), nonché dei maggiori frutti che l'immobile avrebbe dato, se ristrutturato. Con citazione del 6.9.1988 RI EN conveniva in S.N.C. "EL ND e figli", EL giudizio la ND, EL, SI, ON, LU e ZO EN ed assumeva che, per effetto di accordi con i propri germani, aveva pagato i edebiti ipotecari pignoratizi esistenti sull'immobile in questione, cuiper questi risultavano debitori nei propri confronti;
che gli stessi non avevano tutelato adeguatamente le proprie ragioni, omettendo di agire in revocatoria nei confronti di EL ND, che aveva compiuto atti di diminuzione del proprio patrimonio;
che, per i debiti ipotecari pagati, il RI EN aveva esercitato il diritto di surroga nei confronti dei propri ilEL, mentre per le maggiori somme germani verso da pagare per i lavori da ristrutturazione, l'attore intendeva Q. 4 surrogarsi a norma dell'art. 2900 c.c.. L'attore, pertanto, chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale compiuti da EL ND. Resisteva la società "EL ND", nonché quest'ultimo personalmente. I giudizi venivano riuniti. Nelle more MA NI RI donava ai germani EP e EL RI la propria quota dell'immobile e questi, nel corso del cedevanogiudizio, le proprie quote sull'immobile alla Società EL ND e figli e rinunziavano agli atti del giudizio. Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza depositata il 19.9.1995 revocava il decreto ingiuntivo, determinava in f.
9.833.000 il debito del RI verso il EL ND ed in £. 32 milioni il debito del EL verso il RI EN. Ordinava al EL ND di rilasciare in favore quarto del fabbricato;
di RI EN la quota di un rigettava le altre domande di risarcimento e di revocatoria RI EN nei confronti dei EL e proposte da dichiarava inammissibile la domanda del RI per ottenere la dichiarazione di inefficacia della vendita della quota dell'immobile da parte dei suoi germani alla s.n.c. "EL ND e figli". Avverso questa sentenza proponeva appello RI EN. Resistevano EL ND e la s.n.c. "EL ND e figli". La corte di appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 6.3.1998, determinava in 48.858.250 la somma dovuta da EL ND all'appellante e in f. 10.260.185 la somma dovuta da quest'ultimo al primo, disponendone la compensazione parziale. Confermava nel resto l'impugnata sentenza. Riteneva la corte di merito che era valida la rinunzia agli atti del giudizio effettuata da RI EL e EP, anche quali donatari della quota di fabbricato di RI MA EO, non facendo parte detto fabbricato dell'asse ereditario di RI FR, ma essendo pervenuto ai rinunzianti per effetto di donazioni;
che era infondata la richiesta di riscatto delle quote di proprietà dell'immobile ceduto al EL, presupponendo il retratto una comunione mentre nella specie, trattavasi di comunione ereditaria, ordinaria. Secondo la corte di merito erano stati contestuali gli accordi relativi al mutuo ed all'anticresi, ma che, una volta non concluso per iscritto il contratto di anticresi, il EL aveva il diritto di ottenere la somma concessa in prestito al RI, per cui legittimamente fu richiesto il decreto ingiuntivo e che esattamente il tribunale aveva accolto la domanda dei RI di risarcimento del danno per 6 la mancata restituzione dell'immobile; che correttamente era stato riconosciuto il maggior danno da svalutazione, ex art. 1224, c. 2, c.c., in favore di EL ND, tenuto conto della sua qualità di imprenditore commerciale. Secondo la corte era infondata anche la doglianza della mancata restituzione dei titoli cambiari, in quanto non era l'azione da escludere che il EL avesse proposto cambiaria, cumulativamente con quella causale, per cui la in sede di esecuzione della risolversi questione poteva sentenza. Riteneva la corte che non era fondata la domanda relativa ai danni da mancata ristrutturazione del fabbricato, mentre, quanto ai danni da mancata consegna dell'immobile, la somma doveva essere aumentata, per effetto di esatta applicazione degli indici di rivalutazione, così come dovevano essere ricalcolati con esattezza gli interessi legali. Secondo la corte di merito era infondata l'azione revocatoria (a parte ogni considerazione sull'osservanza delle norme processuali), poiché il EL ND risultava proprietario di numerosi altri beni, oltre quelli oggetto della revocatoria. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione RI EN. Resiste con controricorso EL ND. Entrambe le parti hanno presentato memorie 7 Non si sono costituiti gli altri intimati: S.r.l. EL ND e figli, ZO EN, EL LU, EL EL ON, EL SI e ELSalvatore , EL. Motivi della decisione. va rigettata l'eccezione di inesistenza 1. Preliminarmente della notificazione del ricorso e di passaggio in giudicato della sentenza impugnata, effettuata dal resistente, secondo il è statalaquale copia del ricorso notificatagli rinvenuta nella cassette delle lettere a suo nome, in busta per cui, chiusa, senza l'indicazione del mittente, indipendentemente da quanto possa risultare dall'originale della relata di notifica, la notifica del ricorso, quale risulta dalla copia, è nulla. unOsserva questa Corte che la nullità della notifica di atto di impugnazione è sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio del destinatario (art. 156 c.p.c.) lae alsanatoria retroagisce momento del compimento della notifica viziata, rendendo così tempestiva l'impugnazione (Cass. 21.4.1994, n. n. 3795; Cass. 11.11.1992, n. 12125).
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 799- 2033, 732, 1418, 1346, 1362 C.C., nonché omessa, insufficiente e 우 8 contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Secondo il ricorrente, avendo la corte di merito ritenuto la nullità dell'anticresi dell'anno 1965, avrebbe dovuto si estendeva anche allarilevare che detta nullità donazione modale che FR RI aveva fatto nel 1973 ai figli;
che la donazione dell'immobile in questione veniva integrata dalla cessione del contratto di anticresi ai subentrare questi nel rapporto donatari, al fine di far controverso con il EL. anticresi e Dal ritenuto collegamento inscindibile tra il ricorrente derivava che la donazione modale, secondo dell'anticresi comportava anche la nullità della nullità donazione modale, con la conseguenza che detto immobile ricadeva nella comunione ereditaria e che doveva accogliersi la domanda di retratto previsto dal'art. 732 c.c.. 3. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Con esso si introduce, infatti, per la prima volta in questa sede la questione relativa ad un collegamento negoziale tra l'anticresi (nulla per difetto di forma) intervenuta tra EL ND ed FR RI nel 1965 e la donazione intervenuta nel 1973 tra quest'ultimo ed i propri figli;
si modale e si assume che vi assume che detta donazione era era stata una cessione del contratto di anticresi da FR RI ai propri figli. R. 9 Trattasi di questioni nuove, involgenti accertamenti fattuali, riservati al giudice di merito. E' giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove ° nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non dirilevabili ufficio (Cass. 29.3.1996; Cass. 10.5.1995,n. 5106; Cass. 8.7.1994, n. 6428).
4.Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1960, 1421, 2033, 2043 C.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Ritiene il ricorrente che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di appello senza pronunziarsi sulla responsabilità del EL per ingiustificata rottura delle trattative, avendo introdotto nel testo originario dell'anticresi una prelazione in suo favore la non sottoscrizione della (il quale fatto determinò da parte del baccari); stessa che, in ogni caso, la sentenza impugnata non si è pronunziata sul punto che, essendo il contratto di mutuo e quello di anticresi, 10 strettamente collegati, la nullità del secondo comportava la nullità anche del primo, con la conseguenza che il EL non avrebbe potuto far valere dette cambiali, dato che il rapporto sottostante era nullo e che, in ogni caso, doveva prima restituire l'immobile. Inoltre ritiene il ricorrente che la corte di merito ha omesso di valutare la lettera del RI al EL del decisivo l'affermazione della per 6.7.1981, documento responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale del EL.
5.1. Ritiene questa Corte che il suddetto motivo sia inammissibile. Anzitutto va Osservato che con il suddetto motivo il ricorrente, in buona sostanza, lamenta che la corte di avversO specifici merito abbia omesso di pronunciarsi motivi di impugnazione. Tale censura integra una violazione dell'art. 112 c.p.c. una della corrispondenza tra il e quindi violazione chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione о falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ed a maggior ragione come! vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. c.p.c. (attenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e 11 valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, Cass. 9.4.1990, n. 2940; Cass. 27.3.1993,n. 3665). Infatti il vizio di omessa pronunzia, in quanto sulla sentenza pronunziata dal pretesamente incidente giudice del gravame, dipassibile denunzia esclusivamente ricorsocon cassazione per ai sensi dell'art. 360 n. c.p.c. (Cass. S.U.14.1.1992, n. 369; Cass. 25.9.1996,n. 8468). una5.2. Nella fattispecie, invece, il ricorrente ha da parte lamentato esclusivamente la violazione di norme di diritto sostanziale e dall'altra ha proposto il ricorso esclusivamente sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. 6.1. In ogni caso va osservato che la sentenza impugnata, propende (p.25) per la soluzione che il EL, con la richiesta di decreto ingiuntivo, abbia cumulativamente proposto sia un'azione cambiaria che un'azione causale. Il motivo di ricorso si fonda invece sul presupposto che l'azione proposta dal EL fosse solo un'azione causale, per poi trarne la conseguenza dell'invalidità delle cambiali, per nullità del mutuo, strettamente collegato all'anticresi nulla. Sennonchè, poiché la ratio decidendi della corte di merito era duplice (sia azione causale che azione cambiaria), 12 l'impugnazione attinente ad una solo delle due, inammissibile. Infatti, quando la statuizione impugnata sia fondata su più ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente idonea a la sorreggere pronuncia, l'omessa censura di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di ricorso per cassazione relativo alle altre, in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre all'annullamento della sentenza, essendo divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata. (Cass. civ., sez. lav., 9 dicembre 1994, n. 10555).
6.2. Infine la censura secondo cui il giudice di appello non avrebbe esaminato valutatae la lettera del RI al EL è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga motivazione della dedotta l'omessa od insufficiente omessa о errata sentenza impugnata per l'asserita valutazione di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo , che occorra, mediante integrale -il ricorrente precisi ove trascrizione del medesimo nel ricorso la risultanza che - e non valutata C egli asserisce decisiva insufficientemente valutata, dato che, per il principio 13 di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. civ., sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1161).
7. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1220, 1224, C.C., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver riconosciuto al EL la rivalutazione monetaria, basandosi esclusivamente sulla sua qualità di imprenditore commerciale. Il motivo è infondato e va rigettato. Deve essere riconosciuto il risarcimento del maggior danno, ragguagliato alla svalutazione monetaria intervenuta dalla data di maturazione del credito a decisione, al creditore che fornisca la quella della prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità della somma;
tuttavia, quando risulti certa la sua qualità di imprenditore commerciale, tale prova non è necessaria, ben potendosi dedurre in tale situazione che, in base all'"id quod plerumque accidit", se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma dovuta sarebbe stata impiegata in modo da evitare o ridurre gli effetti della svalutazione monetaria (Cass. 11 febbraio 1998, n. 1403). 14 8.1. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione 66dell'art.
1. cambiaria, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata ha errato nel restituzione dei titoli, in sua domanda di rigettare la violazione dell'art. 66 1. cambiaria.
8.2. Il motivo è infondato e va rigettato. Esso, infatti, si basa sul presupposto che con la richiesta proposto solo di decreto ilingiuntivo EL avesse un'azione causale. impugnata ha Sennonchè, come sopra detto, la sentenza ritenuto che la domanda proposta dal EL, per ottenere il decreto ingiuntivo, cumulasse sia l'azione cambiaria che quella causale, con la conseguenza che, dovendosi offrire in in caso di restituzione le cambiali solo esclusiva proposizione di azione causale (art. 661 ult. C.
1. cambiaria), la restituzione delle stesse, nella fattispecie, andava effettuata solo in sede di effettivo pagamento ( a norma dell'art.45 1. cambiaria).
9. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1203, 2900, 2901 C.C., l'omessa,nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. 15 Il ricorrente lamenta che la corte di appello non si è pronunciata sui capi d'appello 4.1, 4.2, 5.1, confermando il rigetto la domanda di revocatoria degli atti dispositivi effettuati dal EL. In ogni caso non avrebbe la corte di merito valutato che, per effetto degli atti di disposizione, il patrimonio del EL non dava piu' affidamento. 10.1. Ritiene questa corte che il motivo sia inammissibile. pronuncia,omessa il Anzitutto, poiché la censura è di motivo di ricorso, per essere dovevaammissibile, essere dell'art. 360 n. 4 c.p.c. relativamente proposto a norma esso è prospettato sotto il mentre c.p.c., all'art. 112 profilo di violazione ed errata applicazione di norme di sostanziale (c.c.) ai sensi dell'art. 360 n. 3 diritto c.p.c.. 10.2. Inoltre il ricorso è inammissibile difetto per di specificità, a norma dell'art. 366, n. 4, c.p.c. e, quindi, violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti il ricorrente non indica quale sia il "chiesto" al giudice del gravame e su cui questi non si sarebbe pronunciato, ma richiama genericamente i paragrafi “4.1. e 5.1." nonché il paragrafo "4.2." dell'atto di appello, per ' cui non è dato a questa Corte di intendere quale fosse l'oggetto specifico del richiesto ( su cui non si sarebbe 16 pronunziato il giudice di appello) senza esaminare atti esterni al ricorso. Infatti la corte di cassazione, non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertare il riscontro di tali ragioni in atti processuali al di fuori del ricorso, quando tali ragioni siano state specificamente formulate nello stesso. accertamento in Ne consegue la preclusione di qualsiasi merito alla censura di omessa pronunzia o di pronunzia extra petita, quando il ricorrente si sia limitato a far rinvio all'atto di appello (cfr. Cass. 2.2.1995,n. 1239). 10.3.Quanto alla doglianza, secondo cui il giudice di appello non avrebbe correttamente valutato che, a seguito degli atti trasferimento compiuti, il patrimonio del di EL non desse piu' affidamento, trattasi di una diversa valutazione fattuale effettuata dal ricorrente, rispetto a quella effettuata dal giudice del merito, e come tale non prospettabile in questa sede di sindacato di legittimità. 11. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la artt. 1223, 1225, violazione e falsa applicazione degli 2056, 2729, 2727, 1227 c.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata, ha omesso l'esame dei documenti acquisiti, pervenendo alla decisione 17 di rigetto della domanda di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità di ristrutturare l'immobile. Assume il ricorrente, in particolare, che la corte non ha esaminato i documenti dai quali risulta che egli aveva ottenuto la licenza edilizia ed aveva nominato l'impresa per l'esecuzione dei lavori;
che aveva provato con le ricevute bancarie la predisposizione della somma necessaria, la quale aveva prodotto interessi irrisori, a fronte dell'aumento intervenuto dei costi di costruzione e che egli non era tenuto ad investire altrove detta somma, per sfuggire all'inflazione, come erroneamente ritenuto dalla corte di merito. 12.1.Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato ei che, per l'effetto, vada rigettato. La corte di merito, infatti, con valutazione in fatto, ha ritenuto di condividere le conclusioni, cui erano pervenuti i primi giudici, ritenendo che i danni lamentati erano ipotetici, apparendo subordinati a svariate meramente condizioni e che, in ogni caso, nessuna prova era stata data che il ricorrente avesse effettuato il deposito della somma di £. 59.503.604, necessaria per effettuare la ristrutturazione, in quanto, a fronte delle ricevute bancarie di deposito, l'appellante non aveva depositato l'estratto conto, per accertare anche gli eventuali prelievi dal conto. 18 Trattasi di una valutazione fattuale sull'effettiva esistenza del danno lamentato che, essendo rimessa esclusivamente al giudice di merito, sfugge al sindacato di legittimità questa Corte, non presentando vizi di di motivazione rilevabili in questa sede. 12.2. Quanto alle osservazioni della corte di merito, secondo cui, al fine di evitare detti danni, la parte avrebbe potuto utilizzare la somma in investimenti alternativi, fino all'effettiva consegna dell'immobile, tenuto conto che dal progetto presentato si trattava piu' che di una ristrutturazione del fabbricato di una sua ricostruzione novo,ex è esatto, quanto affermato dal dell'art. 1227 C.C., ricorrente, secondo cui la norma concernente il concorso colposo del fatto del creditore, si limita a far applicazione concreta alla colpa del danneggiato del piu' generale principio di causalità. Essa, quindi, implica che il danneggiato si comporti secondo l'ordinaria diligenza e non impone che esso si accolli attività straordinarie e particolarmente onerose, per limitare gli effetti dannosi della illegittima condotta altrui (Cass. 25.3.1988, n. 2589). 12.3.Sennonchè nella fattispecie, a parte ogni altro rilievo, l'ultima considerazione della Corte di merito si pone come una motivazione ad abundantiam ' rispetto a quelle stato provato che secondo cui nella fattispecie non era Q 19 avesse predisposto ileffettivamente denaro l'appellante per la ericostruzione che questo nel tempo necessario avesse perso valore, data l'irrisorietà degli interessi. Osserva questa Corte che le argomentazioni ad abundantiam non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità meno, se il indipendentemente dalla loro esattezza su corretta argomentazione avente dispositivo sia fondato carattere principale ed assorbente (Cass. 13 giugno 1987, n. 5231; 11 marzo 1997, n. 2186; 23 luglio 1987, n. 6431). 13. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226,1283, 602,, nonché 2056, 2058 600, 601,n. C.C., d.p.r. 1973 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che la corte di merito ha omesso di esaminare il motivo di cui al paragrafo 7.1. dell'atto di appello, ponendo a base del calcolo dei risarcimenti dei danni non il canone locatizio, ma i redditi netti, ottenuti dai canoni locatizi, depurati da imposte%;B che erroneamente la sentenza impugnata ha provveduto ad una liquidazione era provato dalla consulenza equitativa, mentre il danno tecnica;
che erroneamente la sentenza impugnata si era discostata dai canoni locatizi indicati dal c.t.u., riducendoli. 20 Ritiene, poi, il ricorrente che la corte di appello ha fatto riferimento agli indici dell'Istat di svalutazione, ma poi non ne ha tenuto conto nei calcoli ed ha adottato criteri di calcolo degli interessi, diversi da quelli fissati dalla S.C.. 14.1.Ritiene questa Corte che il motivo sia in parte infondato ed in parte inammissibile. Quanto alla censura di omessa pronunzia sul motivo di appello di cui al pragrafo 7.1. vale quanto già sopra ' al punto che essa doveva esseredetto, sia in merito proposta a norma 360dell'art. n. 4 c.p.c., sia sotto il profilo della violazione del principio di autosufficienza del ricorso. 14.2.Quanto alla censura secondo cui erroneamente ed immotivatamente il giudice si sarebbe discostato dal danno calcolato dal c.t.u. in base ai canoni locatizi lordi di mercato, va osservato che il giudice di merito, con motivazione esente da censure in questa sede, ha spiegato la ragione della riduzione del canone di locazione di mercato libero, facendo riferimento al notorio secondo cui, in periodo di blocco dei canoni, il corrispettivo effettivamente realizzato dai locatori era inferiore a quello di mercato. Trattasi di una valutazione in fatto, che non presenta vizio di motivazione denunciabile in questa sede. 21 14.3.Quanto alla censura, secondo cui la corte di merito non avrebbe tenuto aiconto, fini della rivalutazione della somma, degli indici Istat di svalutazione, pur avendo fatto riferimento agli stessi, né dei criteri fissati dalla S.C. per il osservacalcolo degli interessi, questa Corte che detta censura è infondata. Infatti la sentenza impugnata (pag. 30 e 31) ha effettuato applicando detti indici il calcolo della rivalutazione, Istat, come espressamente indicato. 14.4.Quanto agli interessi 32-33-34), la sentenza (p. calcolarli analiticamente impugnata ha ritenuto di che, a suo parere, desse luogo ad secondo un criterio, un risultato con uno scarto minimo, rispetto al piu' complesso criterio del calcolo sulle varie somme rivalutate anno per anno. L'orientamento giurisprudenziale costante, riportandosi alla decisione delle S.U.( 17.2.1995,n. 1712), ritiene che detti interessi nei debiti di valore, devono essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo laquali somma equivalente al bene ai perduto si incrementa nominalmente (per effetto dei prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, egualmente applicabile dal giudice, tenuto conto che detta liquidazione del danno da ritardo, per quanto effettuata secondo la tecnica degli interessi, rientra До 22 2 2 pur sempre nello schema liquidatorio del danno di cui all'art. 2056 C.C. (tra cui il potere equitativo ex art. 1226). Ritenuto che gli interessi in questione adempiono solo del danno di alla funzione di tecnica liquidatoria ritardo, detto danno in luogo degli interessi legali può essere liquidato anche equitativamente dal giudice, 0, si suol dire, con la liquidazione equitativa di come detti interessi. Ne consegue che, escluso che gli interessi legali possano somma interamente rivalutata con essere calcolati sulla decorrenza dalla datata iniziale del loro decorso, poiché ciò darebbe luogo a locupletazione ingiustificata, per i motivi indicati nella sentenza delle S.U. n. 1717/1995, per il resto il giudice può adottare anche criteri di calcolo diversi rispetto a quelli indicati dalla suddetta sentenza, dando adeguata contezza delle ragioni che l'hanno indotto ad utilizzare quel criterio nella fattispecie ( e tanto è avvenuto nel caso in esame) • 14.5. In ogni caso il ricorrente avrebbe dovuto quanto meno alligare, al fine di dimostrare il suo interesse al motivo di impugnazione, che il calcolo degli interessi, secondo il criterio adottato, comportava una liquidazione del danno da ritardo inferiore a quella che si sarebbe ottenuta con il calcolo degli interessi secondo i criteri 23 fissati da Cass. S.U. n. 1712/1995, quantificando espressamente detti ultimi interessi. 13. Il ricorso va pertanto rigettato. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, lì 8 novembre 2001. Il Presidente Il cons. est. dano Segreto Профика 109T129,11 LOUT 61,97 TO 191,08 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Depositata in Cancelleria Joggi, li 14.1.02 IL CANCELLIERE C 105 Gina Casoli UFFICIO DE ATRATE DOMA 2 Regists in FEB 2002 4. €19408 естомова м о 08 p. Servist A O M I R B 11 Responsabile Servizio Alli Clogizda 2 (Dr. M. RACCICHM 0 0 IO FFIC U 4 24 2