Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 317
CASS
Sentenza 11 gennaio 2002

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La nullità della notifica di un atto di impugnazione è sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio del destinatario e la sanatoria retroagisce al momento del compimento della notifica viziata, rendendo così tempestiva l'impugnazione.

Il vizio di omessa pronuncia, integrando un "error in procedendo" incidente sulla sentenza impugnata, è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., ne', a maggior ragione, come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., attenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e alla valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia.

La norma dell'art. 1227 cod. civ., concernente il concorso del fatto colposo del creditore, si limita a fare applicazione concreta alla colpa del danneggiato del più generale principio di causalità: essa, quindi, implica che il danneggiato si comporti secondo l'ordinaria diligenza, ma non impone che esso si accolli attività straordinarie e particolarmente onerose per limitare gli effetti dannosi determinati dall'illecita condotta altrui.

Le argomentazioni "ad abundantiam" non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità indipendentemente dalla loro esattezza o meno, se il dispositivo sia fondato su corretta argomentazione avente carattere principale ed assorbente.

La parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda, ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare quale sia il "chiesto" al giudice del gravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio all'atto di appello, atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificamente formulate nello stesso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 317
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 317
Data del deposito : 11 gennaio 2002

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