Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/01/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 27 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1316 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. GERONIMO Michele, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliata in Toritto, al corso Umberto I, nn. 12/14
– Ricorrente –
CONTRO
, in persona del direttore generale f.f. avv. FRUSCIO Luigi, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. TROTTA Edvige ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Bari, al
Lungomare Starita, n. 6
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.02.2024, , in veste di dipendente dell' Parte_1 CP_2
dal 01.11.2004 con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere, cat. D, C.C.N.L.
Comparto Sanità Pubblica, chiedeva la corresponsione della somma pari ad € 5.610,00, a titolo di compenso per l'attività svolta nell'ambito del ” nel periodo 2018-2019. Parte_2
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato.
La con nota del 22.06.2018, chiedeva alle diverse Aziende Sanitarie regionali la CP_3
disponibilità a partecipare per il biennio 2018-2019 alle attività legate al progetto
[...]
”, finalizzato alla raccolta di dati relativi alla popolazione ultrasessantacinquenne ed alla Parte_2
pianificazione e realizzazione di interventi di salute pubblica attraverso interviste telefoniche. Il relativo protocollo operativo, predisposto dall'Università degli Studi di Foggia, riconosceva “un rimborso forfettario di 30 euro per intervista” da erogare agli intervistatori al raggiungimento di un
“numero minimo […] previsto per A.S.L. nell'anno, certificato dal Coordinamento regionale”.
L con nota del 03.07.2018, aderiva all'iniziativa ma non comunicava né il numero né i CP_2
nominativi degli intervistatori, nonostante l'Università degli Studi di Foggia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del menzionato protocollo, fosse chiamata a trasmettere “alla un CP_3
rapporto tecnico sullo stato di avanzamento ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute” al fine di verificare “il regolare svolgimento dell'attività […], entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza di ogni anno di attività”.
L'art. 7 del protocollo prevedeva, infatti, che una prima quota venisse erogata a titolo di partecipazione per l'attività di coordinamento e che il saldo fosse effettuato “dietro presentazione da parte di UNIFG della relazione e del rendiconto finanziario di ogni anno di attività dal quale risulti anche il numero di interviste effettuate dalle varie Aziende Sanitarie”.
Ciò premesso, nel caso di specie, la ricorrente non ha assolto all'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in quanto si è limitata ad allegare una determina dirigenziale risalente all'anno 2014 (e non al periodo per cui è causa), nonché una mail contenente un elenco di interviste asseritamente effettuate, senza tuttavia che sia stata esibita la relativa certificazione del Coordinamento regionale, come, al contrario, richiesto dalla nota del 22.06.2018 della . CP_3
Inoltre, l'Università di Foggia, con nota del 12.11.2019 a firma del dott. Tes_1 [...]
), attestava il budget stanziato ed il numero di operatori Parte_3 coinvolti nello svolgimento dell'attività per l'annualità 2018 ma, dall'allegato A, non si evince che fossero stati impiegati intervistatori dell' CP_2 È quindi pacifico che la ricorrente non abbia provato lo svolgimento di interviste nel periodo 2018-
2019; né tanto meno la suddetta prova può essere oggetto di ordine di esibizione all'Università di
Foggia, considerato che l'art. 2697 c.c. pone a carico di chi voglia far valere un diritto in giudizio l'onere di “provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. La parte, pertanto, avrebbe dovuto procurarsi autonomamente la rendicontazione dell'attività necessaria a sostenere la propria tesi, trattandosi di dati formati in epoca ben anteriore al deposito del ricorso introduttivo;
si aggiunga che, a fronte di un'ordinanza del 20.05.2024, che autorizzava ulteriore produzione documentale, la ricorrente si attivava con l'Università di Foggia soltanto in data 21.09.2024, e dunque a ridosso della successiva udienza del 28.10.2024, per cui l'esito è stato infruttuoso.
In conclusione, la domanda va respinta per difetto di prova.
La necessità del riscontro giudiziale della domanda, per la quale sussistono esclusivamente meri indizi di prova, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso iscritto il 01.02.2024, nei confronti di così provvede:
[...] CP_2
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Bari, 27 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa