Sentenza 17 ottobre 2006
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva fissi un limite di orario normale inferiore a quello predeterminato per legge, deve ritenersi legittima la condotta del datore di lavoro che corrisponda ai propri dipendenti che abbiano superato il limite convenzionale, ma non quello legale, un corrispettivo per il suddetto lavoro, inferiore a quello prescritto per l'orario straordinario dall'art. 2108 cod. civ. e da altre disposizioni simili, sia perché le parti, nel ridurre l'orario legale, hanno anche escluso espressamente la natura di lavoro straordinario per quello prestato al di là del limite convenzionale, determinando il compenso in maniera del tutto diversa, sia perché il principio di proporzionalità, di cui all'art. 36 Cost., va riferito al complessivo trattamento economico riconosciuto al lavoratore e non ai singoli elementi retributivi.
Commentari • 2
- 1. Lavoro straordinarioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
- 2. Cassazione: art. 36 costituzione non si applica al lavoro straordinarioRedazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 10 dicembre 2009
La particolare garanzia apprestata dall'art. 36 Cost. a tutela del lavoratore subordinato non si riferisce ai singoli elementi retributivi, bensì al trattamento economico globale, comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario (v. sentenza Corte Cost. n. 470 del 2002). Ne consegue che i criteri della proporzionalità e della sufficienza posti dalla citata norma costituzionale a tutela del lavoratore non trovano applicazione in caso di erogazione di un compenso per lavoro straordinario inferiore a quello erogato per l'orario ordinario. (Fattispecie relativa all'attività di operatore di ripresa, svolta senza vincoli di orario, e al passaggio dalla contrattazione collettiva che …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2006, n. 22233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22233 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2006 |
Testo completo
22233 .06 Y T 5 R I D E 17 OTL? T N E S E - I L AULA A L O B E T N E S E - E N O T REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 4747/2004Composta dai magistrati: - Presidente Erminio Ravagnani - Francesco Antonio Maiorano - Consigliere Rep. Antonio Lamorgese Cron. 22233 66Pasquale Picone relatore 66 Ud. 22.9.2006 Maura La Terza ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AMENTEA.M.A. - AZIENDA MUNICIPALE AMENTE - SpA, in persona del direttore generale in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini, n. 114/b, presso l'avv. Giuseppe Pucci, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
ricorrente- contro 3115 NT GO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Livorno, n. 42, presso l'avv. Peppino Lonetti, che lo difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-resistente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1838 in data 28 aprile 2003 (R.G. 1714/2000); sentiti, nella pubblica udienza del 22.9.2006: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv.Pucci e Lonetti;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto Con ricorso al Pretore di Roma notificato in data 3 luglio 1995, GO MA, assunto dal Comune di Roma ed addetto al servizio in economia di nettezza urbana, esponeva che, in virtù di delibera del 20, 21 e 27 gennaio 1983, n. 689 del consiglio comunale con la quale era stata disposta la trasformazione del Servizio - in economia in Azienda Municipalizzata Ambiente nonché di delibera dello stesso consiglio del dicembre 1984, era stato trasferito dal 1° gennaio 1985, e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della neo costituita azienda. Deduceva l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e, rivendicato il diritto a rispettare l'orario settimanale di 36 ore in luogo di quello fatto osservare dal giugno 1985, comunque contrario alla prassi aziendale, conveniva in giudizio l'Azienda chiedendo che ritenuta l'unicità del rapporto lavorativo - fosse condannata, a titolo di compenso (con la maggiorazione contrattuale prevista per lo straordinario), per le ore eccedenti le 36 settimanali (ed entro l'orario erroneamente considerato normale), al pagamento della somma specificamente indicata in ricorso. Deduceva ancora di avere diritto anche alle differenze di 2 compenso per lavoro straordinario diurno e straordinario notturno, scaturenti dall'inclusione nella relativa base di computo di numerosi compensi tutti indicati in ricorso, e denunciava, infine, anche l'omesso pagamento delle festività cadenti la domenica. Dopo la costituzione dell'azienda, il Tribunale di Roma, subentrato al Pretore, con sentenza n. 17153/1999 accoglieva la sola domanda concernente il compenso relativo alle giornate festive cadute in corrispondenza con la domenica, rigettando nel resto la domanda attrice. A seguito delle impugnazioni, rispettivamente principale e incidentale, del Mantovano e dell'Azienda, la Corte di appello di Roma, con la sentenza sopra specificata, ha accolto in parte l'appello principale e rigettato quello incidentale, condannando l'A.M.A. Azienda municipale ambiente - già AMNU, al pagamento della somma ulteriore di € 5154,15 a titolo di compenso per lavoro straordinario diurno e di € 141,52 a titolo di compenso per lavoro straordinario notturno, oltre accessori. La sentenza, esclusa l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e comunque il fondamento della domanda relativa al mantenimento dello stesso orario osservato alle dipendenze del Comune, ha ritenuto che dovessero essere accolte le pretese relative a maggiori compensi per il lavoro straordinario (dovendosi intendere per tale quello eccedente l'orario contrattuale) prestato presso il nuovo datore di lavoro, nella parte in cui i compensi ricevuti in base alle disposizioni del contratto collettivo risultavano inferiori (per l'esclusione del computo di elementi della retribuzione) alla retribuzione normale maggiorata del 10%, in violazione dell'art. 36 Cost.; ha inoltre confermato, rigettando l'appello incidentale, la decisione di primo grado in ordine al diritto del MA al compenso per le festività coincidenti con le domeniche. 3 La cassazione della sentenza è domandata dall'Azienda municipale ambiente A.M.A. SpA già azienda speciale con denominazione A.M.A. con ricorso per due motivi, al quale resiste con controricorso GO MA. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Considerato in diritto Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 416, comma terzo, c.p.c., art. 2938 e 2848 c.c.) per avere la sentenza impugnata ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati dal lavoratore con la motivazione che era mancata la specifica contestazione dei conteggi contenuti in ricorso. Il motivo è privo di fondamento perché censura una motivazione diversa da quella che in realtà sorregge la statuizione. La Corte di Roma, invero, ha osservato che i conteggi predisposti dal lavoratore non erano stati specificamente contestati, ma certo non ha fatto discendere da tale affermazione l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Del tutto autonomamente rispetto a tale osservazione, infatti, ha rilevato che i predetti conteggi si riferivano a periodi compresi nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio e ciò rendeva infondata l'eccezione di prescrizione. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 5 del r.d.l. 692/1923 e 2108 c.c., sostenendo la legittimità delle previsioni del contratto collettivo in tema di compenso del lavoro prestato oltre l'orario contrattuale. Il motivo è fondato. Si rileva, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione di preclusione da giudicato prospettata dal resistente con riferimento a sentenza del Tribunale di 4 Roma, non impugnata, di accoglimento della domanda di rivendicazione di compensi relativi al lavoro straordinario per un periodo diverso. E' pacifica, e lo ammette lo stesso resistente, la diversità del petitum dedotto nei due giudizi, e ciò e sufficiente per escludere la preclusione da giudicato in relazione alla questione controversa. La sentenza impugnata ha accolto la pretesa del MA al pagamento della differenza del compenso per lavoro straordinario (eccedente l'orario contrattuale) per effetto della relativa determinazione sulla base della retribuzione onnicomprensiva del lavoro ordinario, con la maggiorazione equitativa del 10%, ritenuta proporzionata alla maggiore gravosità del lavoro straordinario rispetto al lavoro ordinario ai sensi degli artt. 36 della Cost. e degli art. 2107 e 2108 c.c., pur escludendo l'applicazione del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 al rapporto controverso. Il principio di diritto enunciato dalla sentenza impugnata non è conforme alla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha riconosciuto la possibilità di non vincolare la retribuzione per il lavoro straordinario a rigidi ed inderogabili parametri economici, riconoscendo la piena legittimità di disposizioni di legge recanti la previsione di un compenso inferiore a quello erogato per l'orario ordinario e ribadendo che il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. si riferisce non ai singoli elementi retributivi, bensì al trattamento economico globale, comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario (cfr. Corte Cost. 22 novembre 2002 n. 470). Nella stessa direzione si è mossa anche la giurisprudenza di questa Corte, che. nel decidere una fattispecie nella quale, a causa del blocco preclusivo di qualsiasi modifica agli importi di trattamenti che includevano una quota dell'indennità integrativa speciale, ha riconosciuto la legittimità di un sistema normativo in base al quale il compenso per lavoro straordinario finiva nel corso degli anni per diventare inferiore alla retribuzione del lavoro ordinario e, conseguentemente, per non rispettare neanche il disposto dell'art. 2108 c.c. (cfr. Cass. 14 marzo 2003, n. 3770). Con riguardo, poi, all'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la contrattazione collettiva fissi un limite di orario normale inferiore a quello predeterminato per legge, è consentito alla stessa contrattazione determinare l'assetto degli interessi nel senso che il superamento dell'orario contrattuale fino al limite di quello legale non debba essere compensato secondo la disciplina del lavoro straordinario. Non si tratta di contraddire il principio, pacifico nella giurisprudenza della Corte, secondo cui è lavoro straordinario anche quello prestato oltre l'orario stabilito dal contratto (collettivo o individuale), siccome la fonte contrattuale, nell'escludere esplicitamente la disciplina retributiva propria del lavoro straordinario, sostituendola con una del tutto autonoma e diversa, manifesta l'intento di non considerare la protrazione di orario come lavoro straordinario (e ciò a prescindere da esplicite qualificazioni, come lavoro “supplementare" e simili, siccome la specifica regolamentazione del trattamento retributivo non consente dubbi interpretativi). Nel caso di specie, quindi, le disposizioni del contratto collettivo, da una parte, non possono ritenersi, sul tema specifico del compenso per il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale e nei limiti di quello legale, in contrasto con l'art. 36 Cost., alla stregua dei principi sopra richiamati;
dall'altra, non incontrano il limite di norme inderogabili, quali sono l'art. 2108 c.c. e altre disposizioni simili, per la semplice ragione che le parti, nel ridurre l'orario legale, hanno anche escluso espressamente la natura di lavoro straordinario per quello prestato al di là de limite convenzionale, disciplinando il compenso in maniera del tutto diversa (vedi Cass. 5 dicembre 2003, n. 18601). 6 Questo principio è stato applicato in controversie analoghe, promosse nei confronti della medesima azienda (Cass. 24 marzo 2004, n. 5934; 1° febbraio 2006, n. 2245), e dai precedenti non vi è ragione di discostarsi. La cassazione della statuizione impugnata per errore di diritto comporta la decisione della causa nel merito, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto (è pacifico che i compensi per il lavoro preteso straordinario sono stati pagati in base alle disposizioni del contratto collettivo), con il rigetto della domanda di pagamento di differenze di compenso in relazione al lavoro prestato oltre l'orario contrattuale e nei limiti di quello legale. L'esito complessivo della lite e le incertezze delle giurisprudenza all'epoca di proposizione della domanda giudiziale costituiscono giusti motivi per compensare interamente le spese dell'intero processo.
P.Q.M
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo motivo dello stesso ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo la causa nel merito rigetta la domanda relativa alle differenze del compenso per il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale;
compensa le spese dei giudizi di merito e di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 22 settembre 2006. Il Presidente ЛитийMumin Ravaga Il Consigliere estensore плистий R. CANCELLERE Elle Depositato in Cancelleria oggi, 17.0 1_2906 CANCELLIERE 7