TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/06/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite nn. 3613/2022 e 3654/22 tra le parti:
[...]
cf Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. PAGANI RICCARDO, cf C.F._1
avv. CASTORO ADALBERTO ( ) ; C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTI
cf CP_1 P.IVA_2
- difesa: avv. AMBROSETTI STEFANO, cf C.F._3 avv. MEREU CLAUDIO ); C.F._4
- domicilio: presso il difensore
, cf Pt_2 P.IVA_3
- difesa: avv. AMBROSETTI STEFANO, cf C.F._3
avv. MEREU CLAUDIO ) ; C.F._4
- domicilio: presso il difensore OGGETTO: Altri contratti atipici
Decisa a Vicenza in data 29/05/2025 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni Per Parte_1
Nella causa RG 3613/22 (EX)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis, in via pregiudiziale ci si oppone alla richiesta di il rinvio della presente causa alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea per quanto riguarda l'interpretazione degli artt. Artt. 27(3) e
30(1) del Regolamento REACH nonché 4(1) del Regolamento di Esecuzione 2016/9 non sussistendo i presupposti di legge e risultando sufficientemente chiara la normativa applicabile;
In via principale: accertate le circostanze di cui in narrativa, accertato il diritto di
[...]
a ottenere il compenso a seguito del diritto di accesso concesso da a Parte_1 CP_2
in base all'art. 30 del Regolamento REACH ovvero in subordine, ai sensi CP_1 dell'art. 2041 c.c., condannare quest'ultima a pagare a la somma di euro 113.677,16 Pt_1
(IVA inclusa) oltre interessi di mora, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio da determinarsi anche secondo equità; condannare, altresì, la convenuta, nel modo appena sopra detto, al risarcimento della svalutazione monetaria sulle somme capitali e al pagamento degli interessi nella misura prevista dal combinato disposto D.L. 12/09/2014 n. 212 convertito in L. 10/11/2014 n.261, e art. 1284 c.c. comma 4, richiamante il D.Lgs. 231/2002; per entrambe le voci, con riferimento al periodo intercorrente fra la notifica della domanda e la pronuncia della sentenza.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione di interrogatorio formale e prova testimoniale sui capitoli di prova e i testi indicati nella memoria ex art. 183, vi comma n. 2.
Nella causa RG 3654/2022 (H.B.)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis, in via pregiudiziale ci si oppone alla richiesta di il rinvio della presente causa alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea per quanto riguarda l'interpretazione degli artt. Artt. 27(3) e
30(1) del Regolamento REACH nonché 4(1) del Regolamento di Esecuzione 2016/9 non sussistendo i presupposti di legge e risultando sufficientemente chiara la normativa applicabile;
In via principale: accertate le circostanze di cui in narrativa, accertato il diritto di
[...]
a ottenere il compenso a seguito del diritto di accesso concesso da a Parte_1 CP_2
, in base all'art. 30 del Regolamento REACH ovvero in subordine, ai sensi dell'art. Pt_2
2041 c.c., condannare quest'ultima a pagare a la somma di euro 121.181,38 (IVA Pt_1
inclusa) oltre interessi di mora, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio da determinarsi anche secondo equità;
1. condannare, altresì, la convenuta, nel modo appena sopra detto, al risarcimento della svalutazione monetaria sulle somme capitali e al pagamento degli interessi nella misura prevista dal combinato disposto D.L. 12/09/2014 n. 212 convertito in L. 10/11/2014 n.261, e art. 1284 c.c. comma 4, richiamante il D.Lgs. 231/2002; per entrambe le voci, con riferimento al periodo intercorrente fra la notifica della domanda e la pronuncia della sentenza.
2. In via istruttoria si insiste per l'ammissione di interrogatorio formale e prova testimoniale sui capitoli di prova e i testi indicati nella memoria ex art. 183, vi comma n. 2.
3. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese – anche generali 15%- ex
D.M. 55/2014 art. 2 D.M. 55/14, C.U., e oneri accessori di legge.
Convenuto Voglia l'Ill.mo Tribunale adito CP_1
1. IN VIA PREGIUDIZIALE: ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, disporre il rinvio della presente causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per quanto riguarda l'interpretazione degli artt. Artt. 27(3) e 30(1) del
Regolamento REACH nonché 4(1) del Regolamento di Esecuzione 2016/9.1
2. IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande di in quanto infondate in fatto ed in Pt_1
diritto.
3. IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che le convenute sono esclusivamente tenute a versare all'attrice le sole somme relative agli studi effettivamente utilizzati per registrare le sostanze di proprio interesse e pari ad € 35.797 per EX ed € 1.311 per HB come determinato dalla CTU (si veda lo “SCENARIO C”).
4. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite. Convenuto : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Pt_2
1. IN VIA PREGIUDIZIALE: ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, disporre il rinvio della presente causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per quanto riguarda l'interpretazione degli artt. Artt. 27(3) e 30(1) del
Regolamento REACH nonché 4(1) del Regolamento di Esecuzione 2016/9.1
2. IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande di in quanto infondate in fatto ed in Pt_1
diritto.
3. IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che le convenute sono esclusivamente tenute a versare all'attrice le sole somme relative agli studi effettivamente utilizzati per registrare le sostanze di proprio interesse e pari ad € 35.797 per EX ed € 1.311 per HB come determinato dalla CTU (si veda lo “SCENARIO C”).
4. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite.
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già Parte_1 [...]
ha citato in giudizio al fine di sentir accertare il diritto ad Parte_3 CP_1
ottenere il compenso a seguito dell'accesso concesso da a in base all'art. 30 CP_2 CP_1 del Regolamento REACH ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c. e così condannare la convenuta al pagamento di € 113.677,16 (IVA inclusa) oltre interessi di mora (ex art. 1284
IV c.c. dalla notifica della domanda al saldo) e rivalutazione.
Si è così radicata la causa n. R.G. 3613/22.
Nel proprio atto, (d'ora in poi ) ha dichiarato: Parte_1 Pt_1
- di svolgere la propria attività nell'ambito di consulenza connessa alla registrazione, valutazione e restrizione dell'uso di sostanze chimiche;
classificazione, etichettatura e imballaggio di miscele chimiche;
espletamento in genere di tutti gli adempimenti derivanti da normative italiane, europee o extra europee;
- che la convenuta è una società che opera nella produzione, importazione e commercializzazione di coloranti organici ed altre sostanze chimiche prevalentemente nel settore carta, tessile e altre applicazioni;
- di aver svolto e svolgere l'attività di Segretariat / Consortium Manager in alcuni consorzi, al cui interno si riuniscono le imprese che intendono condividere le spese di registrazione delle sostanze e i costi di tutti gli studi necessari sottostanti;
- che in tale veste aveva provveduto al compimento di diversi servizi, tra i quali la gestione contabile - amministrativa afferenti le LOA ovvero le “Lettere di Accesso” che costituiscono gli accordi tra il proprietario dei dati -da una parte- e il registrante - dall'altra parte- sull'accesso al dossier e sul diritto di utilizzo di tali dati.
- che tra il 2017 e il 2018 Centro Reach S.r.l., in nome di alcune società, tra cui la convenuta, aveva iniziato a negoziare con l'accesso ai dati di circa 200 Pt_1
coloranti.
- che le società in questione avevano fornito a svariate liste delle sostanze cui Pt_1
erano interessate, senza però specificare: (i) se le avessero correttamente pre- registrate;
(ii) a quali sostanze le singole Società fossero interessate e (iii) i relativi tonnellaggi di commercializzazione/importazione delle stesse.
- che la convenuta, unitamente ad altre società ( CP_3 Controparte_4 CP_5
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Pt_2
[...
si era rivolta ad , che in prima istanza, con sentenza del 18 dicembre 2018 CP_2
aveva dato ragione a , statuendo che i potenziali registranti non avevano Pt_1
intrapreso negoziazioni in buona fede. Part
- che la , organo di secondo grado davanti al quale era stata impugnata la decisione di , con decisione del 15 dicembre 2020, pur non contestando il metodo di CP_2
valorizzazione dei costi utilizzato da , aveva ritenuto che alle controparti, a Pt_1 dispetto dell'assenza delle informazioni richieste dalla scrivente, spettasse -a fini registrativi- il diritto di accesso ai dati delle sostanze in questione.
- che, in sede di rimando, , con decisione del 3 novembre 2021 aveva fornito gli CP_2 studi summaries e consentito alle Società l'accesso ai dati sui coloranti oggetto della Part causa davanti alla , così che le stesse potessero procedere alla registrazione dei coloranti di interesse entro la data fissata da e tenuto conto delle tempistiche CP_2
scandite dal Regolamento.
- che l'ECHA aveva identificato negli allegati della suddetta sentenza (i) per ciascuna delle 75 sostanze elencate, quale società dovesse essere qualificata come potenziale dichiarante ai sensi del regolamento REACH (allegato I) e aveva fornito direttamente alle parti l'elenco degli studi pertinenti per ciascuna sostanza pertinente (allegato II), insieme alle relative sintesi (allegato III). - che la decisione del 3 novembre 2021, inoltre, aveva sancito il diritto di CP_2
ad essere debitamente compensata per avere la convenuta ottenuto gli studi Pt_1
summaries e il diritto di accesso agli stessi.
- che il credito di troverebbe fondamento principalmente sull'articolo 30(3) Pt_1
del Regolamento REACH, che stabilisce che se i potenziali nuovi dichiaranti desiderano fare riferimento a studi già esistenti su animali vertebrati, devono compensare i precedenti dichiaranti a cui appartengono tali studi per i costi sostenuti.
- che con mail del 27 gennaio 2022 aveva inviato a la fattura proforma di euro CP_1
113.677,16, così quantificata in base a criteri “equi, trasparenti e non discriminatori”;
- che per la determinazione dei costi sarebbe stato aggiunto la valorizzazione della per ogni end-point; sarebbe stato poi applicato uno sconto del 35%, CP_10
stante il fatto che i diritti concessi erano limitati (essendo stato concesso, infatti, il diritto a far riferimento agli studi a fini REACH e solo per quella determinata sostanza); sarebbero stati valorizzati solo gli studi con un punteggio Klimisch 1 o 2 e si sarebbe provveduto a dividere il risultato ottenuto tra tutte le entità legali (oltre alla controparte) che avevano avuto l'accesso a ogni studio per ogni dossier.
Radicatosi il contenzioso, si è costituita chiedendo in via preliminare la riunione CP_1
del presente fascicolo a quello pendente innanzi al Tribunale di Monza;
in via subordinata, ha chiesto la riunione tra la presente causa e quella portante n. R.G. 3654/22 pendente dinanzi al
Tribunale di Vicenza;
in via principale ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
In particolare, la convenuta ha dichiarato che:
- tra il 2017 e il 2018, unitamente ad altre società avevano inutilmente CP_1 tentato di negoziare con l'attrice l'accesso ai dati necessari per registrare con CP_2
circa 100 coloranti;
, tuttavia, in violazione del dettato di cui al Regolamento Pt_1
REACH e del Regolamento di Esecuzione 2016/9, non aveva compiuto tutti gli sforzi necessari per garantire che i costi inerenti alla condivisione delle informazioni fossero determinati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio;
- la mancata messa a disposizione delle informazioni relative ai costi per l'accesso agli studi era stata giudicata illegittima da parte la Commissione di Ricorso di ECHA
("CdR") nella sua sentenza del 15 dicembre 2020, in quanto contrario ai requisiti di
"obiettività, trasparenza e non-discriminazione"; - sulla base della richiamata decisione, il 3 novembre 2021, aveva dato a CP_2
accesso ai dati sui coloranti oggetto della causa davanti alla CdR, così che la CP_1
stessa potesse procedere alla registrazione dei coloranti di interesse;
- , il 27 gennaio 2022, aveva inviato alla convenuta una fattura pro forma per il Pt_1 pagamento di € 113.677,16 corrispondente, a suo dire, a tutti i dati a cui aveva CP_2
consentito l'accesso, senza in alcun modo tenere conto del fatto che le corresponsioni dovevano essere parametrate alle sostanze effettivamente oggetto di registrazione.
- vani erano stati i tentativi di ottenere da le informazioni relative alla Pt_1
quantificazione delle somme richieste;
- a partire da giugno / luglio, la convenuta aveva iniziato a registrare presso solo CP_2
alcune tra le sostanze indicate inizialmente e riprese nella Decisione utilizzando, conseguentemente, una sola parte dei dati gestiti da e messi a disposizione Pt_1
da con la Decisione;
CP_2
- la convenuta si era resa conto che alcuni dei dati dell'attrice, come messi a disposizione da con la Decisione, erano affetti da rilevanti incongruenze, posto CP_2
che alcuni studi non indicavano neppure la sostanza su cui erano stati condotti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già Parte_1 [...]
ha citato in giudizio al fine di sentir accertare il diritto ad ottenere Parte_3 Pt_2
il compenso a seguito dell'accesso concesso da a in base all'art. 30 del CP_2 Pt_2
Regolamento REACH ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c. e così condannare la convenuta al pagamento di € 121.181,38 (IVA inclusa) oltre interessi di mora (ex art. 1284
IV c.c. dalla notifica della domanda al saldo) e rivalutazione.
Si è così radicata la causa n. R.G. 3654/22, nell'ambito della quale Parte_1
ha spiegato le medesime argomentazioni fattuali e giuridiche sopra divisate per la
[...]
causa n. 3613/22.
Nell'ambito di tale giudizio si è costituita chiedendo in via preliminare la riunione del Pt_2
presente fascicolo a quello pendente innanzi al Tribunale di Monza;
in via subordinata, ha chiesto la riunione tra la presente causa e quella portante n. R.G. 3654/22 pendente dinanzi al
Tribunale di Vicenza;
in via principale ha chiesto il rigetto delle domande avversarie. ha svolto le medesime difese e argomentazioni giuridiche, già esposte da Parte_2 CP_1
[... nella causa 3163/22. Con ordinanza del 23/11/22, il giudice del fascicolo 3654/22 ha rigettato l'istanza di riunione della causa in esame, dinanzi al Tribunale di Monta e ha mandato gli atti al Presidente di
Sezione per l'assegnazione del giudice titolare del fascicolo 3613/22.
All'udienza del 30/11/22, il giudice del fascicolo 3613/22, rigettata a propria volta l'istanza di riunione della presente controversia a quella pendente dinanzi al Tribunale di Monza, ha disposto la riunione alla presente procedura del fascicolo pendente dinanzi al Tribunale di
Vicenza n. R.G. 3654/22 e concesso i termini 183 VI cpc.
E' stata disposta CTU nelle cause riunite.
All'udienza del 15/6/23, le convenute hanno chiesto che il giudice disponesse il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Cg per l'interpretazione del regolamento REACH per la determinazione degli studi il cui pagamento è dovuto.
Il giudice ha proposto la definizione della causa ex art. 185 bis cpc mediante pagamento a di € 80.000 per la causa 3613/2022 e € 95.000 per la causa 3654/22. CP_11
All'udienza del 28/9/23, il procuratore di ha dichiarato che la propria cliente ha Pt_1
accettato la proposta formulata dal giudice. I procuratori delle convenute hanno dichiarato di aver svolto una controproposta, basata sugli studi effettivamente utilizzati ma aumentata.
E' stata svolta CTU e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14/1/25, sulla base delle conclusioni rappresentate dalle parti e come sopra emarginate, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini 190 cpc per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla istanza delle convenute in merito al rinvio pregiudiziale alla CG per l'interpretazione dell'art. 30 del regolamento REACH per la determinazione degli studi il cui pagamento è dovuto.
Si tratterebbe di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 30 del Regolamento Reach che prevede che “Prima di procedere alla sperimentazione per conformarsi alle prescrizioni in materia di informazione ai fini della registrazione, i partecipanti ad un SIEF si accertano se esiste uno studio pertinente comunicando in seno al proprio SIEF. … ” e che “Entro un mese dalla richiesta, il proprietario dello studio fornisce la prova delle spese che ha sostenuto al partecipante o ai partecipanti che ne fanno domanda. Il partecipante o i partecipanti e il proprietario compiono ogni sforzo per garantire che i costi inerenti alla condivisione delle informazioni siano determinati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Un aiuto in tal senso può essere fornito da orientamenti in materia di condivisione dei costi, basati su tali principi, adottati dall'agenzia a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera g). In caso di mancato accordo, i costi sono suddivisi in parti uguali. Il proprietario autorizza il rinvio al rapporto completo di studio ai fini della registrazione, entro due settimane dalla ricezione del pagamento. I dichiaranti sono tenuti unicamente a condividere i costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione.”.
Parte convenuta ritiene che la norma debba essere interpretata nel senso che alle convenute non può essere imposto il pagamento di studi di cui non hanno, affatto, fruito e non invece per tutti gli studi messi a disposizione da indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. CP_2
Ritiene questo Tribunale che non sussistono i presupposti per svolgere l'invocato rinvio.
Ed, infatti, a mente dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.
Tuttavia, l'organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, davanti al quale è sollevata tale questione – qualora non sia giudice di ultima stanza – può (non sussistendo alcun obbligo) domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione, sempreché reputi necessaria tale pronuncia per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto.
Inoltre, l'art. 94 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell'Unione europea
(Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale), dispone che la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:
a) un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
c) l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale. Ora, a tacer del fatto che l'istanza svolta dalle convenute è apparsa generica e mancante di alcuni presupposti giuridici, vi è che non sussiste alcuna necessità di un rinvio alla Corte di
Giustizia, posto che la presente controversia deve essere risolta a prescindere dall'applicabilità e interpretazione dell'art. 30 del Regolamento Reach, ma esclusivamente alla stregua del provvedimento di EC del 3/11/21 che segue la sentenza della Commissione di Ricorso del 15/12/2020.
Infatti, il nucleo della normativa di riferimento si basa, come vedremo oltre, sull'accordo che il proprietario dei dati e il dichiarante arrivano a siglare e che contiene l'individuazione di quali sono gli interessati alla registrazione e per quali sostanze. Sulla base di tale accordo vengono cristallizzati anche i costi.
Nel caso di specie, l'accordo non c'è stato e, quindi, sono intervenute tra le parti due provvedimenti da parte di EC (Agenzia europea delle sostanze chimiche) e una pronuncia da parte della Commissione di Ricorso dell'Agenzia.
Ora, le c.d. chambres de recours hanno una natura ibrida a confine tra il potere amministrativo e l'attività giurisdizionale e svolgono il ruolo di “controllo” dei provvedimenti amministrativi mediante cui si manifesta l'attività delle agenzie. I provvedimenti di EC costituiscono, invece, atti giuridicamente vincolanti nei confronti di persone fisiche e giuridiche.
La giurisprudenza eurounitaria esclude una sovrapposizione “teleologica” tra decisore amministrativo e organo di controllo, posto che, pur nell'ambito di una continuità funzionale le chambres de recours, beneficiano di ampio margine di indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni “Trib., 12 dicembre 2002, causa T-63/01, OC & AM c. OH (Forma di un sapone), ECLI:EU:T:2002:317, punto 21).
La Commissione di ricorso dell' è dotata di pregnanti poteri di controllo e di Pt_5
sostituzione e, quindi, ove essa scelga di rinviare la questione agli organi decisionali dell' (come è avvenuto nel caso di specie), questi devono ritenersi vincolati alle Pt_5
statuizioni del board (v. art. 93, par. 3, del regolamento istitutivo di ). CP_2
D'altra parte, la presenza nella Commissione di Ricorso di membri c.d. tecnici consente di ritenere che l'organo non debba limitarsi a un mero controllo di legittimità potendo, invece, di sindacare anche la valutazione degli elementi di fatto che hanno fondato la decisione contestata. Il che significa, che la pronuncia della Commissione di Ricorso è comprensiva anche degli aspetti di merito, che attengono alla discrezionalità tecnica dell'Agenzia. Ora, nel caso di specie, come detto ciò che rileva è l'attuazione del provvedimento di EC del
3/11/2021, emesso sulla scia della pronuncia del CdR del 15/12/2020.
In tal senso, il provvedimento di del 3/11/2021 ha dichiarato che l'Allegato I identifica CP_2
75 sostanze per le quali i corrispondenti Registranti Potenziali hanno dichiarato l'intenzione di registrarsi. Si tratta di sostanze per le quali i potenziali registranti avevano fornito ai precedenti registranti anche lo specifico tonnellaggio. Questi dati – secondo – CP_2
forniscono la certezza giuridica in merito alle informazioni specifiche per ciascuna sostanza che i potenziali registranti intendono utilizzare ai fini della registrazione e, quindi, EC ha sancito il diritto di accesso per tali dati, contemporaneamente indicando l'obbligo delle convenute di corrispondere quanto dovuto all'attrice.
Né a diversa soluzione è possibile giungere, per il fatto che parte convenuta contesta la vincolatività della decisione di del 3/11/22 sostenendo che la stessa non può CP_2
contravvenire al dettato del Regolamento REACH, del Regolamento 2016/9 e degli
Orientamenti e che anche se avesse effettivamente "generato diritti di compensazione" per tutti gli studi elencanti, detto credito non sarebbe in ogni caso esigibile per quanto riguarda gli studi non utilizzati dalle Convenute.
Ed, infatti, tali rilievi sono estranei al presente giudizio.
Come noto, l'eventuale sindacato giurisdizionale sui provvedimenti della Commissione di
Ricorso, che si potrebbe attivare semmai nell'ambito di un ricorso di annullamento fondato sull'articolo 263 TFUE, consiste nell'esaminare se essa sia viziata da errore manifesto, da sviamento di potere o se l'autore della decisione abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale (v. sentenza del 20 settembre 2019, BASF Grenzach/ECHA, T-
125/17, EU:T:2019:638, punto 87 e giurisprudenza ivi citata;
v., parimenti, in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2009, RO CH (Europe), C-425/08, EU:C:2009:635, punto 47).
Pertanto, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia oltreché non accoglibile in quanto la questione risulta irrilevante per il caso di specie, è altresì incoerente con il quadro dei rimedi che l'ordinamento appresta a favore delle convenute, laddove pare voler raggiungere – con eterogenesi dei fini – lo scopo di impugnare e “emendare” il provvedimento di EC del 3/11/2021, secondo l'interpretazione voluta dalle parti (e già respinta come vedremo da . CP_2
2. Viene in esame una controversia attinente il diritto di credito vantato da
[...]
per aver dato ostensione a e a determinati studi scientifici, Parte_1 CP_1 Pt_2 relativi a sostanze coloranti, nell'ambito del regolamento . Pt_3
Il Regolamento REACH (n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio) istituisce un sistema di registrazione sistematica delle sostanze che permette di acquisire le informazioni sui pericoli di ciascuna sostanza e informare gli utilizzatori e i consumatori sulle modalità
d'uso più sicure.
Il testo normativo ha, infatti, lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione.
La registrazione delle sostanze chimiche fabbricate o importate in quantità pari o superiori ad una tonnellata l'anno avviene attraverso la banca dati dell'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) che raccoglie le informazioni sulle sostanze chimiche presenti sul mercato europeo e le rende accessibili al pubblico.
L'Agenzia verifica l'identità della sostanza per individuare le imprese che precedentemente hanno registrato o presentato una richiesta relativa alla stessa sostanza e le mette in contatto tra loro affinché le medesime possano condividere informazioni e facciano parte della stessa trasmissione congiunta.
Il quadro normativo rilevante ai fini della presente controversia riposa essenzialmente sugli artt. 27.3 (“Il dichiarante precedente e il dichiarante o i dichiaranti potenziali compiono ogni sforzo per garantire che i costi inerenti alla condivisione delle informazioni siano determinati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Un aiuto in tal senso può essere fornito da orientamenti in materia di condivisione dei costi, basati su tali principi, adottati dall' a norma dell'articolo Pt_5
77, paragrafo 2, lettera g). I dichiaranti sono tenuti unicamente a condividere i costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione”) e 30.1
(“[…] Entro un mese dalla richiesta, il proprietario dello studio fornisce la prova delle spese che ha sostenuto al partecipante o ai partecipanti che ne fanno domanda. Il partecipante o i partecipanti e il proprietario compiono ogni sforzo per garantire che i costi inerenti alla condivisione delle informazioni siano determinati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Un aiuto in tal senso può essere fornito da orientamenti in materia di condivisione dei costi, basati su tali principi, adottati dall' a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera g). In caso di mancato accordo, i Pt_5 costi sono suddivisi in parti uguali. Il proprietario autorizza il rinvio al rapporto completo di studio ai fini della registrazione, entro due settimane dalla ricezione del pagamento. I dichiaranti sono tenuti unicamente a condividere i costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione”) del Regolamento REACH, il cui tenore è ripreso pedissequamente dall'art.
4.1 del Regolamento di esecuzione 2016/9 (“Ai sensi degli articoli
27, paragrafo 3, e 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, ogni dichiarante di una sostanza deve condividere unicamente i costi delle informazioni che è tenuto a trasmettere all'Agenzia per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione, a norma di tale regolamento. Lo stesso vale anche per i costi amministrativi”).
Il nucleo della normativa si basa, quindi, sull'accordo tra il proprietario dei dati e il dichiarante e sulla base di tale patto vengono cristallizzati anche i costi.
Nel caso di specie, l'accordo non c'è stato, tenuto conto che tra il 2017 e il 2018 Centro
Reach srl, in nome anche delle convenute, aveva iniziato a negoziare con l'accesso Pt_1 ai dati di circa 200 coloranti e che quest'ultima ha rifiutato l'accesso, in quanto mancava di alcune informazioni essenziali (se le sostanze indicate erano state preregistrate;
a quali sostanze le società erano interessate e i relativi tonnellaggi).
Le convenute si sono, quindi, rivolte a che con la pronuncia del 18 dicembre 2018, ha CP_2
inizialmente rigettato il ricorso proposto dalle potenziali dichiaranti, odierne convenute, statuendo che queste ultime, alla stregua di potenziali registranti, non avevano intrapreso negoziazioni in buona fede. Detta pronuncia è stata impugnata avanti alla Commissione di
Ricorso, la quale, con decisione del 15 dicembre 2020 ("Sentenza del Board of Appeal"), ha affermato – il diritto a fini registrativi – delle convenute di avere accesso ai dati delle sostanze in questione.
La Commissione di Ricorso ha, tuttavia, rimesso a il compito di adottare una decisione CP_2
che concedesse alle convenute il permesso di fare riferimento agli studi pertinenti sugli animali vertebrati nei relativi dossier di registrazione delle sostanze, ritenendo di non disporre di informazioni sul contenuto dei fascicoli in questione e sull'adempimento da parte di ciascun ricorrente dell'obbligo di preregistrazione per ciascuna sostanza interessata.
In sede di rimando, , con decisione del 3 novembre 2021, ha infine fornito gli studi CP_2
summaries e consentito alle società convenute l'accesso ai dati sui coloranti oggetto della
Part causa davanti alla relativi alle sostanze di proprio interesse, specificando altresì che “the granting of a permission to refer generates compensation rights for the previous registrant” ovvero che “la concessione di un'autorizzazione al riferimento genera diritti di indennizzo per il dichiarante precedente”. In particolare, con la decisione del 3/11/2021 ha identificato i dati cui le convenute CP_2
potevano far riferimento. Nel fare ciò ha dichiarato che un precedente dichiarante di una sostanza non ha alcun obbligo di condivisione dei dati nei confronti di un operatore che non intende registrare la sostanza in questione e che la concessione di un'autorizzazione al riferimento genera diritti di indennizzo per il dichiarante precedente.
Si legge nel provvedimento di EC che su richiesta esplicita della Commissione di Ricorso durante il procedimento di ricorso, i Registranti Potenziali hanno fornito un elenco che identifica specificamente quale Ricorrente intende registrare quali sostanze. Infatti, l'Allegato
I identifica 75 sostanze per le quali i corrispondenti Registranti Potenziali hanno dichiarato l'intenzione di registrarsi.
EC afferma, quindi, che la decisione di condivisione dei dati deve fornire ai precedenti registranti la certezza giuridica che consenta loro di esercitare i propri diritti di rivendicazione di una quota proporzionale e il diritto di ricorso dinanzi a un tribunale nazionale.
Ciò implica che il precedente registrante abbia la certezza giuridica non solo per quanto riguarda i beneficiari delle autorizzazioni al riferimento, ma anche per quanto riguarda l'ambito dei dati coperti dalle autorizzazioni.
Ciò premesso, conclude nel senso che durante le negoziazioni, i potenziali registranti CP_2
hanno fornito ai precedenti registranti un elenco che specifica il tonnellaggio di ciascuna sostanza per la quale era stata richiesta la condivisione dei dati. Queste informazioni forniscono la certezza giuridica in merito alle informazioni specifiche per ciascuna sostanza che i potenziali registranti intendono utilizzare ai fini della registrazione.
La tesi difensiva oggi svolta dalle convenute era già stata sollevata dinanzi ad la quale CP_2
appunto prende posizione sulla e-mail del 22 marzo 2021, a firma dell'avv Meureu che a sostegno delle proprie argomentazioni aveva, altresì, presentato un elenco delle sostanze ai cui dati relativi agli animali vertebrati i ricorrenti intendevano accedere, diverso da quello fornito dai potenziali dichiaranti alla Commissione di Ricorso
Il passaggio fondamentale della pronuncia è che non può prendere in considerazione le CP_2
argomentazioni o giustificazioni non presentate durante i negoziati. Una decisione sulla condivisione dei dati che concede l'autorizzazione a fare riferimento a dati già presentati deve garantire la certezza del diritto che consenta ai precedenti dichiaranti di esercitare il loro diritto a far valere una richiesta di condivisione equa dinanzi a un tribunale nazionale sulla base di quanto effettivamente negoziato. Ciò premesso, posto che prima di concedere le autorizzazioni al riferimento, aveva CP_2
verificato che ciascun potenziale dichiarante avesse preregistrato ciascuna sostanza che intendeva registrare, è a tali dati che occorre far riferimento per poter procedere alla quantificazione del diritto di credito dell'attrice.
Né ha senso quanto affermato dalle convenute, per cui l'attrice avrebbe fornito alle convenute il prezzo per l'accesso agli studi il 27 gennaio 2022 (pochi mesi dopo il provvedimento di del 3/11/21), tenuto conto che ragionare diversamente significherebbe porre nel nulla i CP_2
provvedimenti di cui sopra.
Tanto meno a diverso argomentare è possibile giungere valorizzando l'inciso della pronuncia della Commissione di Ricorso del 15/12/2020, a tenore del quale “i registranti possono non essere certi, all'inizio delle negoziazioni, se un determinato colorante verrà o meno registrato in quanto questa decisione dipende anche dal costo per l'accesso ai dati”, tenuto conto che la pronuncia fa qui riferimento ad una dinamica fisiologica delle negoziazioni, mentre nel caso di specie, le parti convenute hanno avuto accesso ai dati solo in via forzosa.
4. Venendo ora alla quantificazione delle spettanze di , si osserva quanto segue. Pt_1
Le convenute hanno svolto numerose ulteriori obiezioni in merito alla parametrazione dei compensi.
In particolare, le stesse hanno eccepito l'avvenuta violazione dei requisiti di obiettività, trasparenza e non discriminazione nella determinazione dei costi per la condivisione dei dati, deducendo, che avrebbe dovuto tener conto dell'uso limitato ai soli fini di Reach, Pt_1
della scarsa qualità degli studi determinata sulla base del c.d. punteggio , del formato Per_1
dello studio messo a disposizione come limitato ad una mera sintesi dei risultati.
In particolare, le convenute hanno contestato l'applicazione di costi amministrativi anche per gli studi Klimisch 3 e 4 che sarebbero stati offerti gratuitamente deducendo l'illegittimità di tali oneri;
l'applicazione di uno sconto del 35% anziché del 50%, posto che i diritti sarebbero stati limitati, non avendo cioè le convenute ottenuto i rapporti completi degli studi, ma solo le sintesi dei risultati, né la comproprietà degli studi;
che i costi per l'accesso ai dati di cui è causa non erano stati suddivisi "equamente" tra tutti i registranti che avevano ottenuto accesso ai dati, atteso che li aveva suddivisi esclusivamente tra le aziende che le avevano Pt_1 pagato un compenso per ottenere l'accesso, e non tra tutte quelle che li avevano utilizzati (con esclusione quindi delle filiali delle multinazionali che avevano ottenuto l'accesso gratuitamente). Ora, la CTU in atti, con ragionamento esente da critiche e che viene interamente richiamata nella presente sentenza, ha concluso che il costo, quantificato per singolo studio da parte di sulla base delle liste FL (documento del settembre 2007 che contiene una Pt_1
ricerca sui prezzi medi per servizi di test di laboratorio e capacità di test su nove principali paesi europei produttori di sostanze chimiche), ove presente, è in linea con i dati di riferimento.
Per gli studi non presenti nella suddetta lista FL il CTU ha verificato la congruità del costo praticato da , utilizzando come parametro una media di tre preventivi Pt_1
originariamente richiesti dai registranti e forniti da parte attrice.
Non è stato possibile dare alcuna valutazione per lo studio “two-generation reproductive toxicity based on test type”, in quanto non era uno studio completo ma uno screening e pertanto è stato valorizzato a zero, applicandosi tuttavia i costi amministrativi (sui quali si tornerà fra poco).
La CTU ha, inoltre, osservato che linee guida (Guidance on data sharing ver.
4.1 Dicembre
2023), prevedono che se il registrante non ottiene l'intero studio e quindi lo stesso sarà utilizzato esclusivamente per i requisiti Reach, lo stesso debba subire una riduzione del 50%.
I periti hanno, poi, stimato congrui anche i costi amministrativi, ritenendo di doverli riconoscere anche per gli studi Klimisch 3 e 4, in quanto l'attività amministrativa è un'attività generale di gestione del dato e, pertanto, non necessariamente deve essere strettamente correlata all'affidabilità di tale dato. La motivazione risulta lineare e coerente e meritevole di essere accolta.
Infine, quanto alla doglianza relativa al fatto che avrebbe suddiviso i costi Pt_1
esclusivamente tra alcune aziende e non anche a carico delle filiali delle multinazionali, si rileva che si tratta di contestazione generica, in quanto parte convenuta non ha dato conto di quali fossero tali filiali e di come avrebbe potuto tale circostanza incidere sulla ripartizione finale.
5. Venendo al computo del prezzo dovuto all'attrice, si ritiene equo riconoscere a la somma di € 72.138 per EX e € 67.186 per HB. Pt_1
D'altra parte, si è già ampiamente spiegata l'irrilevanza dell'avvenuta registrazione ovvero del mancato utilizzo dei dati.
Su tali somme decorrono gli interessi ex art. D. Lgs 231/2002, dalla notifica dell'atto di citazione al saldo. Nulla a titolo di rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
6. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico delle convenute, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro medio, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Sono, quindi, liquidabili € 14.103,00 con aumento del 30% per la presenza di più avversari e, quindi, un importo finale di € 18.333,90.
Sono, poi, dovute € 786 per spese esenti.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico delle convenute.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, nelle cause riunite nn. 3613/2022 e
3654/22, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda di parte attrice e per l'effetto ACCERTA il diritto di a ottenere il compenso a seguito del diritto di accesso Parte_1
concesso dal provvedimento di del 3/11/21 a CP_2 Controparte_12
ND a corrispondere a € 72.138, oltre interessi CP_1 Parte_1 ex art. D. Lgs 231/2002 dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
ND a corrispondere a € 67.186, oltre interessi ex Pt_2 Parte_1
art. D. Lgs 231/2002 dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
ND e in solido tra loro a corrispondere a CP_1 Pt_2 Parte_1 le spese di lite che liquida in € 18.333,90 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA nonché €
[...]
786 per spese esenti.
Pone definitivamente a carico delle convenute le spese di CTU.
Vicenza, 4/6/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello