CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5.03.2025
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2271/2022 del Ruolo generale lavoro
T R A
– in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dall'avv. A. Pt_1
Gambino
APPELLANTE
E rappresentato e difeso da sé stesso Controparte_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato il 02.03.2020, l'avv. ha proposto opposizione ad avviso di Controparte_1
addebito n. 371-2019-00243185-73 del 24.12.2019, notificato il 17.01.2020, per sentir Pt_1
dichiarare l'illegittimità della iscrizione alla Gestione Separata e comunque la prescrizione del credito contributivo per l'anno 2012.
L' si è costituito in giudizio per impugnare e contestare l'opposizione proposta, per essere la Pt_1
stessa inammissibile, improponibile ed infondata.
La causa è stata decisa dal Giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Napoli con la sentenza n.
1560/22 del 22.03.2022, che ha accolto l'opposizione annullando l'avviso di addebito impugnato con condanna dell' alla refusione delle spese processuali. Pt_1
Avverso tale pronuncia ha interposto gravame l' deducendo la erroneità della stessa sia per non Pt_1
avere rilevato la tardività della opposizione sia per avere erroneamente dichiarato la prescrizione della pretesa contributiva. Ha concluso per il rigetto della opposizione con vittoria di spese di lite.
L'appellato, costituitosi in giudizio, ha eccepito la improcedibilità del ricorso siccome notificato non per la originaria udienza (rinviata di ufficio) ma per quella successiva. Ha, poi, nel merito resistito al gravame chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese di lite. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
*****
In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall'appellato considerato che, come ritenuto dalla Suprema Corte, nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione da parte della corte d'appello prima della sua apertura, ove l'appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e l'appellato si sia ritualmente costituito, il gravame non può essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare
l'incidenza del comportamento dell'appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'avvenuto rispetto dei termini con riferimento alla udienza successivamente fissata e della rituale costituzione della parte appellata (Cass. Civ. 16517/2016).
Fondato è il motivo di gravame sulla tardività della opposizione proposta dal ricorrente.
Il Giudice di primo grado ha annullato l'avviso di addebito opposto sulla scorta della seguente considerazione: “…. l'opposizione è fondata. Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal
d.lgs. n. 46 del 1999 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali
e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Nel caso di specie l'opponente ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. adducendo fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, ossia la prescrizione del credito, successiva alla supposta notifica del titolo, sottraendo l'azione al termine decadenziale previsto per la sua proposizione dall'art.24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Nessun problema di tempestività dunque si pone.
Palese è l'errore di qualificazione della domanda considerato che come risulta dalla documentazione in atti, l'avviso di addebito n. 371-2019- 00243185-73 del 24.12.2019 è stato notificato il Pt_1
17.01.2020.
Se così è nessuna prescrizione può dirsi maturata a decorrere dal 17.01.2020; tanto è che lo stesso giudicante accoglie l'eccezione di prescrizioni per fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo.
D'altra parte, la prescrizione antecedente la formazione del titolo non poteva essere utilmente fatta valere perché l'avv. ha depositato il ricorso in opposizione in data 02.03.2020, ossia Controparte_1 tardivamente rispetto al termine prescritto dall'art. 24 del Decreto Legislativo 26.02.1999 n. 46.
L'avviso di addebito n. 371-2019-00243185-73 del 24.12.2019 è stato notificato il 17.01.2020, Pt_1
come risulta dalla documentazione in atti, con raccomandata a/r n. 63033270518-1 spedita dall'ufficio postale in data 14.01.2020.
In conclusione, l'opposizione era manifestamente tardiva, sicché restava precluso all'avv. CP_1
di sollevare eccezione di prescrizione estintiva antecedente la formazione del titolo.Tra
[...]
l'altro, è evidente che il Tribunale, nella motivazione della sentenza, sostenga una tesi manifestamente contraddittoria: da un lato afferma che trattasi di opposizione all'esecuzione successiva alla formazione del titolo (quindi successiva alla data di notifica dell'avviso di addebito tardivamente impugnato), dall'altra ritiene che sia fondata l'eccezione di prescrizione per fatti estintivi antecedenti la formazione del titolo.
L'appello va, pertanto, accolto, assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Considerata la natura meramente processuale della pronunzia le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in causa.
PQM
La Corte così decide:
a) accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile la opposizione all'avviso di addebito di cui è causa;
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio. Il Consigliere est. dott. Maria Chiodi
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5.03.2025
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2271/2022 del Ruolo generale lavoro
T R A
– in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dall'avv. A. Pt_1
Gambino
APPELLANTE
E rappresentato e difeso da sé stesso Controparte_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato il 02.03.2020, l'avv. ha proposto opposizione ad avviso di Controparte_1
addebito n. 371-2019-00243185-73 del 24.12.2019, notificato il 17.01.2020, per sentir Pt_1
dichiarare l'illegittimità della iscrizione alla Gestione Separata e comunque la prescrizione del credito contributivo per l'anno 2012.
L' si è costituito in giudizio per impugnare e contestare l'opposizione proposta, per essere la Pt_1
stessa inammissibile, improponibile ed infondata.
La causa è stata decisa dal Giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Napoli con la sentenza n.
1560/22 del 22.03.2022, che ha accolto l'opposizione annullando l'avviso di addebito impugnato con condanna dell' alla refusione delle spese processuali. Pt_1
Avverso tale pronuncia ha interposto gravame l' deducendo la erroneità della stessa sia per non Pt_1
avere rilevato la tardività della opposizione sia per avere erroneamente dichiarato la prescrizione della pretesa contributiva. Ha concluso per il rigetto della opposizione con vittoria di spese di lite.
L'appellato, costituitosi in giudizio, ha eccepito la improcedibilità del ricorso siccome notificato non per la originaria udienza (rinviata di ufficio) ma per quella successiva. Ha, poi, nel merito resistito al gravame chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese di lite. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
*****
In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall'appellato considerato che, come ritenuto dalla Suprema Corte, nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione da parte della corte d'appello prima della sua apertura, ove l'appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e l'appellato si sia ritualmente costituito, il gravame non può essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare
l'incidenza del comportamento dell'appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'avvenuto rispetto dei termini con riferimento alla udienza successivamente fissata e della rituale costituzione della parte appellata (Cass. Civ. 16517/2016).
Fondato è il motivo di gravame sulla tardività della opposizione proposta dal ricorrente.
Il Giudice di primo grado ha annullato l'avviso di addebito opposto sulla scorta della seguente considerazione: “…. l'opposizione è fondata. Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal
d.lgs. n. 46 del 1999 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali
e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Nel caso di specie l'opponente ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. adducendo fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, ossia la prescrizione del credito, successiva alla supposta notifica del titolo, sottraendo l'azione al termine decadenziale previsto per la sua proposizione dall'art.24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Nessun problema di tempestività dunque si pone.
Palese è l'errore di qualificazione della domanda considerato che come risulta dalla documentazione in atti, l'avviso di addebito n. 371-2019- 00243185-73 del 24.12.2019 è stato notificato il Pt_1
17.01.2020.
Se così è nessuna prescrizione può dirsi maturata a decorrere dal 17.01.2020; tanto è che lo stesso giudicante accoglie l'eccezione di prescrizioni per fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo.
D'altra parte, la prescrizione antecedente la formazione del titolo non poteva essere utilmente fatta valere perché l'avv. ha depositato il ricorso in opposizione in data 02.03.2020, ossia Controparte_1 tardivamente rispetto al termine prescritto dall'art. 24 del Decreto Legislativo 26.02.1999 n. 46.
L'avviso di addebito n. 371-2019-00243185-73 del 24.12.2019 è stato notificato il 17.01.2020, Pt_1
come risulta dalla documentazione in atti, con raccomandata a/r n. 63033270518-1 spedita dall'ufficio postale in data 14.01.2020.
In conclusione, l'opposizione era manifestamente tardiva, sicché restava precluso all'avv. CP_1
di sollevare eccezione di prescrizione estintiva antecedente la formazione del titolo.Tra
[...]
l'altro, è evidente che il Tribunale, nella motivazione della sentenza, sostenga una tesi manifestamente contraddittoria: da un lato afferma che trattasi di opposizione all'esecuzione successiva alla formazione del titolo (quindi successiva alla data di notifica dell'avviso di addebito tardivamente impugnato), dall'altra ritiene che sia fondata l'eccezione di prescrizione per fatti estintivi antecedenti la formazione del titolo.
L'appello va, pertanto, accolto, assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Considerata la natura meramente processuale della pronunzia le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in causa.
PQM
La Corte così decide:
a) accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile la opposizione all'avviso di addebito di cui è causa;
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio. Il Consigliere est. dott. Maria Chiodi
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone