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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 13/06/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 473/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
FIRENZE;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. SFORZI SIMONETTA;
RESISTENTE nonché
(C.F. e Controparte_2 C.F._2 CP_3
C.F. )
[...] C.F._3
RESISTENTI NON COSTITUITE
Oggetto: accertamento dell'accettazione dell'eredità. Conclusioni: all'udienza di discussione del 10.06.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia della resistente in quanto non costituitasi in giudizio, sebbene CP_3
ritualmente evocata in esso.
Ciò posto, l'odierno ricorrente, deducendo di dover sanare la continuità delle trascrizioni ai fini della prosecuzione dell'esecuzione forzata immobiliare n.
40/2023, a cui è riunita quella n. 72/2023 RGEI dinanzi al Tribunale di
Grosseto, ha adito quest'ultimo, agendo nei confronti di CP_1 CP_3
e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...] Controparte_2
l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dichiarare
l'intervenuta accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c. da parte dei sig.ri CP_2
e relativamente alla successione del de cuius e, per
[...] CP_1 Persona_1
l'effetto, ordinare alla Conservatoria competente l'iscrizione della sentenza nei registri immobiliari relativamente all'immobile sito in Campagnatico, via Mazzini n. 16, fg. 37, part. 230, sub 21”.
In via preliminare, va osservato che la resistente chiamata in causa
[...]
è defunta in data 27.07.2021 (cfr. all. 2 fasc. resistente CP_2 CP_1
, prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuto il
[...]
22.03.2024.
Con provvedimento del 03.07.2024 è stata sottoposta alle parti la questione della nullità della domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di in quanto soggetto defunto al tempo della proposizione Controparte_2
della domanda, avvenuta con il deposito del ricorso.
Con memoria autorizzata la parte ricorrente ha rilevato la carenza di interesse a evocare in giudizio ulteriori soggetti e si è rimessa al giudicante per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di
[...]
CP_2
La parte resistente ha chiesto, in conseguenza del rilievo CP_1
officioso, dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta contro
[...]
CP_2
Ciò posto, la domanda di parte ricorrente proposta nei confronti di
[...]
va dichiarata nulla in modo insanabile. CP_2
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che “L'atto di citazione proposto nei confronti di una persona giuridica estinta non può dar luogo alla instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, né alla costituzione di un regolare rapporto processuale;
in tal caso, si verifica nullità della citazione e, diversamente dalla ipotesi in cui la nullità investa la notificazione e non la sostanza dell'atto introduttivo del giudizio, non è consentita al giudice di appello la rimessione della causa ex art. 354 c.p.c. al giudice di primo grado” (Cass: Civ. n. 2647/2018; Cass. Civ. n. 532/1962).
Alla luce del principio richiamato, poiché nel caso di specie la resistente era già morta al tempo del deposito del ricorso ad opera Controparte_2
di parte ricorrente, deve ritenersi insanabilmente nulla la domanda proposta nei confronti della resistente in quanto proposta contro soggetto CP_2
che, al momento della sua proposizione, avvenuta con il deposito del ricorso, era già defunto e, dunque, inesistente.
Né è possibile disporre, come suggerito dal ricorrente, l'integrazione del contraddittorio verso gli eredi di al fine di sanare il Controparte_2
suddetto vizio della domanda, in quanto, alla luce dei principi richiamati, la domanda proposta contro soggetto defunto è insanabilmente nulla e non può concedersi alcun termine per sanarla.
In definitiva, va dichiarata la nullità insanabile della domanda proposta dal ricorrente contro la resistente Controparte_2 Venendo alla domanda proposta dal ricorrente contro va CP_1
dichiarata l'infondatezza della stessa.
In diritto, va rilevato che affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art. 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art. 459 c.c.).
Dunque, l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità
(artt. 565 e 581 c.c.).
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass. Civ. n. 22730/2021; Cass. Civ. n. 31695/2019;
Cass. Civ. n. 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Civ. n. 10519/2024; Cass. Civ. n.
817/2025). Inoltre, sebbene la prevalente giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto che la produzione del certificato dello stato di famiglia sia idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare (cfr. Cass. Civ. n. 16814/2018; Cass. Civ. n.
210/2021; Cass. Civ. n. 817/2025), di contro è stata ritenuta prova di per sé inidonea a dimostrare la relazione di parentela o di coniugio la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, esaurendo questa i suoi effetti nei rapporti tra
P.A. e privato (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 12065/2014; Cass. Civ. n. 11276/2018;
Cass. Civ. n. 8973/2020).
Nel caso di specie, non risulta idoneamente provata dal ricorrente la delazione dell'eredità di in capo al resistente Persona_1 CP_1
Invero, non solo non risulta prodotto alcun certificato di morte relativo al suddetto sicché non vi è prova dell'apertura della successione di Persona_1
quest'ultimo, ma soprattutto, non risulta prodotto in giudizio alcun atto dei registri dello Stato Civile da cui sia possibile desumere il rapporto di parentela, nel caso di specie, di filiazione, tra il resistente e CP_1 Persona_1
Né assume rilevanza la documentazione prodotta dal ricorrente.
Gli atti della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Grosseto sono irrilevanti per la dimostrazione della delazione ereditaria in favore di e il contratto di compravendita concluso tra CP_1 CP_1
quali venditori, e quale acquirente, in data Controparte_2 CP_3
14.06.2005 appare parimenti irrilevante, in quanto non contiene informazioni sui rapporti di parentela tra e e CP_1 Controparte_2 Persona_1
la dichiarazione dei venditori sui titoli di provenienza dell'immobile, in particolare alla denuncia di successione di sono irrilevanti ai fini Persona_1
del presente giudizio, non potendo surrogare gli estratti dei registri dello Stato
Civile. La documentazione prodotta dal resistente è inidonea a provare la delazione ereditaria in proprio favore, posto che essa si riferisce alla successione mortis causa di e non a quella di Controparte_2 Persona_1
Infine, deve osservarsi che, ai fini della prova di uno status personae, specie quando l'accertamento di esso è oggetto principale di causa, non può applicarsi il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 comma 1
c.p.c., non operando tale principio in materia di posizioni giuridiche indisponibili, quali sono gli status della persona (cfr. Cass. Civ. n. 4791/2020).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve dunque ritenersi che non risulta provata nel presente giudizio la delazione dell'eredità di a favore Persona_1
di sicché non è possibile accertare in capo allo stesso alcuna CP_1
accettazione dell'eredità di presupponendo logicamente e Persona_1
giuridicamente tale accettazione la delazione ereditaria.
Ciò rende irrilevante l'analisi degli atti di accettazione dell'eredità di Per_1
dedotti dal ricorrente.
[...]
In conclusione, la domanda del ricorrente nei confronti di è CP_1
infondata e va respinta, in quanto sfornita di adeguata prova.
La non contestazione ad opera di della domanda di parte CP_1
ricorrente nei propri confronti e la mancata costituzione di CP_3
giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 473/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la nullità insanabile della domanda proposta dal ricorrente contro
Controparte_2
2) respinge le altre domande proposte dal ricorrente;
3) compensa le spese processuali. Grosseto, 13.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 473/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
FIRENZE;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. SFORZI SIMONETTA;
RESISTENTE nonché
(C.F. e Controparte_2 C.F._2 CP_3
C.F. )
[...] C.F._3
RESISTENTI NON COSTITUITE
Oggetto: accertamento dell'accettazione dell'eredità. Conclusioni: all'udienza di discussione del 10.06.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia della resistente in quanto non costituitasi in giudizio, sebbene CP_3
ritualmente evocata in esso.
Ciò posto, l'odierno ricorrente, deducendo di dover sanare la continuità delle trascrizioni ai fini della prosecuzione dell'esecuzione forzata immobiliare n.
40/2023, a cui è riunita quella n. 72/2023 RGEI dinanzi al Tribunale di
Grosseto, ha adito quest'ultimo, agendo nei confronti di CP_1 CP_3
e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...] Controparte_2
l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dichiarare
l'intervenuta accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c. da parte dei sig.ri CP_2
e relativamente alla successione del de cuius e, per
[...] CP_1 Persona_1
l'effetto, ordinare alla Conservatoria competente l'iscrizione della sentenza nei registri immobiliari relativamente all'immobile sito in Campagnatico, via Mazzini n. 16, fg. 37, part. 230, sub 21”.
In via preliminare, va osservato che la resistente chiamata in causa
[...]
è defunta in data 27.07.2021 (cfr. all. 2 fasc. resistente CP_2 CP_1
, prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuto il
[...]
22.03.2024.
Con provvedimento del 03.07.2024 è stata sottoposta alle parti la questione della nullità della domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di in quanto soggetto defunto al tempo della proposizione Controparte_2
della domanda, avvenuta con il deposito del ricorso.
Con memoria autorizzata la parte ricorrente ha rilevato la carenza di interesse a evocare in giudizio ulteriori soggetti e si è rimessa al giudicante per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di
[...]
CP_2
La parte resistente ha chiesto, in conseguenza del rilievo CP_1
officioso, dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta contro
[...]
CP_2
Ciò posto, la domanda di parte ricorrente proposta nei confronti di
[...]
va dichiarata nulla in modo insanabile. CP_2
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che “L'atto di citazione proposto nei confronti di una persona giuridica estinta non può dar luogo alla instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, né alla costituzione di un regolare rapporto processuale;
in tal caso, si verifica nullità della citazione e, diversamente dalla ipotesi in cui la nullità investa la notificazione e non la sostanza dell'atto introduttivo del giudizio, non è consentita al giudice di appello la rimessione della causa ex art. 354 c.p.c. al giudice di primo grado” (Cass: Civ. n. 2647/2018; Cass. Civ. n. 532/1962).
Alla luce del principio richiamato, poiché nel caso di specie la resistente era già morta al tempo del deposito del ricorso ad opera Controparte_2
di parte ricorrente, deve ritenersi insanabilmente nulla la domanda proposta nei confronti della resistente in quanto proposta contro soggetto CP_2
che, al momento della sua proposizione, avvenuta con il deposito del ricorso, era già defunto e, dunque, inesistente.
Né è possibile disporre, come suggerito dal ricorrente, l'integrazione del contraddittorio verso gli eredi di al fine di sanare il Controparte_2
suddetto vizio della domanda, in quanto, alla luce dei principi richiamati, la domanda proposta contro soggetto defunto è insanabilmente nulla e non può concedersi alcun termine per sanarla.
In definitiva, va dichiarata la nullità insanabile della domanda proposta dal ricorrente contro la resistente Controparte_2 Venendo alla domanda proposta dal ricorrente contro va CP_1
dichiarata l'infondatezza della stessa.
In diritto, va rilevato che affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art. 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art. 459 c.c.).
Dunque, l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità
(artt. 565 e 581 c.c.).
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass. Civ. n. 22730/2021; Cass. Civ. n. 31695/2019;
Cass. Civ. n. 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Civ. n. 10519/2024; Cass. Civ. n.
817/2025). Inoltre, sebbene la prevalente giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto che la produzione del certificato dello stato di famiglia sia idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare (cfr. Cass. Civ. n. 16814/2018; Cass. Civ. n.
210/2021; Cass. Civ. n. 817/2025), di contro è stata ritenuta prova di per sé inidonea a dimostrare la relazione di parentela o di coniugio la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, esaurendo questa i suoi effetti nei rapporti tra
P.A. e privato (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 12065/2014; Cass. Civ. n. 11276/2018;
Cass. Civ. n. 8973/2020).
Nel caso di specie, non risulta idoneamente provata dal ricorrente la delazione dell'eredità di in capo al resistente Persona_1 CP_1
Invero, non solo non risulta prodotto alcun certificato di morte relativo al suddetto sicché non vi è prova dell'apertura della successione di Persona_1
quest'ultimo, ma soprattutto, non risulta prodotto in giudizio alcun atto dei registri dello Stato Civile da cui sia possibile desumere il rapporto di parentela, nel caso di specie, di filiazione, tra il resistente e CP_1 Persona_1
Né assume rilevanza la documentazione prodotta dal ricorrente.
Gli atti della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Grosseto sono irrilevanti per la dimostrazione della delazione ereditaria in favore di e il contratto di compravendita concluso tra CP_1 CP_1
quali venditori, e quale acquirente, in data Controparte_2 CP_3
14.06.2005 appare parimenti irrilevante, in quanto non contiene informazioni sui rapporti di parentela tra e e CP_1 Controparte_2 Persona_1
la dichiarazione dei venditori sui titoli di provenienza dell'immobile, in particolare alla denuncia di successione di sono irrilevanti ai fini Persona_1
del presente giudizio, non potendo surrogare gli estratti dei registri dello Stato
Civile. La documentazione prodotta dal resistente è inidonea a provare la delazione ereditaria in proprio favore, posto che essa si riferisce alla successione mortis causa di e non a quella di Controparte_2 Persona_1
Infine, deve osservarsi che, ai fini della prova di uno status personae, specie quando l'accertamento di esso è oggetto principale di causa, non può applicarsi il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 comma 1
c.p.c., non operando tale principio in materia di posizioni giuridiche indisponibili, quali sono gli status della persona (cfr. Cass. Civ. n. 4791/2020).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve dunque ritenersi che non risulta provata nel presente giudizio la delazione dell'eredità di a favore Persona_1
di sicché non è possibile accertare in capo allo stesso alcuna CP_1
accettazione dell'eredità di presupponendo logicamente e Persona_1
giuridicamente tale accettazione la delazione ereditaria.
Ciò rende irrilevante l'analisi degli atti di accettazione dell'eredità di Per_1
dedotti dal ricorrente.
[...]
In conclusione, la domanda del ricorrente nei confronti di è CP_1
infondata e va respinta, in quanto sfornita di adeguata prova.
La non contestazione ad opera di della domanda di parte CP_1
ricorrente nei propri confronti e la mancata costituzione di CP_3
giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 473/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la nullità insanabile della domanda proposta dal ricorrente contro
Controparte_2
2) respinge le altre domande proposte dal ricorrente;
3) compensa le spese processuali. Grosseto, 13.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia