Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/06/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
1858/2024 N.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1858/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.01.1951, residente a [...] e (C.F.: Parte_2
), nata a [...] il [...], residente a [...] ed elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia alla Via Nocera n.
136 presso lo studio dell'avv. Teresa Cesarano, che li rappresenta e difende come da procure in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025 i ricorrenti si sono riportati al contenuto del ricorso introduttivo, esprimendo la volontà di non riconciliarsi e di volersi quindi separare alle condizioni indicate in ricorso.
Il P.M., in data 08.10.2024, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.09.2024 le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario nel comune di Castellammare di Stabia in data 28.04.1979 e che, essendo venuta tra loro meno la comunione materiale e spirituale a causa di incompatibilità caratteriali che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno rappresentato di aver deciso di
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Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, la causa è stata riassegnata alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore in data 01.04.2025; con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 12.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il tribunale che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, anche nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Ciò detto, le condizioni stabilite in ricorso e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni pattuite di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati fissando in piena autonomia la loro residenza e dandosi reciproco avviso di ogni eventuale variazione, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra che ne godrà unitamente a tutto Pt_2 il mobilio ivi allocato, mentre il Sig. entro congruo termine se ne allontanerà individuando Parte_1 altro domicilio personale che comunque provvederà a comunicare al coniuge;
3) sotto il profilo patrimoniale, il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Pt_2 mese l'importo di € 300,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento, importo suscettibile di rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT;
4) i coniugi dichiarano di aver risolto bonariamente ogni questione relativa ai beni mobili e di valore presenti nella casa coniugale;
5) visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l.
3/2003, le parti si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera
2 d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 131 parte II, serie A dei registri di matrimonio del Comune di Castellammare di Stabia dell'anno 1979);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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