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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18059 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice onorario, dott. RM Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35905 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 05.09.2025; tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Romina D'Annunzio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, viale dell'Umanesimo n. 37, giusta procura in calce all'atto di opposizione;
-attore opponente-
e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Ippoliti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Pianoro 46/C, giusta procura in atti;
-convenuto opposto-
Oggetto: opposizione avverso il D.I. n. 3105/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 24.02.2022 nel giudizio R.G. n. 3406/2022.
Conclusioni: come verbale del 05.09.2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena che è volto a confermare o meno la sussistenza e/o la validità del credito azionato in monitorio nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale conserva la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto. Tale giudizio, pertanto, è caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere della prova gravante sul creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione positiva si considera assolto con la dimostrazione della fonte
(negoziale o legale) del proprio diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza (Cass. SS. UU. nr. 13533/2001).
Giusto quanto sopra, occorre precisare che nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di una scrittura privata, asseritamente ricognitiva di un rapporto di prestito/mutuo, nonché di un estratto conto attestante l'avvenuta consegna della somma di cui si chiede, in parte, la restituzione.
Nel merito, tuttavia, la pretesa creditoria avanzata da parte opposta risulta infondata per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine al titolo costitutivo del credito azionato.
In primo luogo, si osserva che la scrittura privata prodotta in giudizio risulta inidonea a fornire la prova certa dell'esistenza di un contratto di mutuo (o prestito tra privati). Come già precisato con ordinanza del 19.10.2022 la circostanza che le firme di siano apposte sulla pagina n. 2 Parte_1 della scrittura – in assenza di univoci elementi di collegamento materiale e logico tra le stesse e la parte superiore del documento, contenente il testo negoziale – non è da sola sufficiente a considerarla come riconoscimento di debito nei confronti di , inficiando così il valore probatorio Controparte_1 della scrittura stessa, non potendosi escludere che le sottoscrizioni siano state apposte per finalità diverse o in un contesto estraneo alla pattuizione del prestito di euro 15.000,00.
Ad ulteriore conferma dell'insussistenza del titolo di credito, assume rilievo dirimente la causale del bonifico bancario con cui la somma è stata trasferita, recante la dicitura “regalia”. Tale espressione, proveniente dallo stesso disponente, costituisce un indice inequivoco dell'animus donandi o comunque di una attribuzione a titolo di liberalità, ponendosi in netto e inconciliabile contrasto con la causa del contratto di mutuo, la quale presuppone l'obbligo di restituzione della somma.
In tema di mutuo, incombe su colui che agisce – nel caso di specie sulla parte opposta – per la restituzione l'onere di provare non solo la materiale consegna del denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della controparte di restituirlo. Nel caso di specie, la qualificazione dell'elargizione come “regalia” nella disposizione di bonifico, unita all'incertezza documentale della scrittura privata, porta a ritenere non provato il titolo contrattuale posto a fondamento della domanda.
L'opposizione va pertanto accolta.
Non sussistono invece i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di condanna di parte attrice soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 3105/2022;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida nell'importo di € € 1.700,00 per compenso, nonché € 118,50 per esborsi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 23.12.2025
Il Giudice
RM Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice onorario, dott. RM Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35905 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 05.09.2025; tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Romina D'Annunzio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, viale dell'Umanesimo n. 37, giusta procura in calce all'atto di opposizione;
-attore opponente-
e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Ippoliti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Pianoro 46/C, giusta procura in atti;
-convenuto opposto-
Oggetto: opposizione avverso il D.I. n. 3105/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 24.02.2022 nel giudizio R.G. n. 3406/2022.
Conclusioni: come verbale del 05.09.2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena che è volto a confermare o meno la sussistenza e/o la validità del credito azionato in monitorio nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale conserva la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto. Tale giudizio, pertanto, è caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere della prova gravante sul creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione positiva si considera assolto con la dimostrazione della fonte
(negoziale o legale) del proprio diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza (Cass. SS. UU. nr. 13533/2001).
Giusto quanto sopra, occorre precisare che nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di una scrittura privata, asseritamente ricognitiva di un rapporto di prestito/mutuo, nonché di un estratto conto attestante l'avvenuta consegna della somma di cui si chiede, in parte, la restituzione.
Nel merito, tuttavia, la pretesa creditoria avanzata da parte opposta risulta infondata per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine al titolo costitutivo del credito azionato.
In primo luogo, si osserva che la scrittura privata prodotta in giudizio risulta inidonea a fornire la prova certa dell'esistenza di un contratto di mutuo (o prestito tra privati). Come già precisato con ordinanza del 19.10.2022 la circostanza che le firme di siano apposte sulla pagina n. 2 Parte_1 della scrittura – in assenza di univoci elementi di collegamento materiale e logico tra le stesse e la parte superiore del documento, contenente il testo negoziale – non è da sola sufficiente a considerarla come riconoscimento di debito nei confronti di , inficiando così il valore probatorio Controparte_1 della scrittura stessa, non potendosi escludere che le sottoscrizioni siano state apposte per finalità diverse o in un contesto estraneo alla pattuizione del prestito di euro 15.000,00.
Ad ulteriore conferma dell'insussistenza del titolo di credito, assume rilievo dirimente la causale del bonifico bancario con cui la somma è stata trasferita, recante la dicitura “regalia”. Tale espressione, proveniente dallo stesso disponente, costituisce un indice inequivoco dell'animus donandi o comunque di una attribuzione a titolo di liberalità, ponendosi in netto e inconciliabile contrasto con la causa del contratto di mutuo, la quale presuppone l'obbligo di restituzione della somma.
In tema di mutuo, incombe su colui che agisce – nel caso di specie sulla parte opposta – per la restituzione l'onere di provare non solo la materiale consegna del denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della controparte di restituirlo. Nel caso di specie, la qualificazione dell'elargizione come “regalia” nella disposizione di bonifico, unita all'incertezza documentale della scrittura privata, porta a ritenere non provato il titolo contrattuale posto a fondamento della domanda.
L'opposizione va pertanto accolta.
Non sussistono invece i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di condanna di parte attrice soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 3105/2022;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida nell'importo di € € 1.700,00 per compenso, nonché € 118,50 per esborsi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 23.12.2025
Il Giudice
RM Colazingari