Articolo 2174 del Codice civile
Articolo 2173Articolo 2086
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19 aprile 1942
Art. 2174.

(Obblighi del soccidario).

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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