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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1000/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Cherubini Simona Maria Domenica Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 18/02/2025, da:
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. GADALETA ANNA MARIA, giusta procura in atti, e
(CF: , nata a [...], il Parte_2 C.F._2
28/11/1973, con il proc. dom. avv. REGANTINI CINZIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 24/02/1996 a Portoscuso (SU), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio (n. a Merate il 27/04/2006), oggi maggiorenne non Per_1 ancora economicamente indipendente.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
13/05/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo
1 dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 21/03/2025 e il 02/04/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_2
e , alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli
[...] Parte_1
effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portoscuso (Sud
Sardegna), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1996, atto n. 2, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Cherubini Simona Maria Domenica Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 18/02/2025, da:
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. GADALETA ANNA MARIA, giusta procura in atti, e
(CF: , nata a [...], il Parte_2 C.F._2
28/11/1973, con il proc. dom. avv. REGANTINI CINZIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 24/02/1996 a Portoscuso (SU), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio (n. a Merate il 27/04/2006), oggi maggiorenne non Per_1 ancora economicamente indipendente.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
13/05/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo
1 dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 21/03/2025 e il 02/04/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_2
e , alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli
[...] Parte_1
effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portoscuso (Sud
Sardegna), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1996, atto n. 2, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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