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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/04/2024, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale di Fermo nelle persone dei Magistrati:
Dr. Bruno Castagnoli - Presidente
Dr. Mariannunziata Taverna - Giudice
Dr. Lucia Rocchi - Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 367 R.G. V.G. dell'anno 2024 promosso da: nata il [...], CF: residente a [...] C.F._1
Pompeiana n. 188
e
, nato il [...], CF: residente a [...] C.F._2
Pompeiana n. 188 entrambi i ricorrenti assistiti e difesi dall'Avv. Sonia Marrozzini del Foro di Fermo (CF:
) per procura alle liti rilasciata con atto separato da considerarsi steso in C.F._3
calce al ricorso e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Fermo alla Via Recanati n.
8. Con autorizzazione a ricevere tutte le comunicazioni presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
FATTO E DIRITTO
Rilevato che i coniugi e , sopra generalizzato, hanno Parte_1 CP_1 presentato ricorso congiunto e cumulativo per ottenere pronuncia di separazione personale e la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fermo il 27/07/2002 alle condizioni di cui al ricorso, poi modificate in considerazione della maggiore età del figlio e come di seguito esposte;
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2.I separandi, essendo autonomi economicamente e capaci di far fronte ai propri bisogni ed alle proprie esigenze di vita, si danno formalmente atto di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo economico, anche di natura alimentare;
3. Il sig. , di comune accordo con la SI.ra ha già lasciato la casa coniugale di CP_1 Pt_1 proprietà dei parenti della moglie, liberandola dalla totalità dei propri effetti personali ad eccezione di alcuni capi di vestiario che verranno recuperati, per trasferirsi presso la casa della madre sita a Fermo alla Via Sapri n. 14;
4. La figlia minore , studentessa di scuola media-superiore, viene affidata ad Persona_1 entrambi i coniugi in regime di affidamento condiviso, con collocazione presso la madre, nella casa coniugale di Fermo, Via Pompeiana n. 188;
5. I genitori si impegnano a concordare insieme le linee educative ed a valutare e condividere le scelte più importanti in tema di istruzione, salute, tempo libero. Le parti si impegnano, dunque, a collaborare nell'interesse superiore dei figli ed anche a tenersi informati sull'andamento scolastico o esigenze personali o questioni altre relative ai figli;
6. Il padre ha il diritto – dovere di tenere la figlia minore con sé ogni qualvolta ne avrà desiderio e possibilità, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi o di altro genere della stessa minore e di tenerla con sé a fine settimana alternati – sabato/domenica – e per giorni 15 durante le vacanze estive, per giorni 7 durante le vacanze natalizie e per giorni 3 durante le vacanze pasquali, con le festività di Natale/Capodanno e Pasqua ed i compleanni da trascorrere con i genitori in modo alternato di anno in anno. In occasione delle altre festività infrasettimanali comprensive di eventuali “ponti” (25 aprile, 01 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 01 novembre, 8 dicembre) dovranno essere suddivise equamente tra i coniugi, in accordo con la figlia, in modo alternato nel corso degli anni. I genitori nel periodo in cui la stessa figlia sarà con loro o presso di loro si faranno carico di accompagnarla agli eventuali impegni laddove sussistenti.
7. La casa coniugale di piena proprietà di terzi soggetti parenti della sig.ra sita a Fermo Pt_1 alla Via Pompeiana n. 188, viene assegnata alla predetta ricorrente che terrà presso i sé i figli. Il sig. si impegna, non appena reperita altra soluzione abitativa e comunque entro 30 giorni CP_1 dalla data di udienza ad asportare i beni di sua pertinenza eventualmente ancora rimasti in loco ed a modificare la sua residenza anagrafica avviando la relativa domanda alla pubblica amministrazione competente.
8. Entrambe le parti stanno continuando a far fronte ai bisogni della famiglia, in particolare quanto al sig. lo stesso percepisce uno stipendio mensile di circa 1.650,00 euro e CP_1 proseguirà a farsi carico della rata del prestito assunto per i bisogni della famiglia, Org_1 pari a circa 500 euro mensili, oltre alle rate di assicurazione che lo stesso versa per l'assicurazione ed il bollo della vettura in uso al figlio maggiorenne per ulteriori 100 euro mensili;
quanto alla sig.ra impiegata nella medesima azienda del coniuge, e che percepisce uno Parte_1 stipendio mensile di circa 1.450,00 euro, la stessa continuerà ad occuparsi di pagare la rata della vettura in uso alla medesima, ma impiegata per i quotidiani bisogni della famiglia, oltre alla caldaia, telefono ed alle utenze della casa coniugale per circa 700 euro al mese;
9.
Considerato che
la casa coniugale rimarrà alla madre, i ricorrenti stabiliscono che l'intero assegno unico erogato dallo Stato per i figli, venga percepito al 100% dalla madre Parte_1
a far tempo dal deposito del presente ricorso. Inoltre il sig. verserà mensilmente alla CP_1 sig.ra un contributo a titolo di mantenimento per entrambi i figli, ed Pt_1 Persona_1
-studente universitario- entrambi non autonomi economicamente ai sensi dell'art. Persona_2
155 c.p.c., quantificato nella somma mensile omnia di € 250,00, da corrispondersi entro il giorno Org_ 15 di ogni mese e con decorrenza immediata, indicizzato a partire dal terzo anno. I ricorrenti pattuiscono fin da ora che il detto contributo venga versato mediante bonifico al seguente Iban
[...], relativo al conto corrente postale della madre. A far tempo dalla cessazione del diritto all'assegno unico di famiglia per il figlio , in ragione del Per_2 raggiungimento del limite di età, il sig. verserà alla sig.ra con le modalità sopra CP_1 Pt_1 dette, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile che viene aumentata ad € 300,00 omnia per entrambi i figli.
10. Le spese straordinarie per i figli, fino a che non saranno autonomi economicamente, che salvo ragioni di comprovata urgenza, dovranno essere previamente concordate tra i genitori, andranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, con obbligo di restituzione previa esibizione dei giustificativi di spesa, fermo restando che dovranno intendersi per spese straordinarie quelle indicate nel Protocollo redatto dal Tribunale di Fermo del 03/11/2021, costituente parte integrante del presente ricorso;
11. I coniugi ricorrenti prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo in essi l'inserimento della figlia minore;
13. Le spese e le competenze di giudizio verranno onorate dalle parti nella misura del 50% fermo restando il vincolo di solidarietà passiva nei riguardi del difensore. lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza; letto il parere del Pubblico Ministero favorevole all'accoglimento della domanda;
ritenuto non necessario l'ascolto della minore in considerazione del contenuto degli accordi;
rilevato: che la domanda diretta ad ottenere pronuncia di separazione personale va accolta, risultando dal contenuto del ricorso che la protrazione della convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile;
che anche le condizioni delle parti, inerenti la prole e i loro rapporti economici relativi alla stessa, vanno recepite in quanto non in contrasto con norme di legge e con l'interesse della prole stessa;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso sul ricorso congiunto proposto da e Parte_1
, generalizzati, residenti ed assistiti come sopra, così provvede: CP_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Fermo il 27/07/2002;
2) omologa le condizioni della separazione inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti relativi alla stessa;
3) prende atto degli ulteriori accordi tra le parti;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio contratto in detto Comune il 27/07/2002 , n. 42, parte II, Serie A, anno 2002 , ed alle ulteriori incombenze di legge;
5) provvede come da separata ordinanza in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 04/04/2024
Il Presidente est.
Dr. Bruno Castagnoli