Sentenza 9 aprile 2009
Massime • 1
Risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un'attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato. (La Corte ha anche escluso che, nel caso di specie, la mancata specificazione, nel capo di imputazione, della condotta criminosa in concorso avesse leso l'esercizio del diritto di difesa, posto che all'imputata era stato comunque contestato di aver mantenuto in servizio con le mansioni di infermiera una persona priva di idoneo titolo abilitativo, fattispecie che in nulla differisce dall'ipotesi di concorso nel reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2009, n. 17893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17893 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/04/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 696
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 33657/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI NT n. il 20/02/1954;
avverso SENTENZA del 10 giugno 2005 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo;
sentito il P.G. in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 5 luglio 2004 il Tribunale di Genova dichiarava CI NO DA AC, NO PA e CA NT, colpevoli del reato di cui all'art. 348 c.p. - per avere la LC, cittadina extracomunitaria, esercitato l'attività di infermiera all'interno della casa di riposo S. Rosa, essendo in possesso di un titolo abilitativo non riconosciuto dalla Stato Italiano, l'NO, quale legale rappresentante della società fornitrice del personale alla predetta casa di riposo e la CA, quale titolare della medesima casa mantenuto in servizio la CI in assenza di un valido titolo abilitativo - e li condannava alla pena di giustizia. A seguito di gravame delle imputate, la Corte di Appello di Genova con la sentenza indicata in epigrafe, assolveva la CI e l'NO perché il fatto non costituisce reato, e confermava nel resto la sentenza impugnata. In motivazione la corte di merito riteneva, quanto alla CI e l'NO che non fosse stato adeguatamente provato il dolo, osservando che non risultava che la CI avesse consapevolmente svolto prestazioni professionali infermieristiche illegittime, non essendo documentato il titolo specifico dell'assegnazione al lavoro presso la casa di riposo, e avendo l'esercizio in concreto di compiti propri della professione infermieristica indotto costei all'affidamento sulla regolarità delle proprie prestazioni, e, quanto alla NO, che non risultava che costei avesse cognizione delle attività concretamente svolte dalla CI, non avendo sottoscritto il contratto di appalto di servizi con la casa di riposo. Condivideva invece i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado a sostegno del giudizio di colpevolezza della CA, legale rappresentante della società proprietaria della casa di riposo, che aveva consapevolmente impiegato in attività proprie della professione infermieristica, quali praticare terapie e dispensare medicinali la CI, priva di titolo abilitativo valido all'esercizio in Italia di tale professione, ritenendo che ricorressero sia la materialità del fatto contestato, sia il dolo, quanto meno indiretto dell'accettazione del rischio, se non probabilmente diretto, per la natura e il contenuto del contratto di appalto stipulato con la cooperativa di lavoro di cui la CI era socia, valorizzando altresì la documentazione acquisita agli atti, da cui emergeva che la CI, unitamente ad altra extracomunitaria, che versava nelle stesse condizioni, erano state assunte, quali assistenti ausiliarie di due infermiere professioniste, e che a seguito del licenziamento di queste ultime, avevano preso il loro posto all'interno della struttura. Contro tale decisione ricorre l'imputata personalmente e a sostegno della richiesta di annullamento, denuncia con il primo motivo l'erronea applicazione della norma incriminatrice, sostenendo che la condotta, così come contestata, non integrava ex se il delitto in questione, potendo rilevare solo a titolo di concorso, non oggetto di contestazione, con il secondo motivo la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'elemento materiale del reato, sostenendo che l'art. 348 c.p. tutelava solo gli atti propri o tipici delle professioni e nella specie la corte di merito non si era minimamente soffermata sugli atti posti in concreto dalla CI, con il terzo motivo la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'elemento psicologico del reato, sostenendo che il giudice del gravame aveva fondato la sussistenza del dolo su valutazioni personali sulla scorta del solo accordo contrattuale che legava la casa di riposo con la cooperativa appaltatrice, erroneamente ritenuto preordinatamente stipulato per omettere i controlli sul personale della cooperativa, mentre invece proprio tale contratto per il principio dell'affidamento costituiva in realtà l'elemento comprovante l'assoluta mancanza di dolo in capo all'imputata, con il quarto motivo il vizio di motivazione in riferimento alla richiesta di diminuzione della pena, totalmente ignorata dal giudice del gravame.
Osserva il collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei primi tre motivi e per difetto di specificità dell'ultimo motivo.
Ed invero in tema di contestazione dell'accusa la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, con la conseguenza che non determina nullità del decreto che dispone il giudizio la mancata indicazione, in esso, degli articoli di legge violati, allorché il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto, sì che non possa insorgere equivoco sull'espletamento di una completa e integra difesa (ex multis Cass. Sez. 1^ 19/3 - 19/4/2009 n. 18027 Rv. 227972). La norma incrimintarice di cui all'art. 348 c.p. punisce non solo chi esercita abusivamente una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ma, a titolo di concorso, anche chi consenta o agevoli lo svolgimento di tale attività professionale da parte di persona non autorizzata (ex multis Cass. Sez. 6^ 16/1 - 20/3/1973 n. 2268 Rv. 123606). Nel caso in esame la mancata specificazione della condotta criminosa in concorso non pare abbia potuto determinare pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa, posto che all'imputata è stato contestato comunque il mantenimento in servizio con le mansioni di infermiera di persona priva di idoneo titolo abilitativo, che in nulla differisce dall'ipotesi di concorso nel reato, e su tale accusa la stessa si è difesa.
Neppure colgono nel segno la seconda e la terza censura, che si rivelano anche non veritiere, in quanto, se è vero che per integrare il reato è necessario il compimento anche di un solo atto tipico o proprio dell'esercizio della professione, è anche vero che nel caso in esame i giudici del gravame non hanno mancato di soffermarsi sulla concreta attività posta in essere dalla CI, consistita nell'avere praticato terapie e dispensato medicinali, la cui natura di atti tipici della professione di infermiere non si presta ad essere posta in discussione, anche ricordando come la CI e la SA - che versava nelle stesse condizioni - all'origine impiegate come assistenti - ausiliarie di due infermiere professioniste, abbiano poi finito con il sostituire queste ultime, che si erano licenziate, subentrando nella loro turnazione, con l'assenso e il beneplacito dell'imputata, legale rappresentante dell'Istituto a della sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
Quanto all'ultimo motivo di ricorso, la genericità, con cui era stata prospettata la richiesta di rimodulazione della pena infitta in primo grado, rimane assorbita dalla conferma nel resto dell'impugnata sentenza da parte della corte territoriale.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2009