Legge 23 giugno 1927, n. 1264

Commentari2

  • 1A chi si applica il CCNL metalmeccanici artigianato
    Antonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 15 ottobre 2023

  • 2Articolo 99 del codice penale: in claris non fit interpretatio.
    Diglio Paolo · https://www.diritto.it/ · 21 luglio 2011

    1. Introduzione. Lo spunto per questa trattazione ci viene offerto da due sentenze delle Sezioni Unite, pronunciate entrambe il 24 febbraio di quest'anno e depositate lo scorso maggio, che fanno séguito alle diverse pronunce di legittimità che nei mesi antecedenti hanno interessato la norma richiamata e, più in generale, l'istituto giuridico della recidiva. Una nutrita schiera di arrêts, che ha contribuito ad arricchire la doviziosa giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito, già esistente sull'argomento, tracciando in tal senso una perfetta linea di continuità con il preterito. Sin dalla fine dell'Ottocento, infatti, questa figura giuridica, pur con le sue mutevoli …

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Giurisprudenza15

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  • 1Trib. Milano, sentenza 23/10/2024, n. 9173
    Provvedimento: N. R.G. 42531/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42531/2021 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 CARLUCCIO ALESSANDRO e dell'avv. CRIPPA EMANUELA ( ) C.F._2 PIAZZA GARIBALDI, 1 21052 BUSTO ARSIZIO; elettivamente domiciliato in PIAZZA VOLONTARI DELLA LIBERTA', 7 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. CARLUCCIO ALESSANDRO ATTORE contro ATS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1 FALCONIERI SIMONA, elettivamente …
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    • diffida illegittima·
    • colpa amministrativa·
    • affidamento legittimo·
    • spese processuali·
    • risarcimento danni·
    • danno ingiusto·
    • chiamata in garanzia·
    • attività sanitaria·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • responsabilità della PA ex art. 2043 cc

  • 2Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/04/2024, n. 3845
    Provvedimento: Pubblicato il 27/04/2024 N. 03845/2024REG.PROV.COLL. N. 06646/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6646 del 2023, proposto da Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Valeri e Camilla Lucia D'Alonzo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia; contro IE RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pardini, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia; nei confronti Nuova Tecnica …
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    • art. 4 l.r. Abruzzo n. 6 del 2014·
    • riconoscimento delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie·
    • diniego di certificazione·
    • competenza legislativa delle Regioni·
    • validità dei titoli di studio·
    • principio tempus regit actum·
    • autorizzazione dei corsi di formazione·
    • provvedimenti amministrativi·
    • intervento ad adiuvandum·
    • competenza concorrente Stato-Regioni·
    • spese di lite·
    • revoca dell'autorizzazione·
    • violazione delle norme sulla formazione professionale·
    • professioni sanitarie·
    • eccesso di potere

  • 3Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/01/2024, n. 932
    Provvedimento: Pubblicato il 30/01/2024 N. 00932/2024REG.PROV.COLL. N. 07953/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7953 del 2022, proposto da Confartigianato Imprese, Confartigianato Imprese Odontotecnici, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa C.N.A. e C.N.A. SNO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro - il Ministero della Salute, in persona del Ministro …
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    • compensazione delle spese di lite·
    • sovrapposizione tra professioni sanitarie·
    • parere del Ministero della Salute·
    • riconoscimento di nuove professioni sanitarie·
    • difetto di istruttoria e di motivazione·
    • violazione delle garanzie partecipative·
    • odontotecnica·
    • professioni sanitarie·
    • eccesso di potere·
    • iter procedurale per il riconoscimento di nuove professioni sanitarie·
    • art. 5 legge 43/2006

  • 4Trib. Monza, sentenza 31/05/2023, n. 1295
    Provvedimento: N. R.G. 3809/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Monza Seconda Sezione Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Caniato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3809/2019 promossa da: (c.f./p.i. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.LUCENTE LUIGI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._1 PARTE ATTRICE CONTRO E C. p.i. ) Controparte_1 P.IVA_1 DOTT. c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_2 Entrambe rappresentati e difesi dall'avv.ISIMBALDI CORRADO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in VIALE BIANCA MARIA, 24 20129 MILANO DOTT. …
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    • invalidità permanente·
    • mancata tenuta cartella clinica·
    • polizza assicurativa odontotecnico·
    • danno non patrimoniale·
    • responsabilità solidale·
    • chiamata in garanzia·
    • responsabilità colpa medica·
    • invalidità temporanea·
    • contratto medico-professionale·
    • danno patrimoniale

  • 5TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 238
    Provvedimento: Pubblicato il 02/05/2023 N. 00238/2023 REG.PROV.COLL. N. 00397/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 397 del 2015, proposto da LC TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Carluccio, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est, n.27; contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo; e con l'intervento di …
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • compensazione delle spese processuali·
    • interpretazione di sentenze amministrative·
    • violazione di diritti acquisiti·
    • legittimità dei corsi di formazione professionale·
    • abrogazione di legge regionale·
    • competenza legislativa statale e regionale·
    • professioni sanitarie·
    • riconoscimento di titoli di studio·
    • eccesso di potere·
    • art. 117 Cost.
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Versioni del testo

  • Art. 1.

    Chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore eta'.

    I limiti e le modalita' di esercizio delle singole arti saranno determinati dal regolamento, da emanarsi di concerto tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, per l'esecuzione della presente legge.

  • Art. 2.

    Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per l'interno, saranno istituiti corsi di insegnamento pel rilascio delle licenze di cui al precedente articolo.

  • Art. 3.

    Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza o dell'attestato di abilitazione, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6, esercita una delle arti contemplate dalla presente legge e' punito con la multa da L. 200 a L. 500.

    In caso di recidiva, la pena e' della detenzione da quindici a trenta giorni e della multa da L. 500 a L. 1000.

    Il materiale che servi' o fu destinato a commettere il reato e' confiscato.

    In attesa della decisione dell'autorita' giudiziaria, il prefetto della provincia puo' ordinare la chiusura del locale nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale.