Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 agosto 1927 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 agosto 1927 |
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- 1. A chi si applica il CCNL metalmeccanici artigianatoAntonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 15 ottobre 2023
video suggerito 17:00 A chi si applica il CCNL metalmeccanici artigianato Il CCNL metalmeccanici artigianato si applica agli artigiani del settore metalmeccanico e di installazione di impianti, al settore orafo, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini, nonché al settore odontotecnico. Vediamo l'elenco dei laboratori, delle produzioni e delle officine che rientrano nell'applicazione del contratto collettivo metalmeccanico artigiani, orafi, argentieri ed odontotecnici. A cura di Antonio Barbato Direttore editoriale e Consulente del Lavoro A molti lavoratori nel settore artigianato si applica il CCNL metalmeccanici artigianato. Spesso conosciuto come CCNL orafi e …
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Giurisprudenza • 15
- 1. Trib. Milano, sentenza 23/10/2024, n. 9173Provvedimento: N. R.G. 42531/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42531/2021 promossa da: Controparte_1 (C.F. C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. CARLUCCIO SA e dell'avv. CRIPPA EMANUELA ( C.F._2 ) PIAZZA GARIBALDI, 1 21052 BUSTO ARSIZIO; elettivamente domiciliato in PIAZZA VOLONTARI DELLA LIBERTA', 7 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. CARLUCCIO SA ATTORE contro ATS Controparte_2 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. FALCONIERI SIMONA, elettivamente domiciliato in CORSO …Leggi di più...
- diffida illegittima·
- colpa amministrativa·
- affidamento legittimo·
- spese processuali·
- risarcimento danni·
- danno ingiusto·
- chiamata in garanzia·
- attività sanitaria·
- giurisdizione giudice ordinario·
- responsabilità della PA ex art. 2043 cc
Versioni del testo
- Art. 1.
Chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore eta'.
I limiti e le modalita' di esercizio delle singole arti saranno determinati dal regolamento, da emanarsi di concerto tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, per l'esecuzione della presente legge.
- Art. 2.
Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per l'interno, saranno istituiti corsi di insegnamento pel rilascio delle licenze di cui al precedente articolo.
- Art. 3.
Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza o dell'attestato di abilitazione, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6, esercita una delle arti contemplate dalla presente legge e' punito con la multa da L. 200 a L. 500.
In caso di recidiva, la pena e' della detenzione da quindici a trenta giorni e della multa da L. 500 a L. 1000.
Il materiale che servi' o fu destinato a commettere il reato e' confiscato.
In attesa della decisione dell'autorita' giudiziaria, il prefetto della provincia puo' ordinare la chiusura del locale nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale.