Sentenza 19 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2003, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
E N O I Z A R T e IS i h G Aula E t à R u g R0 24 39 /03 A k D o E e T N E i S l E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO l o b LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Riom oran SEZIONE TERZA CIVILE submera wristinfore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16312/99 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente 19651/99 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. 5534 SABATINI Consigliere Dott. Francesco Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 03/12/02Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UNIONE PROVINCIALE COMMERCIO & TURISMO CONFCOMMERCIO FOGGIA, in persona del suo legale rappresentante Presidente in carica dott. Alberto Cicolella, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso 10 studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA 2 RICCI, difesa dall'avvocato CARMINE BATTIANTE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LV ON;
2002 intimato - 2431 e sul 2° ricorso n° 19651/99 proposto da: 1 LV ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 33, presso lo studio ANNECCHINO SCIARRETTA PARROTTA, difeso dall'avvocato MARCO ANNECCHINO, giusta procura speciale per Notar Ada Ruo di Foggia e Lucera del 04/10/99 rep. n. 168505; controricorrente e ricorrente incidentale
contro
UNIONE PROVINCIALE COMMERCIO & TURISMO - CONFCOMMERCIO FOGGIA - intimato avverso la sentenza n. 3/99 del Giudice conciliatore di CERIGNOLA, emessa il 22/01/99 e depositata il 23/01/99 (R.G. 71/89); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/12/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale, con le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO Rilevato: che il giudice conciliatore di Cerignola, acco- gliendo l'opposizione proposta. da Antonio VI ha revocato due decreti con il quale, su ricorso della 2 MLLE. Unione Provinciale Commercio e Turismo Confcommercio di Foggia, gli aveva ingiunto il pagamento della somma, rispettivamente, di lire 189.600 e 229.600, per la man- cata corresponsione del contributo associativo per gli anni 1988 e 1989; che avversO questa sentenza la Unione Provinciale Commercio e Turismo Confcommercio di Foggia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale ha lamentato la violazione e falsa ap- plicazione di una norma di diritto>>, rilevando che il contratto prevedeva il vincolo associativo e la tacita rinnovabilità nel rispetto dell'art. 24 C.C. e che era priva di significato giuridico la conclusione del con- ciliatore secondo cui la disdetta, per essere interve- nuta poco tempo dopo l'iscrizione, era idonea a far ve- nire meno il vincolo;
che Antonio VI ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale subordinato all'accoglimento del ricorso principale;
che entrambe le parti hanno presentato memoria;
che i due ricorsi principale e incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitabile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal Я giudice conciliatore secondo equità, ha chiesto a que- sta Corte di dichiarare inammissibile il ricorso in ca- mera di consiglio;
considerato che
è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui fermo restan- do l'obbligo di osservanza delle norme processuali, la sentenza pronunciata dal conciliatore secondo equità (qual è quella di specie, pronunziata secondo equità a norma del testo previgente dell'art 113 c.p.c.) può es- sere impugnata con ricorso per Cassazione solo per violazione di norme di rango costituzionale, ovvero per violazione dei principi regolatori della materia, da individuarsi nelle "linee guida" degli istituti dedotti in giudizio (Cass. 1° agosto 1997, n. 7155; Cass. 24 novembre 1994, n. 9986) che avuto riguardo a questo principio, il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente lamenta la viola- zione di legge, senza neppure dedurre che il concetto giuridico implicato costituisca principio regolatore della materia;
che, in ogni caso, la disciplina delle clausole contrattuali relative al recesso dell'associato non può consistere nei principi regola- tori della materia;
ritenuto, in conclusione: che il ricorso appare manifestamente infondato e, 4 ゆ conseguentemente, va rigettato, con sentenza pronunzia- ta in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che il ricorso incidentale subordinato rimane as- sorbito dal rigetto del ricorso principale;
che sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Nauh Мри IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NN TA Oggi 19 FEB 2003 IL CANCELLIERE C1 NO TA ESENTE DA REGISTRAZIONE bolli e diritti 5